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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2023
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/12/2025
Dott.ssa MA NI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. TIANA GIUSEPPE presente
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. CARTA PAOLO sostituito dall'avv. Pt_1
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa MA NI
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa MA NI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 48/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. TIANA GIUSEPPE come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. CARTA PAOLO come da procura in atti Controparte_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo – premesso l'acquisto di cinque buoni Parte_1
postali fruttiferi da parte del fratello premorto, , di cui si dichiarava erede Persona_1
unitamente al fratello , anch'egli deceduto – ha chiesto ingiungersi a Persona_2 Controparte_1
il pagamento della somma di € 48.629,10, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso.
[...]
Il Tribunale di Sassari ha emesso il decreto ingiuntivo n. 332/2021.
pagina 2 di 8 Ha proposto opposizione con cui ha dedotto l'estinzione del credito per Controparte_1
avvenuto pagamento, in quanto i medesimi buoni postali erano già stati oggetto di duplicazione a seguito di denuncia di smarrimento presentata nel 2007 dal e dal fratello Parte_1
, e successivamente riscossi in data 1° agosto 2007. Per_2
A sostegno delle proprie allegazioni ha prodotto in copia fotostatica la denuncia di smarrimento, le dichiarazioni di mancata riscossione e i duplicati dei buoni quietanzati, eccependo altresì, in via subordinata, la prescrizione del diritto.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha contestato la ricostruzione avversa Parte_1
disconoscendo formalmente, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la conformità delle copie prodotte agli originali, nonché l'autenticità della propria scrittura e la sottoscrizione del fratello premorto
, apposte sui documenti prodotti in copia da , definendole apocrife. Per_2 CP_1
Alla prima udienza, ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.. e, nelle CP_1
memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ha insistito per la verificazione, producendo le scritture di comparazione.
Il ha eccepito, inverso, la tardività e l'irritualità della procedura, stante la mancata Pt_1
produzione degli originali entro il termine per le deduzioni istruttorie;
, con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., ha chiesto l'autorizzazione al deposito CP_1
degli originali in data successiva all'udienza in cui il Giudice aveva disposto CTU grafologica;
Il ha, infine, depositato istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria, sulla quale il Giudice Pt_1
non si è pronunciato espressamente.
Istruita la causa con produzioni documentali e CTU (la quale concludeva per la riconducibilità al delle sottoscrizioni a suo nome vergate sui documenti contestati), il Tribunale Parte_1
di Sassari, con sentenza n. 7/2023, ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo con condanna del alla rifusione delle spese di lite e di CTU. Pt_1
Il giudicante, ritenuta rituale la procedura di verificazione e pienamente utilizzabile la CTU, ha affermato che, nel contesto del processo telematico, la produzione degli originali era necessaria solo per l'espletamento materiale delle operazioni peritali e non soggetta alle preclusioni istruttorie. Ha ritenuto, pertanto, provato l'avvenuto pagamento e, di conseguenza, estinto il credito.
Avverso detta sentenza ha interposto gravame , il quale ha lamentato: Parte_1
pagina 3 di 8 1) la violazione della procedura di disconoscimento e verificazione delle scritture private (artt.
214, 215, 216 c.p.c.), per tardiva e irrituale produzione degli originali da parte di , CP_1
con conseguente nullità della CTU grafologica.
2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva considerato che la scrittura e la sottoscrizione del fratello premorto, , sebbene ritualmente disconosciute, non Persona_2
erano state oggetto di istanza di verificazione né di accertamento da parte del CTU, con conseguente inefficacia probatoria dei documenti sottoscritti.
3) l'omessa pronuncia sull'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU.
4) l'errata valutazione in merito all'eccezione di avvenuto pagamento e al relativo onere della prova.
5) la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata da . CP_1
ha resistito al gravame e concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo e principale motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto ritualmente instaurata la procedura di verificazione e ammissibile la
CTU grafologica, nonostante avesse prodotto gli originali dei documenti CP_1
disconosciuti solo dopo la scadenza del termine perentorio di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c..
La censura è priva di pregio.
È pacifico che, a fronte del disconoscimento della scrittura privata prodotta in copia, la parte che intende avvalersene ha l'onere di produrre l'originale e, in caso di ulteriore disconoscimento, di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Il fulcro della doglianza attiene al momento in cui tale produzione debba avvenire.
L'appellante sostiene che la produzione dell'originale costituisce un onere probatorio da assolversi entro i termini perentori previsti per le deduzioni istruttorie. Tale prospettazione non trova conforto nell'orientamento giurisprudenziale più recente, che tiene conto delle peculiarità del processo civile telematico e distingue tra la produzione del documento come mezzo di prova e il deposito dell'originale ai fini dell'espletamento di una consulenza tecnica.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, ha tempestivamente formulato l'istanza di verificazione alla CP_1
prima udienza successiva al disconoscimento e ha depositato le copie informatiche dei documenti contestati unitamente agli atti introduttivi e alle memorie istruttorie. Il deposito successivo dell'originale cartaceo, avvenuto su autorizzazione del Giudice e finalizzato a consentire al CTU l'esame diretto del reperto, non costituisce una "nuova produzione" documentale inammissibile perché tardiva, ma piuttosto una modalità di regolarizzazione formale e di messa a disposizione materiale di un documento già ritualmente introdotto nel processo in formato digitale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il deposito dell'originale del documento, la cui copia sia già stata prodotta, può essere effettuato anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., in particolare quando ciò sia funzionale alle operazioni peritali.
Il Giudice di prime cure ha, pertanto, correttamente operato nel ritenere che, nel coordinamento tra le norme sulla verificazione e i meccanismi del processo telematico, l'onere della parte fosse assolto con la tempestiva istanza di verificazione e la produzione della copia informatica, restando il deposito dell'originale un adempimento necessario unicamente per l'espletamento delle operazioni di consulenza.
Ne consegue la piena ritualità dell'ammissione della CTU grafologica e la piena utilizzabilità dei suoi esiti.
Come secondo motivo di doglianza, l'appellante deduce l'inefficacia probatoria dei documenti quietanzati, sottolineando che ha omesso di chiedere la verificazione della CP_1
sottoscrizione del fratello premorto, , parimenti disconosciuta, e la CTU non ha Persona_2
condotto alcun accertamento su di essa.
Anche tale motivo è privo di pregio.
L'assunto dell'appellante non considera la natura del rapporto obbligatorio in questione.
I crediti nascenti dai buoni postali fruttiferi cointestati o caduti in successione a più eredi sono, per consolidata giurisprudenza, obbligazioni solidali dal lato attivo. In regime di solidarietà attiva, ciascun concreditore ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera prestazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti gli altri creditori.
Nel caso di specie, e erano coeredi del titolare originario dei buoni Parte_1 Persona_2
, e quindi contitolari del relativo credito. Persona_1
pagina 5 di 8 ha eccepito di aver estinto l'intera obbligazione nel 2007 e, a fronte del CP_1
disconoscimento delle firme, ha intrapreso la procedura di verificazione della sottoscrizione del
, all'esito della quale la CTU ha accertato con "elevato grado di probabilità" le Parte_1
firme a nome " " apposte sui documenti di richiesta di duplicazione e sulle Parte_1
quietanze dei titoli sono a lui riconducibili.
L'accertata autenticità della firma di uno dei coeredi ) sulla quietanza di Parte_1
pagamento è di per sé sufficiente a provare l'avvenuto adempimento da parte di e CP_1
la conseguente estinzione dell'intera obbligazione.
Premesso che il pagamento effettuato a uno dei concreditori solidali ha infatti effetto liberatorio per il debitore nei confronti di tutti, ne consegue che la mancata verificazione della sottoscrizione del coerede diviene processualmente irrilevante. Persona_2
Ed infatti, anche a voler considerare come non riconosciuta la firma di , la prova Per_2
dell'avvenuto pagamento all'altro coerede è stata raggiunta ed è sufficiente a Parte_1
neutralizzare la pretesa creditoria azionata.
A ciò si aggiunge, in via incidentale, che da un esame ictu oculi della sottoscrizione attribuita a
" " sui documenti di riscossione e di quella apposta sulla procura a sua firma Persona_2
presente in atti, emerge una notevole somiglianza, elemento che, pur non avendo valore di prova grafologica, corrobora ulteriormente la tesi della genuinità dell'operazione di rimborso effettuata nel 2007.
Quanto alla doglianza sull'omessa pronuncia in merito all'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria con la quale l'appellante si duole della mancata pronuncia del Giudice di primo grado sull'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU, depositata in data 26 febbraio 2022, è opportuno rilevare che, seppur corrisponde al vero che il giudicante non ha formalmente emesso un provvedimento in tal senso è pur vero che l'omessa pronuncia su un'istanza istruttoria o interlocutoria non costituisce vizio della sentenza, qualora il comportamento successivo del giudice - nella specie il prosieguo delle operazioni peritali e la decisione finale fondata sugli esiti della CTU - sia incompatibile con la volontà di accoglierla, dovendosi tale comportamento interpretare come rigetto implicito dell'istanza medesima.
pagina 6 di 8 L'appellante si duole, quale ulteriore motivo di doglianza, della ripartizione relativa all'onere della prova, sostenendo che, a fronte della produzione dei titoli originali, gravava su
[...]
la prova del fatto estintivo del pagamento. CP_1
Ebbene, premesso quanto già detto, ritiene questa Corte che il giudicante non ha invertito l'onere probatorio, ma ha correttamente ritenuto che avesse assolto a tale onere CP_1
allegando e provando il fatto estintivo - ovvero il pagamento del 2007 - attraverso la produzione dei documenti di duplicazione e quietanza, la cui efficacia probatoria è stata confermata, per quanto necessario, dall'esito della verificazione giudiziale.
Quanto, infine, sull'ultimo motivo di doglianza in ordine alla tardività della proposizione dell'eccezione di prescrizione, sollevata da per la prima volta con le memorie ex CP_1
art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.., la stessa censura non merita pregio.
Premesso che l'eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte interessata nel primo atto difensivo utile, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la citazione in opposizione, dalla lettura di detto atto notificato da
[...]
in data 25 maggio 2021, emerge chiaramente che l'eccezione è stata ritualmente e CP_1
tempestivamente formulata.
Si legge infatti: "Avendo riscosso le somme nel 2007, come documentato, qualsiasi pretesa sugli importi avrebbe dovuto essere presentata entro i 10 anni successivi, ovvero entro il 2017.
Qualsiasi diritto in merito che anche solo astrattamente, controparte avesse voluto far valere, appare, evidentemente prescritto".
L'eccezione è stata quindi sollevata tempestivamente e non tardivamente come asserito dall'appellante. Ad ogni modo, la questione è assorbita dalla decisione nel merito, che ha accertato l'estinzione del credito per avvenuto pagamento.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, secondo i valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e del ridotto numero delle udienze.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Sassari, definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 7/2023 del Tribunale di
Sassari emessa in data 03.01.2023;
- condanna l'appellante, , alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore dell'appellata (in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore), che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sassari 19.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa MA NI
pagina 8 di 8
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/12/2025
Dott.ssa MA NI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. TIANA GIUSEPPE presente
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. CARTA PAOLO sostituito dall'avv. Pt_1
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa MA NI
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa MA NI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 48/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. TIANA GIUSEPPE come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. CARTA PAOLO come da procura in atti Controparte_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo – premesso l'acquisto di cinque buoni Parte_1
postali fruttiferi da parte del fratello premorto, , di cui si dichiarava erede Persona_1
unitamente al fratello , anch'egli deceduto – ha chiesto ingiungersi a Persona_2 Controparte_1
il pagamento della somma di € 48.629,10, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso.
[...]
Il Tribunale di Sassari ha emesso il decreto ingiuntivo n. 332/2021.
pagina 2 di 8 Ha proposto opposizione con cui ha dedotto l'estinzione del credito per Controparte_1
avvenuto pagamento, in quanto i medesimi buoni postali erano già stati oggetto di duplicazione a seguito di denuncia di smarrimento presentata nel 2007 dal e dal fratello Parte_1
, e successivamente riscossi in data 1° agosto 2007. Per_2
A sostegno delle proprie allegazioni ha prodotto in copia fotostatica la denuncia di smarrimento, le dichiarazioni di mancata riscossione e i duplicati dei buoni quietanzati, eccependo altresì, in via subordinata, la prescrizione del diritto.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha contestato la ricostruzione avversa Parte_1
disconoscendo formalmente, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la conformità delle copie prodotte agli originali, nonché l'autenticità della propria scrittura e la sottoscrizione del fratello premorto
, apposte sui documenti prodotti in copia da , definendole apocrife. Per_2 CP_1
Alla prima udienza, ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.. e, nelle CP_1
memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ha insistito per la verificazione, producendo le scritture di comparazione.
Il ha eccepito, inverso, la tardività e l'irritualità della procedura, stante la mancata Pt_1
produzione degli originali entro il termine per le deduzioni istruttorie;
, con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., ha chiesto l'autorizzazione al deposito CP_1
degli originali in data successiva all'udienza in cui il Giudice aveva disposto CTU grafologica;
Il ha, infine, depositato istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria, sulla quale il Giudice Pt_1
non si è pronunciato espressamente.
Istruita la causa con produzioni documentali e CTU (la quale concludeva per la riconducibilità al delle sottoscrizioni a suo nome vergate sui documenti contestati), il Tribunale Parte_1
di Sassari, con sentenza n. 7/2023, ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo con condanna del alla rifusione delle spese di lite e di CTU. Pt_1
Il giudicante, ritenuta rituale la procedura di verificazione e pienamente utilizzabile la CTU, ha affermato che, nel contesto del processo telematico, la produzione degli originali era necessaria solo per l'espletamento materiale delle operazioni peritali e non soggetta alle preclusioni istruttorie. Ha ritenuto, pertanto, provato l'avvenuto pagamento e, di conseguenza, estinto il credito.
Avverso detta sentenza ha interposto gravame , il quale ha lamentato: Parte_1
pagina 3 di 8 1) la violazione della procedura di disconoscimento e verificazione delle scritture private (artt.
214, 215, 216 c.p.c.), per tardiva e irrituale produzione degli originali da parte di , CP_1
con conseguente nullità della CTU grafologica.
2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva considerato che la scrittura e la sottoscrizione del fratello premorto, , sebbene ritualmente disconosciute, non Persona_2
erano state oggetto di istanza di verificazione né di accertamento da parte del CTU, con conseguente inefficacia probatoria dei documenti sottoscritti.
3) l'omessa pronuncia sull'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU.
4) l'errata valutazione in merito all'eccezione di avvenuto pagamento e al relativo onere della prova.
5) la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata da . CP_1
ha resistito al gravame e concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo e principale motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto ritualmente instaurata la procedura di verificazione e ammissibile la
CTU grafologica, nonostante avesse prodotto gli originali dei documenti CP_1
disconosciuti solo dopo la scadenza del termine perentorio di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c..
La censura è priva di pregio.
È pacifico che, a fronte del disconoscimento della scrittura privata prodotta in copia, la parte che intende avvalersene ha l'onere di produrre l'originale e, in caso di ulteriore disconoscimento, di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Il fulcro della doglianza attiene al momento in cui tale produzione debba avvenire.
L'appellante sostiene che la produzione dell'originale costituisce un onere probatorio da assolversi entro i termini perentori previsti per le deduzioni istruttorie. Tale prospettazione non trova conforto nell'orientamento giurisprudenziale più recente, che tiene conto delle peculiarità del processo civile telematico e distingue tra la produzione del documento come mezzo di prova e il deposito dell'originale ai fini dell'espletamento di una consulenza tecnica.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, ha tempestivamente formulato l'istanza di verificazione alla CP_1
prima udienza successiva al disconoscimento e ha depositato le copie informatiche dei documenti contestati unitamente agli atti introduttivi e alle memorie istruttorie. Il deposito successivo dell'originale cartaceo, avvenuto su autorizzazione del Giudice e finalizzato a consentire al CTU l'esame diretto del reperto, non costituisce una "nuova produzione" documentale inammissibile perché tardiva, ma piuttosto una modalità di regolarizzazione formale e di messa a disposizione materiale di un documento già ritualmente introdotto nel processo in formato digitale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il deposito dell'originale del documento, la cui copia sia già stata prodotta, può essere effettuato anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., in particolare quando ciò sia funzionale alle operazioni peritali.
Il Giudice di prime cure ha, pertanto, correttamente operato nel ritenere che, nel coordinamento tra le norme sulla verificazione e i meccanismi del processo telematico, l'onere della parte fosse assolto con la tempestiva istanza di verificazione e la produzione della copia informatica, restando il deposito dell'originale un adempimento necessario unicamente per l'espletamento delle operazioni di consulenza.
Ne consegue la piena ritualità dell'ammissione della CTU grafologica e la piena utilizzabilità dei suoi esiti.
Come secondo motivo di doglianza, l'appellante deduce l'inefficacia probatoria dei documenti quietanzati, sottolineando che ha omesso di chiedere la verificazione della CP_1
sottoscrizione del fratello premorto, , parimenti disconosciuta, e la CTU non ha Persona_2
condotto alcun accertamento su di essa.
Anche tale motivo è privo di pregio.
L'assunto dell'appellante non considera la natura del rapporto obbligatorio in questione.
I crediti nascenti dai buoni postali fruttiferi cointestati o caduti in successione a più eredi sono, per consolidata giurisprudenza, obbligazioni solidali dal lato attivo. In regime di solidarietà attiva, ciascun concreditore ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera prestazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti gli altri creditori.
Nel caso di specie, e erano coeredi del titolare originario dei buoni Parte_1 Persona_2
, e quindi contitolari del relativo credito. Persona_1
pagina 5 di 8 ha eccepito di aver estinto l'intera obbligazione nel 2007 e, a fronte del CP_1
disconoscimento delle firme, ha intrapreso la procedura di verificazione della sottoscrizione del
, all'esito della quale la CTU ha accertato con "elevato grado di probabilità" le Parte_1
firme a nome " " apposte sui documenti di richiesta di duplicazione e sulle Parte_1
quietanze dei titoli sono a lui riconducibili.
L'accertata autenticità della firma di uno dei coeredi ) sulla quietanza di Parte_1
pagamento è di per sé sufficiente a provare l'avvenuto adempimento da parte di e CP_1
la conseguente estinzione dell'intera obbligazione.
Premesso che il pagamento effettuato a uno dei concreditori solidali ha infatti effetto liberatorio per il debitore nei confronti di tutti, ne consegue che la mancata verificazione della sottoscrizione del coerede diviene processualmente irrilevante. Persona_2
Ed infatti, anche a voler considerare come non riconosciuta la firma di , la prova Per_2
dell'avvenuto pagamento all'altro coerede è stata raggiunta ed è sufficiente a Parte_1
neutralizzare la pretesa creditoria azionata.
A ciò si aggiunge, in via incidentale, che da un esame ictu oculi della sottoscrizione attribuita a
" " sui documenti di riscossione e di quella apposta sulla procura a sua firma Persona_2
presente in atti, emerge una notevole somiglianza, elemento che, pur non avendo valore di prova grafologica, corrobora ulteriormente la tesi della genuinità dell'operazione di rimborso effettuata nel 2007.
Quanto alla doglianza sull'omessa pronuncia in merito all'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria con la quale l'appellante si duole della mancata pronuncia del Giudice di primo grado sull'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU, depositata in data 26 febbraio 2022, è opportuno rilevare che, seppur corrisponde al vero che il giudicante non ha formalmente emesso un provvedimento in tal senso è pur vero che l'omessa pronuncia su un'istanza istruttoria o interlocutoria non costituisce vizio della sentenza, qualora il comportamento successivo del giudice - nella specie il prosieguo delle operazioni peritali e la decisione finale fondata sugli esiti della CTU - sia incompatibile con la volontà di accoglierla, dovendosi tale comportamento interpretare come rigetto implicito dell'istanza medesima.
pagina 6 di 8 L'appellante si duole, quale ulteriore motivo di doglianza, della ripartizione relativa all'onere della prova, sostenendo che, a fronte della produzione dei titoli originali, gravava su
[...]
la prova del fatto estintivo del pagamento. CP_1
Ebbene, premesso quanto già detto, ritiene questa Corte che il giudicante non ha invertito l'onere probatorio, ma ha correttamente ritenuto che avesse assolto a tale onere CP_1
allegando e provando il fatto estintivo - ovvero il pagamento del 2007 - attraverso la produzione dei documenti di duplicazione e quietanza, la cui efficacia probatoria è stata confermata, per quanto necessario, dall'esito della verificazione giudiziale.
Quanto, infine, sull'ultimo motivo di doglianza in ordine alla tardività della proposizione dell'eccezione di prescrizione, sollevata da per la prima volta con le memorie ex CP_1
art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.., la stessa censura non merita pregio.
Premesso che l'eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte interessata nel primo atto difensivo utile, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la citazione in opposizione, dalla lettura di detto atto notificato da
[...]
in data 25 maggio 2021, emerge chiaramente che l'eccezione è stata ritualmente e CP_1
tempestivamente formulata.
Si legge infatti: "Avendo riscosso le somme nel 2007, come documentato, qualsiasi pretesa sugli importi avrebbe dovuto essere presentata entro i 10 anni successivi, ovvero entro il 2017.
Qualsiasi diritto in merito che anche solo astrattamente, controparte avesse voluto far valere, appare, evidentemente prescritto".
L'eccezione è stata quindi sollevata tempestivamente e non tardivamente come asserito dall'appellante. Ad ogni modo, la questione è assorbita dalla decisione nel merito, che ha accertato l'estinzione del credito per avvenuto pagamento.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, secondo i valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e del ridotto numero delle udienze.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Sassari, definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 7/2023 del Tribunale di
Sassari emessa in data 03.01.2023;
- condanna l'appellante, , alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore dell'appellata (in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore), che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sassari 19.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa MA NI
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