Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/06/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 105/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1840/2023, pubblicata il 18.12.2023, notificata a mezzo
PEC in data 20.12.2023, resa nel giudizio avente N.R.G. 5506/2020.
TRA
P.IVA P.IVA_1 Parte_1 '
persona del suo liquidatore e legale rappresentante CP_1 Parte_2 -
C.F. 1 , e la Parte_3 P.IVA P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante Parte_4 - c.f. C.F. 3), rappresentate e difese dal Prof. Avv. Sabino FORTUNATO (C.F. C.F. 2
dall'Avv. Myriam Antonella FORTUNATO (C.F. [...]Email_1
[...] ; pec:
; pec: Email_2 ed elettivamente C.F. 4 '
domiciliate presso lo studio di questi ultimi sito in Bari (BA), alla Via Beata Elia di San Clemente n.
200/Via Crisanzio n. 48 - 70122, nonché dall'Avv. Francesco BRUNO (C.F. Codice Fiscale_5
Email_3 pec:
APPELLANTI
E
P.IVA_3 ), in persona dell'Amministratore "DIBA COSTRUZIONI". Controparte_2 (P. IVA:
elettivamente domiciliata in Bari alla Unico e legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
via Sagarriga Visconti n. 90, presso lo studio dell' Avv. Giuseppe Pignataro (C.f.: C.F._6
fax: 080/5239879), che la rappresenta e difende
[...] pec: Email_4
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato il 23 novembre 2020, la
[...]
in persona dei suoi liquidatori e legali rappresentanti Parte_5
' e la Controparte_4 e Controparte_5 Parte_6
, in persona del suo legale rappresentante
[...] Parte_4
convenivano in giudizio la società Controparte_6 in
[...]
Controparte_3 deducendo che: persona del suo amministratore pro tempore
Controparte_8 e la [...]
✓ la Controparte_7 (già
CP_9 erano rispettivamente proprietarie di alcuni beni mobili utilizzati per la vinificazione, fermentazione, trattamento e stoccaggio delle produzioni vinicole e, in particolare, di a) N. 12 serbatoi in acciaio inox marca CAI da ettolitri 1000 cadauno provvisti di tasche di refrigerazione per la fermentazione e lo stoccaggio di vino finito acquistati da CAI
giusta fattura n. 142 del 10.12.2001;
b) N. 16 serbatoi in acciaio inox marca DESILLA da ettolitri 1000 cadauno provvisti di tasca di scambio per la fermentazione e lo stoccaggio di vino finito acquistati da
DESILLA giusta fattura n. 52 del 28.6.2005;
c) N. 4 serbatoi in acciaio inox marca DI ZIO da ettolitri 2065 cadauno per lo stoccaggio di vino finito acquistati da DI ZIO giusta fattura n. 65 del 31.3.1982 come risulta dal registro beni ammortizzabili alla pag. 72 della Controparte_8
regolarmente vidimato presso la pretura di
[...] (ora Controparte_7
Pt 3 in data 8.3.1975 al n. 34 - 303", nonché di “a) N. 6 vinificatori a fondo piano in acciaio inox marca DI ZIO da ettolitri 500 cadauno attrezzati per la vinificazione in rosso (con irrorazione programmabile automatica, ad estrazione meccanica delle vinacce, provvisti di tasche di refrigerazione) acquistati da Controparte_10
giustafattura n. 27 del 20.7.2018; b) N. 4 vinificatori a fondo piano in acciaio inox marca CAI da ettolitri 500 cadauno attrezzati per la vinificazione in rosso (con irrorazione programmabile automatica, ad estrazione meccanica delle vinacce)
acquistati dalla Controparte_7 giusta fattura n. 12 del 22.12.2018; d) N. 15 serbatoi in acciaio inox marca DI ZIO verticali da ettolitri 534 cadauno completi di n. 2 camicie di refrigerazione e coibentazione in poliuretano per la vinificazione in bianco e/o fermentazione di vini rossi, tutti idonei per lo stoccaggio di vini finiti,
acquistati dalla giusta fattura n. 12 del 22.12.2018;Controparte_7
e) N. 10 serbatoi in acciaio inox marca DI ZIO verticali da ettolitri 159 cadauno completi di camicia di raffreddamento e coibentazione per la vinificazione in bianco e/o fermentazione di vini rossi, tutti idonei per lo stoccaggio di vini finiti, acquistati dalla giusta fattura n. 12 del 22.12.2018;Controparte_7
f) N. 6 serbatoi in acciaio inox marca CAI da ettolitri 1000 cadauno provvisti di tasche di refrigerazione per la fermentazione e lo stoccaggio di vino finito acquistati dalla giusta fattura n. 12 del 22.12.2018".Controparte_7
✓ i detti beni mobili erano ubicati presso il capannone industriale sito in Pt 3 alla via Sosta
San Riccardo n. 1, della superficie commerciale di circa 2525,00 mq., composto da un complesso di fabbriche, piazzali e recinzioni e un terreno della superficie commerciale di circa 5161,00 mq, censito in Pt 3 al foglio 53, particella 789 sub 1 (categoria D/1) e al foglio
53, particella 789, di proprietà della Controparte_7
✓ con decreto di trasferimento n. 335/2018 del Tribunale di Trani del 5 dicembre 2018, reso all'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 354/2014, promossa dalla [...] Parte_7 contro la Controparte_7 tale complesso immobiliare era stato aggiudicatrice dei beni immobili, e condotto in trasferito alla società Controparte_6
in forza del contratto del 9 novembre 2018, stipulato con locazione dalla Parte_3
la società convenuta;
con missive del 9 settembre 2020 e del 30 settembre 2020, la società convenuta, asserendo di essere diventata proprietaria, con il cennato decreto di trasferimento, anche dei beni mobili (silos) ubicati nello stabilimento vinicolo, aveva invitato le stesse, nonché l' [...]
Parte_8 e l' Parte_9 potenziali acquirenti dei detti silos, "a non asportare tali serbatoi tanto più che un eventuale asporto oltre che a costituire un reato determinerebbe ingenti danni";
✓ in riscontro alla missiva del 9 settembre 2020, con nota del 2 ottobre 2020 avevano dedotto la totale infondatezza delle pretese avanzate dalla società convenuta e la mancanza di un qualsivoglia diritto, da parte di quest'ultima, sui beni di cui erano proprietarie esclusive. Concludevano, pertanto, chiedendo che fosse accertata, ai sensi dell'art. 949 c.c., l'inesistenza dei diritti affermati dalla società DI Controparte_11 sui beni di loro proprietà e che fosse ordinata a quest'ultima la cessazione delle turbative e molestie, con condanna al risarcimento dei danni e alle spese di lite.
Costituitasi in giudizio la DI Controparte_12 eccepiva, in via preliminare, il
Controparte_13 atteso che il difetto di legittimazione attiva della
,
giudizio aveva ad oggetto i soli beni ricadenti nella procedura esecutiva azionata nei confronti della e, nel merito, rilevava che: Controparte_7
✓ la Parte_1 era proprietaria di un complesso di fabbriche sito in Pt 3 alla Via Sosta San Riccardo n.1, composto da alcuni fabbricati,
dall'isola pigiante e da una batteria di serbatoi in acciaio inox, destinati al trattamento delle uve e alla vinificazione, oltre che da un piazzale su cui sorgevano i detti beni;
✓ tale complesso immobiliare era stato posto a garanzia di un mutuo ipotecario acceso dalla presso la Parte_7 con contratto del 9 Controparte_7
settembre 2011;
a seguito dell'inadempimento della Controparte_7 nel pagamento delle rate del mutuo contratto, la Banca aveva proceduto, in data 11 agosto 2014, al pignoramento dei beni ipotecati, successivamente aggiudicati dalla società convenuta (procedura esecutiva r.g. n.
354/2014);
✓ l'ipoteca volontaria iscritta sul complesso immobiliare e il successivo suo pignoramento dovevano considerarsi estesi, ai sensi degli artt. 2811 c.c. e 2912 c.c., a tutti quei beni che si trovavano in "una relazione strumentale e funzionale" con lo stabilimento vinicolo, ivi compresi, pertanto, i serbatoi in acciaio inox per lo stoccaggio del vino, riconducibili ex art. 812 c.c. alla categoria dei beni immobili diretti a soddisfare le esigenze produttive dello stabilimento vinicolo in cui erano stati collocati dal proprietario dell'immobile;
✓ l'acquisto dei detti serbatoi, unitamente all'intero compendio ipotecato e pignorato, come precisato nel decreto di trasferimento del 5 dicembre 2018, aveva precluso alle società attrici la possibilità di rivendicare la proprietà dei serbatoi, posto che queste ultime non avevano esperito, nei termini di legge, opposizione avverso il decreto di trasferimento ex art. 617
c.p.c.;
✓ le fatture di acquisto, prodotte in atti dalle società attrici, peraltro relative ad operazioni successive al pignoramento, non avevano avuto alcuna incidenza sui diritti dalla stessa vantati sui serbatoi, già riportati nella piantina catastale del 30 ottobre 2006 e mai sostituiti o spostati dallo stabilimento vinicolo in cui erano stabilmente ancorati, né avevano costituito idonea prova sull'asserita proprietà vantata dalle Cantine attrici.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, con condanna exattiva della Controparte_9
art. 96 c.p.c.
Istruita la causa mediante espletamento di CTU, con ordinanza del 31 gennaio 2023 veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. ma la proposta veniva accettata dalla sola parte attrice, pertanto, il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 1840/2023, pubblicata il
18.12.2023 così disponeva:
"1) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Parte_3
[...] , formulata dalla Di. Controparte_12
2) rigetta la domanda proposta dalla Controparte_14 in persona
Parte_4 e dalla [...] del suo legale rappresentante in liquidazione, in persona dei suoi liquidatori e legali rappresentanti Controparte_15
Controparte_4 e Controparte_5 ;
, in persona del suo legale 3) condanna la Controparte_14
Parte_4 e la rappresentante Controparte_16
Controparte_4in persona dei suoi liquidatori e legali rappresentanti
[...]
Controparte 5 , al pagamento, in favore della Di. Controparte_12 in persona
[...]
del suo amministratore unico Controparte_3 delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per
,
compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
4) pone definitivamente le spese di CTU del presente giudizio a carico della
[...]
Controparte_14 e della in solido tra Controparte_15
di loro, con diritto della Di. di ripetere direttamente nei confronti Controparte_12
delle società attrici quanto eventualmente versato a tale titolo.".
Il primo giudice, per quanto qui di interesse, dovendo accertare l'effettiva consistenza e la natura giuridica del compendio immobiliare trasferito alla società convenuta e dei beni ivi compresi,
stabiliva che "dalle evidenze documentali in atti, è agevole desumere che i beni trasferiti alla società
convenuta con il cennato decreto di trasferimento sono quelli che sono stati assoggettati ad ipoteca,
a seguito dell'inadempimento della Controparte_7 nel rimborso del mutuo ipotecario alla stessa concesso dalla Parte_7 con contratto del 9 settembre 2011 (v. docc. 3, 4 allegati alla memoria n. 2 di parte attrice) e successivamente riportati, in maniera pedissequa, nell'atto di pignoramento che ha dato avvio alla procedura esecutiva immobiliare (v.
docc. 5, 6 allegati alla memoria n. 2 di parte attrice): dal tenore delle pattuizioni contenute nei detti atti, mai impugnati o eccepiti dalle società attrici, è dato evincere che l'ipoteca e il pignoramento sono stati concessi non solo per "A) Intero complesso di fabbriche sito in abitato di Pt 3 alla Via
Sosta San Riccardo n.1, costituita da un fabbricato (fabbricato A) composto da un piano seminterrato, da un piano rialzato e da un primo piano, da un fabbricato (fabbricato B) composto da un piano seminterrato e da un piano rialzato, e da un manufatto interrato collegante i fabbricati
"A" e "B"" ma, altresì, per "l'isola pigiante ed una batteria di serbatoi in acciaio inox per lo stoccaggio del vino oltre a piazzale".
Con citazione in appello notificata alla Controparte_6 il 18.01.2024, [...]
Controparte_14 Controparte_14 e Controparte_15 hanno
impugnato la sentenza n. 1840/2023 del Tribunale di Trani chiedendone la riforma. Le CP_17 proprietarie dei beni mobili/serbatoi in acciaio inox, hanno chiesto, altresì,
l'accoglimento di tutte le domande e conclusioni rassegnate in primo grado e non accolte.
Costituitasi la CP_6 ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
All'odierna udienza, previo deposito delle memorie difensive e delle note scritte di udienza dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Non è superfluo evidenziare, brevemente, in diritto, che secondo l'insegnamento consolidata della
Corte di Cassazione "In materia di esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c. (applicabile come detto anche all'esecuzione collettiva),
come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette" (Cass. n. 22912/2018; Cass. n.
17041/2018; Cass. n. 26841/2011), specificandosi che "accessorio può qualificarsi il bene che, benchè abbia una sua propria autonoma individualità, è in rapporto, ancorché non durevole, di connessione funzionale con altro bene, detto principale, la cui utilitas ne risulta conseguentemente ed indiscutibilmente integrata;
cosicché il bene accessorio segue senz'altro le sorti del bene principale".
Quanto ai macchinari è stato precisato che solo con l'incorporazione degli stessi nell'immobile, si determina la perdita dell'individualità del bene mobile nonché dell'eventuale privilegio da cui questo era originariamente gravato, con conseguente estensione dell'ipoteca anche alle incorporazioni, ai sensi dell'art. 2811. Tale evenienza, tuttavia, si realizza solo se ed in quanto i macchinari si presentino incorporati all'immobile per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso, non essendo sufficiente allo scopo che "la macchina aderisca al fabbricato con mezzi aventi la sola funzione di ottenere la stabilità necessaria all'uso della macchina stessa" (Cass. sez. un. n. 2257/1984; Cass. n. 391/1985).
Qualora manchi una tale incorporazione, i macchinari all'interno dell'immobile eventualmente gravato da ipoteca, non possono considerarsi pertinenze di questo dato che detti macchinari,
rientrando fra gli elementi del complesso aziendale, globalmente rivolti a realizzare la funzione produttiva, non sono qualificabili come mezzi accessori al servizio di beni immobili.
In altre parole, l'inserimento nell'edificio industriale dei macchinari e degli impianti è finalizzato non già al miglior godimento dell'immobile, in sé considerato, ma a rendere possibile la produzione,
cosicché i beni mobili ed immobili sono legati gli uni agli altri da un vincolo di reciproca complementarità e interdipendenza, che non consente di individuare l'immobile come la cosa principale ed i macchinari come le cose accessorie.
Ne deriva che, poiché il rapporto che lega i vari beni organizzati in azienda è, in linea di principio, di assoluta parità, nessuno di essi assume la funzione di bene principale, restando a carico di chi intende giovarsi del particolare regime collegato alla pertinenzialità l'onere di provare la sussistenza di tale vincolo.
Pertanto, l'ipoteca iscritta sull'immobile aziendale non si estende automaticamente ai beni mobili ivi presenti, e stante l'autonomia funzionale dei singoli beni organizzati, per iniziare l'esecuzione forzata sui beni medesimi è necessario eseguire separati pignoramenti per gli immobili e per i mobili.
(cfr. Cass. Sez. 1, 29/09/1993, n. 9760, Rv. 483853 -01).
In sostanza, il ricavato della vendita di uno stabilimento industriale deve normalmente considerarsi non già come realizzo unitario, di natura immobiliare, ma come realizzo immobiliare per la parte riferita all'edificio (ed ai macchinari e agli impianti eventualmente in esso incorporati) e come realizzo mobiliare per la parte riferibile a tutti gli altri beni.
Ritenendo quindi la sentenza erronea e viziata, in quanto fondata su plurime violazioni di legge e anche di travisamento dei fatti e delle emergenze istruttorie, le CP_17 appellanti hanno impugnato la sentenza per il seguente articolato motivo:
Erroneità della sentenza Radicale difetto di presupposto e di motivazione - Travisamento
Contraddittorietà - Violazione ed erronea applicazione dell'art. 812, co.1, c.c., dell'art. 2811 c.c.,
dell'art. 2912 c.c. e dell'art. 617 c.p.c. - Violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..
Le questioni, in quanto intimamente connesse vanno esaminate congiuntamente.
Rileva la Corte che nel decreto di trasferimento si legge quanto segue
P.IVA_3 con sede
,, P.IVA Codice fiscale n. "[...] trasferisce a Di. Controparte_12 '
in Pt 3 alla Via Lussemburgo n. 42, cap 76123, in persona dell'Amministratore Unico, il seguente bene immobile: LOTTO 1) piena proprietà di capannone industriale ad Pt 3 in Via Sosta San
Riccardo n. 1, della superficie commerciale di circa 2.525,00 mq composto da complesso di fabbriche destinato a cantina vitivinicola, piazzali e recinzioni e terreno della superficie commerciale di circa
5.161,00 mq. Identificato: - in NCE.U. del Comune di Pt_3 al Foglio 53, particella 789 sub 1
(categoria D/1 e rendita € 34.260,00) - ed in N.C.T, del Comune di Pt 3 al Foglio 53, particella 789
(ente urbano)").
Secondo questo collegio, sia nell'atto di pignoramento, sia nell'ipoteca, si fa riferimento unicamente al "complesso di fabbriche sito in Pt 3 alla Via Sosta San Riccardo n. 1", e viene descritta la composizione dell'area, con esclusivo riferimento ai fabbricati sottoposti a pignoramento e non anche alle attrezzature tecnologiche ivi esistenti.
Infatti, le perizie estimative a firma dell'Ing. Bruno, e poi del CTU Ing. Per_1 che si ritengono entrambe coerenti, complete e immuni da vizi pur criticate con argomenti non condivisibili
-
dall'appellata, hanno escluso espressamente i serbatoi in acciaio inox dai beni sottoposti a ipoteca.
Segnatamente il CTU, incaricato dal primo giudice di accertare "la natura dei beni oggetto di causa e dettagliatamente indicati nell'atto introduttivo, specificando se possano essere considerate dipendenze o pertinenze del complesso immobiliare" tenendo conto dei titoli di proprietà e dell'esame diretto dei luoghi di causa, ha affermato in modo chiaro ed esplicito che il riferimento, contenuto nell'atto di concessione del mutuo ipotecario ai serbatoi e all'isola pigiante¹ è finalizzato a descrivere meglio il manufatto interrato e le parti di stabilimento che esso collega: infatti si fa riferimento solo ad una batteria di serbatoi, mentre nello stabilimento vinicolo vi sono varie batterie di serbatoi (alcune delle quali acquistate successivamente al trasferimento di proprietà).
Gli stessi serbatoi non sono invece in alcun modo menzionati nel decreto di trasferimento" (cfr. p. 8 della CTU a firma dell'Ing. Per_1 ).
Peraltro, non va trascurato il fatto che il Perito estimatore, Ing. Bruno, chiamato a redigere la valutazione dell'immobile propedeutica alla procedura di vendita, nell'indicare il criterio di valutazione costi avesse espressamente precisato che "per i fini della presente stima non si è tenuto conto, nella valutazione, delle attrezzature tecnologiche e infrastrutture varie ma esclusivamente dei beni immobiliari. Sono state altresì escluse dalla valutazione tutte le tettoie in struttura metallica che sono strettamente connesse alla parte impiantistica dell'azienda" (cfr. p. 9), e tanto conferma la circostanza che i beni mobili/serbatoi in acciaio inox non sono mai stati oggetto della procedura espropriativa e, conseguentemente, non dovevano in alcun modo essere valutati in termini economici dal perito e conferma inoltre che gli assegnatari erano stati resi edotti di quali fossero i beni oggetto dei lotti che comprendevano esclusivamente i beni immobili e che dagli stessi fossero state esplicitamente escluse le attrezzature.
Viepiù, come rilevato dal CTU, trattandosi di attrezzature di grandi dimensioni e di costo considerevole esse avrebbero avuto un peso non trascurabile nella determinazione del prezzo se fossero invece state incluse nei lotti da assegnarsi.
Alla luce di quanto espresso in premesso non può condividersi l'assunto di parte appellata secondo cui i serbatoi in acciaio inox debbano essere considerati, alla luce dell'orientamento espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione, SS.UU., n. 8435/2020, beni immobili in quanto incorporati al suolo.
Con riferimento al concetto di accessione, va rilevato dalla lettura dell'art. 812 c.c. (distinzione dei beni), secondo cui "sono beni immobili il suolo, le sorgenti i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione", si evince che presupposto per la qualificazione di un bene come immobile è la connessione del bene con il suolo (deve trattarsi, infatti, di un bene oggetto di "incorporazione" al suolo>> o di "unione" con il «suolo»), e pertanto, può considerarsi "immobile" se e in quanto abbia la capacità di essere oggetto di diritti non in sé isolatamente considerato, ma in quanto rapportato alla sua dimensione spaziale, e cioè in quanto incorporato o unito con il suolo.
Tanto premesso, l'art. 2811 c.c. stabilisce che "l'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge".
Nel caso in esame, tutte le perizie espletate hanno confermato che i serbatoi in acciaio inox sono poggiati al suolo e fissati con bulloni al solo scopo di evitare spostamenti accidentali soprattutto quando essi sono vuoti.
Difetta, quindi, del tutto, il presupposto dell'incorporazione necessario affinché possa ritenersi verificata l'accessione di detti beni mobili al bene immobile.
Ne deriva che il richiamo al principio espresso dalle SS.UU. n. 8435/2020 non è pertinente.
Invece la pronuncia delle SS.UU. n. 2257 del 09.04.1984, richiamata dal Tribunale di Trani in tema di estensione del vincolo ipotecario in caso di beni che assumano la natura di accessioni dell'immobile,
chiarisce, come già esplicitato da questa Corte in premessa, che il vincolo ipotecario su uno stabilimento industriale si estende ai macchinari in esso impiegati solo quando questi assumano la natura di accessioni dell'immobile (art. 2811 c.c.), nel senso che siano fisicamente connessi al fabbricato, non per mere esigenze di stabilità nel loro impiego, ma con mezzi coesivi tali da realizzare,
in termini d'incorporazione, una cosa complessa.
Fuori da tale ipotesi, per contro, l'estensione del suddetto vincolo non può essere fondata sul disposto dell'art. 2810, n. 1, c.c. in tema di pertinenze di immobili, tenuto conto che la qualità di pertinenza, riguardante il bene accessorio destinato a rendere possibile o più proficuo il godimento o lo sfruttamento del bene principale, non è ravvisabile nei rapporti tra le componenti di un complesso aziendale, globalmente concorrenti, con reciproca complementarità, ad una unitaria funzione.
Nella specie, i serbatoi in acciaio inox, di che trattasi, non essendo fisicamente connessi e incorporati al fabbricato, non possono considerarsi beni immobili appartenenti al bene sottoposto a vincolo ipotecario.
Va poi chiarito che tali considerazioni di carattere giuridico derivano non dal recepimento acritico di conclusioni, non dovute - come rappresentato dall'appellata -, dei tecnici incaricati della descrizione e qualificazione dei luoghi e dei beni in contesa, bensì sono frutto di autonoma valutazione da parte della Corte all'esito dell'esame degli elementi forniti dai Consulenti.
Né, a giudizio della Corte, sarebbe stato necessario proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. da parte delle CP 17 avverso il decreto di trasferimento, come rappresentato dal Tribunale in sentenza, al fine di far valere i propri diritti.
L'opposizione ex art. 617 c.p.c., ha, infatti, quale presupposto essenziale l'esistenza di vizi relativi alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, oppure vizi relativi ai singoli atti del processo esecutivo, mentre, nella specie, in sede di giudizio esecutivo, non si è verificato alcuno di questi vizi tale da legittimare le CP_17 all'esperimento della opposizione in questione.
Non sono stati paventati, infatti, vizi del decreto di trasferimento, ma l'interpretazione giuridica dei concetti di bene mobile incorporato e accessione.
L'appello va pertanto accolto con riforma della sentenza impugnata, e l'accertamento che i serbatoi in questione sono attrezzature/beni mobili e, in quanto tali, non sono oggetto di decreto di trasferimento e sono ancora di proprietà delle CP_17.
Non può accogliersi invece la domanda di risarcimento del danno non avendo le appellanti assolto l'onere di dare prova del danno a risarcirsi.
Rileva infatti la Corte che il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di bene sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto,
immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche - cfr. Sez. 3-, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024 (Rv. 670697-02)-.
Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Cass. Sez. 3, 02/04/2025, n.
8758, Rv. 674299-01)
L'appello va, dunque accolto nei limiti di cui in motivazione. Le spese del doppio grado seguono la maggiore soccombenza della Controparte_6
[... e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (applicati i valori medi - in ragione della media complessità delle questioni controverse-, fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria- dello scaglione relativo al valore indeterminato-complessità bassa ex D.M. 55/2014 così
come modificato dal D.M. n. 147/2022), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP e compensate per 1/3 stante il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente ad esclusivo carico dell'appellata.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_5 , e [...]
,in persona dei rispettivi r.l.p.t. avverso la sentenza del Tribunale Parte_6
di Trani n. 1840/2023, pubblicata il 18.12.2023, notificata a mezzo PEC in data 20.12.2023, resa nel giudizio avente N.R.G. 5506/2020, accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto a) accerta e dichiara, ex art. 949 c.c., l'inesistenza di qualsivoglia diritto affermato dalla [...]
sui beni mobili di loro esclusiva proprietà, analiticamente Controparte_6 '
indicati sotto il n. 1 lettere a) - b) -c) per la Controparte_16
e sotto n. 2 lettere a) - b) - c) - d) -e) per la [...]
[...]
della parte in fatto e diritto dell'atto di citazione in appello;
Controparte_14
b) ordinare alla CP_6 unipersonale, in persona del suo legale rappresentante, la immediata cessazione delle turbative e molestie provocate;
c) conferma quanto al resto l'impugnata sentenza.
d) compensa per 1/3 le spese di lite;
e) condanna l'appellata al pagamento dei 2/3 delle spese e compensi di causa, relativi al doppio grado di giudizio, ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge,
che si liquidano, per l'intero, per il primo giudizio, in € 6.713,00 e per il presente grado in €
8.469,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
f) pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU;
g) dispone la restituzione all'appellante di quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione dell'impugnata sentenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ Sez. Civile, del 20.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Mitola 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 "intero complesso di fabbriche sito in Pt 3 alla via Sosta San Riccardo, 1, costituito da un fabbricato (fabbricato
"A") composto da un piano seminterrato, da un piano rialzato e da un primo piano, da un fabbricato (fabbricato
"B") composto da un piano seminterrato e da un piano rialzato e da un manufatto interrato collegante i fabbricati
"A" e "B", l'isola pigiante ed una batteria di serbatoi per lo stoccaggio del vino oltre a piazzale".