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Articolo 3 della Legge 1 dicembre 1956, n. 1419
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Legge 1 dicembre 1956, n. 1419
Articolo 3 della Legge 1 dicembre 1956, n. 1419
Versione
15 gennaio 1957
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1957
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