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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente DI GIUSEPPE, Relatore LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 222/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 222/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 2 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030200221 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030200221 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030200221 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030200221 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2025 depositato il 20/05/2025 la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLOGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 16/12/2024 la società Ricorrente_1 srl, propone appello avverso la sentenza n. 222/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di Campobasso.
Trattasi di avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate ufficio di Campobasso alla contribuente in epigrafe, esercente l'attività di “commercio all'ingrosso di bevande alcoliche. L'atto era conseguente ad una verifica eseguita dalla G di F che aveva interessato le annualità 2017, 2018 e 2019 conclusa con p.v.c.. con l'avviso di accertamento venivano contestati: 1) Indebita deduzione di costi da abuso del diritto per €
218.646,77 e la indebita detrazione IVA di € 47.831,92; 2) Indebita deduzione di spese per € 30.121,94 e indebita detrazione IVA per € 4.840,81, in relazione agli autoveicoli;
3) Ritenute non operate per € 673,00 in violazione dell'art. 51 del Dpr 917/86 e dell'art. 23 del Dpr 600/73.
Proponeva ricorso la società eccependo in via prioritaria che la Nominativo_1 SRL, non era stata raggiunta da provvedimenti amministrativi, fiscali o penali, o avvisi di accertamento che avessero messo in dubbio la fattibilità o la liceità del piano di risanamento, sebbene l'avviso di accertamento impugnato sembrasse riguardare più la Nominativo_1 SRL che non l'odierna ricorrente. Sottolineava che la
Ricorrente_1 SRL non era stata attrice del piano ex art. 67, ma lo avesse subito, conseguentemente l'Agenzia delle Entrate “può contestare l'abuso del diritto a carico di chi lo ha effettuato e non di chi lo ha subito”.
In prima istanza il ricorso non veniva accolto, poiché i giudici di prime cure, riconoscevano la sussistenza degli estremi dell'abuso di diritto in virtù di precisi elementi e circostanze puntualmente evidenziati nell'avviso d'accertamento. Quanto agli altri due rilievi, il collegio giudicante prendeva atto che, in sede di udienza, la ricorrente aveva rinunciato a qualsiasi contestazione su detti punti.
Nel proporre appello la società eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata e sottolinea che la “debitrice” società Nominativo_1 SRL, ha presentato un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67 comma 3, lett. D, legge fallimentare. Tra i creditori della Nominativo_1 Srl, rientrava anche la Ricorrente_1 Srl odierna ricorrente per un importo di euro 419.651,47 derivante da normali transazioni economiche effettuate negli anni precedenti e mai contestate da alcuno. Tutti i creditori della Nominativo_1 SRL, hanno dovuto vedere tagliati i propri crediti secondo il piano di risanamento ex art. 67, con la realizzazione di perdite che sono state riportate nei rispettivi bilanci. La norma prevede che le perdite derivanti da situazioni concorsuali come queste, siano pienamente detraibili e che venga emessa una nota di credito per il “non riscosso”. La società sottolinea che in tema di obblighi per il contribuente, l'Agenzia dimentica che il TUIR, all'art. 101, prevede che la perdita su crediti venga contabilizzata al momento dell'apertura della procedura concorsuale, qualunque essa sia;
la Corte di Cassazione è intervenuta spesso sull'argomento, ma, al di là delle diverse opzioni temporalmente indicate, ha sempre ribadito la liceità dell'iscrizione della perdita. La parte sottolinea che si vede penalizzata due volte, prima perché a fronte di regolari forniture (mai contestate da alcuno) e regolare pagamento dell'IRES e dell'IVA su quelle forniture negli anni in cui le ha effettuate, il cliente non ha saldato il dovuto, poi, senza motivazione legittima, l'A.D.E. chiede nuovamente di effettuare il pagamento delle tasse già affrontate. Ricorda inoltre che la Ricorrente_1 SRL non è stata attrice del piano ex art. 67, ma lo ha subito. Fa presente che con il piano ex art. 67 si è ovviato al fallimento della Nominativo_1
SRL, pagando i creditori pro quota. Non è di scarso interesse ricordare che secondo il piano più volte citato, il
IS è stato soddisfatto al 100% e che gli altri creditori non sono stati raggiunti da identico provvedimento di abuso del diritto. Ribadisce la società che il comma 9 della legge 212/2000 presuntivamente violata, con il riferimento al comma 3 della medesima legge, è stato ossequiosamente rispettato dal contribuente, che, sebbene non interessato in prima persona, ha esplicato le ragioni extracontabili ed i vantaggi concretamente ottenuti;
d'altro canto, il fatto stesso che la società Nominativo_1 SRL è tutt'ora sul mercato, dimostra che l'attuazione del piano ha generato gli effetti ivi descritti e, come recita il richiamato comma 3, le operazioni sono “giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa”. Infine fa presente che relativamente alla questione della detraibilità delle vetture, si conferma che queste erano pienamente strumentali all'esercizio dell'attività, e, quindi, rientrano nel perimetro di detraibilità dei costi sostenuti per il loro esercizio.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'atto di appello.
Di contro l'Ufficio nel presentare controdeduzioni sottolinea che la disciplina dell'abuso del diritto è prevista dal nuovo articolo 10-bis della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). In base alle nuove disposizioni, si è in presenza dell'abuso del diritto allorché una o più operazioni prive di sostanza economica, pur rispettando le norme tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La norma chiarisce che un'operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Ed è la suddetta circostanza che si è verificata nella fattispecie in esame ove tra la Ricorrente_1 S.r.l. la Nominativo_1 S.r.l., è stata posta in essere un'operazione che è risultata essere priva di sostanza e di ragioni economiche e volta ad ottenere vantaggi fiscali indebiti. Eccepisce ancora l'Agenzia che la Ricorrente_1 SRL e la Nominativo_1 SRL, esercente l'attività di “commercio all'ingrosso di bibite alcoliche e non”, sono inquadrate nell'ambito di uno stesso gruppo societario riconducibile alla famiglia Ricorrente_1 circostanza questa che evidenzia la sussistenza di una evidente cointeressenza con conseguente innegabile commistione di interessi. Relativamente all'emissione della su citata nota di credito con cui la Ricorrente_1 ha annullato gran parte delle fatture emesse nel 2017, notevole importanza, ha assunto la circostanza che, come risulta dal mastrino cliente n.
19/00001 rubricato “Nominativo_1 Srl”, tutte le fatture citate nella detta nota di credito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, risultano essere state regolarmente saldate come emerge dalla coincidenza tra l'importo dei singoli documenti di costo ed il relativo accredito emesso per il pagamento degli stessi.
Pertanto poiché tutte le fatture sono state pagate, non risulta giustificata l'emissione della nota di credito, anche in considerazione del fatto che non è stata indicata alcuna ragione, quale variazione degli accordi, diminuzione o perdita delle merci, che ne potesse giustificare l'emissione ai sensi dell'art. 26 del DPR n.
633/72. L'Agenzia ribadisce che nessun dubbio può esservi sulla sussistenza di un abuso di diritto, ex art. 10 bis della L. 212/2000, posto in essere dalla società Nominativo_1 S.r.l., da cui, però, ha tratto vantaggio anche la Ricorrente_1 S.r.l., che a detto abuso ha collaborato attraverso un'ingiustificata emissione di una nota di credito a fronte di fatture tutte pagate. Relativamente all'asserzione di parte appellante secondo cui l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto contestare l'abuso del diritto a carico di chi lo ha effettuato e non di chi lo ha subito, si vuol evidenziare come dal suddetto piano di risanamento, contrariamente a quanto sostenuto da controparte e come giustamente rilevato dal collegio giudicante, anche la Ricorrente_1 S.r.l. ha ottenuto vantaggi fiscali, quali la deducibilità ai fini IRES delle rinunce ai crediti e la detraibilità dell'IVA esposta nella nota di credito, emessa in diminuzione delle fatture relative all'anno 2017, tutte regolarmente pagate, come già precisato. Relativamente ai rilievi 2 e 3, la parte in udienza ha comunque precisato di voler recedere da qualsivoglia contestazione sui suddetti punti e di accettare pertanto i rilievi dell'ufficio. Ne consegue, che nessun dubbio può esservi sull'intervenuta definitività dei rilievi n. 2 e n. 3, cui controparte ha prestato acquiescenza in sede di udienza e, pertanto, qualsiasi eccezione sulla infondatezza di detti rilievi non può trovare ingresso in sede di appello.
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'atto di appello di parte con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello è meritevole di accoglimento. Ritiene questa Corte che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della medesima legge o è assoggettato a procedure estere equivalenti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. La stessa Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27096/2025 ha rappresentato un'importante conferma della legittimità e deducibilità delle perdite su crediti derivanti da accordi transattivi, superando definitivamente la tesi del “comportamento antieconomico” e riconoscendo l'autonomia gestionale delle imprese nella scelta delle strategie di recupero crediti. Sottolinea ancora la S.C. che non occorre la prova del creditore di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 5, TUIR. Nel caso di specie il comportamento tenuto dalla Ricorrente_1 è legittimo poiché l'art. 101 del Tuir prevede che la perdita su crediti venga contabilizzata al momento dell'apertura della procedura concorsuale. Il comportamento della società contribuente ha permesso di recuperare all'Agenzia delle Entrate il 100% dei propri crediti e di risanare la società debitrice che ad oggi opera sul mercato.
La complessità e l'indubbia controvertibilità delle questioni giustificano una integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado del Molise accoglie l'appello. Compensa le spese.
Così deciso in Campobasso lì 19/05/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU DI Dott.ssa Carmela Di Lorenzo
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente DI GIUSEPPE, Relatore LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 222/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 222/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 2 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030200221 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030200221 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030200221 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030200221 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2025 depositato il 20/05/2025 la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLOGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 16/12/2024 la società Ricorrente_1 srl, propone appello avverso la sentenza n. 222/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di Campobasso.
Trattasi di avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate ufficio di Campobasso alla contribuente in epigrafe, esercente l'attività di “commercio all'ingrosso di bevande alcoliche. L'atto era conseguente ad una verifica eseguita dalla G di F che aveva interessato le annualità 2017, 2018 e 2019 conclusa con p.v.c.. con l'avviso di accertamento venivano contestati: 1) Indebita deduzione di costi da abuso del diritto per €
218.646,77 e la indebita detrazione IVA di € 47.831,92; 2) Indebita deduzione di spese per € 30.121,94 e indebita detrazione IVA per € 4.840,81, in relazione agli autoveicoli;
3) Ritenute non operate per € 673,00 in violazione dell'art. 51 del Dpr 917/86 e dell'art. 23 del Dpr 600/73.
Proponeva ricorso la società eccependo in via prioritaria che la Nominativo_1 SRL, non era stata raggiunta da provvedimenti amministrativi, fiscali o penali, o avvisi di accertamento che avessero messo in dubbio la fattibilità o la liceità del piano di risanamento, sebbene l'avviso di accertamento impugnato sembrasse riguardare più la Nominativo_1 SRL che non l'odierna ricorrente. Sottolineava che la
Ricorrente_1 SRL non era stata attrice del piano ex art. 67, ma lo avesse subito, conseguentemente l'Agenzia delle Entrate “può contestare l'abuso del diritto a carico di chi lo ha effettuato e non di chi lo ha subito”.
In prima istanza il ricorso non veniva accolto, poiché i giudici di prime cure, riconoscevano la sussistenza degli estremi dell'abuso di diritto in virtù di precisi elementi e circostanze puntualmente evidenziati nell'avviso d'accertamento. Quanto agli altri due rilievi, il collegio giudicante prendeva atto che, in sede di udienza, la ricorrente aveva rinunciato a qualsiasi contestazione su detti punti.
Nel proporre appello la società eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata e sottolinea che la “debitrice” società Nominativo_1 SRL, ha presentato un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67 comma 3, lett. D, legge fallimentare. Tra i creditori della Nominativo_1 Srl, rientrava anche la Ricorrente_1 Srl odierna ricorrente per un importo di euro 419.651,47 derivante da normali transazioni economiche effettuate negli anni precedenti e mai contestate da alcuno. Tutti i creditori della Nominativo_1 SRL, hanno dovuto vedere tagliati i propri crediti secondo il piano di risanamento ex art. 67, con la realizzazione di perdite che sono state riportate nei rispettivi bilanci. La norma prevede che le perdite derivanti da situazioni concorsuali come queste, siano pienamente detraibili e che venga emessa una nota di credito per il “non riscosso”. La società sottolinea che in tema di obblighi per il contribuente, l'Agenzia dimentica che il TUIR, all'art. 101, prevede che la perdita su crediti venga contabilizzata al momento dell'apertura della procedura concorsuale, qualunque essa sia;
la Corte di Cassazione è intervenuta spesso sull'argomento, ma, al di là delle diverse opzioni temporalmente indicate, ha sempre ribadito la liceità dell'iscrizione della perdita. La parte sottolinea che si vede penalizzata due volte, prima perché a fronte di regolari forniture (mai contestate da alcuno) e regolare pagamento dell'IRES e dell'IVA su quelle forniture negli anni in cui le ha effettuate, il cliente non ha saldato il dovuto, poi, senza motivazione legittima, l'A.D.E. chiede nuovamente di effettuare il pagamento delle tasse già affrontate. Ricorda inoltre che la Ricorrente_1 SRL non è stata attrice del piano ex art. 67, ma lo ha subito. Fa presente che con il piano ex art. 67 si è ovviato al fallimento della Nominativo_1
SRL, pagando i creditori pro quota. Non è di scarso interesse ricordare che secondo il piano più volte citato, il
IS è stato soddisfatto al 100% e che gli altri creditori non sono stati raggiunti da identico provvedimento di abuso del diritto. Ribadisce la società che il comma 9 della legge 212/2000 presuntivamente violata, con il riferimento al comma 3 della medesima legge, è stato ossequiosamente rispettato dal contribuente, che, sebbene non interessato in prima persona, ha esplicato le ragioni extracontabili ed i vantaggi concretamente ottenuti;
d'altro canto, il fatto stesso che la società Nominativo_1 SRL è tutt'ora sul mercato, dimostra che l'attuazione del piano ha generato gli effetti ivi descritti e, come recita il richiamato comma 3, le operazioni sono “giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa”. Infine fa presente che relativamente alla questione della detraibilità delle vetture, si conferma che queste erano pienamente strumentali all'esercizio dell'attività, e, quindi, rientrano nel perimetro di detraibilità dei costi sostenuti per il loro esercizio.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'atto di appello.
Di contro l'Ufficio nel presentare controdeduzioni sottolinea che la disciplina dell'abuso del diritto è prevista dal nuovo articolo 10-bis della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). In base alle nuove disposizioni, si è in presenza dell'abuso del diritto allorché una o più operazioni prive di sostanza economica, pur rispettando le norme tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La norma chiarisce che un'operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Ed è la suddetta circostanza che si è verificata nella fattispecie in esame ove tra la Ricorrente_1 S.r.l. la Nominativo_1 S.r.l., è stata posta in essere un'operazione che è risultata essere priva di sostanza e di ragioni economiche e volta ad ottenere vantaggi fiscali indebiti. Eccepisce ancora l'Agenzia che la Ricorrente_1 SRL e la Nominativo_1 SRL, esercente l'attività di “commercio all'ingrosso di bibite alcoliche e non”, sono inquadrate nell'ambito di uno stesso gruppo societario riconducibile alla famiglia Ricorrente_1 circostanza questa che evidenzia la sussistenza di una evidente cointeressenza con conseguente innegabile commistione di interessi. Relativamente all'emissione della su citata nota di credito con cui la Ricorrente_1 ha annullato gran parte delle fatture emesse nel 2017, notevole importanza, ha assunto la circostanza che, come risulta dal mastrino cliente n.
19/00001 rubricato “Nominativo_1 Srl”, tutte le fatture citate nella detta nota di credito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, risultano essere state regolarmente saldate come emerge dalla coincidenza tra l'importo dei singoli documenti di costo ed il relativo accredito emesso per il pagamento degli stessi.
Pertanto poiché tutte le fatture sono state pagate, non risulta giustificata l'emissione della nota di credito, anche in considerazione del fatto che non è stata indicata alcuna ragione, quale variazione degli accordi, diminuzione o perdita delle merci, che ne potesse giustificare l'emissione ai sensi dell'art. 26 del DPR n.
633/72. L'Agenzia ribadisce che nessun dubbio può esservi sulla sussistenza di un abuso di diritto, ex art. 10 bis della L. 212/2000, posto in essere dalla società Nominativo_1 S.r.l., da cui, però, ha tratto vantaggio anche la Ricorrente_1 S.r.l., che a detto abuso ha collaborato attraverso un'ingiustificata emissione di una nota di credito a fronte di fatture tutte pagate. Relativamente all'asserzione di parte appellante secondo cui l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto contestare l'abuso del diritto a carico di chi lo ha effettuato e non di chi lo ha subito, si vuol evidenziare come dal suddetto piano di risanamento, contrariamente a quanto sostenuto da controparte e come giustamente rilevato dal collegio giudicante, anche la Ricorrente_1 S.r.l. ha ottenuto vantaggi fiscali, quali la deducibilità ai fini IRES delle rinunce ai crediti e la detraibilità dell'IVA esposta nella nota di credito, emessa in diminuzione delle fatture relative all'anno 2017, tutte regolarmente pagate, come già precisato. Relativamente ai rilievi 2 e 3, la parte in udienza ha comunque precisato di voler recedere da qualsivoglia contestazione sui suddetti punti e di accettare pertanto i rilievi dell'ufficio. Ne consegue, che nessun dubbio può esservi sull'intervenuta definitività dei rilievi n. 2 e n. 3, cui controparte ha prestato acquiescenza in sede di udienza e, pertanto, qualsiasi eccezione sulla infondatezza di detti rilievi non può trovare ingresso in sede di appello.
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'atto di appello di parte con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello è meritevole di accoglimento. Ritiene questa Corte che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della medesima legge o è assoggettato a procedure estere equivalenti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. La stessa Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27096/2025 ha rappresentato un'importante conferma della legittimità e deducibilità delle perdite su crediti derivanti da accordi transattivi, superando definitivamente la tesi del “comportamento antieconomico” e riconoscendo l'autonomia gestionale delle imprese nella scelta delle strategie di recupero crediti. Sottolinea ancora la S.C. che non occorre la prova del creditore di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 5, TUIR. Nel caso di specie il comportamento tenuto dalla Ricorrente_1 è legittimo poiché l'art. 101 del Tuir prevede che la perdita su crediti venga contabilizzata al momento dell'apertura della procedura concorsuale. Il comportamento della società contribuente ha permesso di recuperare all'Agenzia delle Entrate il 100% dei propri crediti e di risanare la società debitrice che ad oggi opera sul mercato.
La complessità e l'indubbia controvertibilità delle questioni giustificano una integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado del Molise accoglie l'appello. Compensa le spese.
Così deciso in Campobasso lì 19/05/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU DI Dott.ssa Carmela Di Lorenzo