Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2026, n. 6267
CASS
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Responsabilità del liquidatore e degli ex soci per debiti tributari

    La Corte accoglie il motivo, ritenendo che la cancellazione della società non impedisca al Fisco di accertare debiti erariali e farli valere nei confronti di ex soci, amministratori e liquidatori, nel rispetto dei termini di decadenza per l'esercizio della potestà impositiva. Si richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla successione nei rapporti giuridici pendenti alla data dell'estinzione della società.

  • Accolto
    Mancata dichiarazione della sopravvenienza attiva

    La Corte accoglie il motivo, affermando che l'assunto della CTR è in violazione del principio di derivazione di cui all'art. 83 TUIR, secondo cui il bilancio e le sue risultanze costituiscono il presupposto fondamentale per la determinazione del reddito d'impresa imponibile.

  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte accoglie il motivo, ritenendo che la pronuncia della CTR sulla motivazione abbia violato l'art. 112 c.p.c. per aver sollevato d'ufficio una questione non proposta dalle parti.

  • Altro
    Responsabilità degli amministratori e liquidatori

    Il motivo viene assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.

  • Accolto
    Presupposti di operatività della responsabilità dei soci, amministratori e liquidatori

    La Corte accoglie il motivo, ritenendo che l'Ufficio avesse specificamente precisato i presupposti di fatto della responsabilità del contribuente, come legale rappresentante e liquidatore, evidenziando le omissioni nel bilancio di liquidazione e nella dichiarazione.

  • Inammissibile
    Responsabilità dei soci ex art. 36, comma 3, cit.

    Il motivo è inammissibile in quanto censura una statuizione della decisione riferita alla responsabilità dell'ex socio, mentre il contribuente è chiamato a rispondere quale ex amministratore e liquidatore.

  • Inammissibile
    Difetto di competenza della DP di Milano

    Il ricorso incidentale è inammissibile poiché proposto dalla parte che è rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, senza soccombenza.

  • Inammissibile
    Mancato rispetto del contraddittorio e del termine di 60 giorni

    Il ricorso incidentale è inammissibile poiché proposto dalla parte che è rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, senza soccombenza.

  • Inammissibile
    Mancato rispetto delle garanzie previste dall'art. 37-bis cit.

    Il ricorso incidentale è inammissibile poiché proposto dalla parte che è rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, senza soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2026, n. 6267
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6267
    Data del deposito : 17 marzo 2026

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