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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. TA TT Presidente ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3183 del ruolo generale V.G. 2025, promossa con ricorso depositato in data
16.07.2025 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
AR DA in Chioggia, Viale Vicenza 3, (pec: che lo Email_1 rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
EL CA in Chioggia, Corso del Popolo n. 955, (pec:
, che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_2 telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis. 51 ss. c.p.c.
Con provvedimento del 21.10.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis.51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nella note di trattazione scritta depositate in data 07.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, che di seguito si riproducono: “a) fermo l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la mamma, disporsi una sua permanenza paritaria presso i medesimi con la seguente calendarizzazione: “settimana A: dal lunedì, dalle ore 12,00 (nel periodo extrascolastico)
o dall'uscita di scuola, con la madre sino al martedì mattino, dal martedì dalle ore 12.00 (nel periodo extrascolastico) o dall'uscita di scuola, fino a venerdì mattina col padre (nel periodo scolastico con accompagnamento a scuola), da venerdì pomeriggio, dalle ore 12.00 (nel periodo extrascolastico) o dall'uscita di scuola, con la mamma fino al martedì mattina della settimana successiva (nel periodo scolastico con accompagnamento a scuola); settimana B: dal martedì, dalle ore 12.00 (nel periodo extrascolastico) o dall'uscita di scuola, fino al mercoledì mattina con il papà (nel periodo scolastico con accompagnamento a scuola), il mercoledì, dalle ore 12.00 (nel periodo extrascolastico) dall'uscita di scuola, fino a venerdì mattina con la madre, da venerdì, dalle ore 12.00 (nel periodo extrascolastico) o dall'uscita di scuola, fino al lunedì mattina con il padre;
tale calendario potrà essere modificato per due giornate nell'arco del mese, con congruo preavviso non inferiore a due settimane, per esigenze lavorative o in concomitanza di particolari eventi o cerimonie;
i rientri della bambina sono a carico di ciascun genitore (ovvero quando la bambina è a casa del padre va a prenderla la mamma, quando è a casa della mamma va a prenderla il papà); la mamma durante il periodo delle vacanze scolastiche la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive con sospensione dei tempi di permanenza presso l'altro genitore, periodo da concordarsi entro il mese di maggio;
la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie comprensivo ad anni alterni del giorno del Natale (dal 24 al 30 dicembre e dal 30 gennaio al 6 gennaio) e ad anni alterni;
il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasqua con l'altro ad anni alterni;
i genitori trascorreranno il giorno del compleanno di come da decreto n. Per_1
17981/2017 del Tribunale di Venezia b) Attesa la permanenza paritaria della figlia presso ciascun genitore, già concordemente attuata dai genitori fin dal mese di marzo 2025, revocarsi, a far data da detto mese, l'obbligo di corresponsione dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia minore dovuto dal sig. non disponendo nulla, quindi, a titolo di assegno perequativo e Parte_1 prevedendo che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza presso di sé, confermato l'obbligo di contribuzione al 50% ciascuno delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia di settembre 2019. c) Disporsi che dell'assegno unico ne godrà nella misura del 100% la madre. d) I genitori con la sottoscrizione del presente ricorso si autorizzano al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o di altro documento valido per l'espatrio proprio e della figlia minore. Spese legali compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.” Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di ottenere Parte_2 Parte_1 la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia
, nata fuori dal matrimonio in data 22.02.2012, riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
I ricorrenti deducono che, conclusa la loro relazione sentimentale, si erano rivolti a questo Tribunale chiedendo la regolamentazione circa l'affidamento e la collocazione prevalente della figlia. All'esisto del procedimento R.G. n. 5253/2016 V.G., il Tribunale di Venezia, con provvedimento del
20.07.2017 si era pronunciato stabilendo, per quanto qui di interesse, l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori e la collocazione prevalente della stessa presso la madre. La Per_1 frequentazione di da parte del sig. era disciplinata in modo che il padre potesse Per_1 Parte_1 tenere con sé la figlia tutti i fine settimana, alternativamente, il sabato (dalle ore 15 del sabato alle ore
15 della domenica), o la domenica (dalle ore 15 della domenica alle ore 15 del lunedì successivo, durante i periodi extrascolastici, e sino al mattino del lunedì successivo, nel periodo scolastico, quando accompagnerà a scuola la figlia); due pomeriggi alla settimana, nelle giornate del mercoledì
e venerdì (dalle ore 16,00 alle ore 21,30): durante il periodo estivo (non frequentazione della scuola), con preavviso da parte del padre di almeno 15 giorni prima: il primo anno (corrente 2017), 3 giorni consecutivi a giugno, 4 giorni consecutivi a luglio e 5 giorni consecutivi ad agosto;
dal secondo anno
(2018), e cosi negli anni a seguire, 4 giorni consecutivi a giugno, 5 giorni consecutivi a luglio e 5 giorni consecutivi ad agosto;
durante le vacanze natalizie, sette giorni (dal 23 al 29 dicembre compreso e dal 30 al 5 gennaio compreso) comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o quello di Capodanno, il giorno della befana (6 gennaio), mezza giornata col padre e mezza giornata con la madre;
durante le vacanze Pasquali, metà giorno di Pasqua e metà giorno del lunedì̀ dell'Angelo;
Il Tribunale aveva poi posto a carico del padre l'obbligo di versare alla sig.ra , a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €200,00, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Gli assegni familiari erano stati previsti integralmente a favore della madre.
I genitori espongono di aver adottato a partire dal mese di marzo 2025 modalità e tempi di frequentazione e visita della figlia diversi rispetto a quelli originariamente stabiliti dal Per_1
Tribunale. Dette modalità prevedono una permanenza paritaria della figlia presso entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la mamma e mantenimento diretto della medesima nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascuno di loro, con revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre già a partire dal marzo 2025. Spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia
a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ed assegno unico interamente a favore della madre. Le parti hanno quindi adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la modifica della regolamentazione delle modalità e dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore come originariamente previsti, per adeguarli a quelli di fatto in essere tutt'oggi. Hanno quindi depositato in data 07.10.2025 note di trattazione scritta chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente dimesse e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Gli accordi raggiunti dalle parti per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , in particolare con riguardo alla disciplina delle Per_1 modalità e dei tempi di frequentazione e di permanenza della medesima presso ciascun genitore, possono trovare integrale accoglimento. La collocazione paritaria di presso ciascun genitore Per_1
è idonea a giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento originariamente stabilito a carico del padre nonché la previsione del mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori nei periodi di rispettiva permanenza della figlia presso di loro. Le condizioni concordate sono quindi conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore e complessivamente idonee a garantire la sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
La natura necessaria del giudizio e le conclusioni congiunte rassegnate giustificano una compensazione integrale delle spese di lite, così come richiesto dalle stesse parti
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- a modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabile dal Tribunale di Venezia con decreto del 20.07.2017 (R.G. n. 5253/2016 V.G.), ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti e riportate in epigrafe, che si hanno qui per integralmente trascritte.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa TA TT