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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7866 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in sede di reclamo iscritta al numero 3814 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Cassese Giuseppe reclamante
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
Reclamato
E
(C.F. , Controparte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Iannello Antonio e dall'Avv. Dalla Chiesa Mauro;
OGGETTO: reclamo contro la sentenza n. 539/2025 emessa dal Tribunale di Roma.
1 FATTO E DIRITTO
§1. L' ha presentato reclamo avverso la sentenza del 13 Parte_1 giugno 2025 con cui il Tribunale di Roma ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore per un credito da lavoro dipendente.
La società ha eccepito la nullità della notifica dell'istanza e del decreto di convocazione, effettuata su una PEC che era stata disattivata dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, con conseguente violazione del diritto di difesa, e l'assenza di una situazione di insolvenza attuale e irreversibile.
Il reclamato, costituitosi, ha contestato le argomentazioni di controparte, CP_2 deducendo la regolarità della notifica eseguita via pec e, quanto allo stato di insolvenza, il riferimento ai bilanci indicativi di criticità strutturali e debiti verso l'erario (€ 565.516,01), la non necessità di azioni esecutive a fronte di una sufficiente prova di incapienza patrimoniale.
La causa veniva trattata all'udienza del 12.12.2025.
§2. Il reclamo è infondato.
La principale contestazione relativa alla mancata conoscenza della notifica della fissazione della procedura prefallimentare non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 33, 2° co. Ccii, Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.
Ne consegue che la circostanza addotta dal reclamante, relativa alla prosecuzione dell'operatività della pec aziendale anche dopo e nonostante la cessazione della società e la sua richiesta di disattivazione al gestore, è priva di pregio ai fini di causa, costituendo circostanza meramente fattuale inidonea ad incidere sul meccanismo notificatorio previsto dal codice e correttamente attuatosi nel caso di specie;
motivo per cui l'allegata mancata conoscenza della notifica della procedura non può che essere ascritta alla parte.
Quanto allo stato di insolvenza, si osserva - in misura sostanzialmente dirimente –
2 l'ampia genericità dell'argomentazione del reclamante su tale aspetto, compendiatasi nell'unica affermazione secondo cui Non risulta dimostrata l'attualità dell'insolvenza, intesa come situazione di impotenza funzionale, definitiva e irrevocabile, idonea a privare il soggetto della possibilità di fare fronte con mezzi normali ai propri debiti (Cass. n. 30209/2017; Cass. n. 6978/2019; Cass.
19027/2013) non essendovi prova in atti di alcun tentativo di pignoramento e di recupero del credito, né alcun tentativo di procedere alla ricerca dei beni da pignorare ex art. 492 bis risulta essere stato effettuato.
Premesso che parte reclamante ha depositato la sentenza solo per estratto, non è dato rilevare né dalle allegazioni (poc'anzi riportate) né dagli elementi prodotti alcun elemento teso a dare prova dell'insussistenza dello stato di insolvenza.
Invero, dagli stessi bilanci prodotti dalla parte si evince che la società era già in liquidazione e che, posto che in tale evenienza lo stato di insolvenza va valutato con riferimento alla capacità della società di far fronte alla propria situazione debitoria con l'attivo disponibile (v. Cassaz. 28193/20), dallo stesso bilancio di liquidazione del 2024 emergono conclamate perdite di esercizio, sia nel 2024 (327.484) che nel
2023 (262.797), e di significative esposizioni debitorie sia nel 2024 (358.933) che nel 2023 (376.051); al che va aggiunta anche la significativa voce di debito verso l'erario (565.516,01 ) risultante dagli atti ( v. all.2 reclamato)
Non rileva ai fini di causa neppure l'argomentazione di una mancanza di procedure esecutive, dal momento che, in primo luogo, tale elemento non è un necessario presupposto, potendo la sintomatologia dello stato di insolvenza desumersi anche dalla sussistenza di un debito unico e di modesta entità, che appunto confermi un tale stato di crisi da rendere l'azienda incapace di far fronte finanche a piccoli debiti, come quello incontestato dal reclamante azionato dal lavoratore reclamato ( di euro
24.006,00 lordi dovuti al mancato pagamento del Trattamento di fine rapporto (All.2
Busta paga TFR)) e mai onorato dall'ex datore di lavoro;
e, in secondo luogo, che parte reclamante non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare tali conclusioni ed a dimostrare la sua capacità economica di integrale soddisfacimento di tutti i creditori con i mezzi disponibili.
Ne consegue che il reclamo non può essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 dpr 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-Respinge il reclamo;
-Condanna parte reclamante alla rifusione delle spese, liquidate nella misura di €
5.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti;
-Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 dpr 115/2002
Roma il giorno 22.12.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Nicola Saracino
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