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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11999/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11999 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Nicola Miranda e Giuseppe Miranda. Parte_1
ATTRICE
E
CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“A) accertare e dichiarare per le ragioni dette in ricorso che tra il Sig. Parte_1
C
e . è intercorso dal 12 dicembre 2022, ovvero dal 1° febbraio
[...] CP_1
2023, ovvero dall'11 novembre 2023, ovvero da altra data decisa di giustizia, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di cuoco e inquadramento da ultimo al livello B2 del CCNL Anpit Cisal;
B) accertare e dichiarare per tutte le ragioni dette in ricorso
B.1 l'irregolarità e/o illegittimità del contratto di appalto e/o del diverso contratto in essere tra e che ha determinato la dissociazione della Parte_2 CP_1 titolarità del contratto di lavoro del ricorrente, avvenuta anche per violazione dell'art. 29 e/o 30 D.Lgs. 276/03 e dell'art. 2094 c.c.;
B.2 che anche nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2023 e l'11 novembre 2023 in formale vigenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e il rapporto di lavoro si doveva intendere di natura Parte_2 subordinata a tempo indeterminato in capo a CP_1
1 B.3 la condotta in frode alla legge tenuta dalla convenuta e la nullità delle CP_1 dimissioni rassegnate dal ricorrente nel gennaio 2023 per essere assunto da
[...]
e nel novembre 2023 per essere assunto da Pt_2 CP_1
C) accertare e dichiarare per le ragioni dette in ricorso che la nullità e/o illegittimità dell'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del 6 febbraio 2024 e che l'orario di lavoro osservato dal Sig.
anche dopo il 6 febbraio 2024 rimaneva un full time Parte_1
D) accertare e dichiarare per le ragioni dette in ricorso, la nullità e/o l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro del Sig. dell'11 Parte_1 novembre 2023, della sua proroga e dell'estromissione avvenuta in data 31 marzo
2024 e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore:
D.1) alla riammissione in servizio del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte di cuoco, con inquadramento al livello B2 del CCNL Pubblici Esercizi
Anpit-Cisal, con orario di lavoro full time, ovvero, in caso di mancato accoglimento della domanda sub C, part time di 24 ore settimanali.
D.2) al risarcimento del danno sofferto dal Sig. quantificato, ex art 28 Pt_1
D.Lgs. 81/15, in almeno 12 mensilità e quindi ammontante, in via principale, in caso di accoglimento della domanda sub C, in € 22.485,97 lordi ovvero in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda sub C, in €
13.491,53 lordi ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore decisa in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
E) con vittoria di spese e onorari di giudizio oltre spese generali iva e cpa”.
La società convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza di discussione, la parte attrice ha rinuncia a tutte le domande attinenti all'accertamento dell'interposizione fittizia e, più in particolare, alle pretese rassegnate nelle conclusioni del ricorso lettere
B), B1), B2), B3), C), insistendo sulla lettera A), con decorrenza dall'11.11.2023 e su D), D1) e D2), in relazione alla quantificazione del part-time.
***
1. Alla luce delle rinunce attoree, le residue domande possono essere accolte nei limiti e per le ragioni che si illustrano di seguito.
*
2. Può essere accolta la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di causa per violazione dell'art. 20 d.lgs. n. 81/2015.
2 2.1. Sul punto, deve rammentarsi che l'art. 20 al comma 1, lett. d), dispone che “
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: … d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” e al successivo comma 2 stabilisce che “
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
2.2. Trattasi di norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma c.c. (cfr. ex multis Cass. n.
21683/2019).
2.3. In forza di tale disciplina, incombe sul datore di lavoro, che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione della indicata disposizione, l'onere di provare di aver assolto specificamente all'adempimento richiesto dalla normativa (cfr. Cass. nn. 21418/2016, 5241/2012).
2.4. Nel caso in esame, però, la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
2.5. L'accertato difetto comporta, allora, la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio della prestazione lavorativa e le conseguenze di cui all'art. 28, co. 2, d.lgs. n.
81/2015 (“Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”).
2.6. Va quindi affermata la costituzione, sin dall'11 novembre 2023, di un contratto a tempo indeterminato, con lavoro a tempo parziale di 24 ore settimanali, con mansioni di cuoco e inquadramento nel livello B2 del CCNL Anpit Cisal.
2.7. L'invalidità dell'apposizione del termine rende inoltre illegittima la risoluzione del rapporto per scadenza del termine e la società datrice deve essere condannata alla riammissione in servizio della parte attrice.
2.8. La convenuta è pure tenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che, in considerazione della durata del rapporto di lavoro, può quantificarsi nella misura di n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari alla somma lorda di euro 6.745,77, in forza dei calcoli attorei).
3 Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sull'indennità così liquidata competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
*
3. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la costituzione tra la convenuta e la parte attrice di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale di 24 ore settimanali, sin dall'11 novembre 2023, con mansioni di cuoco e inquadramento nel livello B2 del CCNL Anpit Cisal;
- condanna la convenuta alla riammissione in servizio della parte attrice;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura della somma lorda di euro 6.745,77 (pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014.
Milano, 11.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
4
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11999 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Nicola Miranda e Giuseppe Miranda. Parte_1
ATTRICE
E
CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“A) accertare e dichiarare per le ragioni dette in ricorso che tra il Sig. Parte_1
C
e . è intercorso dal 12 dicembre 2022, ovvero dal 1° febbraio
[...] CP_1
2023, ovvero dall'11 novembre 2023, ovvero da altra data decisa di giustizia, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di cuoco e inquadramento da ultimo al livello B2 del CCNL Anpit Cisal;
B) accertare e dichiarare per tutte le ragioni dette in ricorso
B.1 l'irregolarità e/o illegittimità del contratto di appalto e/o del diverso contratto in essere tra e che ha determinato la dissociazione della Parte_2 CP_1 titolarità del contratto di lavoro del ricorrente, avvenuta anche per violazione dell'art. 29 e/o 30 D.Lgs. 276/03 e dell'art. 2094 c.c.;
B.2 che anche nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2023 e l'11 novembre 2023 in formale vigenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e il rapporto di lavoro si doveva intendere di natura Parte_2 subordinata a tempo indeterminato in capo a CP_1
1 B.3 la condotta in frode alla legge tenuta dalla convenuta e la nullità delle CP_1 dimissioni rassegnate dal ricorrente nel gennaio 2023 per essere assunto da
[...]
e nel novembre 2023 per essere assunto da Pt_2 CP_1
C) accertare e dichiarare per le ragioni dette in ricorso che la nullità e/o illegittimità dell'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del 6 febbraio 2024 e che l'orario di lavoro osservato dal Sig.
anche dopo il 6 febbraio 2024 rimaneva un full time Parte_1
D) accertare e dichiarare per le ragioni dette in ricorso, la nullità e/o l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro del Sig. dell'11 Parte_1 novembre 2023, della sua proroga e dell'estromissione avvenuta in data 31 marzo
2024 e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore:
D.1) alla riammissione in servizio del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte di cuoco, con inquadramento al livello B2 del CCNL Pubblici Esercizi
Anpit-Cisal, con orario di lavoro full time, ovvero, in caso di mancato accoglimento della domanda sub C, part time di 24 ore settimanali.
D.2) al risarcimento del danno sofferto dal Sig. quantificato, ex art 28 Pt_1
D.Lgs. 81/15, in almeno 12 mensilità e quindi ammontante, in via principale, in caso di accoglimento della domanda sub C, in € 22.485,97 lordi ovvero in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda sub C, in €
13.491,53 lordi ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore decisa in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
E) con vittoria di spese e onorari di giudizio oltre spese generali iva e cpa”.
La società convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza di discussione, la parte attrice ha rinuncia a tutte le domande attinenti all'accertamento dell'interposizione fittizia e, più in particolare, alle pretese rassegnate nelle conclusioni del ricorso lettere
B), B1), B2), B3), C), insistendo sulla lettera A), con decorrenza dall'11.11.2023 e su D), D1) e D2), in relazione alla quantificazione del part-time.
***
1. Alla luce delle rinunce attoree, le residue domande possono essere accolte nei limiti e per le ragioni che si illustrano di seguito.
*
2. Può essere accolta la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di causa per violazione dell'art. 20 d.lgs. n. 81/2015.
2 2.1. Sul punto, deve rammentarsi che l'art. 20 al comma 1, lett. d), dispone che “
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: … d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” e al successivo comma 2 stabilisce che “
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
2.2. Trattasi di norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma c.c. (cfr. ex multis Cass. n.
21683/2019).
2.3. In forza di tale disciplina, incombe sul datore di lavoro, che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione della indicata disposizione, l'onere di provare di aver assolto specificamente all'adempimento richiesto dalla normativa (cfr. Cass. nn. 21418/2016, 5241/2012).
2.4. Nel caso in esame, però, la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
2.5. L'accertato difetto comporta, allora, la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio della prestazione lavorativa e le conseguenze di cui all'art. 28, co. 2, d.lgs. n.
81/2015 (“Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”).
2.6. Va quindi affermata la costituzione, sin dall'11 novembre 2023, di un contratto a tempo indeterminato, con lavoro a tempo parziale di 24 ore settimanali, con mansioni di cuoco e inquadramento nel livello B2 del CCNL Anpit Cisal.
2.7. L'invalidità dell'apposizione del termine rende inoltre illegittima la risoluzione del rapporto per scadenza del termine e la società datrice deve essere condannata alla riammissione in servizio della parte attrice.
2.8. La convenuta è pure tenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che, in considerazione della durata del rapporto di lavoro, può quantificarsi nella misura di n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari alla somma lorda di euro 6.745,77, in forza dei calcoli attorei).
3 Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sull'indennità così liquidata competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
*
3. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la costituzione tra la convenuta e la parte attrice di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale di 24 ore settimanali, sin dall'11 novembre 2023, con mansioni di cuoco e inquadramento nel livello B2 del CCNL Anpit Cisal;
- condanna la convenuta alla riammissione in servizio della parte attrice;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura della somma lorda di euro 6.745,77 (pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014.
Milano, 11.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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