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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 19/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 911/2022
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.2, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Pasquariello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Errico Chiusolo in Napoli alla Piazza Muzii;
Appellante
E
, con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del Procuratore Controparte_1
Speciale Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Nappi, elettivamente Persona_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza di San Saturnino 5; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.12.2017 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del Lavoro, , premesso di lavorare alle dipendenze della società Parte_1 [...] dal 10.7.1982, inizialmente presso l'Ufficio Postale di Orta di Atella con mansioni Controparte_1 di Operatore di sportello senior, livello C, aveva esposto di essere stato assegnato dal mese di gennaio 2009 alla fine di settembre 2009 all'ufficio postale di Caturano in Caserta dove aveva svolto per insufficienza di organico la mansione di Direttore di Ufficio Postale, livello A2, in sostituzione del direttore trasferito in altra sede, coordinando due sportellisti;
di essere stato poi assegnato dall'1.11.2009 all'ufficio di Sant'Arpino, inquadrato nel livello B dall'1.07.2012, ed aver continuato ad esercitare lì le sue mansioni fino al 31.3.2012; dall'1.04.2012 al 30.09.2014 aveva poi lavorato all'ufficio di Santa Maria a Vico e dall'1.10.2014 a Maddaloni 2-Filiale di Caserta 1 dove svolge ancora tutt'oggi l'incarico di Responsabile U.P.–Livello funzionale B.
1 Aveva dedotto di aver esercitato dal 1.1.2009 mansioni superiori rispetto al livello riconosciutogli, tanto che gli aveva erogato l'indennità di funzione superiore per i mesi o CP_1 frazioni di mesi durante i quali aveva svolto i compiti di livello superiore (precisamente 180,84 giorni nell'anno 2009; 140,12 giorni nell'anno 2010; 65,48 giorni nell'anno 2011; 72,77 giorni nell'anno 2012; 55,36 giorni nell'anno 2013; 69,40 giorni nell'anno 2014; 74,60 giorni nell'anno 2015; 67,52 giorni nell'anno 2016 e 177,97 giorni nell'anno 2017). Aveva invocato l'art. 20 del CCNL dell'11.4.2011 sulla classificazione del personale e sostenuto di aver acquisito in CP_1 via definitiva la qualifica superiore di cui al livello A2-Quadri, avendo svolto le relative mansioni in modo pieno e completo per oltre tre mesi continuativi, dapprima presso la filiale di Caturano e in seguito presso la filiale di Caserta 1-Ufficio Maddaloni 2, per una obiettiva carenza di organico.
Aveva quindi chiesto di accertare il proprio diritto al definitivo inquadramento nel livello superiore indicato (A2 del CCNL di settore) a decorrere dal terzo mese dallo svolgimento delle mansioni superiori, con la condanna di al pagamento delle differenze retributive come CP_1 quantificate in ricorso, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese processuali e attribuzione.
Notificato il ricorso, si era costituita in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, impugnando e contestando ogni avversa deduzione e chiedendo la reiezione della pretesa azionata nei suoi confronti da parte del ricorrente, siccome infondata in fatto e in diritto. La società aveva escluso che potesse ritenersi maturato il diritto del dipendente alla assegnazione definitiva della qualifica superiore ai sensi del c.c.n.l. del settore;
aveva poi eccepito l'erroneità dei conteggi posti a fondamento della domanda e l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi.
Con sentenza n. 283/2022 pubbl. il 02/02/2022, il Tribunale, espletata la prova orale, ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente compensando tra le parti le spese di lite.
Il giudice ha ritenuto che la domanda, così come formulata dal , ed il conseguente tema Pt_1 di indagine articolato fossero riferiti ad un periodo preciso ed espressamente definito in ricorso (dall'1.01.2009 al 30.09.2009), durante il quale il ricorrente aveva pacificamente sostituito il direttore dell'U.P. di Caturano, , assente per malattia e poi (nel periodo dal Persona_2
3.6.2009 al 30.09.2009) perché applicato temporaneamente presso il Servizio Operazioni della Filiale di Caserta 1 a seguito di verbale della Commissione Medica che, in data Pt_2
13.05.09, aveva ritenuto lo stesso idoneo alle mansioni di Direttore di Ufficio Postale con esclusione del contatto con il pubblico. Ha osservato come fossero carenti le dichiarazioni dei testi sul contenuto delle mansioni svolte dal nel periodo anzidetto ed ha concluso che la Pt_1 mera sostituzione - in mancanza di prova dell'effettivo espletamento dei compiti corrispondenti al livello A-Area Quadri - non consentisse di ritenere definitivamente acquisita la qualifica superiore.
Avverso detta statuizione, con atto del 25.04.2022, ha interposto appello il lavoratore chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate.
Con il primo motivo il ha censurato l'assunto del giudice di prime cure secondo cui la Pt_1 richiesta di riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore di A2 fosse fondata sullo svolgimento di mansioni superiori solo per il periodo da gennaio a settembre del 2009, in cui il aveva sostituito il direttore dell' Caturano. Ciò era smentito sia dai prospetti Pt_1 Pt_3 contenuti in ricorso, con l'indicazione, per ciascun mese da gennaio 2009 a ottobre 2017, dei 2 giorni in cui il lavoratore aveva ricevuto dalla società l'indennità di funzione superiore, sia dalle allegazioni relative allo svolgimento dei compiti ed incarichi di responsabile dell' presso la Pt_3 filiale di Caturano, in sostituzione del direttore, e poi presso la filiale di Caserta 1-Ufficio Maddaloni 2 (pag. 2 e ss. ricorso di primo grado e punti 2, 5, 6 e 13). Aveva poi richiamato, ad ulteriore conforto dell'errore in cui era incorso il primo giudice, le stesse difese della convenuta sui giorni/periodi in cui il aveva sostituito i direttori degli U.P. della provincia di Caserta Pt_1 dal novembre 2009 al 2017 (punti da 14 a 29 della memoria del precedente grado). CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e in particolare delle dichiarazioni testimoniali che, esaminate unitamente alle asserzioni difensive generiche della resistente e alla documentazione probatoria in atti, sarebbero rilevanti e decisive ai fini dell'accoglimento della domanda.
Con il terzo motivo, ha evidenziato il sistematico e frequente utilizzo - che non è stato preso in esame né valutato dal giudice di prime cure - da parte della , di reiterate Controparte_1 assegnazioni del ricorrente allo svolgimento di mansioni di livello superiore. Ha richiamato il principio affermato dalla S.C. per cui l'assegnazione ripetuta a mansioni superiori fa scattare il diritto alla promozione automatica quando, come accaduto nella specie, è funzionale ad esigenze strutturali del datore di lavoro, tale da rilevare la utilità per la organizzazione aziendale della professionalità superiore. Ha aggiunto che non era riuscita a provare che la CP_1 sostituzione, da parte del , dei vari direttori degli U.P. della provincia di Caserta fosse Pt_1 sempre avvenuta nei confronti di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Ricostituito il contradditorio, l'appellata ha con plurime argomentazioni resistito al gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Ha ribadito che il ricorrente era stato adibito allo svolgimento di mansioni proprie del livello A non già per far fronte a carenze di organico ma unicamente per sostituire personale assente a vario titolo con diritto alla conservazione del posto e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, con insussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal CCNL (art. 21) perché l'assegnazione a mansioni superiori potesse diventare definitiva. Ha poi contestato i conteggi e insistito con l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata.
La Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento;
pertanto, acquisite le note delle parti costituite, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Va premesso che il ha richiesto l'inquadramento superiore nel livello A2 per lo Pt_1 svolgimento di mansioni di Direttore di Ufficio Postale e/o responsabile nel periodo da Pt_3 gennaio 2009 a settembre 2009, durante il quale ha sostituito il direttore dell' i Caturano, e Pt_3 poi presso la filiale di Caserta 1-Ufficio Maddaloni 2, dove ha lavorato come Responsabile U.P. dall'1.10.2014 a tutt'oggi (punti 2, 3, 4 e 13 ricorso di primo grado).
L'istante ha così descritto il contenuto dei compiti ed incarichi di fatto espletati: presso l' Pt_3
Caturano era responsabile e coordinatore della struttura organizzativa e della gestione delle risorse umane e coordinava due sportellisti (punto 2 e 3 ricorso di primo grado); presso la filiale di Caserta 1-Ufficio Maddaloni 2, si era occupato della gestione del personale e dell'ambito organizzativo dell'unità produttiva “Mercato privati area territoriale sud” (punto 4 ricorso di primo grado). 3 Ha sostenuto di aver svolto le suindicate mansioni superiori per oltre tre mesi continuativi per una obiettiva carenza o insufficienza di organico ed ulteriormente specificato di aver espletato: attività con elevata preparazione professionale, con assunzione di responsabilità piena e con esercizio di rilevante autonomia e discrezionalità e con poteri di coordinamento e di indirizzo nei confronti di diversi altri dipendenti, a lui sottoposti e/o di pari livello (punto 13 ricorso di primo grado), così menzionando gli elementi tipici della declaratoria contrattuale del livello A-Area Quadri.
A riprova dell'espletamento delle mansioni superiori dal 1.1.2009, il lavoratore ha poi richiamato la parte variabile dei prospetti paga, da cui si evince che gli aveva erogato l'indennità di CP_1 funzione superiore per i mesi o frazione di mesi durante i quali aveva svolto i compiti di livello superiore;
ha indicato, per ciascun mese da gennaio 2009 a ottobre 2017, l'inquadramento posseduto (livello C e, dal mese di agosto 2010, livello B) e precisato l'ammontare della indennità di finzione superiore riconosciuta da e il corrispondente livello (A1, A2 o B), nonché il CP_1 numero di giorni per i quali era stata corrisposta (180,84 giorni nell'anno 2009; 140,12 giorni nell'anno 2010; 65,48 giorni nell'anno 2011; 72,77 giorni nell'anno 2012; 55,36 giorni nell'anno 2013; 69,40 giorni nell'anno 2014; 74,60 giorni nell'anno 2015; 67,52 giorni nell'anno 2016 e 177,97 giorni nell'anno 2017; punto 5 e 6 ricorso di primo grado).
Secondo l'impostazione attorea le predette allegazioni, corroborate dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale espletata, dimostrerebbero l'espletamento di mansioni riconducibili al superiore livello A2 per un periodo di oltre tre mesi, con conseguente diritto alla assegnazione definitiva nel livello predetto, al relativo inquadramento normativo-contrattuale e alla retribuzione superiore ai sensi dell'art. 20 del CCNL 11.4.2014. CP_1
La ricostruzione attorea non è condivisibile.
Questa Corte ritiene, come affermato dal primo giudice, che non sussistono le condizioni richieste dalla legge e dal c.c.n.l. per il riconoscimento della qualifica superiore oggetto di domanda.
Occorre prendere le mosse dalla normativa di legge e contrattuale di riferimento e in particolare all'art. 2103 c.c. applicabile ratione temporis secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito” e “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi…”.
L'art. 20 del c.c.n.l. dell'11.4.2011 sulla “Classificazione del personale” contiene le CP_1 declaratorie generali dei vari livelli professionali (da F ad A), con la descrizione dei ruoli e la esemplificazione di figure professionali.
Rileva riportare le declaratorie afferenti il livello di inquadramento rivestito e rivendicato, comparandole con le mansioni espletate dall'odierno appellante nel periodo di riferimento, conformemente all'orientamento espresso dalla Suprema Corte circa le operazioni che deve svolgere il giudice ai fini della valutazione del diritto o meno alla qualifica superiore (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 37331/2022 secondo cui “in ambito di mansioni superiori … il giudice è 4 tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”; v. anche Cass. n. 15677 del 5/6/2024, Cass. n. 30580 del 22/11/2019 e Cass. n. 5942 del 24/03/2004).
Rientrano nel livello C del c.c.n.l. , ove l'istante è stato inquadrato fino al luglio 2010 con CP_1 il ruolo di “Operatore Sportello Promiscuo” (cfr. buste paga in atti), i “Lavoratori che in possesso di conoscenze specifiche qualificate svolgono attività di carattere tecnico-amministrativo commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell'ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell'ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici”.
Nell'ambito dei Ruoli del livello C sono menzionati: “1) Operatore senior-Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al sesto comma del presente articolo, nell'ambito di procedure definite, espletando attività tecnico-amministrative e gestendo le relazioni con i clienti. Figure professionali esemplificative: Operatore Sportello–senior; Operatore Polivalente”; e “2) Coordinatore-Lavoratori che coordinano le risorse assegnate individuando soluzioni tecnico- operative utili alla gestione, all'addestramento ed al supporto della squadra;
presidiano la corretta esecuzione delle attività operative e fungono da interfaccia con le figure preposte gerarchicamente al livello superiore per la segnalazione e risoluzione di eventuali criticità. Figure professionali esemplificative … Direttore Ufficio Postale Monoperatore”.
Il Livello B, riconosciuto formalmente al ricorrente dal mese di agosto 2010 con il ruolo di
“Specialista” (cfr. buste paga in atti) comprende i “Lavoratori che in possesso di conoscenze specialistiche svolgono funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali”.
Tra i ruoli del livello B figurano: il “Supervisor” (ossia “Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, sono responsabili della gestione di risorse umane e rispondono direttamente degli obiettivi del gruppo assegnati dall'Azienda; fungono da punto di riferimento professionale supportando il gruppo di persone coordinate nello svolgimento delle attività e ripartiscono le attività rispetto ai carichi di lavoro;
rilevano le esigenze formative/addestramento del team seguito, in relazione a nuovi prodotti, servizi, procedure), che menziona tra le figure professionali esemplificative il “Direttore Ufficio Postale”, e lo “Specialista” (ossia “Lavoratori che possiedono un know-how specialistico e che in diversi ambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri superiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche tematiche in progetti e/o processi di lavoro, interfacciandosi con le funzioni aziendali di riferimento)”, ruolo formalmente ricoperto dal da agosto 2010. Pt_1
Appartengono, invece, al superiore livello A-Area Quadri i “Lavoratori con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi della Società, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza. Appartengono a questo livello i dipendenti che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della 5 professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza”.
All'interno del livello professionale sono individuate due distinte posizioni retributive: A2 ed A1.
Nell'ambito della Posizione Retributiva A2 figura il ruolo di “Responsabile di Struttura: Lavoratori che sono responsabili di strutture organizzative e della gestione di risorse umane/economiche e che rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall'Azienda. Nell'ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della società e la conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale. Figure professionali esemplificative: Responsabile di Servizio CRP;
Direttore Ufficio Postale;
Responsabile Centro Primario di Distribuzione”.
La Posizione Retributiva A1, inoltre, riporta il ruolo di “Responsabile di Struttura Complessa: Lavoratori che, in ambienti organizzativi eterogenei e complessi, sono responsabili della gestione di risorse umane ed economiche e rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall'Azienda. Nell'ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della Società di elevata complessità e la piena conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale. Figure professionali esemplificative: Responsabile CRP;
Responsabile di Servizio (Filiale/Polo/CMP); Direttore Ufficio Postale;
Responsabile Centro Primario di Distribuzione”.
L'art. 20 del c.c.n.l. in esame richiama poi espressamente l'art. 2103 statuendo che “In applicazione dell'art. 2103 del codice civile, come modificato dall'art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - in caso di assegnazione a mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza - il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi, salvo che la medesima non abbia luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto”.
Il successivo art. 21, menzionato dalla s.p.a. , che concerne specificamente la CP_1 qualifica di Quadro, prevede che “I. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n.190 e della legge 2 aprile 1986 n.106 sono definiti Quadri i dipendenti che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, rivestono un ruolo centrale e svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi della Società.
2. I requisiti di appartenenza alla categoria sono individuati nella declaratoria del livello A, di cui all'art. 20 del presente contratto”.
Il comma 10 dell'art. 21, inoltre, dispone “In applicazione della legge 13 maggio 1985 n. 190 e della legge 2 aprile 1986 n. 106 - in caso di assegnazione a mansioni proprie della categoria del livello A Quadri nonché a quelle specificate per la posizione retributiva A1, anche nel caso di appartenenza alla posizione retributiva A2, ovvero a mansioni dirigenziali – al lavoratore compete il trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi”.
Sia la legge sia la disciplina contrattuale prevedono, dunque, in caso di svolgimento di mansioni superiori, il diritto al corrispondente trattamento economico e l'acquisizione definitiva della 6 qualifica superiore, quest'ultima in presenza di due condizioni, ossia che 1) l'assegnazione alla mansione superiore non sia avvenuta in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto;
e 2) si sia protratta per un periodo continuativo superiore a 3 mesi (6 mesi per l'acquisizione del livello A-Quadri ex art. 21).
In caso di assegnazione a mansioni superiori per periodi discontinui che, sommati tra loro, superano i tre (o sei) mesi, rileva riportare il condivisibile orientamento della S.C. che ha chiarito che “Ai fini del riconoscimento della qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ. non è sufficiente che il dipendente provi di essere stato adibito alle mansioni corrispondenti per periodi di tempo che, complessivamente considerati, superino i tre mesi, essendo anche necessario che egli provi
- o quanto meno deduca - che la sostituzione è stata disposta non per contingenti necessità dell'impresa, ma per un'obiettiva carenza o insufficienza di organico, correlata ad un'organizzazione del lavoro diretta ad utilizzare in modo duraturo le maggiori capacità di lavoratori assunti con una qualifica inferiore;
non è necessaria, invece, la prova di un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 4496 del 20/5/1997 e Cass. Sez. L. Sentenza n. 271 del 13/1/1997); e più di recente che “Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell'art. 2103 c.c., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessaria - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento. (Nella specie, la prova della preordinazione delle assegnazioni e dell'intento utilitaristico è stata desunta dall'esigenza strutturale del datore di lavoro di sopperire alla carenza in organico della qualifica superiore attraverso reiterate assegnazioni infratrimestrali del lavoratore a mansioni superiori)” (Cass. Sez. 6 – L. Ordinanza n. 27129 del 25/10/2018 e Cass. Sez. L., Sentenza n. 17870 del 11/8/2014).
Dunque, in caso di assegnazione alle mansioni superiori con sistematicità e frequenza per periodi reiterati che, singolarmente considerati, sono inferiori ai 3 mesi, mentre sommati tra loro superano detta soglia, ai fini della promozione automatica è posto in capo al lavoratore l'onere di allegare e provare non solo la ripetizione delle assegnazioni ma anche l'insufficienza dell'organico e la preordinazione utilitaristica del comportamento aziendale.
Va poi aggiunto che, come emerge dalle declaratorie contrattuali sopra descritte, il c.c.n.l. CP_1 inserisce la figura professionale di Direttore di Ufficio Postale nei diversi livelli A1, A2, B e C, a seconda della complessità dell'attività svolta, a sua volta legata anche alle dimensioni dell'ufficio cui il lavoratore è assegnato.
Sull'argomento la S.C. ha chiarito che “Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. 11925/2003; 12092/2004; 10905/2005).
Alla luce del suddetto quadro normativo e giurisprudenziale va risolta la fattispecie concreta.
7 Nella specie dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione prodotta (buste paga allegate al ricorso e documentazione prodotta dalla società ) emerge che il nel periodo di causa CP_1 Pt_1 ha sostituito lavoratori con il ruolo di Direttore di Ufficio Postale (livello A1 e A2), assenti per vari titoli (malattia, ferie, sospensione cautelare, corso di formazione, permesso individuale retribuito, aspettativa senza assegno motivo di famiglia, aspettativa sindacale) con diritto alla conservazione del posto e comunque per periodi che, singolarmente considerati, non superano mai i sei mesi ex art. 21 del c.c.n.l. del settore.
Anche nel periodo da gennaio 2009 a settembre 2009, in cui il ha sostituito il direttore Pt_1 dell' di Caturano, ciò è avvenuto per l'assenza del lavoratore dovuta a ferie o malattia e Pt_3 comunque per periodi continuativi sempre inferiori ai sei mesi.
Per quanto riguarda l'istruttoria orale, si condividono gli assunti del primo giudice che ha ritenuto le dichiarazioni dei testi insufficienti a ricostruire i compiti ed incarichi espletati dal ricorrente ed inidonee a dimostrare lo svolgimento di fatto di mansioni con i caratteri propri del livello A- Quadri rivendicato.
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e nello stesso atto di appello, il teste
, collega di lavoro del presso l'ufficio di Caturano, sportellista, riferisce Testimone_1 Pt_1
“ricordo che c'era il direttore in malattia ma non ricordo se era il periodo in cui c'era in
Pt_1 ufficio. si occupava della gestione dell'ufficio, era il direttore… era il dirigente
Pt_1 dell'ufficio; a quell'epoca, l'ufficio di Caturano aveva due sportelli più il direttore;
l'altro sportellista era . la procedura tra il passaggio da un direttore uscente a quello Controparte_2 subentrante comporta il passaggio di cassa e di gestione dall'uno all'altro. Il subentrante controlla il contante, i francobolli, i vaglia, gli assegni, e fa il passaggio di gestione di tutto l'ufficio. Detto passaggio avviene per iscritto in virtù della compilazione di modelli in cui il subentrate attesta che è tutto ok. Questo avviene quando entrambi i direttori l'uscente e il subentrante sono presenti. Se invece il direttore uscente è in malattia c'è il personale della filiale che attua il passaggio delle consegne con la compilazione dei moduli che ho detto. Ho lavorato nell'ufficio di IV … ricordo che c'era stata una rapina e che il aveva sostituito il direttore e io avevo sostituito
Pt_1 uno sportellista … Il ha sostituito il direttore dell'Ufficio di Caturano per l'intero periodo
Pt_1 continuativo dall'1.01.2009 al 30.09.2009. Non ricordo bene i motivi della sostituzione, ma ricordo che il direttore sostituito era in malattia o in ferie o entrambe le situazioni, o per altro, non lo ricordo”. Il teste menziona genericamente la funzione del di direttore dell'U.P., cui
Pt_1 era affidata la gestione dell'ufficio; conferma la sostituzione del direttore titolare assente per ferie o malattia nel periodo da gennaio 2009 a settembre 2009, ma nulla riferisce circa i precisi compiti svolti dall'istante, l'assunzione di responsabilità, l'autonomia e discrezionalità decisionale, il livello di professionalità e specializzazione richiesti dalla mansione. Dalle dichiarazioni del teste non emergono i connotati specifici dell'attività svolta.
DE IO , anche lei collega del presso l'ufficio di Caturano, sportellista, Tes_2 Pt_1 dichiara “ dovrebbe aver lavorato in questo ufficio come direttore dal gennaio 2009 al Pt_1 settembre 2009. Il ha lavorato l'intero periodo che ho indicato nell'ufficio di Caturano Pt_1 come direttore. Di preciso non ricordo le motivazioni, ma il direttore della Sede di Caturano in quel periodo non c'era, ma non so perché … ritengo che il passaggio da un direttore all'altro, ovvero da un direttore ad altro addetto alle Poste sia un passaggio di gestione, attraverso la firma di moduli, anche se il procedimento non lo conosco nel dettaglio”. Anche questa teste conferma la sostituzione, da parte del , del direttore dell' di Caturano nel 2009 senza tuttavia Pt_1 Pt_3
8 fornire indicazioni circostanziate circa il contenuto della attività svolta presso l'ufficio medesimo, gli ambiti di autonomia, il potere decisionale e le connesse responsabilità.
, nel 2009 direttore dell' Santa Maria a Vico, ha dichiarato di aver Testimone_3 Pt_3 conosciuto il quando anche egli lavorava nel predetto ufficio e che “era mio collaboratore Pt_1 in quanto io ero il direttore dell'ufficio… ci alternavamo nella presenza in ufficio: in generale io ero presente di mattina e lui di pomeriggio, facevamo quasi le stesse mansioni anche se alcune di esse sono proprie del direttore dell'ufficio e quindi le svolgevo io: mi occupavo infatti di movimento fondi, sovvenzioni e versamenti denaro per lo svolgimento dei servizi di sportello;
mi occupavo inoltre del personale, della gestione delle procedure informatizzate delle assenze e delle presenze del personale in ufficio. Quando io ero assente per ferie queste attività erano svolte dal collaboratore che in quel periodo era . Oltre alle assenze per ferie, poiché ho subìto Pt_1 un infarto nell'ottobre del 2012, sono stato assente dall'Ufficio per un mese e in questo periodo sono stato sostituito dal . Oltre a questo periodo ed a parte le ferie ero sempre presente in Pt_1 ufficio. Ora non lo ricordo, ma penso di aver anche partecipato, in questo periodo a corsi di formazione che ora non ricordo: in queste situazioni venivo sostituito dal mio collaboratore
”. Questa testimonianza rileva in quanto chiarisce che il sostituto (nella specie, il Per_3
) svolge alcuni dei compiti affidati al Direttore di ma non tutte le mansioni, essendo Pt_1 Pt_3 alcune di esclusiva competenza del direttore titolare.
, altro dipendente di , riferisce “ho conosciuto il nel periodo in cui Testimone_4 CP_1 Pt_1 ho lavorato presso la Filiale di Caserta espletando le mansioni di responsabile gestione operativa;
la filiale di un ufficio postale sovrintende a tutti gli uffici della in cui si trova la filiale CP_3 medesima. Caserta ha due Filiali, Caserta 1 e Caserta 2. L' di Caturano faceva parte di Pt_3
Caserta 1. Le mie funzioni sono di garantire l'operatività degli uffici postali dall'apertura alla loro chiusura … Mi occupavo altresì delle problematiche infrastrutturali… ho conosciuto Pt_1 nel 2013, allorché svolgevo le mansioni qui indicate e lui era collaboratore dell'
[...]
. Non ricordo all'epoca chi fosse il direttore di quell'ufficio postale … non ho mai Parte_4 assegnato a la funzione di direttore anche perché non spetta a me farlo;
in generale, Pt_1 quando l'U.P. si articola nell'orario di lavoro sul doppio turno, accade che su un turno vi sia il direttore e sul turno successivo vi sia il collaboratore;
accade inoltre che in caso di assenza per qualche motivo del direttore dell'ufficio, il collaboratore assuma la reggenza di quell'ufficio e io provvedo ad un distacco di un dipendente che sostituisca a sua volta il collaboratore reggente le funzioni di direttore. Il collaboratore quando sostituisce il direttore temporaneamente assente dall'ufficio, lo sostituisce per l'attività ordinaria, ad es. movimentazione fondi, apertura e chiusura dell'ufficio postale al mattino ed al pomeriggio, eventuale organizzazione dei turni dell'ufficio, il tutto al fine di consentire l'apertura dell'ufficio al pubblico e la sua gestione ordinaria;
ma non lo sostituisce in tutte le funzioni di direttore. Chi va a sostituire il direttore nelle modalità qui indicate organizza l'attività quotidiana di sportelleria, attività che negli uffici con doppio turno sono spesso oggetto di delega del direttore al collaboratore. Poiché il direttore è responsabile del budget di filiale, la parte commerciale è riservata sia in termini di supervisione e sia come organizzazione della relativa attività al direttore dell'ufficio postale. Non sono in grado di rispondere sul se il si sia mai occupato della gestione del budget nell'U.P. di Pt_1
Maddaloni 2”.
Anche questo testimone conferma che il collaboratore chiamato a sostituire il direttore dell'ufficio postale temporaneamente assente si occupa della attività di gestione ordinaria dell'ufficio (ad es. organizza l'attività di sportello, peraltro spesso svolta dal collaboratore su
9 delega del direttore, a prescindere dalla assenza di quest'ultimo) ma non di tutti i compiti propri del direttore (ad es. delle attività inerenti il budget di filiale).
Le dichiarazioni testimoniali descritte sono generiche, carenti in riferimento agli specifici contenuti e caratteri dei compiti affidati al , inidonee a dimostrare l'effettiva esecuzione Pt_1 nel periodo di causa - o quantomeno nei periodi da gennaio a settembre 2009 presso la filiale di Caturano e poi da ottobre 2014 presso l'ufficio di Maddaloni 2 - di attività connotate da elevata preparazione professionale e alto grado di specializzazione, con assunzione di responsabilità piena, esercizio di rilevante autonomia e discrezionalità e con poteri di coordinamento e di indirizzo nei confronti di altri dipendenti. Non è in alcun modo emerso dall'istruttoria lo svolgimento concreto, da parte dell'istante, di mansioni con gli elementi tipici del reclamato livello A–Quadri.
Non è sufficiente, per provare l'adibizione alle mansioni superiori, la circostanza di aver sostituito il direttore dell'ufficio postale ovvero aver svolto la funzione di responsabile di
[...]
[...]
per un verso, ai sensi del c.c.n.l. del settore la figura professionale del “Direttore di Ufficio Pt_5
Postale”, a seconda della complessità della attività svolta, è inserita nei vari livelli A1, A2, B o C. Occorre quindi allegare e provare gli specifici contenuti della attività espletata al fine di ottenere il riconoscimento del livello superiore (nella specie A2).
Per l'altro verso, gli stessi testimoni hanno chiarito che il lavoratore, cui è affidata la gestione e direzione dell'ufficio postale in caso di assenza temporanea del direttore titolare, sostituisce quest'ultimo in alcuni dei compiti propri della funzione (connessi alla ordinaria attività della filiale per assicurarne la funzionalità), con esclusione degli incarichi più complessi.
In altri termini, non è possibile accertare il corretto inquadramento del lavoratore se non vi è specificazioni e prova dei precisi compiti assegnati e svolti dallo stesso. Il generico riferimento alle mansioni di direttore e responsabile di ufficio postale, contenuto in ricorso e riferito dai testimoni, è insufficiente a fondare il superiore inquadramento richiesto.
Non risulta provato l'effettivo svolgimento, nei periodi indicati in ricorso, di attività con i connotati propri del livello A rivendicato. Inoltre, aver sostituito lavoratori con il ruolo di Direttore di U.P. (circostanza pacifica) è ininfluente atteso che: la sostituzione è avvenuta per l'assenza del lavoratore titolare con diritto alla conservazione del posto e comunque per periodi mai superiori ai sei mesi;
che la sostituzione del direttore di di per sé non implica lo Pt_3 svolgimento di tutti i compiti del direttore stesso;
che la stessa attività di direttore di può Pt_3 essere più o meno complessa e perciò riconducibile a diversi livelli professionali.
Sul terzo motivo di appello, relativo alla sommatoria dei singoli periodi di assegnazione della mansione superiore per la frequenza e sistematicità delle assegnazioni stesse, il si è Pt_1 limitato a dedurre che la reiterata adibizione alle mansioni del livello A2 era da ricondurre all'insufficienza dell'organico e alle necessità strutturali dell'azienda.
Premesso che – come sopra osservato – non risulta provato l'espletamento di mansioni superiori corrispondenti al livello A2 non essendo sufficiente a tal fine il conferimento di incarichi di sostituzione dei direttori di U.P., il ricorrente non ha fornito alcun riscontro probatorio delle carenze aziendali né della programmazione iniziale delle sostituzioni e della preordinazione utilitaristica delle stesse. 10 Neppure può ritenersi integrata, dunque, la fattispecie delineata dalla giurisprudenza della S.C. per la promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 c.c. in ipotesi di svolgimento delle mansioni superiori per periodi infratrimestrali reiterati in modo sistematico e frequente.
L'appello va respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3473,00, oltre Parte_1
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 19/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
11
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 19/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 911/2022
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.2, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Pasquariello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Errico Chiusolo in Napoli alla Piazza Muzii;
Appellante
E
, con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del Procuratore Controparte_1
Speciale Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Nappi, elettivamente Persona_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza di San Saturnino 5; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.12.2017 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del Lavoro, , premesso di lavorare alle dipendenze della società Parte_1 [...] dal 10.7.1982, inizialmente presso l'Ufficio Postale di Orta di Atella con mansioni Controparte_1 di Operatore di sportello senior, livello C, aveva esposto di essere stato assegnato dal mese di gennaio 2009 alla fine di settembre 2009 all'ufficio postale di Caturano in Caserta dove aveva svolto per insufficienza di organico la mansione di Direttore di Ufficio Postale, livello A2, in sostituzione del direttore trasferito in altra sede, coordinando due sportellisti;
di essere stato poi assegnato dall'1.11.2009 all'ufficio di Sant'Arpino, inquadrato nel livello B dall'1.07.2012, ed aver continuato ad esercitare lì le sue mansioni fino al 31.3.2012; dall'1.04.2012 al 30.09.2014 aveva poi lavorato all'ufficio di Santa Maria a Vico e dall'1.10.2014 a Maddaloni 2-Filiale di Caserta 1 dove svolge ancora tutt'oggi l'incarico di Responsabile U.P.–Livello funzionale B.
1 Aveva dedotto di aver esercitato dal 1.1.2009 mansioni superiori rispetto al livello riconosciutogli, tanto che gli aveva erogato l'indennità di funzione superiore per i mesi o CP_1 frazioni di mesi durante i quali aveva svolto i compiti di livello superiore (precisamente 180,84 giorni nell'anno 2009; 140,12 giorni nell'anno 2010; 65,48 giorni nell'anno 2011; 72,77 giorni nell'anno 2012; 55,36 giorni nell'anno 2013; 69,40 giorni nell'anno 2014; 74,60 giorni nell'anno 2015; 67,52 giorni nell'anno 2016 e 177,97 giorni nell'anno 2017). Aveva invocato l'art. 20 del CCNL dell'11.4.2011 sulla classificazione del personale e sostenuto di aver acquisito in CP_1 via definitiva la qualifica superiore di cui al livello A2-Quadri, avendo svolto le relative mansioni in modo pieno e completo per oltre tre mesi continuativi, dapprima presso la filiale di Caturano e in seguito presso la filiale di Caserta 1-Ufficio Maddaloni 2, per una obiettiva carenza di organico.
Aveva quindi chiesto di accertare il proprio diritto al definitivo inquadramento nel livello superiore indicato (A2 del CCNL di settore) a decorrere dal terzo mese dallo svolgimento delle mansioni superiori, con la condanna di al pagamento delle differenze retributive come CP_1 quantificate in ricorso, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese processuali e attribuzione.
Notificato il ricorso, si era costituita in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, impugnando e contestando ogni avversa deduzione e chiedendo la reiezione della pretesa azionata nei suoi confronti da parte del ricorrente, siccome infondata in fatto e in diritto. La società aveva escluso che potesse ritenersi maturato il diritto del dipendente alla assegnazione definitiva della qualifica superiore ai sensi del c.c.n.l. del settore;
aveva poi eccepito l'erroneità dei conteggi posti a fondamento della domanda e l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi.
Con sentenza n. 283/2022 pubbl. il 02/02/2022, il Tribunale, espletata la prova orale, ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente compensando tra le parti le spese di lite.
Il giudice ha ritenuto che la domanda, così come formulata dal , ed il conseguente tema Pt_1 di indagine articolato fossero riferiti ad un periodo preciso ed espressamente definito in ricorso (dall'1.01.2009 al 30.09.2009), durante il quale il ricorrente aveva pacificamente sostituito il direttore dell'U.P. di Caturano, , assente per malattia e poi (nel periodo dal Persona_2
3.6.2009 al 30.09.2009) perché applicato temporaneamente presso il Servizio Operazioni della Filiale di Caserta 1 a seguito di verbale della Commissione Medica che, in data Pt_2
13.05.09, aveva ritenuto lo stesso idoneo alle mansioni di Direttore di Ufficio Postale con esclusione del contatto con il pubblico. Ha osservato come fossero carenti le dichiarazioni dei testi sul contenuto delle mansioni svolte dal nel periodo anzidetto ed ha concluso che la Pt_1 mera sostituzione - in mancanza di prova dell'effettivo espletamento dei compiti corrispondenti al livello A-Area Quadri - non consentisse di ritenere definitivamente acquisita la qualifica superiore.
Avverso detta statuizione, con atto del 25.04.2022, ha interposto appello il lavoratore chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate.
Con il primo motivo il ha censurato l'assunto del giudice di prime cure secondo cui la Pt_1 richiesta di riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore di A2 fosse fondata sullo svolgimento di mansioni superiori solo per il periodo da gennaio a settembre del 2009, in cui il aveva sostituito il direttore dell' Caturano. Ciò era smentito sia dai prospetti Pt_1 Pt_3 contenuti in ricorso, con l'indicazione, per ciascun mese da gennaio 2009 a ottobre 2017, dei 2 giorni in cui il lavoratore aveva ricevuto dalla società l'indennità di funzione superiore, sia dalle allegazioni relative allo svolgimento dei compiti ed incarichi di responsabile dell' presso la Pt_3 filiale di Caturano, in sostituzione del direttore, e poi presso la filiale di Caserta 1-Ufficio Maddaloni 2 (pag. 2 e ss. ricorso di primo grado e punti 2, 5, 6 e 13). Aveva poi richiamato, ad ulteriore conforto dell'errore in cui era incorso il primo giudice, le stesse difese della convenuta sui giorni/periodi in cui il aveva sostituito i direttori degli U.P. della provincia di Caserta Pt_1 dal novembre 2009 al 2017 (punti da 14 a 29 della memoria del precedente grado). CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e in particolare delle dichiarazioni testimoniali che, esaminate unitamente alle asserzioni difensive generiche della resistente e alla documentazione probatoria in atti, sarebbero rilevanti e decisive ai fini dell'accoglimento della domanda.
Con il terzo motivo, ha evidenziato il sistematico e frequente utilizzo - che non è stato preso in esame né valutato dal giudice di prime cure - da parte della , di reiterate Controparte_1 assegnazioni del ricorrente allo svolgimento di mansioni di livello superiore. Ha richiamato il principio affermato dalla S.C. per cui l'assegnazione ripetuta a mansioni superiori fa scattare il diritto alla promozione automatica quando, come accaduto nella specie, è funzionale ad esigenze strutturali del datore di lavoro, tale da rilevare la utilità per la organizzazione aziendale della professionalità superiore. Ha aggiunto che non era riuscita a provare che la CP_1 sostituzione, da parte del , dei vari direttori degli U.P. della provincia di Caserta fosse Pt_1 sempre avvenuta nei confronti di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Ricostituito il contradditorio, l'appellata ha con plurime argomentazioni resistito al gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Ha ribadito che il ricorrente era stato adibito allo svolgimento di mansioni proprie del livello A non già per far fronte a carenze di organico ma unicamente per sostituire personale assente a vario titolo con diritto alla conservazione del posto e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, con insussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal CCNL (art. 21) perché l'assegnazione a mansioni superiori potesse diventare definitiva. Ha poi contestato i conteggi e insistito con l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata.
La Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento;
pertanto, acquisite le note delle parti costituite, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Va premesso che il ha richiesto l'inquadramento superiore nel livello A2 per lo Pt_1 svolgimento di mansioni di Direttore di Ufficio Postale e/o responsabile nel periodo da Pt_3 gennaio 2009 a settembre 2009, durante il quale ha sostituito il direttore dell' i Caturano, e Pt_3 poi presso la filiale di Caserta 1-Ufficio Maddaloni 2, dove ha lavorato come Responsabile U.P. dall'1.10.2014 a tutt'oggi (punti 2, 3, 4 e 13 ricorso di primo grado).
L'istante ha così descritto il contenuto dei compiti ed incarichi di fatto espletati: presso l' Pt_3
Caturano era responsabile e coordinatore della struttura organizzativa e della gestione delle risorse umane e coordinava due sportellisti (punto 2 e 3 ricorso di primo grado); presso la filiale di Caserta 1-Ufficio Maddaloni 2, si era occupato della gestione del personale e dell'ambito organizzativo dell'unità produttiva “Mercato privati area territoriale sud” (punto 4 ricorso di primo grado). 3 Ha sostenuto di aver svolto le suindicate mansioni superiori per oltre tre mesi continuativi per una obiettiva carenza o insufficienza di organico ed ulteriormente specificato di aver espletato: attività con elevata preparazione professionale, con assunzione di responsabilità piena e con esercizio di rilevante autonomia e discrezionalità e con poteri di coordinamento e di indirizzo nei confronti di diversi altri dipendenti, a lui sottoposti e/o di pari livello (punto 13 ricorso di primo grado), così menzionando gli elementi tipici della declaratoria contrattuale del livello A-Area Quadri.
A riprova dell'espletamento delle mansioni superiori dal 1.1.2009, il lavoratore ha poi richiamato la parte variabile dei prospetti paga, da cui si evince che gli aveva erogato l'indennità di CP_1 funzione superiore per i mesi o frazione di mesi durante i quali aveva svolto i compiti di livello superiore;
ha indicato, per ciascun mese da gennaio 2009 a ottobre 2017, l'inquadramento posseduto (livello C e, dal mese di agosto 2010, livello B) e precisato l'ammontare della indennità di finzione superiore riconosciuta da e il corrispondente livello (A1, A2 o B), nonché il CP_1 numero di giorni per i quali era stata corrisposta (180,84 giorni nell'anno 2009; 140,12 giorni nell'anno 2010; 65,48 giorni nell'anno 2011; 72,77 giorni nell'anno 2012; 55,36 giorni nell'anno 2013; 69,40 giorni nell'anno 2014; 74,60 giorni nell'anno 2015; 67,52 giorni nell'anno 2016 e 177,97 giorni nell'anno 2017; punto 5 e 6 ricorso di primo grado).
Secondo l'impostazione attorea le predette allegazioni, corroborate dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale espletata, dimostrerebbero l'espletamento di mansioni riconducibili al superiore livello A2 per un periodo di oltre tre mesi, con conseguente diritto alla assegnazione definitiva nel livello predetto, al relativo inquadramento normativo-contrattuale e alla retribuzione superiore ai sensi dell'art. 20 del CCNL 11.4.2014. CP_1
La ricostruzione attorea non è condivisibile.
Questa Corte ritiene, come affermato dal primo giudice, che non sussistono le condizioni richieste dalla legge e dal c.c.n.l. per il riconoscimento della qualifica superiore oggetto di domanda.
Occorre prendere le mosse dalla normativa di legge e contrattuale di riferimento e in particolare all'art. 2103 c.c. applicabile ratione temporis secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito” e “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi…”.
L'art. 20 del c.c.n.l. dell'11.4.2011 sulla “Classificazione del personale” contiene le CP_1 declaratorie generali dei vari livelli professionali (da F ad A), con la descrizione dei ruoli e la esemplificazione di figure professionali.
Rileva riportare le declaratorie afferenti il livello di inquadramento rivestito e rivendicato, comparandole con le mansioni espletate dall'odierno appellante nel periodo di riferimento, conformemente all'orientamento espresso dalla Suprema Corte circa le operazioni che deve svolgere il giudice ai fini della valutazione del diritto o meno alla qualifica superiore (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 37331/2022 secondo cui “in ambito di mansioni superiori … il giudice è 4 tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”; v. anche Cass. n. 15677 del 5/6/2024, Cass. n. 30580 del 22/11/2019 e Cass. n. 5942 del 24/03/2004).
Rientrano nel livello C del c.c.n.l. , ove l'istante è stato inquadrato fino al luglio 2010 con CP_1 il ruolo di “Operatore Sportello Promiscuo” (cfr. buste paga in atti), i “Lavoratori che in possesso di conoscenze specifiche qualificate svolgono attività di carattere tecnico-amministrativo commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell'ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell'ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici”.
Nell'ambito dei Ruoli del livello C sono menzionati: “1) Operatore senior-Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al sesto comma del presente articolo, nell'ambito di procedure definite, espletando attività tecnico-amministrative e gestendo le relazioni con i clienti. Figure professionali esemplificative: Operatore Sportello–senior; Operatore Polivalente”; e “2) Coordinatore-Lavoratori che coordinano le risorse assegnate individuando soluzioni tecnico- operative utili alla gestione, all'addestramento ed al supporto della squadra;
presidiano la corretta esecuzione delle attività operative e fungono da interfaccia con le figure preposte gerarchicamente al livello superiore per la segnalazione e risoluzione di eventuali criticità. Figure professionali esemplificative … Direttore Ufficio Postale Monoperatore”.
Il Livello B, riconosciuto formalmente al ricorrente dal mese di agosto 2010 con il ruolo di
“Specialista” (cfr. buste paga in atti) comprende i “Lavoratori che in possesso di conoscenze specialistiche svolgono funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali”.
Tra i ruoli del livello B figurano: il “Supervisor” (ossia “Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, sono responsabili della gestione di risorse umane e rispondono direttamente degli obiettivi del gruppo assegnati dall'Azienda; fungono da punto di riferimento professionale supportando il gruppo di persone coordinate nello svolgimento delle attività e ripartiscono le attività rispetto ai carichi di lavoro;
rilevano le esigenze formative/addestramento del team seguito, in relazione a nuovi prodotti, servizi, procedure), che menziona tra le figure professionali esemplificative il “Direttore Ufficio Postale”, e lo “Specialista” (ossia “Lavoratori che possiedono un know-how specialistico e che in diversi ambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri superiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche tematiche in progetti e/o processi di lavoro, interfacciandosi con le funzioni aziendali di riferimento)”, ruolo formalmente ricoperto dal da agosto 2010. Pt_1
Appartengono, invece, al superiore livello A-Area Quadri i “Lavoratori con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi della Società, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza. Appartengono a questo livello i dipendenti che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della 5 professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza”.
All'interno del livello professionale sono individuate due distinte posizioni retributive: A2 ed A1.
Nell'ambito della Posizione Retributiva A2 figura il ruolo di “Responsabile di Struttura: Lavoratori che sono responsabili di strutture organizzative e della gestione di risorse umane/economiche e che rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall'Azienda. Nell'ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della società e la conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale. Figure professionali esemplificative: Responsabile di Servizio CRP;
Direttore Ufficio Postale;
Responsabile Centro Primario di Distribuzione”.
La Posizione Retributiva A1, inoltre, riporta il ruolo di “Responsabile di Struttura Complessa: Lavoratori che, in ambienti organizzativi eterogenei e complessi, sono responsabili della gestione di risorse umane ed economiche e rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall'Azienda. Nell'ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della Società di elevata complessità e la piena conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale. Figure professionali esemplificative: Responsabile CRP;
Responsabile di Servizio (Filiale/Polo/CMP); Direttore Ufficio Postale;
Responsabile Centro Primario di Distribuzione”.
L'art. 20 del c.c.n.l. in esame richiama poi espressamente l'art. 2103 statuendo che “In applicazione dell'art. 2103 del codice civile, come modificato dall'art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - in caso di assegnazione a mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza - il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi, salvo che la medesima non abbia luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto”.
Il successivo art. 21, menzionato dalla s.p.a. , che concerne specificamente la CP_1 qualifica di Quadro, prevede che “I. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n.190 e della legge 2 aprile 1986 n.106 sono definiti Quadri i dipendenti che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, rivestono un ruolo centrale e svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi della Società.
2. I requisiti di appartenenza alla categoria sono individuati nella declaratoria del livello A, di cui all'art. 20 del presente contratto”.
Il comma 10 dell'art. 21, inoltre, dispone “In applicazione della legge 13 maggio 1985 n. 190 e della legge 2 aprile 1986 n. 106 - in caso di assegnazione a mansioni proprie della categoria del livello A Quadri nonché a quelle specificate per la posizione retributiva A1, anche nel caso di appartenenza alla posizione retributiva A2, ovvero a mansioni dirigenziali – al lavoratore compete il trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi”.
Sia la legge sia la disciplina contrattuale prevedono, dunque, in caso di svolgimento di mansioni superiori, il diritto al corrispondente trattamento economico e l'acquisizione definitiva della 6 qualifica superiore, quest'ultima in presenza di due condizioni, ossia che 1) l'assegnazione alla mansione superiore non sia avvenuta in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto;
e 2) si sia protratta per un periodo continuativo superiore a 3 mesi (6 mesi per l'acquisizione del livello A-Quadri ex art. 21).
In caso di assegnazione a mansioni superiori per periodi discontinui che, sommati tra loro, superano i tre (o sei) mesi, rileva riportare il condivisibile orientamento della S.C. che ha chiarito che “Ai fini del riconoscimento della qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ. non è sufficiente che il dipendente provi di essere stato adibito alle mansioni corrispondenti per periodi di tempo che, complessivamente considerati, superino i tre mesi, essendo anche necessario che egli provi
- o quanto meno deduca - che la sostituzione è stata disposta non per contingenti necessità dell'impresa, ma per un'obiettiva carenza o insufficienza di organico, correlata ad un'organizzazione del lavoro diretta ad utilizzare in modo duraturo le maggiori capacità di lavoratori assunti con una qualifica inferiore;
non è necessaria, invece, la prova di un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 4496 del 20/5/1997 e Cass. Sez. L. Sentenza n. 271 del 13/1/1997); e più di recente che “Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell'art. 2103 c.c., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessaria - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento. (Nella specie, la prova della preordinazione delle assegnazioni e dell'intento utilitaristico è stata desunta dall'esigenza strutturale del datore di lavoro di sopperire alla carenza in organico della qualifica superiore attraverso reiterate assegnazioni infratrimestrali del lavoratore a mansioni superiori)” (Cass. Sez. 6 – L. Ordinanza n. 27129 del 25/10/2018 e Cass. Sez. L., Sentenza n. 17870 del 11/8/2014).
Dunque, in caso di assegnazione alle mansioni superiori con sistematicità e frequenza per periodi reiterati che, singolarmente considerati, sono inferiori ai 3 mesi, mentre sommati tra loro superano detta soglia, ai fini della promozione automatica è posto in capo al lavoratore l'onere di allegare e provare non solo la ripetizione delle assegnazioni ma anche l'insufficienza dell'organico e la preordinazione utilitaristica del comportamento aziendale.
Va poi aggiunto che, come emerge dalle declaratorie contrattuali sopra descritte, il c.c.n.l. CP_1 inserisce la figura professionale di Direttore di Ufficio Postale nei diversi livelli A1, A2, B e C, a seconda della complessità dell'attività svolta, a sua volta legata anche alle dimensioni dell'ufficio cui il lavoratore è assegnato.
Sull'argomento la S.C. ha chiarito che “Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. 11925/2003; 12092/2004; 10905/2005).
Alla luce del suddetto quadro normativo e giurisprudenziale va risolta la fattispecie concreta.
7 Nella specie dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione prodotta (buste paga allegate al ricorso e documentazione prodotta dalla società ) emerge che il nel periodo di causa CP_1 Pt_1 ha sostituito lavoratori con il ruolo di Direttore di Ufficio Postale (livello A1 e A2), assenti per vari titoli (malattia, ferie, sospensione cautelare, corso di formazione, permesso individuale retribuito, aspettativa senza assegno motivo di famiglia, aspettativa sindacale) con diritto alla conservazione del posto e comunque per periodi che, singolarmente considerati, non superano mai i sei mesi ex art. 21 del c.c.n.l. del settore.
Anche nel periodo da gennaio 2009 a settembre 2009, in cui il ha sostituito il direttore Pt_1 dell' di Caturano, ciò è avvenuto per l'assenza del lavoratore dovuta a ferie o malattia e Pt_3 comunque per periodi continuativi sempre inferiori ai sei mesi.
Per quanto riguarda l'istruttoria orale, si condividono gli assunti del primo giudice che ha ritenuto le dichiarazioni dei testi insufficienti a ricostruire i compiti ed incarichi espletati dal ricorrente ed inidonee a dimostrare lo svolgimento di fatto di mansioni con i caratteri propri del livello A- Quadri rivendicato.
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e nello stesso atto di appello, il teste
, collega di lavoro del presso l'ufficio di Caturano, sportellista, riferisce Testimone_1 Pt_1
“ricordo che c'era il direttore in malattia ma non ricordo se era il periodo in cui c'era in
Pt_1 ufficio. si occupava della gestione dell'ufficio, era il direttore… era il dirigente
Pt_1 dell'ufficio; a quell'epoca, l'ufficio di Caturano aveva due sportelli più il direttore;
l'altro sportellista era . la procedura tra il passaggio da un direttore uscente a quello Controparte_2 subentrante comporta il passaggio di cassa e di gestione dall'uno all'altro. Il subentrante controlla il contante, i francobolli, i vaglia, gli assegni, e fa il passaggio di gestione di tutto l'ufficio. Detto passaggio avviene per iscritto in virtù della compilazione di modelli in cui il subentrate attesta che è tutto ok. Questo avviene quando entrambi i direttori l'uscente e il subentrante sono presenti. Se invece il direttore uscente è in malattia c'è il personale della filiale che attua il passaggio delle consegne con la compilazione dei moduli che ho detto. Ho lavorato nell'ufficio di IV … ricordo che c'era stata una rapina e che il aveva sostituito il direttore e io avevo sostituito
Pt_1 uno sportellista … Il ha sostituito il direttore dell'Ufficio di Caturano per l'intero periodo
Pt_1 continuativo dall'1.01.2009 al 30.09.2009. Non ricordo bene i motivi della sostituzione, ma ricordo che il direttore sostituito era in malattia o in ferie o entrambe le situazioni, o per altro, non lo ricordo”. Il teste menziona genericamente la funzione del di direttore dell'U.P., cui
Pt_1 era affidata la gestione dell'ufficio; conferma la sostituzione del direttore titolare assente per ferie o malattia nel periodo da gennaio 2009 a settembre 2009, ma nulla riferisce circa i precisi compiti svolti dall'istante, l'assunzione di responsabilità, l'autonomia e discrezionalità decisionale, il livello di professionalità e specializzazione richiesti dalla mansione. Dalle dichiarazioni del teste non emergono i connotati specifici dell'attività svolta.
DE IO , anche lei collega del presso l'ufficio di Caturano, sportellista, Tes_2 Pt_1 dichiara “ dovrebbe aver lavorato in questo ufficio come direttore dal gennaio 2009 al Pt_1 settembre 2009. Il ha lavorato l'intero periodo che ho indicato nell'ufficio di Caturano Pt_1 come direttore. Di preciso non ricordo le motivazioni, ma il direttore della Sede di Caturano in quel periodo non c'era, ma non so perché … ritengo che il passaggio da un direttore all'altro, ovvero da un direttore ad altro addetto alle Poste sia un passaggio di gestione, attraverso la firma di moduli, anche se il procedimento non lo conosco nel dettaglio”. Anche questa teste conferma la sostituzione, da parte del , del direttore dell' di Caturano nel 2009 senza tuttavia Pt_1 Pt_3
8 fornire indicazioni circostanziate circa il contenuto della attività svolta presso l'ufficio medesimo, gli ambiti di autonomia, il potere decisionale e le connesse responsabilità.
, nel 2009 direttore dell' Santa Maria a Vico, ha dichiarato di aver Testimone_3 Pt_3 conosciuto il quando anche egli lavorava nel predetto ufficio e che “era mio collaboratore Pt_1 in quanto io ero il direttore dell'ufficio… ci alternavamo nella presenza in ufficio: in generale io ero presente di mattina e lui di pomeriggio, facevamo quasi le stesse mansioni anche se alcune di esse sono proprie del direttore dell'ufficio e quindi le svolgevo io: mi occupavo infatti di movimento fondi, sovvenzioni e versamenti denaro per lo svolgimento dei servizi di sportello;
mi occupavo inoltre del personale, della gestione delle procedure informatizzate delle assenze e delle presenze del personale in ufficio. Quando io ero assente per ferie queste attività erano svolte dal collaboratore che in quel periodo era . Oltre alle assenze per ferie, poiché ho subìto Pt_1 un infarto nell'ottobre del 2012, sono stato assente dall'Ufficio per un mese e in questo periodo sono stato sostituito dal . Oltre a questo periodo ed a parte le ferie ero sempre presente in Pt_1 ufficio. Ora non lo ricordo, ma penso di aver anche partecipato, in questo periodo a corsi di formazione che ora non ricordo: in queste situazioni venivo sostituito dal mio collaboratore
”. Questa testimonianza rileva in quanto chiarisce che il sostituto (nella specie, il Per_3
) svolge alcuni dei compiti affidati al Direttore di ma non tutte le mansioni, essendo Pt_1 Pt_3 alcune di esclusiva competenza del direttore titolare.
, altro dipendente di , riferisce “ho conosciuto il nel periodo in cui Testimone_4 CP_1 Pt_1 ho lavorato presso la Filiale di Caserta espletando le mansioni di responsabile gestione operativa;
la filiale di un ufficio postale sovrintende a tutti gli uffici della in cui si trova la filiale CP_3 medesima. Caserta ha due Filiali, Caserta 1 e Caserta 2. L' di Caturano faceva parte di Pt_3
Caserta 1. Le mie funzioni sono di garantire l'operatività degli uffici postali dall'apertura alla loro chiusura … Mi occupavo altresì delle problematiche infrastrutturali… ho conosciuto Pt_1 nel 2013, allorché svolgevo le mansioni qui indicate e lui era collaboratore dell'
[...]
. Non ricordo all'epoca chi fosse il direttore di quell'ufficio postale … non ho mai Parte_4 assegnato a la funzione di direttore anche perché non spetta a me farlo;
in generale, Pt_1 quando l'U.P. si articola nell'orario di lavoro sul doppio turno, accade che su un turno vi sia il direttore e sul turno successivo vi sia il collaboratore;
accade inoltre che in caso di assenza per qualche motivo del direttore dell'ufficio, il collaboratore assuma la reggenza di quell'ufficio e io provvedo ad un distacco di un dipendente che sostituisca a sua volta il collaboratore reggente le funzioni di direttore. Il collaboratore quando sostituisce il direttore temporaneamente assente dall'ufficio, lo sostituisce per l'attività ordinaria, ad es. movimentazione fondi, apertura e chiusura dell'ufficio postale al mattino ed al pomeriggio, eventuale organizzazione dei turni dell'ufficio, il tutto al fine di consentire l'apertura dell'ufficio al pubblico e la sua gestione ordinaria;
ma non lo sostituisce in tutte le funzioni di direttore. Chi va a sostituire il direttore nelle modalità qui indicate organizza l'attività quotidiana di sportelleria, attività che negli uffici con doppio turno sono spesso oggetto di delega del direttore al collaboratore. Poiché il direttore è responsabile del budget di filiale, la parte commerciale è riservata sia in termini di supervisione e sia come organizzazione della relativa attività al direttore dell'ufficio postale. Non sono in grado di rispondere sul se il si sia mai occupato della gestione del budget nell'U.P. di Pt_1
Maddaloni 2”.
Anche questo testimone conferma che il collaboratore chiamato a sostituire il direttore dell'ufficio postale temporaneamente assente si occupa della attività di gestione ordinaria dell'ufficio (ad es. organizza l'attività di sportello, peraltro spesso svolta dal collaboratore su
9 delega del direttore, a prescindere dalla assenza di quest'ultimo) ma non di tutti i compiti propri del direttore (ad es. delle attività inerenti il budget di filiale).
Le dichiarazioni testimoniali descritte sono generiche, carenti in riferimento agli specifici contenuti e caratteri dei compiti affidati al , inidonee a dimostrare l'effettiva esecuzione Pt_1 nel periodo di causa - o quantomeno nei periodi da gennaio a settembre 2009 presso la filiale di Caturano e poi da ottobre 2014 presso l'ufficio di Maddaloni 2 - di attività connotate da elevata preparazione professionale e alto grado di specializzazione, con assunzione di responsabilità piena, esercizio di rilevante autonomia e discrezionalità e con poteri di coordinamento e di indirizzo nei confronti di altri dipendenti. Non è in alcun modo emerso dall'istruttoria lo svolgimento concreto, da parte dell'istante, di mansioni con gli elementi tipici del reclamato livello A–Quadri.
Non è sufficiente, per provare l'adibizione alle mansioni superiori, la circostanza di aver sostituito il direttore dell'ufficio postale ovvero aver svolto la funzione di responsabile di
[...]
[...]
per un verso, ai sensi del c.c.n.l. del settore la figura professionale del “Direttore di Ufficio Pt_5
Postale”, a seconda della complessità della attività svolta, è inserita nei vari livelli A1, A2, B o C. Occorre quindi allegare e provare gli specifici contenuti della attività espletata al fine di ottenere il riconoscimento del livello superiore (nella specie A2).
Per l'altro verso, gli stessi testimoni hanno chiarito che il lavoratore, cui è affidata la gestione e direzione dell'ufficio postale in caso di assenza temporanea del direttore titolare, sostituisce quest'ultimo in alcuni dei compiti propri della funzione (connessi alla ordinaria attività della filiale per assicurarne la funzionalità), con esclusione degli incarichi più complessi.
In altri termini, non è possibile accertare il corretto inquadramento del lavoratore se non vi è specificazioni e prova dei precisi compiti assegnati e svolti dallo stesso. Il generico riferimento alle mansioni di direttore e responsabile di ufficio postale, contenuto in ricorso e riferito dai testimoni, è insufficiente a fondare il superiore inquadramento richiesto.
Non risulta provato l'effettivo svolgimento, nei periodi indicati in ricorso, di attività con i connotati propri del livello A rivendicato. Inoltre, aver sostituito lavoratori con il ruolo di Direttore di U.P. (circostanza pacifica) è ininfluente atteso che: la sostituzione è avvenuta per l'assenza del lavoratore titolare con diritto alla conservazione del posto e comunque per periodi mai superiori ai sei mesi;
che la sostituzione del direttore di di per sé non implica lo Pt_3 svolgimento di tutti i compiti del direttore stesso;
che la stessa attività di direttore di può Pt_3 essere più o meno complessa e perciò riconducibile a diversi livelli professionali.
Sul terzo motivo di appello, relativo alla sommatoria dei singoli periodi di assegnazione della mansione superiore per la frequenza e sistematicità delle assegnazioni stesse, il si è Pt_1 limitato a dedurre che la reiterata adibizione alle mansioni del livello A2 era da ricondurre all'insufficienza dell'organico e alle necessità strutturali dell'azienda.
Premesso che – come sopra osservato – non risulta provato l'espletamento di mansioni superiori corrispondenti al livello A2 non essendo sufficiente a tal fine il conferimento di incarichi di sostituzione dei direttori di U.P., il ricorrente non ha fornito alcun riscontro probatorio delle carenze aziendali né della programmazione iniziale delle sostituzioni e della preordinazione utilitaristica delle stesse. 10 Neppure può ritenersi integrata, dunque, la fattispecie delineata dalla giurisprudenza della S.C. per la promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 c.c. in ipotesi di svolgimento delle mansioni superiori per periodi infratrimestrali reiterati in modo sistematico e frequente.
L'appello va respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3473,00, oltre Parte_1
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 19/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
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