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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9803/2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione del Giudice del Lavoro ed in persona della dott.ssa
Matilde Pezzullo;
esaminati gli atti del proc. R.G. n. 9803/2024,
RICORRENTE: n. a SANTA MA PU RE (CE) Controparte_1
il 12/06/1979 c.f. C.F._1
DIFENSORI: e Parte_1 Parte_2 nei confronti dell' rappresentato e difeso dall' avvocato VERRENGIA IDA. CP_2
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: assegno ordinario di invalidità
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No
SPESE
• In mancanza di dichiarazione di esonero sottoscritta dall'istante in atti, condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' dell'importo di € 1.200,00, oltre accessori di CP_2
legge se dovuti;
• In mancanza di dichiarazione di esonero sottoscritta dall'istante in atti, pone definitivamente a carico delle parti in solido il costo dell'accertamento peritale, liquidato come da separato decreto. Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Matilde Pezzullo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione del Giudice del Lavoro ed in persona della dott.ssa
Matilde Pezzullo;
esaminati gli atti del proc. R.G. n. 9803/2024,
RICORRENTE: n. a SANTA MA PU RE (CE) Controparte_1
il 12/06/1979 c.f. C.F._1
DIFENSORI: e Parte_1 Parte_2 nei confronti dell' rappresentato e difeso dall' avvocato VERRENGIA IDA. CP_2
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: assegno ordinario di invalidità
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No
SPESE
• In mancanza di dichiarazione di esonero sottoscritta dall'istante in atti, condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' dell'importo di € 1.200,00, oltre accessori di CP_2
legge se dovuti;
• In mancanza di dichiarazione di esonero sottoscritta dall'istante in atti, pone definitivamente a carico delle parti in solido il costo dell'accertamento peritale, liquidato come da separato decreto. Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Matilde Pezzullo