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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12955 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 6757/2025 R.A.C.C.
TRA
con in persona dell'avv. Francesco Elia e con Parte_1 Parte_2 l'avv. Daniela De Salvatore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo, n. 6
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con l'avv.to Raffaella Piergentili, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29 FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 25.2.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data 26.2.2025) Parte_1 poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“A) NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito CP_ di euro 5.091,27 preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per la quota imputata ai ratei da aprile 2024 in poi, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione e decisione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore di parte ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. contesta la nota del 30.9.2024 (in atti) con la quale l le ha Parte_1 CP_1 comunicato che “… la sua pensione n. 078-700204056329 Cat. AS è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021…Pertanto, CP_ da gennaio 2024 a luglio 2024…. l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 5.091,27…non potendo recuperare direttamente sulle pensioni di cui lei è titolare, il pagamento dovrà essere effettuato mediante Avviso di pagamento pagoPA…inviato in allegato entro 30 giorni dalla notifica della presente comunicazione o, se più favorevole, entro il termine di scadenza indicato nel suddetto avviso di pagamento pagoPA.”. La ricorrente sostiene la domanda richiamano i principi posti dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale.
3. Come ha precisato la Suprema Corte:
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).” (Cass., sez.
6 - L, ord. n. 13223 del 30.6.2020; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 13915 del 20.5.2021 e Cass., sez. L, sent. n. 24517 del 10.8.2022). Si legge altresì nella parte motiva della citata sent. n. 13223/2020:
“…tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1 Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.”. Alla luce dei principi sopra riportati la pretesa restitutoria in oggetto risulta infondata, atteso che l avrebbe potuto ricalcolare tempestivamente le somme dovute (per il periodo CP_1 antecedente alla comunicazione dell'asserito indebito) sulla base dei dati reddituali che avrebbe potuto acquisire dal “Casellario dell'Assistenza”; infatti, come si legge nella nota impugnata, la pensione è stata ricalcolata proprio “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021”. Inoltre il pagamento delle somme in questione con regolare cadenza durante il periodo di riferimento ha ingenerato il legittimo affidamento della ricorrente nella correttezza del pagamento stesso e, d'altro canto, non emergono ulteriori elementi indicativi del dolo della medesima. In particolare la percezione della pensione di reversibilità non vale “ex se” a configurare il dolo dell'interessata, come eccepito dall , trattandosi di un incremento non CP_1 significativo per la condizione economica dell'odierna ricorrente, tale da non “rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio” (v. Cass., sez. L, sent. n. 28771 del 9.11.2018). All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause previdenziale di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara l'irripetibilità somma di cui € 5.091,27 di cui alla nota del 30.9.2024; CP_1 condanna l al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate in € CP_1
885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti. Roma, 16.12.2025 Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 6757/2025 R.A.C.C.
TRA
con in persona dell'avv. Francesco Elia e con Parte_1 Parte_2 l'avv. Daniela De Salvatore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo, n. 6
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con l'avv.to Raffaella Piergentili, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29 FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 25.2.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data 26.2.2025) Parte_1 poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“A) NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito CP_ di euro 5.091,27 preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per la quota imputata ai ratei da aprile 2024 in poi, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione e decisione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore di parte ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. contesta la nota del 30.9.2024 (in atti) con la quale l le ha Parte_1 CP_1 comunicato che “… la sua pensione n. 078-700204056329 Cat. AS è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021…Pertanto, CP_ da gennaio 2024 a luglio 2024…. l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 5.091,27…non potendo recuperare direttamente sulle pensioni di cui lei è titolare, il pagamento dovrà essere effettuato mediante Avviso di pagamento pagoPA…inviato in allegato entro 30 giorni dalla notifica della presente comunicazione o, se più favorevole, entro il termine di scadenza indicato nel suddetto avviso di pagamento pagoPA.”. La ricorrente sostiene la domanda richiamano i principi posti dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale.
3. Come ha precisato la Suprema Corte:
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).” (Cass., sez.
6 - L, ord. n. 13223 del 30.6.2020; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 13915 del 20.5.2021 e Cass., sez. L, sent. n. 24517 del 10.8.2022). Si legge altresì nella parte motiva della citata sent. n. 13223/2020:
“…tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1 Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.”. Alla luce dei principi sopra riportati la pretesa restitutoria in oggetto risulta infondata, atteso che l avrebbe potuto ricalcolare tempestivamente le somme dovute (per il periodo CP_1 antecedente alla comunicazione dell'asserito indebito) sulla base dei dati reddituali che avrebbe potuto acquisire dal “Casellario dell'Assistenza”; infatti, come si legge nella nota impugnata, la pensione è stata ricalcolata proprio “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021”. Inoltre il pagamento delle somme in questione con regolare cadenza durante il periodo di riferimento ha ingenerato il legittimo affidamento della ricorrente nella correttezza del pagamento stesso e, d'altro canto, non emergono ulteriori elementi indicativi del dolo della medesima. In particolare la percezione della pensione di reversibilità non vale “ex se” a configurare il dolo dell'interessata, come eccepito dall , trattandosi di un incremento non CP_1 significativo per la condizione economica dell'odierna ricorrente, tale da non “rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio” (v. Cass., sez. L, sent. n. 28771 del 9.11.2018). All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause previdenziale di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara l'irripetibilità somma di cui € 5.091,27 di cui alla nota del 30.9.2024; CP_1 condanna l al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate in € CP_1
885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti. Roma, 16.12.2025 Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia-