Art. 105.
(Norme per il caso di inapplicabilita' delle convenzioni).
Fuori dei casi preveduti dagli articoli 101 e 102, si osservano le disposizioni degli articoli 103 e 104 e quelle degli articoli 106 a 108, che possono essere integrate con norme da emanarsi con decreto Reale.
(Norme per il caso di inapplicabilita' delle convenzioni).
Fuori dei casi preveduti dagli articoli 101 e 102, si osservano le disposizioni degli articoli 103 e 104 e quelle degli articoli 106 a 108, che possono essere integrate con norme da emanarsi con decreto Reale.