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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/07/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 10 Luglio 2025 in sostituzione dell'udienza dell'11 Luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1875 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, Parte_1 in via Gramsci n. 21, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Porto Empedocle, nella via La Porta n. 22, presso lo studio dell'Avv. Anna
Agrò, dalla quale è rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso depositato l'11/06/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata il 24/07/2024,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato l'11 Giugno 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., il signor , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
1 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 12 Giugno 1984.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 24 Luglio 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 Luglio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 10 Luglio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Nel merito il ricorso introduttivo della lite è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero, l'art. 1 della legge n. 222 del 12 Giugno 1984 prevede che, per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato deve essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo.
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Dott. Per_1
durante il presente giudizio, ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi,
[...] pienamente condivisibile, ha accertato una dirimente circostanza. Segnatamente che, le patologie da cui è affetto il signor , considerate globalmente, lo invalidano Parte_1 per più di due terzi delle sue capacità lavorative e di guadagno. Per quel che concerne la decorrenza, il perito ha affermato che questa deve farsi coincidere con il 26 Marzo 2025 (cfr.: relazione tecnica d'ufficio).
La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite in esame, la domanda spiegata dal ricorrente si palesa accoglibile.
Considerato che, durante il presente giudizio la sussistenza dell'enunciato requisito sanitario è stata individuata in un momento successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa e di deposito della C.T.U. nella fase di accertamento tecnico preventivo
2 obbligatorio, sembra giusto ed equo compensare interamente ed integralmente fra le parti in contesa le spese dei due procedimenti in argomento. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . Infine, anche le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, accogliendo il ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che il signor è affetto da patologie che lo invalidano Parte_1 per più di due terzi delle sue capacità lavorative e di guadagno a decorrere dal 26 Marzo 2025;
- compensa, per le argomentazioni meglio sopra illustrate, interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1 di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Agrigento in data 11 Luglio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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