Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 18/12/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74733 – pag. 4
SENTENZA – 386/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
CH CH Presidente LL SA Consigliere (relatore)
CH Minichini Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 74733 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di AR SI, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], sc. A Int. 560 - Quartiere Scampia (C.F.: [...]);
VISTO l’atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 4 giugno 2025;
VISTI gli altri atti del giudizio;
CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 27 novembre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore consigliere LL SA e il rappresentante del pubblico ministero in persona del V.P.G. Licia Centro;
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato il 4/6/2025, la Procura Regionale evocava in giudizio AR SI, per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’INPS dell’importo di € 37.242,68 (pari a quanto da lui percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo da giugno 2019 a luglio 2023) o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.
Il suindicato danno patrimoniale sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, dall’indebita percezione del reddito di cittadinanza, conseguita alla presentazione di apposite domande (in data 25/9/2019, 1/12/2020, 14/4/2022 e 3/10/2022) omettendo di dichiarare varie e rilevanti disponibilità finanziarie nonché di comunicare le variazioni reddituali, ovvero alla violazione artt. 3 c. 8, 9 e 11 e art. 7 c. 2 n. 4 d.l. n. 4/2019 (conv. in l. 28/3/2019 n. 26).
In particolare il requirente contabile ha appurato, attraverso attività istruttoria che ha tratto spunto dalla comunicazione ex articolo 129 disp. att. c.p.p. del 27/12/2024 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli della pendenza di procedimento penale n. 22657/23 a carico dell’odierno convenuto, che a carico dello stesso AR SI si è ipotizzata la commissione dei reati di cui all’art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4/2019 e all’art. 640 bis c.p., sotto il profilo dell’omessa dichiarazione della titolarità di varie quote societarie e di un’imbarcazione da diporto acquistata in data 19/5/2022 per la somma di € 590.000 e rivenduta il 9/11/2023 per la somma di € 565.000. Secondo quanto esposto nell’atto introduttivo del giudizio, le omissioni dichiarative sulla reale situazione reddituale e patrimoniale del citato e del suo nucleo familiare, hanno condotto all’ingiusta erogazione del ridetto beneficio da parte dell’INPS, che ha provveduto a disporre la doverosa, conseguenziale revoca del beneficio mediante l’attivazione del relativo procedimento amministrativo, nonostante la quale nessuna restituzione di quanto indebitamente percepito risulta, allo stato, effettuata.
Descritti l’attività istruttoria eseguita, il quadro normativo di riferimento per l’erogazione del R.d.C. nonché l’imputabilità a titolo di dolo all’odierno convenuto della predetta erogazione indebita, il requirente contabile si è altresì soffermato sulla sussistenza del rapporto di servizio, punto quest’ultimo, in merito al quale ha richiamato, in primo luogo, la sentenza n. 468/2022 della Sezione I d’Appello, nonché le sentenze nn. 126/2021, 137/2021 e, da ultimo, 31/2025 della Corte Costituzionale e le ulteriori pronunce rese dalla Corte dei conti sia in primo grado (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 248/2024; Sez. Giur. Emilia Romagna, sentenze nn.ri 76 e 90 del 2024 e n. 2/2025) che in grado di appello (Sez. II d’Appello, sentenze n. 200/2024, 83/2025, 106/2025 e 117/2025), dalle quali complessivamente si desume che il Reddito di Cittadinanza integra una misura finalizzata all’inserimento del percettore nel mondo del lavoro, in quanto tale avente carattere assistenziale solo strumentale rispetto al predetto obbiettivo occupazionale, avente connotazione eminentemente pubblicistica.
Nell’atto di citazione si precisa altresì che il convenuto, a seguito dell’invito a dedurre ritualmente notificatogli, non ha fatto pervenire deduzioni.
Nella pubblica udienza odierna il PM ha confermato l’atto introduttivo del giudizio.
La causa è stata, all’esito del dibattimento, trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
A. Il thema decidendum è rappresentato dall’accertamento della responsabilità di AR SI per il danno erariale di € 37.242,68, pari a quanto da costui percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo dal giugno 2019 al luglio 2023, essendo l’ammissione al beneficio in parola, avvenuta sulla base di dichiarazione, da parte del percettore, di circostanze non rispondenti al vero (assenza di titolarità di beni patrimoniali, poi smentita da apposite indagini che hanno condotto tra l’altro, all’apertura di apposito procedimento penale).
In via preliminare, ai sensi dell’art. 93 C.G.C., va dichiarata la contumacia del convenuto AR SI, che non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta in data 26/6/2025 mediante consegna di copia nelle mani del diretto interessato, eseguita da Ufficiali di P.G. della GdF – 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli.
B. Così delineata la fattispecie oggetto di causa, il Collegio deve pregiudizialmente statuire riguardo la sussistenza della giurisdizione contabile in materia di percezione del reddito di cittadinanza, questione che viene sollevata d’ufficio e non necessita di essere sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., come richiamato dall’art. 7 C.G.C., trattandosi di questione di puro diritto afferente alla verifica dello ius dicere in capo all'organo giudicante ossia del potere di esplicare la funzione giurisdizionale se non devoluta ex lege ad altri plessi giurisdizionali (sent. n. 46/2024 di questa Sezione Giurisdizionale; in termini, cfr. altresì sentenze nn. 14 e 62 del 2024 di questa Sezione Giurisdizionale, alle cui motivazioni sul punto, nonché alla giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, si fa integrale rinvio ex art. 39, comma 2, lett. d, C.G.C.).
Ebbene, su tale punto pregiudiziale il Collegio reputa di confermare l’orientamento già espresso, in particolare, nelle più recenti pronunce di questa Sezione Giurisdizionale (nn. 14, 46 e 62 del 2024, cit.), in cui si è considerato in proposito che, pur nella consapevolezza dell’esistenza di diversi orientamenti sulla sussistenza o meno della giurisdizione contabile in materia di reddito di cittadinanza -in particolare, della decisione n. 468/2022 della Sez. II d’Appello di questa Corte dei conti che si è espressa positivamente sul punto, in riforma proprio di una decisione di questa Sezione Giurisdizionale- nondimeno, in linea con l’orientamento di questa Sezione espresso in diverse sentenze non appellate e passate in giudicato (nn. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789, 950 del 2021) la giurisdizione viene ritenuta non sussistente, per essere la materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nelle surrichiamate decisioni di questa Sezione Giurisdizionale è stata esclusa la sussistenza nelle fattispecie analoghe a quella qui dedotta in giudizio, del rapporto di servizio tra il percettore del reddito di cittadinanza e l’amministrazione erogatrice del beneficio, dovendosi tale rapporto individuare “tutte le volte in cui un soggetto abbia ricevuto risorse pubbliche per realizzare un programma e, quindi, un interesse pubblico perseguito dall’amministrazione erogatrice” (cfr. sent. n. 62/2024 di questa Sez. Giur., cit.). L’orientamento cui si ritiene anche in questa sede di doversi allineare, si basa sull’osservazione secondo cui il reddito di cittadinanza va inquadrato nella categoria dei meri sussidi; più in dettaglio, deve ad avviso del Collegio ritenersi che “il reddito di cittadinanza non conferisca al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell’ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto la evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare, in via esclusiva, struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l’inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l’Ente erogante, investendo, per l’effetto, il Giudice ordinario della <potestas iudicandi> sulle controversie di suo indebito utilizzo, come nel caso di specie” (cfr. sent. n. 46/2024 di questa Sezione Giurisdizionale).
Per le ulteriori considerazioni sul punto, si fa integrale rinvio, ex art. 39, comma 2, lett. d, C.G.C., alle motivazioni espresse dalla Sezione in varie recentissime pronunce (ex plurimis, n. 198/2025, n. 479/2024 e n. 489/2024), dove si osserva altresì, all’esito di lucidamente articolato percorso argomentativo che il Collegio fa integralmente proprio, che “il reddito di cittadinanza non conferisc[e] al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell’ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto la evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare in via esclusiva struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l’inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l’Ente erogante, investendo, per l’effetto, il Giudice ordinario della <potestas iudicand>” sulle controversie di suo indebito utilizzo, come nel caso di specie”.
In tal senso si è altresì espressa, con recentissima sentenza n. 12/2024, la Sezione Giurisdizionale del Molise, in cui si osserva, tra l’altro, che “il reddito di cittadinanza è un sussidio corrisposto a titolo assistenziale. La qualificazione del beneficio come assistenziale è normativa, ed è rinvenibile nella previsione di esenzione dall’Irpef, contenuta nell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 4 del 2019, che espressamente richiama l’art. 34, comma 3, d.p.r. n. 601 del 1973, per il quale <I sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti>. Tale natura risulta, peraltro, corroborata dalla connotazione letterale assunta dal citato art. 3, comma 4, d.l. cit., per effetto della modifica introdotta con la l. n. 234/2021, che vi ha aggiunto il periodo di seguito enfatizzato: <Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF […] e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile>. […] Alleviare lo stato di bisogno è uno scopo immanente e viene sempre perseguito con l’erogazione del sussidio, mentre le ulteriori pur rilevanti funzioni sono eventuali, ipotizzabili in relazione alle diverse situazioni dei componenti del nucleo (che potrebbero anche essere già occupati ma con redditi inferiori ai limiti di accesso). La connotazione assistenziale non viene cancellata dalla compresenza delle altre finalità dichiarate dal legislatore, né il possibile onere, imposto ai percettori, di aderire a un percorso orientato all’eliminazione delle cause della loro condizione di povertà ed emarginazione sociale ne muta la natura”.
Riguardo l’affermazione contenuta in alcune pronunce della Corte costituzionale (n. 126/2021 e n. 19/2022, richiamate nell’atto introduttivo del giudizio) secondo cui il reddito di cittadinanza non ha una esclusiva funzione di garanzia del minimo vitale e il suo carattere assistenziale va reputato non prevalente nell’ambito dello specifico scrutinio di costituzionalità cui era chiamato il giudice delle leggi, la Sezione molisana ha osservato come “ciò non sembra possa influire sulla valutazione da compiere ai fini dell’individuazione della giurisdizione. Premesso che il ruolo della funzione assistenziale del sostegno economico appare […] non sempre meramente strumentale, la permanenza di tale funzione, indipendentemente da un criterio di prevalenza, appare confliggere con la configurazione di una relazione funzionale dei destinatari del reddito di cittadinanza con la pubblica amministrazione”.
Più in dettaglio, sul punto, la recentissima decisione di questa Sezione Giurisdizionale n. 276/2025, ha ampiamente chiarito, con motivazione cui si fa integrale rinvio si fa integrale rinvio ex art. 39 c. 2 lett. d C.G.C., che la Corte Costituzionale, chiamata più volte a verificare la tenuta costituzionale di vari requisiti e limiti previsti per l’accesso al beneficio costituito dal R.d.C., ha posto in luce come la misura oggetto di causa presenti, in aggiunta alla componente assistenziale che resta del tutto prevalente, anche ulteriori finalità, quali il reinserimento lavorativo e l’inclusione sociale. Nella menzionata pronuncia di questa Sezione, poi, attraverso un approfondito esame delle disposizioni normative di riferimento e della giurisprudenza costituzionale formatasi nella materia de qua, si conclude nel senso di reputare irrilevante “il richiamo alle affermazioni della Corte costituzionale laddove questa ha sottolineato la peculiarità della misura de qua in ragione delle ulteriori finalità, tenuto conto che in quegli arresti, lungi dall’esprimersi in punto di giurisdizione contabile, il Giudice delle leggi ha vagliato la tenuta costituzionale degli ulteriori requisiti e delle condizionalità della disciplina a fini diversi e specifici”; ancor più in dettaglio, la Sezione ha affermato che l’erogazione del R.d.C. “mantiene la sua funzione di sussidio per le esigenze ba-silari di vita, senza che al percettore sia chiesto di utilizzare tutte le somme (o nemmeno una minima parte di queste) per il perseguimento delle ulteriori finalità di inserimento nel mondo del lavoro, i cui obbli-ghi sono altrimenti assolvibili”, precisando altresì -laddove la mancanza dell’obbligo di rendicontazione da parte del percettore è stata ritenuta avere effetto elisivo del rapporto di servizio nelle fattispecie qual è quella all’esame- che “nel caso del RdC il difetto dell’obbligo di rendicontazione deriva proprio dal libero impiego delle somme in quanto destinate alle primarie esigenze di vita del nucleo famigliare e non per il perseguimento delle ulteriori finalità pubbliche che la mi-sura si intesta. Quindi, dal punto di vista del radicamento della giurisdizione conta-bile, stante l’assenza di un obbligo di gestione ed impiego delle somme percepite come mezzo necessario al perseguimento delle altre finalità ed il difetto di ogni destinazione vincolata delle stesse come di un obbligo di rendicontazione, il RdC può rimanere assimilato agli altri sussidi economici di contrasto alla povertà o al bisogno e che non configurano in capo ai percettori (anche laddove questi li avessero indebitamente conseguiti) un rapporto di servizio tale da attrarli alla giurisdizione della Corte dei conti […] E difatti, i fruitori del reddito hanno liberamente goduto di tale provvidenza, in assenza di obblighi o dimostrati tentativi tesi ad un’assunzione lavorativa e tale percezione rientra a pieno titolo nei sussidi per gli indigenti senza che questi assumano alcun legame funzionale con la Pubblica Amministrazione idoneo a radicare la giurisdizione di questo plesso giudiziario la cui <vis expansiva> non può certo giungere – in assenza di adeguata <interpositio legislatoris> - a ricomprendere ogni forma di sindacato sull’utilizzo del denaro pubblico, pena la violazione dell’art. 102 della Costituzione”.
A ciò deve altresì aggiungersi che con le ulteriori sentenze della Sez. II d’Appello (n. 200/2024, 83/2025, 106/2025 e 117/2025) richiamate nell’atto di citazione, i giudici contabili di secondo grado hanno affermato la sussistenza della giurisdizione contabile in riferimento alle provvidenze pubbliche previste dall’art. 13 del D.L. n. 23/2020 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”), convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, con il quale lo Stato, attraverso l’intervento della SACE (Sezione Speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione) S.p.a. (artt. 2 e 3) per le grandi imprese, e del Fondo centrale di garanzia (art. 13) per le piccole e medie imprese, ha adottato una politica di sostegno alle imprese in crisi di liquidità per effetto del blocco delle attività determinato dalla pandemia, mediante la concessione di garanzia del credito; la norma in parola, quindi, riguarda attribuzioni patrimoniali pubbliche con specifiche peculiarità che chiaramente non possono formare oggetto di analisi in questa sede, in quanto prive di punti di contatto rispetto alla tipologia di sussidio pubblico oggetto di causa, con la conseguenza che il riferimento a tali decisioni risulta inconferente nel presente giudizio.
C. Conclusivamente, la giurisdizione va declinata in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 C.G.C.
La definizione del giudizio con decisione su questione pregiudiziale consente, a mente dell’art. 31, comma 3, C.G.C., la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania
definitivamente pronunciando:
1- DICHIARA ai sensi dell’art. 93 C.G.C. la CONTUMACIA del convenuto AR SI;
2- DICHIARA INAMMISSIBILE l’atto di citazione per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del Giudice ordinario.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(LL SA) (CH CH)
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno 18/12/2025 PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)
(Firma digitale)
IL FUNZIONARIO
dott.ssa Valentina Tomarchi
(firma digitale)