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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11297 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. CA DA, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 7/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 23125 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. M. Vulcano – R. Funciello che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa in forza di delega rilasciata dal direttore della Persona_1 sede competente ed elettivamente domiciliato presso la medesima sede;
CP_1
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/06/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo:
“DICHIARARE il diritto della Ricorrente ad ottenere la liquidazione dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento ex art 1 legge 11.02.1980 n.18 maturati dal mese di luglio 2024, come da decreto di omologa del Tribunale di Roma del 22/02/2025 – N.R.G.: 22647/2024;
CONDANNARE L' al pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, ex art CP_1
1 legge 11.02.1980 n. aturati come da decreto di omologa del 22/02/2025 r.g. 22647/2024 e precisamente dalla data del mese di luglio 2024, oltre interessi come per legge sino al soddisfacimento.
FISSARE la data di comparizione delle parti
CONDANNARE altresì l' al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con CP_1 attribuzione al PROCURA e ne fa ANTICIPO.” Si è costituito in giudizio l' convenuto, eccependo l'avvenuta liquidazione e pagamento CP_1 della prestazione richiesta dendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1 Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 7/11/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 18/09/25 e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' il quale ha prodotto documentazione utile al riguardo, e dal procuratore CP_1 di parte ricorrente. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono liquidate in favore della parte ricorrente ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) in virtù della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notificazione del ricorso introduttivo all' e debbono essere CP_1 distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 7/11/25
IL GIUDICE
CA DA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. CA DA, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 7/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 23125 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. M. Vulcano – R. Funciello che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa in forza di delega rilasciata dal direttore della Persona_1 sede competente ed elettivamente domiciliato presso la medesima sede;
CP_1
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/06/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo:
“DICHIARARE il diritto della Ricorrente ad ottenere la liquidazione dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento ex art 1 legge 11.02.1980 n.18 maturati dal mese di luglio 2024, come da decreto di omologa del Tribunale di Roma del 22/02/2025 – N.R.G.: 22647/2024;
CONDANNARE L' al pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, ex art CP_1
1 legge 11.02.1980 n. aturati come da decreto di omologa del 22/02/2025 r.g. 22647/2024 e precisamente dalla data del mese di luglio 2024, oltre interessi come per legge sino al soddisfacimento.
FISSARE la data di comparizione delle parti
CONDANNARE altresì l' al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con CP_1 attribuzione al PROCURA e ne fa ANTICIPO.” Si è costituito in giudizio l' convenuto, eccependo l'avvenuta liquidazione e pagamento CP_1 della prestazione richiesta dendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1 Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 7/11/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 18/09/25 e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' il quale ha prodotto documentazione utile al riguardo, e dal procuratore CP_1 di parte ricorrente. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono liquidate in favore della parte ricorrente ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) in virtù della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notificazione del ricorso introduttivo all' e debbono essere CP_1 distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 7/11/25
IL GIUDICE
CA DA
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