Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 2543/2018
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2543/2018 – avente ad oggetto appello avverso le seguenti sentenze pronunciate dal Tribunale di Napoli nel processo
R.G. n. 5801/1993: 1) sentenza non definitiva n. 3973/2010 pubblicata in data
9/4/2010; 2) sentenza non definitiva n. 12166/2012 pubblicata in data 12/11/2012;
3) sentenza definitiva n. 3588/2018 pubblicata in data 13/3/2018 – vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Cerchia (C.F. ) in sostituzione dei precedenti C.F._2
procuratori costituiti
APPELLANTE
E
(C.F. ), CP C.F._3 [...]
(C.F. ) e CP_2 C.F._4 _3
(C.F. ), quali eredi dell'appellato , C.F._5 ON
deceduto nel corso del presente giudizio di appello, difesi dall'avv. Alessandro
Avitabile (C.F. ) C.F._6
APPELLATI
E
R.G. n. 2543/2018
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. Alessandro P.IVA_1
Avitabile (C.F. ) C.F._6
APPELLATA
E
(C.F. ), difesa dall'avv. CP_4 C.F._7
Corrado Pipia, (C.F. ) C.F._8
APPELLATA
E
(C.F. ), elett.te dom.ta in Controparte_2 C.F._9
Napoli, , presso lo studio dell'avv. Giovanni Scialpi, Controparte_5
procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costitute hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 29/10/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, nei Parte_3
confronti di e Controparte_6 Parte_1 CP_4 Controparte_2
, deducendo: ON
- che in data 28/2/1991 era deceduto, ab intestato, il proprio coniuge _3
e padre di
[...] Controparte_6 Parte_1 CP_4 [...]
e , nati da precedente matrimonio;
CP_2 ON
- che erano caduti in successione vari beni mobili ed immobili (analiticamente indicati nell'atto introduttivo);
- che, inoltre, il defunto gestiva un impianto per la distribuzione di ER
carburanti in Arzano (NA), giusta contratto di fornitura stipulato con CP_7
[...]
- che il de cuius aveva donato in vita vari beni mobili ed immobili ai propri figli
(analiticamente indicati nell'atto introduttivo); 3
R.G. n. 2543/2018
- che non era stato possibile raggiungere un accordo con i coeredi per la divisione dei beni.
Pertanto, chiedeva:
- dichiararsi l'apertura della successione ab intestato di;
_3
- dichiararsi il diritto di essa istante ad ottenere in piena proprietà 1/3 del patrimonio ereditario, da calcolarsi previa collazione dei beni donati in vita dal proprio coniuge;
- procedersi, previa CTU, alla divisione del patrimonio suddetto, con assegnazione in favore di essa istante di beni per un valore corrispondente alla propria quota di
1/3;
- dichiararsi il diritto di essa istante a percepire una quota degli utili ricavati dalla gestione dell'impianto di distribuzione di carburanti.
Costituitasi in giudizio, deduceva: Parte_1
- che nulla aveva da eccepire sull'elencazione dei beni caduti nella successione del proprio padre, così come indicati nell'atto di citazione;
- che, tuttavia, a tali beni doveva aggiungersi l'azienda di distribuzione carburanti che, dopo la morte di , era illegittimamente gestita dalla società _3
costituita tra i fratelli e Parte_2 ER CP_6
nonché le rispettive mogli;
- che, in particolare, in data 27/12/1990 stipulava con la suindicata _3 società un contratto di comodato dell'azienda, definito cessione gratuita dell'uso dell'impianto di distribuzione, di cui rimaneva proprietario;
- che tale contratto dissimulava una donazione e, quindi, era nullo per mancanza dei requisiti di forma propri della donazione.
Pertanto, chiedeva:
- dichiararsi l'apertura della successione di;
_3
- dichiararsi la nullità del contratto di comodato;
- in via subordinata, dichiararsi la risoluzione di detto contratto per la morte del comodante, con conseguente restituzione agli eredi del bene concesso in uso;
- previa collazione dei beni donati in vita dal de cuius, come precisati nell'atto di citazione e con inclusione dell'azienda di distribuzione carburanti, accertarsi l'asse ereditario e procedersi, previa CTU, alla formazione delle quote, con conseguente divisione del patrimonio secondo i diritti di ciascun condividente;
- autorizzarsi la chiamata in causa della società Parte_2 Parte_2 4
R.G. n. 2543/2018
Si costituivano anche le altre parti convenute, le quali chiedevano procedersi alla formazione delle quote, previa collazione dei beni donati in vita dal de cuius, nonché alla divisione del patrimonio ereditario.
Estesa la lite alla suindicata società, la stessa si costituiva in giudizio, chiedendo rigettarsi le domande proposte nei propri confronti.
Nel corso del giudizio la parte attrice, con atto per Notar del Persona_2
26/11/2009, cedeva al coerede la propria quota di 1/3 del ON
patrimonio ereditario.
Il giudizio, interrotto per la morte di veniva riassunto nei Controparte_6
confronti degli eredi dello stesso, signori (moglie) e Controparte_8 [...]
(figlio). Persona_3
In corso di causa i suindicati eredi di con atto per Notar Controparte_6 [...]
in data 28/7/2005, cedevano a i diritti da loro vantati sui Per_4 ON
beni ereditari.
Con sentenza n. 3973/2010 il Tribunale così provvedeva:
“1) dichiara aperta la successione di .; Persona_5
2) dichiara che, all'esito della cessione di quota ereditaria operata da Parte_3
in favore di , attuali eredi del predetto de cuius sono: 1)
[...] Controparte_6
per la quota di 7/15 dell'asse ereditario;
2) per la ON Controparte_2 quota di 2/15 dell'asse ereditario;
3) per la quota di 2/15 dell'asse CP_4 ereditario;
4) per la quota di 2/15 dell'asse ereditario;
5) Parte_1
e quali eredi di per la Controparte_8 Persona_3 Controparte_6 quota complessiva di 2/15 (1/15 ciascuno) dell'asse ereditario;
3) dichiara la cessazione della materia del contendere sulle domande proposte da
nei confronti delle altre parti del presente giudizio;
Parte_3
4) compensa le spese processuali tra originaria istante e le Parte_3
altre parti del presente giudizio;
5) dichiara che l'asse ereditario del de cuius (relictum + donatum) è composto da tutti i beni mobili ed immobili indicati nella relazione del ctu ing. Persona_6
<
60.000.000 donata a con atto per notar del 7-01-1983, Controparte_2 Per_7 con esclusione … dell'azienda relativa all'impianto di distribuzione di carburanti 5
R.G. n. 2543/2018
situata in Arzano oggetto del contratto stipulato con la e dei Controparte_7
frutti da tale azienda percepiti;
6) rigetta le domande proposte nei confronti della chiamata in causa soc.
[...]
Parte_2
7) compensa fra tutte le parti le spese processuali con riferimento alla posizione della predetta chiamata in causa;
8) per l'effetto delle pronunce definitive in ordine ai capi 3, 4, 6 e 7 del presente dispositivo di sentenza, estromette dal presente giudizio la originaria parte istante
e la chiamata in causa Parte_3 Parte_2
9) riserva alla sentenza definitiva i provvedimenti sulle spese processuali con riferimento ai rapporti processuali tra le parti non estromesse con la presente sentenza;
10) provvede come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio”.
Nel successivo corso del processo depositava atto di rettifica per ON
Notar del 29/10/2010 e le parti, inoltre, chiedevano vari chiarimenti al Per_2
CTU.
Con sentenza n. 12166/2012 il Tribunale così provvedeva:
“- dichiara che all'esito dell'atto di rettifica per notar del 29-10-2010 Per_2
è attualmente titolare della quota di 9715 dell'asse ereditario di ON
.; Persona_5
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di divisione in relazione alla posizione dei condividenti e Controparte_8 Persona_3 quali eredi dell'originario condividente;
[...] Controparte_6
- compensa tra tutte le parti le spese processuali con riferimento alla posizione dei predetti e Controparte_8 Persona_3
- dispone la correzione del capo 5) del dispositivo della sentenza non definitiva emessa in data 9-04-2010 sostituendosi alla errata frase <<indicati nella relazione del ctu integrazione depositata>> la Persona_6
corretta frase <<indicati nella relazione del ctu integrazione depositata>
depositata in data 31-10-2006>>;
- provvede come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
riserva alla sentenza definitiva i provvedimenti sulle spese processuali”.
Quindi, procedutosi ad altri chiarimenti relativi alla CTU, con sentenza definitiva del giudizio n. 3588/2018 il Tribunale così provvedeva: 6
R.G. n. 2543/2018
“- Preso atto dell'intervenuta apertura della successione di ….; _3
- Preso atto dell'asse ereditario come determinato a seguito della sentenza non definitiva depositata in data 9/4/10 e come corretta dalla sentenza non definitiva del 12.11.12 nella parte in cui richiama la relazione del ctu depositata in data
31.10.2006;
- Preso atto della determinazione delle quote ereditarie così come indicate nella sentenza non definitiva depositata in data 12.11.12;
- assegna in esclusiva proprietà a i seguenti beni immobili come ON
meglio descritti nella relazione peritale depositata in data 4.5.06 ed integrata nella relazione depositata in data 31.10.2006
I2 – locato Afragola via Roma 23
I3- via Imbriani Pt SX
I5 – via Imbriani – deposito in fondo
I7b – via Imbriani cantina (quota residuale)
I9 – via Imbriani I piano in fondo
I10 – via Imbriani II piano
I17 – vano in Casavatore-Esposito
I19 c/c bancario
I20 - Azioni
- Un terzo del certificato di deposito I18 per un valore di € 26.496.98
- (Per un valore complessivo di € 264.889,39);
- Assegna in proprietà esclusiva a i seguenti beni immobili come CP_4
meglio descritti nella relazione peritale depositata in data 4.5.06 ed integrata nella relazione depositata in data 31.10.2006:
- I1 – quota 167/1000 della grotta in Afragola
- I2b – via Roma deposito
- I16 – vano in Casavatore-Europa
- Un terzo del certificato di deposito I18 per un valore di € 26.496.98
- (Per un valore complessivo di € 44.799,08);
- Assegna in proprietà esclusiva a i seguenti immobili come Controparte_2
meglio descritti nella relazione peritale depositata in data 4.5.06 ed integrata nella relazione depositata in data 31.10.2006:
- I11-I12 – terreno Afragola
Un terzo del certificato di deposito I18 per un valore di € 26.496.98 7
R.G. n. 2543/2018
- (Per un valore complessivo di € 37.156,65);
- Dichiara che deve conferire ai coeredi la somma complessiva di Parte_1
€ 73.977,32 e per l'effetto condanna al pagamento a Parte_1 ON di € 25.621,26 oltre interessi legali dall'1.3.16 al soddisfo, a di € CP_4
25.967,80 oltre interessi legali dall'1.3.16 al soddisfo, a di € Controparte_2
22.388,26 oltre interessi legali dall'1.3.16 al soddisfo;
- Dichiara che è tenuta a conferire agli altri coeredi per i frutti Parte_1 civili, la somma complessiva di € 130.538,50 e per l'effetto condanna Pt_1
al pagamento in favore di della somma di € 89.473,80 oltre
[...] ON interessi legali dall'1.3.16 al soddisfo, al pagamento in favore di CP_4 della somma di € 26.624,76 oltre interessi legali dall'1.3.16 al soddisfo, al pagamento in favore di della somma di € 14.439,94 oltre Controparte_2 interessi legali dall'1.3.16 al soddisfo;
- Manda alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza alla conservatoria dei registri immobiliari con esonero da responsabilità;
Dispone che spese della ctu, e della certificazione notarile dell'1.3.2010, siano poste nei limiti dell'entità della quota attribuita a ciascun dividente (9/15-2/15-
2/15-2/15) a carico della massa;
In ordine alle spese di lite, liquida a € 20.000,00 per compensi, € ON
500.00 per spese oltre iva cassa e spese generali, liquida a favore dei legali anticipatari di e 20.000,00 per compensi, € 500,00 per spese oltre Parte_1
iva cassa e spese generali;
Liquida al legale anticipatario di € 20.000,00 per compensi, € CP_4
500,00 per spese oltre iva cassa e spese generali, Liquida a € Controparte_2
20.000,00 per compensi, € 500,00 per spese oltre iva cassa e spese generali tutte da porsi a carico della massa come in motivazione”.
Avverso le tre decisioni innanzi richiamate proponeva appello Parte_1
deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che il Tribunale aveva errato nel non considerare che la donazione per Notar
in data 6/12/1978 intervenuta fra ed essa esponente Per_8 _3
prevedeva la dispensa da collazione e da imputazione;
- che, pertanto, era errata la formazione della massa che teneva conto, ai fini nell'imputazione, dell'immobile donato ad essa appellante;
8
R.G. n. 2543/2018
- che, contrariamente a quanto sostenuto da , nel giudizio retto dal ON vecchio rito, come quello in esame, non vi erano preclusioni per l'esibizione di nuovi documenti e per la formulazione di eccezioni, con la conseguenza che, anche ammesso che l'atto notarile in oggetto fosse stato prodotto per la prima volta in data 1/4/2014, detta esibizione doveva comunque ritenersi rituale;
- che il giudice di primo grado aveva errato nel ricomprendere nel patrimonio ereditario anche la quota di 1/3 della proprietà di due immobili siti in Casavatore, che appartenevano alla moglie di , signora _3 Controparte_9
- che, infatti, la era deceduta in data 13/6/1975, prima dell'entrata in CP_9
vigore della riforma del diritto di famiglia introdotta dalla L. n. 151/1975, che aveva previsto la successione in favore del coniuge in concorso con i figli, mentre in precedenza in favore del coniuge era previsto soltanto l'usufrutto uxorio a norma dell'art. 581 c.c. vecchia formulazione;
- che il CTU non aveva inserito nella massa ereditaria di alcuni _3
beni immobili (indicati nelle pagg. 17-18 dell'atto di appello);
- che il CTU non aveva tenuto conto della richiesta di “revisione” della CTU formulata da essa esponente nelle conclusioni rassegnate alle udienze del
24/11/2017 e del 24/4/2015;
- che il CTU non aveva coordinato la prima relazione con la seconda, risultando così acquisiti al processo “dati contraddittori o incomprensibili”;
- che il CTU non aveva stimato i frutti derivanti dal godimento esclusivo di alcuni immobili, come quelli in possesso di e , indicati Controparte_6 ON
con i numeri I3 ed I5;
- che il CTU non aveva fornito chiarimenti ad una serie di rilievi che erano stati formulati dal consulente di essa esponente;
- che il Giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato la domanda proposta da essa esponente di acquisizione alla massa ereditaria anche l'azienda di distribuzione di carburanti sita in Arzano alla via Napoli, non tenendo conto dell'invocata nullità del contratto di comodato in data 27/12/1990 che dissimulava una donazione priva della forma solenne, nonché, in via subordinata, della risoluzione dello stesso per morte del comodante.
Pertanto, chiedeva: 9
R.G. n. 2543/2018
- dichiararsi che la donazione fattale dal padre con atto pubblico del 6/12/1978 conteneva dispensa dalla collazione, sicché nulla essa appellante doveva conferire alla massa ai sensi dell'art. 737 c.c.;
- disporsi una nuova consulenza d'ufficio per la formazione di un progetto di divisione basato sulla indicata dispensa da collazione, nonché sugli altri beni immobili da far rientrare nel patrimonio ereditario del de cuius, con esclusione dei due immobili in Casavatore che erano di proprietà di Controparte_9
precedente coniuge di , deceduta il 13/6/1975. _3
Costituitisi in giudizio, e la società ON Parte_2 chiedevano dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, sotto vari profili,
[...]
nonché rigettarsi lo stesso nel merito, in ragione della sua dedotta infondatezza.
Si costituiva anche la quale deduceva: CP_4
- che era infondato il primo motivo di appello, concernente la questione relativa alla dispensa da collazione di cui all'atto di donazione del 6/12/1978 in favore di
; Parte_1
- che era invece fondato il motivo di appello relativo all'esclusione dalla massa dei diritti di comproprietà del de cuius – aventi ad oggetto gli immobili in
Casavatore – che il Tribunale aveva considerato nella titolarità del predetto in forza della successione ab intestato della precedente moglie Controparte_9
- che erano fondate, altresì, le doglianze svolte dall'appellante in merito alle valutazione operate dal consulente d'ufficio e fatte proprie acriticamente dal
Tribunale;
- che fondato, infine, era il motivo di appello concernente l'erronea esclusione dall'asse ereditario dell'azienda di distribuzione di carburanti gestita dalla società
Parte_2
Non si costituiva, invece, l'appellata Controparte_2
Con sentenza non definitiva n. 275/2024 pubblicata in data 24/1/2024, questa
Corte così provvedeva:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma delle impugnate pronunce, dichiara che non fanno parte della massa da dividere i due
immobili in Casavatore già di proprietà di (indicati dal CTU Controparte_9 nella relazione tecnica “integrazione” depositata in data 31/10/2006 come “I16” ed
“I17”), che occorre stimare i frutti derivanti dal godimento esclusivo, da parte di
(e quindi degli eredi dello stesso) e di , degli immobili Controparte_6 ON 10
R.G. n. 2543/2018 indicati dal CTU con i numeri “I3” ed “I5”, nonché escludere i frutti per il godimento, da parte di , e , dei predetti Parte_1 Controparte_2 CP_4 cespiti in Casavatore;
c) conferma, nel resto, le sentenze impugnate;
d) rimette al definitivo il governo delle spese;
e) dispone come da separata ordinanza in data odierna per l'ulteriore corso del giudizio”.
Con la separata ordinanza veniva conferito l'incarico integrativo al CTU di riformulare il progetto divisionale, escludendo dalla massa i due immobili in
Casavatore già di proprietà di nonché di rideterminare i Controparte_9
frutti derivanti dal godimento esclusivo, da parte di e quindi Controparte_6
degli eredi dello stesso, e da parte di , di alcuni immobili in ON
comunione.
Con comparsa depositata in data 4/3/2024, si costituivano in giudizio , CP
(nata il [...]) e , quali eredi di , Controparte_2 _3 ON riportandosi a tutte le difese svolte dal proprio dante causa.
Quindi la causa veniva nuovamente riservata in decisione.
Così riassunti i termini della controversia, occorre innanzitutto evidenziare che con comparsa del 4/3/2024 si sono costituiti in giudizio , CP [...]
(nata il [...]) e , nella qualità di eredi di CP_2 _3 ER
, allegando e documentando:
[...]
- di aver accettato, con atto per Notar in data 28/2/2024, Repertorio n. Per_2
12602, Raccolta n. 8124, l'eredità del defunto genitore;
ON
- l'avvenuta rinuncia alla suindicata eredità da parte del coniuge del de cuius, signora come da atto per Notar in data 15/2/2022, Persona_9 ER0
Repertorio n. 1542, Raccolta n. 1121.
Va poi premesso che, in forza di quanto deciso con la richiamata sentenza non definitiva n. 275/2024, è preclusa nella presente sede il riesame di ogni questione relativa ai seguenti profili:
a) nella formazione della massa ereditaria da dividere deve tenersi conto del valore dell'immobile che ebbe in donazione dal proprio padre Parte_1
con atto per Notar in data 6/12/1978; _3 Per_8
b) in detta massa ereditaria non devono rientrare i due immobili siti in Casavatore
(indicati dal CTU come I16 e I17) che appartenevano alla seconda moglie del de cuius, signora Controparte_9 11
R.G. n. 2543/2018
c) deve tenersi conto dei frutti derivanti dal godimento esclusivo, da parte di e di , degli immobili I3 e I5; Controparte_6 ON
d) non vanno calcolati, invece, i frutti derivanti dal godimento esclusivo, da parte di , e dei cespiti in Casavatore indicati Parte_1 Controparte_2 CP_4
sub b).
Tanto precisato, può farsi riferimento alla relazione tecnica depositata in data
23/6/2024, nella quale il nominato CTU si è attenuto, quanto alla formazione della massa da dividere, alla formazione delle quote ed al calcolo dei rendiconti, ai criteri indicati nel mandato conferito da questa Corte.
L'ausiliare ha calcolato il valore del compendio, costituito dal relictum e dal donatum, in complessivi € 745.184,26, procedendo, quindi, all'individuazione del valore delle quote spettanti a ciascuno dei condividenti, al calcolo del valore dei beni dagli stessi ricevuti in donazione da parte del de cuius, per poi formare le quote da attribuire ed i relativi conguagli, il tutto come di seguito esposto.
- Quota astratta spettante a , e per esso ai suoi eredi, pari a 9/15: € ON
447.110,56; avendo ricevuto in donazione beni del valore di € ON
172.961,42, lo stesso ha diritto a prelevamenti pari ad € 274.149,14.
- Quota astratta spettante a pari a 2/15: € 99.357,90; avendo la Parte_1 condividente ricevuto beni in donazione del valore di € 176.971,11, la stessa è tenuta conferire un conguaglio di € 77.613,21.
- Quota astratta spettante a pari a 2/15: € 99.357,90: avendo la CP_4 condividente ricevuto beni in donazione del valore di € 32.226,91, la stessa ha diritto a prelevamenti pari ad € 67.130,99.
- Quota astratta spettante a pari a 2/15: € 99.357,90: avendo la Controparte_2 condividente ricevuto beni in donazione del valore di € 43.448,88, la stessa ha diritto a prelevamenti pari ad € 55.909,02.
Trattandosi, pertanto, di quote diseguali, sia perché la quota astratta spettante a
è pari a 9/15, sia perché le restanti tre quote degli altri ON
condividenti, pur essendo uguali (2/15 ciascuna), risultano, al netto del valore delle donazioni ricevute dagli stessi, in concreto diseguali, è evidente come non possa procedersi al sorteggio delle stesse.
Con criterio condivisibile il CTU ha redatto un progetto divisionale che considera quattro quote nelle quali risultano indicati singoli beni da attribuire a ciascuno dei condividenti (tranne per la quota di come si preciserà più Parte_1
diffusamente infra), con monetizzazione dei relativi conguagli. 12
R.G. n. 2543/2018
Il Collegio ritiene di poter far proprio detto progetto, il quale tiene conto, come detto, di quanto ricevuto in donazione da ogni condividente, nei termini di seguito evidenziati.
A- QUOTA SPETTANTE A E, QUINDI, AI SUOI ON
EREDI IOVINO ASSUNTA, (NATA IL 5/3/1980) E Controparte_2
. _3
1) Immobile individuato dal CTU con la sigla I3, sito in Afragola, via M.R.
Imbriani n. 23 (ex 27), composto di tre vani e doppi accessori con accesso dal cortile interno a sinistra dell'androne, confinante con cortile interno, via M.R.
Imbriani, traversa M.R. Imbriani ed immobile I4.
Come evidenziato dal consulente d'ufficio:
- nella planimetria di cui all'allegato B della relazione tecnica depositata in data
23/6/2024, tale unità immobiliare è indicata con la lettera D;
- detto immobile è individuato in NCEU al foglio 10 particella 145 sub 2, 3 e 4;
- le planimetrie catastali non corrispondono all'attualità e ciò impone la necessità di provvedere ad effettuare l'aggiornamento catastale e la fusione delle diverse unità catastali al fine di essere conforme con l'attualità.
2) Immobile (locale deposito) individuato dal CTU con la sigla I5, sito in
Afragola via M. R. Imbriani n. 23 (ex 27), composto di un vano con accesso dal cortile interno in fondo a destra, confinante con cortile interno e immobile I4.
Come evidenziato dal consulente d'ufficio:
- nella planimetria di cui all'allegato B della relazione tecnica depositata in data
23/6/2024, tale unità immobiliare è indicata con la lettera B;
- detto immobile è individuato in NCEU al foglio 10 particella 145 sub 11.
3) Immobile (cantina) individuato dal CTU con la sigla I7b, quota pari a
8731/1000 del locale cantinato sito in Afragola posto al piano interrato, con accesso da via M.R. Imbriani 23 (ex 27) composto di un unico ambiente, confinante con androne, vano scale e via M.R. Imbriani.
Come evidenziato dal consulente d'ufficio:
- nella planimetria di cui all'allegato B della relazione tecnica depositata in data
23/6/2024, tale unità immobiliare è indicata con la lettera B;
- detto cantinato, nella sua interezza, è riportato in NCEU al foglio 10 particella
145 sub 17; 13
R.G. n. 2543/2018
- poiché il cantinato è riportato anche nella planimetria del sub 4 del medesimo foglio, occorrerà provvedere alla rettifica dei dati catastali con soppressione del duplicato;
4) Immobile individuato dal CTU con la sigla I9, sito in Afragola al I piano di via
M. R. Imbriani n. 23 (ex 27) composto di quattro vani e doppi servizi, posto in fondo al passetto e confinante con traversa M.R. Imbriani, cortile interno e immobile I8.
Come evidenziato dal consulente d'ufficio:
- nella planimetria di cui all'allegato B della relazione tecnica depositata in data
23/6/2024, tale unità immobiliare è indicata con la lettera E.
- detto immobile è individuato in NCEU al foglio 10 particella 145 sub 10 e 12;
- le planimetrie catastali non corrispondono all'attualità, per cui si dovrà provvedere ad aggiornare la rappresentazione catastale con fusione delle due particelle.
5) Immobile individuato dal CTU con la sigla I10, sito in Afragola, via Imbriani II piano, composto di un unico vano posto al II piano di via M.R. Imbriani con accesso dal lastrico di copertura, confinante con traversa M.R. Imbriani, cortile interno.
Come evidenziato dal consulente d'ufficio:
- nella planimetria di cui all'allegato B della relazione tecnica depositata in data
23/6/2024, tavola “Terrazzo di copertura”, vi è la rappresentazione grafica di tale unità immobiliare;
- detto immobile non risulta censito in NCEU.
6) Un terzo del certificato di deposito individuato dal CTU con la sigla I18, per un valore di € 26.496,98.
Valore complessivo dei beni da attribuire agli eredi di : € ON
226.520,04.
Tenuto conto del valore della quota astratta di spettanza, gli eredi di ER
devono ricevere da a titolo di conguaglio, la somma di €
[...] Parte_1
47.629,10.
B- QUOTA SPETTANTE A . Parte_1
Considerata l'eccedenza del valore dei beni ricevuti in donazione da tale condividente, rispetto al valore della sua quota astratta, la stessa, per un verso, non 14
R.G. n. 2543/2018
ha diritto ad alcuna attribuzione e, per altro verso, è tenuta a versare agli altri condividenti, a titolo di conguaglio, la somma di € 77.613,21, così ripartita:
- € 47.629,10 in favore degli eredi di;
ON
- € 14.875,72 in favore di CP_4
- € 16.420,19 in favore di Controparte_2
C- QUOTA SPETTANTE A . CP_4
1) Immobile (vano) individuato dal CTU con la sigla I2a, sito in Afragola, via
Roma 23, con accesso dal cortile interno e posto a sinistra dell'androne, della superficie di 28,5 mq., adibito a civile abitazione, confinante con via Roma, cortile interno ed androne, individuato, unitamente all'immobile I2b, in NCEU al foglio 13 particella 1413 sub 15 cat. A5, classe 5 vani 2, R.C. € 74,37, in ditta
EL e ON. ER
2) Immobile (deposito) individuato dal CTU con la sigla I2b, sito in Afragola, via
Roma 23, con accesso dal cortile interno, posto a sinistra dell'androne, della superficie di 28,5 mq, adibito a deposito, confinante con via Roma, cortile interno ed androne, individuato, unitamente all'immobile I2a in NCEU al foglio 13 particella 1413 sub 15 cat. A5, classe 5 vani 2, R.C. € 74,37, in ditta ER
e ON.
[...]
3) Un terzo del certificato di deposito individuato dal CTU con la sigla I18, per un valore di € 26.496,98.
4) Numero 65 azioni della (ottenute per conversione di n. 400 Parte_4
azioni della Banca della Provincia di Napoli).
Valore complessivo dei beni da attribuire alla € 52.255,27. CP_4
Tenuto conto del valore della quota astratta di spettanza, deve CP_4 ricevere da a titolo di conguaglio, la somma di € 47.629,10. Parte_1
D- QUOTA SPETTANTE A (NATA IL 9/7/1958). Controparte_2
1) 167/1000 dell'immobile individuato dal CTU con la sigla I1, consistente in una grotta sita in Afragola, via M.R., via Roma 23, individuata in NCEU al foglio 13 particella 1413 sub 20 piano S/1 categoria B/8 classe1, mc 995, R.C. € 241,50, in ER ditta , , , , , e ON _3 ER1 CP0 ON3
. CP1
2) Immobile individuato dal CTU con la sigla I11-I12, costituito da terreno in
Afragola, ed in particolare: 15
R.G. n. 2543/2018
- (I11) terreno in Afragola sito in Contrada Lellero, confinante con strada interpoderale, particella 825 e 827, riportato in catasto terreni alla particella 826 del foglio 12, sem. irrig. classe 1 are 17 ca 20 R.D. € 56,76 R.A. € 13,32, in ditta Pa
, e CP_4 Pt_1 ER CP_2 CP_6 Parte_3
- (I12) 167/1000 della zona di terreno sito in Afragola, Contrada Lellero adibita a strada interpoderale, riportato in catasto terreni alla particella 830 del foglio 12, sem. irrig. Classe 1 are 16 ca 62 R.D. € 54,85 R.A. € 12,88, in ditta ed CP2
altri;
3) Un terzo del certificato di deposito individuato dal CTU con la sigla I18, per un valore di € 26.496,98.
4) Saldo attivo del conto corrente bancario individuato dal CTU con la sigla I19.
Come evidenziato dall'ausiliare, trattasi del conto corrente bancario n.
569.010.00253 presso CR MI (che ha assorbito la Banca della Provincia di Napoli), filiale di Arzano, il quale, alla data dell'apertura della successione, presentava un saldo attivo di £ 1.108.941, pari ad € 572,72.
Valore complessivo dei beni da attribuire alla € 39.488,84. Controparte_2
Tenuto conto del valore della quota astratta di spettanza, deve Controparte_2 ricevere da a titolo di conguaglio, la somma di € 16.420,19. Parte_1
Deve peraltro considerarsi che, secondo l'orientamento della Corte regolatrice, in tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro prescinde dalle singole domande delle parti, riguardando essa le concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice e dovendo la sentenza di scioglimento della comunione perseguire il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote (cfr. Cass. 26/3/2008, n. 7833). Ne deriva che, ai fini della determinazione dei conguagli a carico dei condividenti, è irrilevante la proposizione di una specifica domanda da parte di ciascuno di essi, né, come avvenuto nella specie, che la circostanza che la condividente
[...]
sia rimasta contumace nel presente grado di appello. CP_2
E' anche opportuno richiamare l'insegnamento dei giudici di legittimità secondo cui gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, la cui efficacia retroattiva - anche ove si attribuisca natura dichiarativa allo stesso - è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., ai beni assegnati in proporzione del valore delle relative quote (cfr. Cass. 11/10/2016, n. 20457). Ne 16
R.G. n. 2543/2018 deriva ulteriormente che ove, come nella vicenda oggetto di causa, i conguagli da versare agli altri condividenti siano rideterminati dalla sentenza di appello, mediante riforma della pronuncia di primo grado, quest'ultima, a norma dell'art. 336 c.p.c., perde efficacia e gli interessi corrispettivi sulle somme liquidate decorrono soltanto dalla data della pronuncia di appello, la quale segna il momento della nascita del relativo credito (cfr. Cass. 26/3/2019, n. 8400).
Pertanto, con riferimento ai conguagli come in precedenza liquidati, decorreranno gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Venendo all'esame del motivo di appello concernente il rendiconto, e premesso che il Giudice di primo grado ha proceduto al calcolo dello stesso secondo il criterio dei frutti civili ragguagliati agli interessi legali, con statuizione che, sul punto, non è stata investita da alcun motivo di impugnazione, occorre osservare quanto segue:
- nella relazione tecnica depositata nel presente giudizio di appello, il CTU ha rettificato il calcolo operato nell'ambito del giudizio di primo grado, procedendo, da un lato, ad includere i frutti derivanti dal godimento esclusivo degli immobili indicati dal CTU con le sigle I3 ed I5, con imputazione di detti frutti alla quota di
(il quale subentrava, per esserne divenuto cessionario, nella quota ON
di e, dall'altro, ad escludere i frutti relativi al godimento, da Controparte_6
parte – per quel che qui interessa – di degli immobili indicati dal Parte_1
CTU con le sigle I3 ed I5, trattandosi di cespiti di cui la predetta era comproprietaria, unitamente alle germane e in virtù di CP_4 CP_2
successione materna;
- sulla scorta di tale nuovo computo il CTU ha quantificato i frutti dovuti da agli eredi di nell'importo di € 56.696,86, che è Parte_1 ON inferiore rispetto a quello liquidato dal primo Giudice, in ragione di € 89.473,80;
- pertanto, la deve essere condanna al pagamento, in favore degli Parte_1 eredi di , del suindicato minore importo di € 56.696,86, a titolo di ON rendiconto, oltre interessi al tasso previsto dell'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal giorno 1/3/2016, così come disposto dal primo Giudice con statuizione che non ha attinto con specifico motivo di doglianza;
ON
- quanto al rapporto fra l'appellante e le condividenti e CP_4 [...]
va detto che, pur avendo il CTU rideterminato gli importi dovuti in CP_2 17
R.G. n. 2543/2018
favore delle predette germane e a titolo di rendiconto, va detto CP_4 CP_2
che deve restare ferma la condanna disposta dal Tribunale di Napoli, che ha quantificato gli stessi in ragione, rispettivamente, di € 26.624,76 ed € 14.439,94;
- infatti, per quel che concerne la stessa non ha sviluppato uno CP_4
specifico motivo di appello incidentale, tale da attingere compiutamente e motivatamente il profilo del quantum della condanna di al Parte_1 pagamento della suindicata somma di € 26.624,76 a titolo di rendiconto;
- quanto alla posizione di è appena il caso di notare come detta Controparte_2
condividente non si sia costituiva nel presente giudizio di appello, sicché la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di € Parte_1
14.439,94, è definitivamente passata in giudicato;
- va aggiunto che i capi della pronuncia di prime cure relativi al rendiconto sono del tutto autonomi rispetto a quelli relativi allo scioglimento della comunione, essendo pacifico che la domanda di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione (cfr., tra le altre,
Cass. 4/6/2019, n. 15182);
- ne consegue che la riforma, sia pure parziale, della statuizione del Tribunale concernente lo scioglimento della comunione, l'attribuzione dei beni e la determinazione dei conguagli non produce alcun effetto rispetto alla statuizione relativa ai rendiconti, nella prospettiva di cui all'art. 336 c.p.c.
Quanto poi ai profili evidenziati dal CTU in merito ai problemi di accatastamento di taluni degli immobili attribuiti ai condividenti, come in precedenza esposto, osserva il Collegio che gli stessi non sono ostativi alla disposta divisione del compendio.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, i profili attinenti agli aggiornamenti catastali ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non rilevano quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione e non incidono, pertanto, sull'emanazione della pronuncia dichiarativa di tale scioglimento, concernendo essi, piuttosto, la redazione - che può intervenire anche stragiudizialmente, sulla base di un accordo delle parti - di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura (cfr. Cass. 26/3/2019, n. 8400; Cass. 8/11/2023, n. 31106).
In sostanza, l'emanazione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di una comunione di fabbricati relativi ad unità immobiliari urbane non può essere 18
R.G. n. 2543/2018
subordinata alla preventiva corretta identificazione catastale delle porzioni ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto (cfr. Cass. 14/12/2017, n. 30073).
Sarà, pertanto, sarà onere delle parti interessate procedere al frazionamento catastale, quale incombente necessario per provvedere alla eventuale trascrizione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2646 c.c. (e non anche impeditivo, si ribadisce, della pronuncia di divisione).
L'accoglimento per quanto di ragione dell'appello, comportando la riforma della sentenza di primo grado, impone un nuovo regolamento delle spese. Infatti secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, in quanto, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (cfr., tra le altre, Cass. 23/2/2022, n. 5890; Cass. 3/9/2021, n. 23877; Cass. 9/2/2021, n. 3020;
Cass. 22/8/2018, n. 20920; Cass. 22/2/2016, n. 3438).
Sulla base degli enunciati principi, le spese del doppio grado vanno governate come segue:
- occorre distinguere, secondo l'orientamento della Corte regolatrice, fra le spese concernenti la mera divisione del compendio e quelle relative a domande ulteriori formulate nel giudizio;
- infatti, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (v., fra le altre, Cass. 6/2/2020, n. 2770; Cass. 7/10/2016, n. 2025;
Cass. 22/1/2015, n. 1185); 19
R.G. n. 2543/2018
- più specificamente, la Corte del diritto ha avuto modo di chiarire che nel giudizio di divisione, il giudice, anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti, può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti pro quota, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse (cfr. Cass. 13/5/2015, n. 9813; Cass.
8/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 24/2/1986, n. 1111);
- pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di scioglimento di comunione deve farsi luogo separatamente al governo delle spese concernenti la mera fase divisionale, che è volta all'interesse comune delle parti ad ottenere la liberazione dal vincolo della contitolarità del diritto, ponendosi le stesse a carico della massa, secondo le quote di ciascuna delle parti, nonché a quello relativo ai rapporti contenziosi discendenti dalle ulteriori domande ed eccezioni proposte dai contendenti, ovvero conseguenti all'ingiustificata condotta di una o più parti;
- ebbene, nella vicenda in esame, le spese relative a tutte le espletate consulenze, sia in primo grado che nel presente grado di appello, così come liquidate dal
Tribunale di Napoli con decreti emessi in date 31/10/2006, 16/10/2007, 6/3/2013
e da questa Corte in data 17/1/2025, vanno poste a carico della massa, nei limiti delle quote di ciascun condividente sostanziale (9/15; 2/15; 2/15; 2/15);
- nel resto, invece, tenuto conto dell'esito globale della lite, che ha comportato una parziale reciprocità di soccombenza – riguardo all'individuazione in concreto dei beni facenti parte della massa ed alle domande di rendiconto – delle statuizioni di compensazione già disposte con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3973/2010, non impugnate e, quindi, coperte da giudicato, nonché della situazione di estrema conflittualità fra le parti che ha impedito una sollecita definizione della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare le stesse interamente compensate fra tutte le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione vigente il 5/3/1993, data di instaurazione del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 4/5/2018, nei Parte_1 20
R.G. n. 2543/2018
confronti di , e, quindi, dopo la morte del predetto, dei suoi eredi ON
(nata il [...]) e , CP Controparte_2 _3 [...]
(nata il [...]), e della CP_2 CP_4 Controparte_13
avverso le sentenze del Tribunale di Napoli n. 3973/2010
[...]
pubblicata in data 9/4/2010, n. 12166/2012 pubblicata in data 12/11/2012; 3) sentenza definitiva n. 3588/2018 pubblicata in data 13/3/2018, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma delle impugnate pronunce, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria dedotta in giudizio nei termini di seguito precisati:
- attribuisce in proprietà degli eredi di , signori ON CP
, (nata il [...]) e , i seguenti
[...] Controparte_2 _3
beni:
1) immobile individuato dal CTU con la sigla I3, sito in Afragola, via M.R.
Imbriani n. 23 (ex 27), composto di tre vani e doppi accessori con accesso dal cortile interno a sinistra dell'androne, confinante con cortile interno, via M.R.
Imbriani, traversa M.R. Imbriani ed immobile I4, riportato in NCEU al foglio
10 particella 145 sub 2, 3 e 4;
2) immobile (locale deposito) individuato dal CTU con la sigla I5, sito in
Afragola via M. R. Imbriani n. 23 (ex 27), composto di un vano con accesso dal cortile interno in fondo a destra, confinante con cortile interno e immobile
I4, riportato in NCEU al foglio 10 particella 145 sub 11.
3) immobile (cantina) individuato dal CTU con la sigla I7b, quota pari a
8731/1000 del locale cantinato sito in Afragola posto al piano interrato, con accesso da via M.R. Imbriani 23 (ex 27) composto di un unico ambiente, confinante con androne, vano scale e via M.R. Imbriani, riportato in NCEU al foglio 10 particella 145 sub 17;
4) immobile individuato dal CTU con la sigla I9, sito in Afragola al I piano di via M. R. Imbriani n. 23 (ex 27) composto di quattro vani e doppi servizi, posto in fondo al passetto e confinante con traversa M.R. Imbriani, cortile interno e immobile I8, riportato in NCEU al foglio 10 particella 145 sub 10 e
12;
5) immobile individuato dal CTU con la sigla I10, sito in Afragola, via
Imbriani II piano, composto di un unico vano posto al II piano di via M.R. 21
R.G. n. 2543/2018
Imbriani con accesso dal lastrico di copertura, confinante con traversa M.R.
Imbriani, cortile interno, non censito in NCEU;
6) Un terzo del certificato di deposito individuato dal CTU con la sigla I18, per un valore di € 26.496,98.
- attribuisce in proprietà di i seguenti beni: CP_4
1) immobile (vano) individuato dal CTU con la sigla I12, sito in Afragola, via
Roma 23, con accesso dal cortile interno e posto a sinistra dell'androne, della superficie di 28,5 mq., adibito a civile abitazione, confinante con via Roma, cortile interno ed androne, individuato, unitamente all'immobile I2b, in NCEU al foglio 13 particella 1413 sub 15 cat. A5, classe 5 vani 2, R.C. € 74,37;
2) immobile (deposito) individuato dal CTU con la sigla I2b, sito in Afragola, via Roma 23, con accesso dal cortile interno, posto a sinistra dell'androne, della superficie di 28,5 mq, adibito a deposito, confinante con via Roma, cortile interno ed androne, individuato, unitamente all'immobile I2a in NCEU al foglio 13 particella 1413 sub 15 cat. A5, classe 5 vani 2, R.C. € 74,37;
3) un terzo del certificato di deposito individuato dal CTU con la sigla I18, per un valore di € 26.496,98.
4) numero 65 azioni della (ottenute per conversione di n. 400 Parte_4
azioni della Banca della Provincia di Napoli).
- attribuisce in proprietà di (nata il [...]) i seguenti Controparte_2
beni:
1) 167/1000 dell'immobile individuato dal CTU con la sigla I1, consistente in una grotta sita in Afragola, via M.R., via Roma 23, individuata in NCEU al foglio 13 particella 1413 sub 20 piano S/1 categoria B/8 classe1, mc 995, R.C.
€ 241,50;
2) immobile individuato dal CTU con la sigla I11-I12, costituito da terreno in
Afragola, ed in particolare:
(I11) terreno in Afragola sito in Contrada Lellero, confinante con strada interpoderale, particella 825 e 827, riportato in catasto terreni alla particella
826 del foglio 12, sem. irrig. classe 1 are 17 ca 20 R.D. € 56,76 R.A. € 13,32;
(I12) 167/1000 della zona di terreno sito in Afragola, Contrada Lellero adibita a strada interpoderale, riportato in catasto terreni alla particella 830 del foglio
12, sem. irrig. Classe 1 are 16 ca 62 R.D. € 54,85 R.A. € 12,88; 22
R.G. n. 2543/2018
3) un terzo del certificato di deposito individuato dal CTU con la sigla I18, per un valore di € 26.496,98.
4) saldo attivo del conto corrente bancario individuato dal CTU con la sigla
I19 (c/c n. 569.010.00253 presso CR MI s.p.A. (che ha assorbito la
Banca della Provincia di Napoli), filiale di Arzano, che, alla data dell'apertura della successione, presentava un saldo attivo di £ 1.108.941, pari ad € 572,72;
- dichiara l'eccedenza del valore dei beni donati dal de cuius _3
alla figlia , rispetto al valore della sua quota
[...] Parte_1
astratta;
b) pone a carico di il pagamento del conguaglio di € Parte_1
47.629,10, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, in favore degli eredi di , signori , (nata il ON CP Controparte_2
5/3/1980) e;
_3
c) pone a carico di il pagamento del conguaglio di € Parte_1
14.875,72, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, in favore di CP_4
[...]
d) pone a carico di il pagamento del conguaglio di € Parte_1
16.420,19, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, in favore di
[...]
(nata il [...]); CP_2
e) condanna al pagamento, in favore degli eredi di Parte_1 ER
, signori (nata il [...]) e
[...] CP Controparte_2
, della somma di € 56.696,86, oltre interessi al tasso di cui _3 all'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal giorno 1/3/2016;
f) conferma nel resto l'impugnata decisione n. 3588/2018, anche per quanto riguarda la condanna di al pagamento, in favore di Parte_1 CP_4
della somma di € 26.624,76, oltre interessi dal giorno 1/3/2016,
[...] ed in favore di della somma di € 14.439,94, oltre Controparte_2
interessi dal giorno 1/3/2016;
g) pone a carico della massa, nei limiti delle quote di ciascun condividente sostanziale (9/15; 2/15; 2/15; 2/15), le spese relative alle espletate consulenze d'ufficio, così come liquidate dal Tribunale di Napoli nel corso 23
R.G. n. 2543/2018
del giudizio di primo grado, nonché da questa Corte con decreto in data
17/1/2025;
h) nel resto, compensa interamente fra tutte le parti le spese dell'intero giudizio i) dichiara la presente sentenza titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2646 c.c., previ i necessari aggiornamenti catastali a cura delle parti interessate.
Così deciso in Napoli il 17/12/2024.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.