Articolo 6 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578
Articolo 5
Versione
23 gennaio 1994
Art. 6. Abrogazione di norme 1. E' abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644 .
Nota all' art. 6:
- La legge n. 644/1975 reca: "Disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico".
Entrata in vigore il 23 gennaio 1994