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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9582 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36844/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36844/2024 tra Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa AN LE, sono comparsi:
Per E C. l'avv. DANIELA DEHÒ e la ricorrente Parte_1 personalmente
Per il l'avv. MARTINA SOFIA SPREAFICO e l'avv. Controparte_1
RA PA È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice
invita le parti alla discussione I procuratori delle parti si riportano agli atti e illustrano le rispettive tesi. L'avv. Dehò chiede l'accoglimento dell'appello, in subordina chiede che la somma venga determinata nel minimo edittale con concessione della rateizzazione del pagamento. L'avv. Spreafico si riporta agli atti e chiede che l'appello venga respinto perché infondato. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
AN LE
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN LE, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 36844/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. DANIELA DEHÒ, presso la quale è elettivamente domiciliata in , Via CP_1
Tolmezzo, 2
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NT NO, dell'avv. MARTINA SOFIA SPREAFICO e dell'avv.
STEFANIA PAGANO, presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della CP_1
Guastalla, 6
APPELLATO
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in riforma totale della sentenza appellata, statuire e dichiarare:
1. In via preliminare ed urgente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ricorrendone i gravi e giustificati motivi, di cui alla narrativa;
2. Nel merito ed in principalità, accogliere il presente appello, e, per l'effetto, dichiarare la nullità della Sentenza n. 1782 del 17/03/2024 resa dal Giudice di Pace di , G.D.P. Dott.ssa Daniela La Valle, Sezione II Civile, sentenza CP_1 depositata in data 17/03/2024 e resa pubblica in pari data nella causa RG. 47522/2022, promossa dalla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, contro il , non notificata, per Controparte_1 omessa autonoma determinazione dell'importo delle sanzioni pecuniarie da pagare di cui in Sentenza, titolo esecutivo.
3. Sempre nel merito ed in mero subordine provvedere alla determinazione dell'importo delle sanzioni nel minimo edittale, ai sensi dell'art. 203, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, ovvero determinare l'importo dovuto nel minimo edittale pari ad
€ 7.701,42 e per l'effetto disporre altresì il pagamento dell'importo così determinato nella massima rateizzazione possibile. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario e CPA per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del presente procuratore che si dichiara antistatario.”
APPELLATO:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, siccome priva dei presupposti di legge;
- nel merito: respingere l'appello proposto dalla società Parte_1
in quanto inammissibile e infondato, e, per l'effetto, confermare la
[...] sentenza del Giudice di Pace di , n. 1782/2024 depositata il 17.3.2024. CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
.” CP_1
pagina 3 di 9
Ragioni della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1782/2024, Parte_1
depositata dal Giudice di Pace di in data 17 marzo 2024, con la quale è stata CP_1
respinta l'opposizione dalla stessa proposta avverso 11 verbali di accertamento di infrazione, elevati dalla Polizia Locale di per violazione degli 7, c. 14, d.lgs. n. CP_1
285/95 e notificati tra il 6 ottobre 2022 e il 27 ottobre 2022, per accesso in Parte_2
(per mancato pagamento della tariffa e per accesso non autorizzato in fascia oraria vietata in assenza di deroga), infrazioni commesse tra il 28 agosto 2022 e il 21 settembre 2022.
L'appellante ha esposto di aver dedotto in primo grado la nullità/illegittimità dei verbali di contravvenzione per avere la stessa installato sui veicoli interessati, alla data di alcune delle infrazioni, lettore Telepass idoneo anche per il pagamento di Aree a
Traffico Limitato.
Era stata anche lamentata l'irregolarità della segnaletica in loco rispetto a quanto previsto dall'art. 79 c.d.s., la violazione dell'art. 383 Reg., per mancata omologazione delle apparecchiature di rilevamento degli accessi, ed era stata eccepita l'illegittimità di alcuni verbali per vessatorietà derivante da doppia sanzione, essendo stata ritenuta applicabile, al caso di specie, la disposizione normativa dell'art. 8 bis comma 4 della Legge n. 689/1981.
In primo grado, era stato chiesto pertanto l'annullamento dei verbali opposti e, in subordine che la ricorrente fosse ammessa a un pagamento rateizzato nella maggior estensione possibile e concedibile relativamente alla somma dovuta da confermarsi nel minimo edittale e con vittoria delle spese.
Con successivi ricorsi in data 1.12.2022, 9.12.22, 10.1.23, 10.2.23 e 9.3.23, erano stati opposti altri verbali relativi alla medesima violazione dell'art. 7, c. 14, d.lgs, n. 285/95,
pagina 4 di 9 per accesso in ZTL Area C (mancato pagamento della tariffa e/o per accesso non autorizzato in fascia oraria vietata in assenza di deroga) rispettivamente notificati a partire dal 3.11.22, dal 10.11.22, dal 12.12.22, dal 12.1.23 e dal 9.2.23 e le relative cause erano state riunite.
Con un unico motivo di appello, deduce la nullità della sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di , sostenendo che tale provvedimento ha disposto il pagamento CP_1
rateizzato “dell'importo dovuto”, omettendo però di determinare l'importo dovuto a titolo di sanzione.
Pertanto, il , con comunicazione mail del 15 aprile 2024, ha Controparte_1
richiesto alla il pagamento di € 14.648,05, pari al doppio del minimo Parte_1
edittale delle sanzioni.
Richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, nel caso di rigetto dell'opposizione a verbale di contravvenzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di rigetto, sentenza che deve stabilire l'importo esatto della sanzione,
l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza.
Infatti, rileva a norma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201 bis, comma Parte_1
6 c.d.s., la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all'art. 203 costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte ddal giudice che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
Dunque, conclude, la Pubblica Amministrazione non può agire, come peraltro fatto, vantando un titolo non costituito dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ma dai verbali opposti.
2. Il si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'unico motivo di Controparte_1
appello e la sua infondatezza, in quanto l'orientamento della Cassazione richiamato riguarderebbe una fattispecie radicalmente diversa rispetto a quella oggetto del presente giudizio. In particolare, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il ricorrente aveva versato all'atto del deposito del ricorso una cauzione, così come previsto pagina 5 di 9 dall'allora vigente comma 3 dell'art. 204-bis del Codice della Strada (norma successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n.
114/2004).
Proprio in virtù dell'avvenuto versamento di tale cauzione, la Corte di Cassazione si era espressa con riferimento a un altro comma dello stesso articolo (comma 6 dell'art. 204- bis del Codice della Strada) che prevedeva, nel caso di versamento della cauzione ai sensi del comma 3 sopra richiamato, che “la sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal
Giudice di Pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso”, concludendo per la necessità della determinazione espressa, in questo specifico caso, dell'importo dovuto.
Di conseguenza, se anche per assurdo fosse ancora applicabile una norma ormai abrogata (art. 204-bis del Codice della Strada), conclude l'appellato, la fattispecie non sarebbe sussumibile in tale previsione.
In ogni caso, rileva il , altra giurisprudenza della Corte di Cassazione, Controparte_1
successiva rispetto a quella richiamata dall'appellante (Cass. sez. VI, n. 15158 del
22.7.2016), ha stabilito che, in mancanza di determinazione da parte del Giudice di Pace della sanzione in sentenza, “una volta definito il giudizio sulla violazione, la sanzione viene determinata non già con autonoma e nuova valutazione da parte dell'Amministrazione, ma soltanto in applicazione dei meccanismi normativi previsti. La mancata determinazione della sanzione da parte del giudice di pace non determina, quindi, alcun giudicato sul punto, restando, come si è detto, applicabile il meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia”.
Infine, conclude l'appellato, la determinazione dell'importo dovuto ad opera della
Polizia Locale di è stata integralmente documentata nel giudizio di primo grado CP_1
pagina 6 di 9 e non è stata contestata in alcun modo dalla ricorrente e, pertanto, il Giudice di Pace
l'ha correttamente richiamata nel dispositivo come “importo dovuto”.
Si tratta, dunque, di una questione che non è stata oggetto del giudizio e che non può in alcun modo inficiare la correttezza della sentenza.
3. L'appello è infondato e non può essere accolto.
Va rilevato infatti che il Giudice di Pace, nulla disponendo in ordine alla misura della sanzione, ha implicitamente confermato i verbali opposti, rigettando il ricorso e statuendo solo sulla rateizzazione.
Si legge, in particolare, nella sentenza (pag.4): “Tenuto conto di quanto domandato dalla parte ricorrente, considerata la natura della causa e le sue peculiarità, pur nel rigetto del ricorso, va accordato il pagamento rateale del dovuto”. Dall'espressione utilizzata dal giudice si appalesa la volontà di rigettare ogni domanda, ad eccezione di quella di rateizzazione.
L'importo, secondo il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 15158 del
22.7.2016 richiamata dall'appellato, è comunque determinabile su base normativa, essendo “applicabile il meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia”.
Ai sensi dell'art. 203 comma 3 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
L' “importo dovuto” normativamente determinabile è quindi pari alla metà del massimo edittale.
Prendendo in esame le stesse conclusioni contenute nei ricorsi in opposizione (“in via
pagina 7 di 9 subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento […] ammettere la ricorrente
[…] al pagamento rateizzato nella maggiore estensione possibile e concedibile, della somma da confermarsi nel minimo edittale”), appare evidente che il giudice ha inteso respingere tutte le domande svolte nel ricorso ad eccezione di quella relativa alla rateizzazione dell'importo preteso dal Nel dispositivo, del resto, è CP_1
espressamente enunciato il rigetto di “ogni altra istanza, deduzione ed eccezione”.
Le doglianze dell'appellante, espresse nell'unico motivo di appello, alla luce delle considerazioni che precedono, non hanno ragion d'essere e la sentenza appellata non può pertanto ritenersi nulla.
Conseguentemente, l'appello deve essere respinto, non sussistendo neppure i presupposti per l'accoglimento della domanda subordinata di riduzione dell'importo dovuto nel minimo edittale (domanda peraltro neppure motivata), e la sentenza impugnata deve essere confermata.
4. Le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri minimi
(considerata l'esiguità del valore della causa e la limitata attività processuale svolta) fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono il principio della soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse dal all'appellante. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto da confermando la Parte_1
sentenza n. 1782/2024 depositata dal giudice di pace di in data 17 marzo 2024; CP_1
pagina 8 di 9 - condanna l'appellante a rimborsare al le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri riflessi;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice AN LE
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36844/2024 tra Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa AN LE, sono comparsi:
Per E C. l'avv. DANIELA DEHÒ e la ricorrente Parte_1 personalmente
Per il l'avv. MARTINA SOFIA SPREAFICO e l'avv. Controparte_1
RA PA È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice
invita le parti alla discussione I procuratori delle parti si riportano agli atti e illustrano le rispettive tesi. L'avv. Dehò chiede l'accoglimento dell'appello, in subordina chiede che la somma venga determinata nel minimo edittale con concessione della rateizzazione del pagamento. L'avv. Spreafico si riporta agli atti e chiede che l'appello venga respinto perché infondato. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
AN LE
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN LE, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 36844/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. DANIELA DEHÒ, presso la quale è elettivamente domiciliata in , Via CP_1
Tolmezzo, 2
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NT NO, dell'avv. MARTINA SOFIA SPREAFICO e dell'avv.
STEFANIA PAGANO, presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della CP_1
Guastalla, 6
APPELLATO
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in riforma totale della sentenza appellata, statuire e dichiarare:
1. In via preliminare ed urgente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ricorrendone i gravi e giustificati motivi, di cui alla narrativa;
2. Nel merito ed in principalità, accogliere il presente appello, e, per l'effetto, dichiarare la nullità della Sentenza n. 1782 del 17/03/2024 resa dal Giudice di Pace di , G.D.P. Dott.ssa Daniela La Valle, Sezione II Civile, sentenza CP_1 depositata in data 17/03/2024 e resa pubblica in pari data nella causa RG. 47522/2022, promossa dalla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, contro il , non notificata, per Controparte_1 omessa autonoma determinazione dell'importo delle sanzioni pecuniarie da pagare di cui in Sentenza, titolo esecutivo.
3. Sempre nel merito ed in mero subordine provvedere alla determinazione dell'importo delle sanzioni nel minimo edittale, ai sensi dell'art. 203, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, ovvero determinare l'importo dovuto nel minimo edittale pari ad
€ 7.701,42 e per l'effetto disporre altresì il pagamento dell'importo così determinato nella massima rateizzazione possibile. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario e CPA per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del presente procuratore che si dichiara antistatario.”
APPELLATO:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, siccome priva dei presupposti di legge;
- nel merito: respingere l'appello proposto dalla società Parte_1
in quanto inammissibile e infondato, e, per l'effetto, confermare la
[...] sentenza del Giudice di Pace di , n. 1782/2024 depositata il 17.3.2024. CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
.” CP_1
pagina 3 di 9
Ragioni della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1782/2024, Parte_1
depositata dal Giudice di Pace di in data 17 marzo 2024, con la quale è stata CP_1
respinta l'opposizione dalla stessa proposta avverso 11 verbali di accertamento di infrazione, elevati dalla Polizia Locale di per violazione degli 7, c. 14, d.lgs. n. CP_1
285/95 e notificati tra il 6 ottobre 2022 e il 27 ottobre 2022, per accesso in Parte_2
(per mancato pagamento della tariffa e per accesso non autorizzato in fascia oraria vietata in assenza di deroga), infrazioni commesse tra il 28 agosto 2022 e il 21 settembre 2022.
L'appellante ha esposto di aver dedotto in primo grado la nullità/illegittimità dei verbali di contravvenzione per avere la stessa installato sui veicoli interessati, alla data di alcune delle infrazioni, lettore Telepass idoneo anche per il pagamento di Aree a
Traffico Limitato.
Era stata anche lamentata l'irregolarità della segnaletica in loco rispetto a quanto previsto dall'art. 79 c.d.s., la violazione dell'art. 383 Reg., per mancata omologazione delle apparecchiature di rilevamento degli accessi, ed era stata eccepita l'illegittimità di alcuni verbali per vessatorietà derivante da doppia sanzione, essendo stata ritenuta applicabile, al caso di specie, la disposizione normativa dell'art. 8 bis comma 4 della Legge n. 689/1981.
In primo grado, era stato chiesto pertanto l'annullamento dei verbali opposti e, in subordine che la ricorrente fosse ammessa a un pagamento rateizzato nella maggior estensione possibile e concedibile relativamente alla somma dovuta da confermarsi nel minimo edittale e con vittoria delle spese.
Con successivi ricorsi in data 1.12.2022, 9.12.22, 10.1.23, 10.2.23 e 9.3.23, erano stati opposti altri verbali relativi alla medesima violazione dell'art. 7, c. 14, d.lgs, n. 285/95,
pagina 4 di 9 per accesso in ZTL Area C (mancato pagamento della tariffa e/o per accesso non autorizzato in fascia oraria vietata in assenza di deroga) rispettivamente notificati a partire dal 3.11.22, dal 10.11.22, dal 12.12.22, dal 12.1.23 e dal 9.2.23 e le relative cause erano state riunite.
Con un unico motivo di appello, deduce la nullità della sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di , sostenendo che tale provvedimento ha disposto il pagamento CP_1
rateizzato “dell'importo dovuto”, omettendo però di determinare l'importo dovuto a titolo di sanzione.
Pertanto, il , con comunicazione mail del 15 aprile 2024, ha Controparte_1
richiesto alla il pagamento di € 14.648,05, pari al doppio del minimo Parte_1
edittale delle sanzioni.
Richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, nel caso di rigetto dell'opposizione a verbale di contravvenzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di rigetto, sentenza che deve stabilire l'importo esatto della sanzione,
l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza.
Infatti, rileva a norma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201 bis, comma Parte_1
6 c.d.s., la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all'art. 203 costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte ddal giudice che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
Dunque, conclude, la Pubblica Amministrazione non può agire, come peraltro fatto, vantando un titolo non costituito dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ma dai verbali opposti.
2. Il si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'unico motivo di Controparte_1
appello e la sua infondatezza, in quanto l'orientamento della Cassazione richiamato riguarderebbe una fattispecie radicalmente diversa rispetto a quella oggetto del presente giudizio. In particolare, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il ricorrente aveva versato all'atto del deposito del ricorso una cauzione, così come previsto pagina 5 di 9 dall'allora vigente comma 3 dell'art. 204-bis del Codice della Strada (norma successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n.
114/2004).
Proprio in virtù dell'avvenuto versamento di tale cauzione, la Corte di Cassazione si era espressa con riferimento a un altro comma dello stesso articolo (comma 6 dell'art. 204- bis del Codice della Strada) che prevedeva, nel caso di versamento della cauzione ai sensi del comma 3 sopra richiamato, che “la sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal
Giudice di Pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso”, concludendo per la necessità della determinazione espressa, in questo specifico caso, dell'importo dovuto.
Di conseguenza, se anche per assurdo fosse ancora applicabile una norma ormai abrogata (art. 204-bis del Codice della Strada), conclude l'appellato, la fattispecie non sarebbe sussumibile in tale previsione.
In ogni caso, rileva il , altra giurisprudenza della Corte di Cassazione, Controparte_1
successiva rispetto a quella richiamata dall'appellante (Cass. sez. VI, n. 15158 del
22.7.2016), ha stabilito che, in mancanza di determinazione da parte del Giudice di Pace della sanzione in sentenza, “una volta definito il giudizio sulla violazione, la sanzione viene determinata non già con autonoma e nuova valutazione da parte dell'Amministrazione, ma soltanto in applicazione dei meccanismi normativi previsti. La mancata determinazione della sanzione da parte del giudice di pace non determina, quindi, alcun giudicato sul punto, restando, come si è detto, applicabile il meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia”.
Infine, conclude l'appellato, la determinazione dell'importo dovuto ad opera della
Polizia Locale di è stata integralmente documentata nel giudizio di primo grado CP_1
pagina 6 di 9 e non è stata contestata in alcun modo dalla ricorrente e, pertanto, il Giudice di Pace
l'ha correttamente richiamata nel dispositivo come “importo dovuto”.
Si tratta, dunque, di una questione che non è stata oggetto del giudizio e che non può in alcun modo inficiare la correttezza della sentenza.
3. L'appello è infondato e non può essere accolto.
Va rilevato infatti che il Giudice di Pace, nulla disponendo in ordine alla misura della sanzione, ha implicitamente confermato i verbali opposti, rigettando il ricorso e statuendo solo sulla rateizzazione.
Si legge, in particolare, nella sentenza (pag.4): “Tenuto conto di quanto domandato dalla parte ricorrente, considerata la natura della causa e le sue peculiarità, pur nel rigetto del ricorso, va accordato il pagamento rateale del dovuto”. Dall'espressione utilizzata dal giudice si appalesa la volontà di rigettare ogni domanda, ad eccezione di quella di rateizzazione.
L'importo, secondo il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 15158 del
22.7.2016 richiamata dall'appellato, è comunque determinabile su base normativa, essendo “applicabile il meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia”.
Ai sensi dell'art. 203 comma 3 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
L' “importo dovuto” normativamente determinabile è quindi pari alla metà del massimo edittale.
Prendendo in esame le stesse conclusioni contenute nei ricorsi in opposizione (“in via
pagina 7 di 9 subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento […] ammettere la ricorrente
[…] al pagamento rateizzato nella maggiore estensione possibile e concedibile, della somma da confermarsi nel minimo edittale”), appare evidente che il giudice ha inteso respingere tutte le domande svolte nel ricorso ad eccezione di quella relativa alla rateizzazione dell'importo preteso dal Nel dispositivo, del resto, è CP_1
espressamente enunciato il rigetto di “ogni altra istanza, deduzione ed eccezione”.
Le doglianze dell'appellante, espresse nell'unico motivo di appello, alla luce delle considerazioni che precedono, non hanno ragion d'essere e la sentenza appellata non può pertanto ritenersi nulla.
Conseguentemente, l'appello deve essere respinto, non sussistendo neppure i presupposti per l'accoglimento della domanda subordinata di riduzione dell'importo dovuto nel minimo edittale (domanda peraltro neppure motivata), e la sentenza impugnata deve essere confermata.
4. Le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri minimi
(considerata l'esiguità del valore della causa e la limitata attività processuale svolta) fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono il principio della soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse dal all'appellante. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto da confermando la Parte_1
sentenza n. 1782/2024 depositata dal giudice di pace di in data 17 marzo 2024; CP_1
pagina 8 di 9 - condanna l'appellante a rimborsare al le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri riflessi;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice AN LE
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