Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 29
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Legittimità della deducibilità delle perdite su crediti

    La Corte ritiene che le perdite su crediti siano deducibili se risultano da elementi certi e precisi e quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione debiti omologati o piani attestati. La Cassazione ha confermato la legittimità e deducibilità delle perdite su crediti derivanti da accordi transattivi, riconoscendo l'autonomia gestionale delle imprese. Il comportamento della società contribuente è legittimo poiché ha permesso il recupero del 100% dei crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate e il risanamento della società debitrice.

  • Accolto
    Strumentalità degli autoveicoli all'attività d'impresa

    La sentenza impugnata non viene riformata su questo punto, ma la decisione sull'appello complessivo implica un riesame o un'accettazione implicita delle argomentazioni della ricorrente.

  • Rigettato
    Rinuncia alla contestazione in primo grado

    Il collegio giudicante di primo grado ha preso atto della rinuncia della ricorrente a qualsiasi contestazione su questo punto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
    Numero : 29
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo