Art. 8.
Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale di malattia dei coltivatori:
a) compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;
b) provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa;
c) procedere all'assunzione ed al licenziamento, nonche' all'amministrazione, del personale ad eccezione del direttore - con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;
d) redigere le note di qualifica del direttore;
e) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge;
f) approvare i contratti di fornitura g) decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni obbligatorie di competenza della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, sui ricorsi degli assicurati per le prestazioni di competenza delle Casse mutue comunali;
h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione della Cassa mutua comunale, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della meta' o in caso di necessita' funzionali. Contro detto provvedimento e' dato, nel termine di quindici giorni, ricorso alla Federazione nazionale. La gestione commissariale non puo' durare piu' di cinque mesi ed entro tale termine il commissario dovra' procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;
i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta del presidente.
In caso di urgenza la Giunta puo' adattare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttive, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale di malattia dei coltivatori:
a) compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;
b) provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa;
c) procedere all'assunzione ed al licenziamento, nonche' all'amministrazione, del personale ad eccezione del direttore - con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;
d) redigere le note di qualifica del direttore;
e) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge;
f) approvare i contratti di fornitura g) decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni obbligatorie di competenza della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, sui ricorsi degli assicurati per le prestazioni di competenza delle Casse mutue comunali;
h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione della Cassa mutua comunale, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della meta' o in caso di necessita' funzionali. Contro detto provvedimento e' dato, nel termine di quindici giorni, ricorso alla Federazione nazionale. La gestione commissariale non puo' durare piu' di cinque mesi ed entro tale termine il commissario dovra' procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;
i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta del presidente.
In caso di urgenza la Giunta puo' adattare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttive, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.