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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3321/2023
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia in primo grado rubricata al N° 3321/2023 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 08.04.2025 pendente tra:
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'avv. Cesare Parte_1 C.F._1
Epifani presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
attore
contro
, residente in [...]; Controparte_1
convenuta contumace
nonché
(p. iva Controparte_2
), d'ora in poi , in persona del suo procuratore speciale, P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Caiaffa;
Interventrice volontaria
Oggetto: lesione personale.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione depositato notificato in data 07.11.2023 e depositato il 15.11.2023, ha convenuto in giudizio quale proprietaria Parte_1 Controparte_1 dell'autoveicolo Opel Astra tg. BA777VV nonché garante per Controparte_3
la RCA del veicolo testé indicato, al fine di ottenere – previo accertamento della responsabilità di nella sua qualità di proprietaria del mezzo – la condanna Controparte_1
della convenuta compagnia assicurativa al pagamento in suo favore della somma di €
50.325,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro per cui è causa, il tutto maggiorato di interessi, con condanna al pagamento di spese e compensi di lite.
In particolare, l'attore ha esposto che in data 25.06.2022, alle ore 00.40 circa, in Ceglie
Messapica (Br), mentre percorreva la via Montevecchio a bordo del proprio motoveicolo
(Piaggio Beverly tg. DA50926) fu “improvvisamente tamponato” dall'autovettura, condotta nell'occasione da e che, a seguito dell'impatto, riportò “gravi CP_4 lesioni personali” per le quali fu trasportato dapprima presso l'Ospedale di Francavilla
Fontana e, successivamente, presso il presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce.
con comparsa di costituzione e risposta del 30.01.2024 si è Controparte_3
costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda ex art. 100 c.p.c.. In particolare, la convenuta ha esposto di non essere titolare del rapporto assicurativo riferito all'autovettura di in quanto lo Controparte_1 stesso era in carico a . Alla luce Controparte_2
di tali deduzioni, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio e Controparte_3
ha domandato la condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
Con comparsa di intervento volontario del 30.01.2024 si è costituita in giudizio
[...]
deducendo l'infondatezza in fatto Controparte_2 ed in diritto dell'avversa domanda ed eccependo l'insussistenza del nesso eziologico tra l'evento dedotto in giudizio e le “gravi lesioni personali” lamentate dall'odierno attore, stante la differente dinamica dallo stesso attore riferita al personale sanitario del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Francavilla Fontana, oltre che a quella successivamente resa ai sanitari del reparto di chirurgia toracica dell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
Nello specifico, la Compagnia assicurativa ha evidenziato l'incompatibilità della dinamica descritta dall'attore con quella dichiarata dallo stesso ai sanitari, in fase di anamnesi, poi trasfusa nel referto del P.S., allorchè riferì di una “caduta accidentale
2 mentre andava in moto”, ed in quella successivamente trasfusa in seno alla cartella clinica in cui viene annotata una generica “caduta da moto”. pertanto, ha evidenziato che di tale dichiarazione non avrebbe Controparte_2
potuto dubitarsi se non mediante procedimento di querela di falso, stante il valore fidefacente del referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica.
L'interventrice ha contestato altresì la “genuinità del sinistro” siccome rappresentato, stante l'asserito “carente riscontro probatorio” tenuto conto della mancata ispezione del veicolo garantito - a causa della demolizione dello stesso avvenuto subito dopo l'evento - oltre che della mancata richiesta di intervento del Servizio Sanitario 118 né di quello delle
Autorità locali di pubblica sicurezza.
Per tutte le ragioni sopra esposte, ha concluso per il rigetto della Controparte_2
domanda proposta da con condanna al pagamento di spese e compensi Parte_1
di lite.
Con ordinanza resa in data 11 aprile 2024 il precedente giudice istruttore ha disposto l'estromissione di rilevando che “la vocatio in ius” era frutto di un Controparte_3
mero refuso contenuto nell'atto di citazione cui non aveva fatto seguito la notifica dell'atto stesso.
La causa è stata decisa all'odierna udienza, all'esito di discussione orale.
La domanda di parte attrice non è fondata e va respinta per quanto di seguito.
Giova preliminarmente rammentare il costante orientamento giurisprudenziale richiamato negli scritti difensivi della secondo cui “il referto del pronto Controparte_2
soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazione rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. civ., Sez. IV, sent. n.27288/2022).
Ebbene muovendo tali coordinate interpretative e venendo alla vicenda in esame, va dato atto che dalla documentazione sanitaria depositata nel fascicolo di parte attrice emerge una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella prospettata dall'attore nell'atto introduttivo, posto che – si ribadisce – le informazioni risultanti dapprima dal referto del P.S. e dalla
3 cartella clinica successivamente riportano genericamente di una “accidentale caduta in moto” senza riferimento alcuno al coinvolgimento dell'autovettura di proprietà della convenuta garantita da CP_1 Controparte_2
Più di recente la Suprema Corte ha ribadito che il valore di prova legale riguarda solo il dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta provare. Ne discende che le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo (Cass. civ. Sez. III, ordinanza del 26.07.2024, n. 20879).
Ciò posto e ribadito che l'attore riferì ai sanitari che gli prestarono le prime cure di essere caduto accidentalmente da una moto, non assumono alcuna rilevanza probatoria le diverse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale con cui lo stesso non contestava l'efficacia probatoria della documentazione medica ma si limitava a dire di non aver mai rilasciato quella dichiarazione “in quanto il dolore mi impediva di rilasciare dichiarazioni”, posto che tali fatti avrebbero dovuto essere oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento di querela di falso.
A tale contraddittoria versione si aggiunge quella resa dall'unico testimone escusso ritenuta comunque insufficiente a superare il valore probatorio di fede privilegiata del referto. Preme per vero rappresentare come le dichiarazioni del teste non appaiono intrinsecamente credibili ove si tenga conto della mancanza di riferimenti alle parti del motociclo che sarebbero state danneggiate in seguito all'urto della vettura della convenuta ed alla mancanza di descrizione delle fasi seguenti al sinistro.
Non è stato invero chiarito chi abbia spostato i mezzi e per quali ragioni non fu richiesto né del mezzo di soccorso né ancor meno degli agenti della polizia municipale pur a fronte della gravità delle lesioni riportate dal . Pt_1
Singolare è peraltro la circostanza che lo stesso attore non abbia offerto documentazione fotografica del ciclomotore né lo abbia messo a disposizione della controparte ma si sia affrettato alla sua demolizione.
4 Da ultimo in continuità con Cass. 25770/2019 va ribadito che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969 ( nel testo ratione temporis applicabile), sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c..
La Suprema Corte, nella sentenza n. 22415/2017 ha ulteriormente chiarito che "la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis - la L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute;
se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3276 del
16/04/1997)".
5 Nel caso di specie occorre rimarcare che non vi è prova della comunicazione del modello
CAI in fase stragiudiziale alla convenuta impresa di assicurazione, sicché allo stesso non può assegnarsi alcuna valenza tanto meno presuntiva della verificazione del sinistro.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, ne discende che non può trovare accoglimento la domanda proposta da non essendo stata raggiunta la Parte_1
prova della verificazione del sinistro con le modalità descritte nell'atto di citazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014, ridotti del 50% quelli relativi alla fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione depositato notificato in data 07.11.2023 ogni Parte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della
[...]
che liquida nella misura di € 5.260,50 a Controparte_2
titolo di onorari oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa sulle voci come per legge.
Brindisi, 08.04.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Francesca Carrozzo
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TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia in primo grado rubricata al N° 3321/2023 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 08.04.2025 pendente tra:
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'avv. Cesare Parte_1 C.F._1
Epifani presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
attore
contro
, residente in [...]; Controparte_1
convenuta contumace
nonché
(p. iva Controparte_2
), d'ora in poi , in persona del suo procuratore speciale, P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Caiaffa;
Interventrice volontaria
Oggetto: lesione personale.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione depositato notificato in data 07.11.2023 e depositato il 15.11.2023, ha convenuto in giudizio quale proprietaria Parte_1 Controparte_1 dell'autoveicolo Opel Astra tg. BA777VV nonché garante per Controparte_3
la RCA del veicolo testé indicato, al fine di ottenere – previo accertamento della responsabilità di nella sua qualità di proprietaria del mezzo – la condanna Controparte_1
della convenuta compagnia assicurativa al pagamento in suo favore della somma di €
50.325,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro per cui è causa, il tutto maggiorato di interessi, con condanna al pagamento di spese e compensi di lite.
In particolare, l'attore ha esposto che in data 25.06.2022, alle ore 00.40 circa, in Ceglie
Messapica (Br), mentre percorreva la via Montevecchio a bordo del proprio motoveicolo
(Piaggio Beverly tg. DA50926) fu “improvvisamente tamponato” dall'autovettura, condotta nell'occasione da e che, a seguito dell'impatto, riportò “gravi CP_4 lesioni personali” per le quali fu trasportato dapprima presso l'Ospedale di Francavilla
Fontana e, successivamente, presso il presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce.
con comparsa di costituzione e risposta del 30.01.2024 si è Controparte_3
costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda ex art. 100 c.p.c.. In particolare, la convenuta ha esposto di non essere titolare del rapporto assicurativo riferito all'autovettura di in quanto lo Controparte_1 stesso era in carico a . Alla luce Controparte_2
di tali deduzioni, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio e Controparte_3
ha domandato la condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
Con comparsa di intervento volontario del 30.01.2024 si è costituita in giudizio
[...]
deducendo l'infondatezza in fatto Controparte_2 ed in diritto dell'avversa domanda ed eccependo l'insussistenza del nesso eziologico tra l'evento dedotto in giudizio e le “gravi lesioni personali” lamentate dall'odierno attore, stante la differente dinamica dallo stesso attore riferita al personale sanitario del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Francavilla Fontana, oltre che a quella successivamente resa ai sanitari del reparto di chirurgia toracica dell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
Nello specifico, la Compagnia assicurativa ha evidenziato l'incompatibilità della dinamica descritta dall'attore con quella dichiarata dallo stesso ai sanitari, in fase di anamnesi, poi trasfusa nel referto del P.S., allorchè riferì di una “caduta accidentale
2 mentre andava in moto”, ed in quella successivamente trasfusa in seno alla cartella clinica in cui viene annotata una generica “caduta da moto”. pertanto, ha evidenziato che di tale dichiarazione non avrebbe Controparte_2
potuto dubitarsi se non mediante procedimento di querela di falso, stante il valore fidefacente del referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica.
L'interventrice ha contestato altresì la “genuinità del sinistro” siccome rappresentato, stante l'asserito “carente riscontro probatorio” tenuto conto della mancata ispezione del veicolo garantito - a causa della demolizione dello stesso avvenuto subito dopo l'evento - oltre che della mancata richiesta di intervento del Servizio Sanitario 118 né di quello delle
Autorità locali di pubblica sicurezza.
Per tutte le ragioni sopra esposte, ha concluso per il rigetto della Controparte_2
domanda proposta da con condanna al pagamento di spese e compensi Parte_1
di lite.
Con ordinanza resa in data 11 aprile 2024 il precedente giudice istruttore ha disposto l'estromissione di rilevando che “la vocatio in ius” era frutto di un Controparte_3
mero refuso contenuto nell'atto di citazione cui non aveva fatto seguito la notifica dell'atto stesso.
La causa è stata decisa all'odierna udienza, all'esito di discussione orale.
La domanda di parte attrice non è fondata e va respinta per quanto di seguito.
Giova preliminarmente rammentare il costante orientamento giurisprudenziale richiamato negli scritti difensivi della secondo cui “il referto del pronto Controparte_2
soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazione rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. civ., Sez. IV, sent. n.27288/2022).
Ebbene muovendo tali coordinate interpretative e venendo alla vicenda in esame, va dato atto che dalla documentazione sanitaria depositata nel fascicolo di parte attrice emerge una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella prospettata dall'attore nell'atto introduttivo, posto che – si ribadisce – le informazioni risultanti dapprima dal referto del P.S. e dalla
3 cartella clinica successivamente riportano genericamente di una “accidentale caduta in moto” senza riferimento alcuno al coinvolgimento dell'autovettura di proprietà della convenuta garantita da CP_1 Controparte_2
Più di recente la Suprema Corte ha ribadito che il valore di prova legale riguarda solo il dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta provare. Ne discende che le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo (Cass. civ. Sez. III, ordinanza del 26.07.2024, n. 20879).
Ciò posto e ribadito che l'attore riferì ai sanitari che gli prestarono le prime cure di essere caduto accidentalmente da una moto, non assumono alcuna rilevanza probatoria le diverse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale con cui lo stesso non contestava l'efficacia probatoria della documentazione medica ma si limitava a dire di non aver mai rilasciato quella dichiarazione “in quanto il dolore mi impediva di rilasciare dichiarazioni”, posto che tali fatti avrebbero dovuto essere oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento di querela di falso.
A tale contraddittoria versione si aggiunge quella resa dall'unico testimone escusso ritenuta comunque insufficiente a superare il valore probatorio di fede privilegiata del referto. Preme per vero rappresentare come le dichiarazioni del teste non appaiono intrinsecamente credibili ove si tenga conto della mancanza di riferimenti alle parti del motociclo che sarebbero state danneggiate in seguito all'urto della vettura della convenuta ed alla mancanza di descrizione delle fasi seguenti al sinistro.
Non è stato invero chiarito chi abbia spostato i mezzi e per quali ragioni non fu richiesto né del mezzo di soccorso né ancor meno degli agenti della polizia municipale pur a fronte della gravità delle lesioni riportate dal . Pt_1
Singolare è peraltro la circostanza che lo stesso attore non abbia offerto documentazione fotografica del ciclomotore né lo abbia messo a disposizione della controparte ma si sia affrettato alla sua demolizione.
4 Da ultimo in continuità con Cass. 25770/2019 va ribadito che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969 ( nel testo ratione temporis applicabile), sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c..
La Suprema Corte, nella sentenza n. 22415/2017 ha ulteriormente chiarito che "la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis - la L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute;
se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3276 del
16/04/1997)".
5 Nel caso di specie occorre rimarcare che non vi è prova della comunicazione del modello
CAI in fase stragiudiziale alla convenuta impresa di assicurazione, sicché allo stesso non può assegnarsi alcuna valenza tanto meno presuntiva della verificazione del sinistro.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, ne discende che non può trovare accoglimento la domanda proposta da non essendo stata raggiunta la Parte_1
prova della verificazione del sinistro con le modalità descritte nell'atto di citazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014, ridotti del 50% quelli relativi alla fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione depositato notificato in data 07.11.2023 ogni Parte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della
[...]
che liquida nella misura di € 5.260,50 a Controparte_2
titolo di onorari oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa sulle voci come per legge.
Brindisi, 08.04.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Francesca Carrozzo
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