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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.1480/2024Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.to e difeso dall'avv. Lanzara Rosaria Raffaella;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO rapp e dif dall'avv. Amato Gaetano;
CP_1
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 18/03/2024 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in CP_1 giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico al CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito ( cfr prod ricorrente). La domanda va accolta nel merito per quanto di ragione, tenendo conto degli esiti dell'espletata integrazione alla CTU medico legale redatta dal – da intendersi qui Persona_1 integralmente trascritta e che questo Tribunale fa propria e pienamente condivide in quanto correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico- giuridico – che ha evidenziato la fondatezza della pretesa dal mese di gennaio 2024 (cfr. CTU in atti). In proposito si osserva che l'integrazione alla consulenza medica, rilevando che il danno ergobiologico di maggiore rilevanza clinica e medico-legale fosse rappresentato dal diabete mellito tipo II in trattamento misto, IAS, spondilosi e ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata, accertava un complesso invalidante tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75% (settantacinque percento) a far data dal mese di gennaio 2024. Spese di lite compensate tra le parti per la metà considerando la decorrenza della prestazione e poste per la residua metà a carico dell' CP_1
Spese di CTU a carico dell' CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1480 2024: Accerta e dichiara il sig. è invalido con riduzione della capacità lavorativa Parte_1 nella misura del 75% (settantacinque percento) a far data da gennaio 2024 e condanna l' CP_1 al pagamento della prestazione richiesta in presenza degli ulteriori requisiti di legge per l'erogazione. Compensa le spese di lite per la metà e condanna l' al pagamento della residua metà che CP_1 liquida in euro 600,00 per compensi oltre accessori con attribuzione Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato, Dott. CP_1 [...]
, in euro 340,00 per compensi oltre accessori di legge. Persona_2
Nocera Inferiore, 22 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.to e difeso dall'avv. Lanzara Rosaria Raffaella;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO rapp e dif dall'avv. Amato Gaetano;
CP_1
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 18/03/2024 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in CP_1 giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico al CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito ( cfr prod ricorrente). La domanda va accolta nel merito per quanto di ragione, tenendo conto degli esiti dell'espletata integrazione alla CTU medico legale redatta dal – da intendersi qui Persona_1 integralmente trascritta e che questo Tribunale fa propria e pienamente condivide in quanto correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico- giuridico – che ha evidenziato la fondatezza della pretesa dal mese di gennaio 2024 (cfr. CTU in atti). In proposito si osserva che l'integrazione alla consulenza medica, rilevando che il danno ergobiologico di maggiore rilevanza clinica e medico-legale fosse rappresentato dal diabete mellito tipo II in trattamento misto, IAS, spondilosi e ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata, accertava un complesso invalidante tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75% (settantacinque percento) a far data dal mese di gennaio 2024. Spese di lite compensate tra le parti per la metà considerando la decorrenza della prestazione e poste per la residua metà a carico dell' CP_1
Spese di CTU a carico dell' CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1480 2024: Accerta e dichiara il sig. è invalido con riduzione della capacità lavorativa Parte_1 nella misura del 75% (settantacinque percento) a far data da gennaio 2024 e condanna l' CP_1 al pagamento della prestazione richiesta in presenza degli ulteriori requisiti di legge per l'erogazione. Compensa le spese di lite per la metà e condanna l' al pagamento della residua metà che CP_1 liquida in euro 600,00 per compensi oltre accessori con attribuzione Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato, Dott. CP_1 [...]
, in euro 340,00 per compensi oltre accessori di legge. Persona_2
Nocera Inferiore, 22 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale