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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IL PRESIDENTE DELEGATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 1115/2002 iscritta al ruolo il 23/04/2025 al n. 746/2025 R.G., promossa con ricorso
DA
( ), rappresentato e difeso in causa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Flippo Rosina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Berchet n. 16, in Padova, come da procura allegata all'atto di opposizione
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
in causa dall'avv. Giuseppe Affannato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Berchet. n. 11, in Padova come da procura in calce alla comparsa di costituzione
E
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura di Controparte_2
pagina 1 di 6 Stato
-resistenti-
avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali,
rimessa in decisione all'udienza del 16.7.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE : CP_1
1.Rigettarsi l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per
tutte le motivazioni dedotte;
2. Conseguentemente confermarsi il decreto di liquidazione opposto;
3. Spese di lite rifuse
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 presentava ricorso Parte_1
avverso il decreto di liquidazione delle spese del difensore di , Controparte_1
avv. Giuseppe Affannato, pronunciato in data 12.3.2025 nel procedimento nr.
1446/2022 R.G. di questa Corte d'Appello.
Il Presidente Delegato con decreto del 30.4.2025, respinta l'istanza di sospensione inaudita altera parte del citato decreto, fissava udienza per il
16.7.2025.
Si costituiva in data 5.7.2025 che sollecitava la reiezione del Controparte_1
gravame.
pagina 2 di 6 Con provvedimento del 17.7.2025 il magistrato inizialmente assegnatario del fascicolo, rilevata la mancata notifica all'Avvocatura di Stato, ordinava l'integrazione del contraddittorio, rinviando all'udienza dle 15.10.2025.
A quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti ribadivano le rispettive posizioni e l'opponente chiedeva un differimento d'udienza per
“replicare ai predetti gravi fatti appena acclarati;
gravi sotto il profilo
amministrativo, contabile, penale, civile, disciplinare”
*****
2.1 Va innanzitutto rilevato che il ricorso si intende presentato da parte del ricorrente con il patrocinio dell'avv. Filippo Rosina. Pt_1
La precisazione, contenuta nella comunicazione dd. 27.3.2025, con la quale il medesimo legale dichiara di “depositare opposizione ex art. 170 DPR 115/2002
al decreto di liquidazione delle spese legali pronunciato dal collegio
Repossi in data 12.3.2025 e notificato i 14.3.2025 redatta Parte_2 Pt_3
personalmente dal dr. il quale si assume l'esclusiva paternità e Parte_1
responsabilità di quanto scritto” è ai fini che occupano irrilevante.
Invero, contestualmente al deposito della citata comunicazione, comprensiva del testo del ricorso, è stata depositata procura alle liti con la quale e Pt_1 [...]
hanno delegato il citato legale a rappresentarli e difenderli nel Parte_4
procedimento in esame “contro la Sig.ra ” eleggendo domicilio Controparte_1
presso il suo studio (irrilevante essendo poi che l'opposizione sia stata presentata solo in rappresentanza di . Parte_1
Tale soluzione si impone anche al fine di garantire la possibilità di contestare l'avverso decreto posto che, diversamente opinando, si tratterebbe di ricorso pagina 3 di 6 palesemente inammissibile in quanto risulta agli atti solo una scansione dell'atto di opposizione a firma che di per sé non può valere né come Parte_1
deposito telematico (in quanto privo della relativa sottoscrizione digitale e non presentato a mezzo del PCT) né, ovviamente, come deposito cartaceo.
L'atto è stato, quindi, fatto proprio, sia pure a fini processuali, dal predetto difensore.
2.2. Va in secondo luogo osservato che non è stata depositata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al . Controparte_2
Tuttavia, l'Avvocatura dello Stato in data 5.8.2025 ha ottenuto l'autorizzazione alla consultazione del fascicolo. Siffatta richiesta presuppone la conoscenza del procedimento, che tale parte non avrebbe potuto acquisire senza l'effettuazione della notifica ordinata con il provvedimento del 17.7.2025. Ne può, pertanto,
essere dichiarata la contumacia, non essendosi tale parte costituita in giudizio.
2.3. Il ricorrente ha depositato in data 14.10.2025 e 15.10.2025 due note.
La prima riporta il contenuto di denunce penali afferenti condotte penalmente rilevanti che sarebbero state poste in essere in danno dell'opponente (di cui non si deve tenere conto in quanto afferente a circostanze del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio).
Nella seconda l'opponente ha formulato una generica richiesta di rinvio alla quale non si deve dare corso, posto che la difesa della sig.ra non ha CP_1
introdotto fatti nuovi, limitandosi ad argomentare circa l'infondatezza del l'opposizione. In ogni caso la necessità di un rinvio è da escludere alla luce della natura del procedimento e dei motivi di opposizione che è possibile far valere con il ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002.
pagina 4 di 6 2.4 Il ricorso non contiene una specifica disamina del contenuto del provvedimento opposto, limitandosi l'opponente a rimandare ad una serie di allegati che rappresentano denunce presentate per lo più nei confronti di soggetti diversi dalle odierne parti in causa ed il cui contenuto è comunque palesemente estraneo all'oggetto del contendere, posto che non sono stati allegati elementi dai quali desumere che la sia titolare di redditi superiori al limite di legge né CP_1
è stata dedotta la violazione delle norme relative alla quantificazione del compenso al difensore (in favore del quale è stata liquidata per compenso la somma di Euro 1.796,50, che è in linea con il valore della causa nel quale ha prestato la propria attività l'avv. Affannato).
Per quanto attiene, in particolar modo, ai requisiti reddituali, la resistente costituita ha segnalato il compimento di verifiche da parte degli uffici finanziari disposte dal Tribunale di Padova nel procedimento nr. 3644/2020 R.G. a definizione del quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata avanti questa
Corte d'Appello, con iscrizione a ruolo della causa n. 1446/2022 R.G. nel cui ambito è stato pronunciato il decreto di liquidazione di cui si discute. All'esito di tali verifiche il Tribunale di Padova, come documentato dalla con il doc. CP_1
3 del suo fascicolo, ha pronunciato in data 14.6.2021 decreto con il quale ha escluso di dover disporre la revoca del patrocinio a spese dello Stato, anche in quel caso sollecitata dall'odierno opponente, la cui impugnazione si rivela anche sotto tale profilo priva di fondamento.
2.5. L'opposizione è, pertanto, respinta e va condannato alla Parte_1
rifusione delle spese processuali, liquidate, esclusa la fase istruttoria, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
pagina 5 di 6 Il valore di causa effettivo è determinato dall'importo liquidato nel decreto impugnato in favore dell'avv. Affannato e, quindi, riconosciuti i valori medi dello scaglione, si liquidano Euro 1.923,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di e del avverso il decreto Controparte_1 Controparte_2
collegiale pronunciato in data 12.3.2025 da questa Corte nel procedimento nr.
1446/2022 R.G., dichiarata la contumacia del , la Controparte_2
rigetta e condanna alla rifusione delle spese di , Parte_1 Controparte_1
che liquida in Euro 1.923,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Venezia, 29 ottobre 2025
Il Presidente Delegato
Dott. Luca Marani
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IL PRESIDENTE DELEGATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 1115/2002 iscritta al ruolo il 23/04/2025 al n. 746/2025 R.G., promossa con ricorso
DA
( ), rappresentato e difeso in causa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Flippo Rosina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Berchet n. 16, in Padova, come da procura allegata all'atto di opposizione
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
in causa dall'avv. Giuseppe Affannato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Berchet. n. 11, in Padova come da procura in calce alla comparsa di costituzione
E
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura di Controparte_2
pagina 1 di 6 Stato
-resistenti-
avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali,
rimessa in decisione all'udienza del 16.7.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE : CP_1
1.Rigettarsi l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per
tutte le motivazioni dedotte;
2. Conseguentemente confermarsi il decreto di liquidazione opposto;
3. Spese di lite rifuse
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 presentava ricorso Parte_1
avverso il decreto di liquidazione delle spese del difensore di , Controparte_1
avv. Giuseppe Affannato, pronunciato in data 12.3.2025 nel procedimento nr.
1446/2022 R.G. di questa Corte d'Appello.
Il Presidente Delegato con decreto del 30.4.2025, respinta l'istanza di sospensione inaudita altera parte del citato decreto, fissava udienza per il
16.7.2025.
Si costituiva in data 5.7.2025 che sollecitava la reiezione del Controparte_1
gravame.
pagina 2 di 6 Con provvedimento del 17.7.2025 il magistrato inizialmente assegnatario del fascicolo, rilevata la mancata notifica all'Avvocatura di Stato, ordinava l'integrazione del contraddittorio, rinviando all'udienza dle 15.10.2025.
A quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti ribadivano le rispettive posizioni e l'opponente chiedeva un differimento d'udienza per
“replicare ai predetti gravi fatti appena acclarati;
gravi sotto il profilo
amministrativo, contabile, penale, civile, disciplinare”
*****
2.1 Va innanzitutto rilevato che il ricorso si intende presentato da parte del ricorrente con il patrocinio dell'avv. Filippo Rosina. Pt_1
La precisazione, contenuta nella comunicazione dd. 27.3.2025, con la quale il medesimo legale dichiara di “depositare opposizione ex art. 170 DPR 115/2002
al decreto di liquidazione delle spese legali pronunciato dal collegio
Repossi in data 12.3.2025 e notificato i 14.3.2025 redatta Parte_2 Pt_3
personalmente dal dr. il quale si assume l'esclusiva paternità e Parte_1
responsabilità di quanto scritto” è ai fini che occupano irrilevante.
Invero, contestualmente al deposito della citata comunicazione, comprensiva del testo del ricorso, è stata depositata procura alle liti con la quale e Pt_1 [...]
hanno delegato il citato legale a rappresentarli e difenderli nel Parte_4
procedimento in esame “contro la Sig.ra ” eleggendo domicilio Controparte_1
presso il suo studio (irrilevante essendo poi che l'opposizione sia stata presentata solo in rappresentanza di . Parte_1
Tale soluzione si impone anche al fine di garantire la possibilità di contestare l'avverso decreto posto che, diversamente opinando, si tratterebbe di ricorso pagina 3 di 6 palesemente inammissibile in quanto risulta agli atti solo una scansione dell'atto di opposizione a firma che di per sé non può valere né come Parte_1
deposito telematico (in quanto privo della relativa sottoscrizione digitale e non presentato a mezzo del PCT) né, ovviamente, come deposito cartaceo.
L'atto è stato, quindi, fatto proprio, sia pure a fini processuali, dal predetto difensore.
2.2. Va in secondo luogo osservato che non è stata depositata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al . Controparte_2
Tuttavia, l'Avvocatura dello Stato in data 5.8.2025 ha ottenuto l'autorizzazione alla consultazione del fascicolo. Siffatta richiesta presuppone la conoscenza del procedimento, che tale parte non avrebbe potuto acquisire senza l'effettuazione della notifica ordinata con il provvedimento del 17.7.2025. Ne può, pertanto,
essere dichiarata la contumacia, non essendosi tale parte costituita in giudizio.
2.3. Il ricorrente ha depositato in data 14.10.2025 e 15.10.2025 due note.
La prima riporta il contenuto di denunce penali afferenti condotte penalmente rilevanti che sarebbero state poste in essere in danno dell'opponente (di cui non si deve tenere conto in quanto afferente a circostanze del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio).
Nella seconda l'opponente ha formulato una generica richiesta di rinvio alla quale non si deve dare corso, posto che la difesa della sig.ra non ha CP_1
introdotto fatti nuovi, limitandosi ad argomentare circa l'infondatezza del l'opposizione. In ogni caso la necessità di un rinvio è da escludere alla luce della natura del procedimento e dei motivi di opposizione che è possibile far valere con il ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002.
pagina 4 di 6 2.4 Il ricorso non contiene una specifica disamina del contenuto del provvedimento opposto, limitandosi l'opponente a rimandare ad una serie di allegati che rappresentano denunce presentate per lo più nei confronti di soggetti diversi dalle odierne parti in causa ed il cui contenuto è comunque palesemente estraneo all'oggetto del contendere, posto che non sono stati allegati elementi dai quali desumere che la sia titolare di redditi superiori al limite di legge né CP_1
è stata dedotta la violazione delle norme relative alla quantificazione del compenso al difensore (in favore del quale è stata liquidata per compenso la somma di Euro 1.796,50, che è in linea con il valore della causa nel quale ha prestato la propria attività l'avv. Affannato).
Per quanto attiene, in particolar modo, ai requisiti reddituali, la resistente costituita ha segnalato il compimento di verifiche da parte degli uffici finanziari disposte dal Tribunale di Padova nel procedimento nr. 3644/2020 R.G. a definizione del quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata avanti questa
Corte d'Appello, con iscrizione a ruolo della causa n. 1446/2022 R.G. nel cui ambito è stato pronunciato il decreto di liquidazione di cui si discute. All'esito di tali verifiche il Tribunale di Padova, come documentato dalla con il doc. CP_1
3 del suo fascicolo, ha pronunciato in data 14.6.2021 decreto con il quale ha escluso di dover disporre la revoca del patrocinio a spese dello Stato, anche in quel caso sollecitata dall'odierno opponente, la cui impugnazione si rivela anche sotto tale profilo priva di fondamento.
2.5. L'opposizione è, pertanto, respinta e va condannato alla Parte_1
rifusione delle spese processuali, liquidate, esclusa la fase istruttoria, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
pagina 5 di 6 Il valore di causa effettivo è determinato dall'importo liquidato nel decreto impugnato in favore dell'avv. Affannato e, quindi, riconosciuti i valori medi dello scaglione, si liquidano Euro 1.923,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di e del avverso il decreto Controparte_1 Controparte_2
collegiale pronunciato in data 12.3.2025 da questa Corte nel procedimento nr.
1446/2022 R.G., dichiarata la contumacia del , la Controparte_2
rigetta e condanna alla rifusione delle spese di , Parte_1 Controparte_1
che liquida in Euro 1.923,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Venezia, 29 ottobre 2025
Il Presidente Delegato
Dott. Luca Marani
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