Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5770/2024 R.G.N.C.
TRA
nato a [...] in data [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'Avv. GENOVA IOLANDA;
E TRA
, nata a [...] in data [...], rapp.ta e Parte_2
difesa dall'Avv. MANTIONE SALVINA MARIA CRISTINA;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso congiunto depositato in data 13/12/2024 le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore Persona_1
nato a [...] il [...], fosse regolato sulla base del seguente accordo:
con dimora prevalente presso l'abitazione della madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
b. La casa familiare, che la NOa ha già lasciato insieme al figlio Parte_2
nel mese di settembre 2024, resta nella disponibilità del NO Pt_1
proprietario esclusivo dell'immobile.
[...]
c. Il NO ad inizio mese comunicherà alla NOa Parte_1 Parte_2
i giorni infrasettimanali, che saranno almeno 2 ( ma che le parti potranno pure liberamente concordare che siano in un numero maggiore, compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi e nel rispetto delle esigenze scolastiche e extrascolastiche del figlio minore), nochè i due weekend mensili in cui preleverà il figlio. Nello specifico il padre preleverà nei due giorni infrasettimanli il figlio dall'uscita di scuola e lo riporterà al domicilio materno entro le ore 21,00.
Qualora i giorni comunicati alla NOa dovessero subire dei Parte_2
cambiamenti, sarà cura del NO comunicare per tempo il diverso Pt_1
giorno in cui potrà tenere con sé il figlio. Per quanto riguarda i finesettimana il NO , secondo il regime dell'alternanza, preleverà il figlio dalla dimora Pt_1
materna alle ore 10,00 del sabato e quivi lo riaccompagnerà alle ore 20,00 della domenica. Tale regolamentazione potrebbe subire delle modifiche sempre a causa di impegni lavorativi che il NO comunicherà prontamente alla Pt_1
NOa con l'impegno a recuperare il finesettimana eventualmente Parte_2 subito appena possibile.
d. Sempre tenuto conto della turnazione lavorativa del NO , Pt_1
entrambi i genitori si impegneranno a garantire il più possibile al figlioletto una frequenza paritetica nelle giornate del 24 Dicembre e 25 Dicembre, 31 dicembre e 1 Gennaio e nel giorno di Pasqua secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Uguale alternanza i genitori cercheranno di garantire per i ponti calendati sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi. Il figlio minore Per_1
trascorrerà il giorno della festa del papà con il NO Parte_1
compatibilmente con gli impegni di lavoro di quest'ultimo; il giorno della festa della mamma con la stessa. Il giorno del compleanno del piccolo errà Per_1
garantita la presenza di entrambi i genitori e, salvo diverso accordo, il bambino trascorrerà la mattina con l'uno e la sera con l'altro, e ciò ad anni alterni. Nel caso in cui tale ultima giornata dovesse coincidere con un turno lavorativo del padre, quest'ultimo festeggerà il compleanno del proprio bambino in altra data prontamente utile. Stessa regolamentazione si applicherà ad ogni altro evento riguardante le tappe fondamentali della vita del figlioletto, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, la comunione, la cresima, il diploma, la laurea;
e. Nel periodo ricompreso tra giugno, luglio ed agosto, alla luce del fatto che i turni di lavoro del NO si fanno più serrati, quest'ultimo si Parte_1
impegnerà, non appena ne avrà contezza, a comunicare alla NOa Parte_2
la settimana in cui potrà tenere con sé il bambino, tenuto conto che ciò potrà pure avvenire nei primi giorni di settembre. Rimane ferma, in ogni caso e sempre compatibilmente con gli orari e i turni di lavoro del padre, la regolamentazione della frequentazione padre-figlio come sopra indicata. Ciascuno dei genitori potrà organizzare periodi di vacanza con il figlio per eventuali viaggi o gite brevi;
tali vacanze potranno avere durata di più giorni e andranno comunque sempre comunicati all'altro genitore per iscritto;
f. Il NO verserà alla NOa a titolo di contributo al Pt_1 Parte_2 mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, euro Per_1
400,00 (quattrocento,00) con rivalutazione annuale ISTAT. Inoltre, sempre entro il giorno 5 di ogni mese, il NO verserà alla NOa Parte_1 Parte_2
la somma di euro 150,00 (centocinquanta,00), pari alla propria quota
[...]
parte relativa alla retta scolastica dell'istituto attualmente frequentato dal figliolo. A decorrere dal mese immediatamente successivo al venir meno della retta relativa all'istituto scolastico frequentato dal bambino, il NO Pt_1
verserà alla NOa sempre a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2
figlio minore entro giorno 5 di ogni mese, euro 550,00 Per_1
(cinquecentocinquanta,00), con rivalutazione annuale ISTAT.
g. Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie del figlio minore nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Palermo che qui di seguito si riporta: Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra- scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola. Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: - spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) - spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
h. L'Assegno unico universale continuerà ad essere percepito dalla NOa
nella misura del 100%. Parte_2
i. I genitori in materia di passaporto rinviano espressamente a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto- legge n. 69/2023;
l. Le parti dichiarano di approvare e far proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra le stesse parti a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto;
m. Le spese del presente procedimento rimangono integralmente compensate fra le parti e il presente accordo viene sottoscritto, altresì, dagli Avvocati Iolanda
Genova e Salvina Mantione per rinuncia espressa alla solidarietà professionale”.
2) La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse del figlio.
3) In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando,
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 13.12.2024, intervenuto fra Parte_1
e in ordine al regime di affidamento e di mantenimento Parte_2
del figlio minore nato a [...] il [...]. Persona_1
2) Nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.