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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3829/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6579/2019, pubblicata il 27.06.2019 e notificata in pari data,
del tribunale di Napoli
TRA
c.f.: , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
CI (NA) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Lecce, c.f.: giusta mandato in calce all'atto C.F._2
di appello, elett.te dom.to presso il suo studio in CI (NA) al Viale Leonardi Da
Vinci n.137
Appellante
E
c.f.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
29.04.1967 e residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Valentina Ciervo, c.f.: giusta mandato in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta, elett.te dom.ta presso il loro studio in CI
(NA) alla via Libertà n. 209
1 Appellata
Conclusioni
All'udienza del 17.10.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., parte appellante ha concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, Controparte_1
chiedendo che venisse disposta la divisione dell'immobile sito in Parte_1
CI (NA) al I° viale Melina n.7, vinte le spese di lite.
A.b.) Si costituiva il convenuto, che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità
della domanda, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, e nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese di parte attrice.
A.c.) Il tribunale adito così statuiva:
<
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese.>>.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerato il motivo di impugnazione, dopo avere osservato che “sulla base degli atti allegati alla domanda ed in mancanza di altri elementi” o richieste istruttorie, non era stata dimostrata nessuna delle deduzioni dell'attrice, relativamente al governo delle spese così
testualmente argomentava:
< sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio >>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello da Parte_1
2 intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa
della presente decisione, sulla base del motivo così intitolato:
I) “Regolamento delle spese e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.”, con cui lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite ritenendo che sussistessero gravi ed eccezionali motivi in assenza di motivazione e in difetto degli stessi, alla luce della pronuncia adottata.
L'appellante, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, così ha concluso:
“confermare il rigetto della domanda e per l'effetto condannare la parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
B.b.) Si costituiva che resisteva all'impugnazione, Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata,
vinte le spese.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
Preliminarmente si evidenzia che è stato revocato il mandato al procuratore dell'appellata, ma la non si è munita di nuovo difensore, avendo, CP_1
pertanto, l'avv. Ciervo conservato lo ius postulandi.
Il motivo di appello fatto valere dall'odierno appellante è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.
C.a.) Va innanzi tutto osservato che l'art. 92 c.p.c., stando alla modifica recentemente apportata dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del d.l. 12
3 settembre 2014, n. 132, consente la compensazione delle spese di lite, previa adeguata motivazione da parte del giudice, soltanto in presenza di “una soccombenza reciproca ed al ricorrere di profili di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
In particolare, l'ultima formulazione della norma aveva notevolmente ridotto la possibilità per il giudice di compensare le spese legali.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre gravi ed eccezionali ragioni”.
Infatti, è stato sottolineato che la sostanza identificativa delle due ipotesi prese in considerazione dalla legge -«l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - può ugualmente rinvenirsi in “altre situazioni non meno gravi ed eccezionali e tuttavia non iscrivibili
in un rigido catalogo di ipotesi nominate e che, perciò, necessariamente debbono
essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia con
connesso obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese ex art. 111
Cost., comma 6 ”.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, però, le gravi ed eccezionali ragioni devono essere indicate espressamente nella motivazione e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendo essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo, quale l'espressione “questioni incontrovertibili o novità delle questioni”
(Cass. n. 22310/2017, Cass. n. 14411/2016, Cass. n. 11217/2016, Cass. ord. 21
giugno 2022 n. 20049).
4 Del resto, già la norma novellata nel 2009 circoscriveva il potere del giudice di compensare le spese di lite e la dizione stessa “gravi ed eccezionali ragioni”, legate dalla congiunzione, postula che esse debbano essere da una parte estremamente rilevanti (gravi, appunto) e dall'altra rinvenibili in situazione di fatto o di diritto che esulino dalla normalità (siano, appunto, eccezionali).
Sulla base di tali rilievi, dunque, è evidente che nel caso di specie i motivi addotti nella sentenza impugnata (“la non complessità dell'attività processuale e delle
questioni trattate”) non possono costituire motivazioni di per sé valide per disporre la compensazione integrale delle spese, potendo piuttosto essere rilevanti ai fini della liquidazione del compenso, e dunque nella fattispecie in esame deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, I comma c.p.c., atteso che
[...]
risulta soccombente integralmente sulla domanda da ella proposta in via CP_1
principale, sotto altro profilo non avendo l'appellata, che non ha proposto impugnazione incidentale, neppure ridepositando gli atti di cui al fascicolo di parte,
addotto a difesa eventuali ragioni, nella stringente accezione su rimarcata, che legittimassero la disposta compensazione delle spese.
d) Le spese
Venendo ora alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, le stesse vanno liquidate in base alle indicazioni di cui al d.m. 55/2014, nei parametri aggiornati ex d.m. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminato di bassa complessità della domanda, in mancanza di allegazioni da parte dell'appellante (che ha fatto riferimento al solo asserito valore commerciale del bene, peraltro neppure nell'atto di appello) e di documentazione che consenta di individuare il valore in base a quanto previsto dagli artt. 12 e 15 c.p.c., in assenza di elementi emergenti dagli atti, nei minimi tariffari, alla luce della semplicità delle questioni trattate e del
5 contenuto della decisione del tribunale.
Le spese del giudizio di appello vanno regolate in base a quanto ancora in contestazione e avuto riguardo alla somma riconosciuta dovuta, nei minimi, stante la semplicità della trattazione e il tenore complessivo delle difese svolte.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a rifondere le spese di lite che liquida a1) per il Controparte_1
primo grado, in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; a2) per il grado di appello in euro 91,50 per spese (di cui 64,50 per contributo unificato, se pagato) ed euro 1.458,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3829/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6579/2019, pubblicata il 27.06.2019 e notificata in pari data,
del tribunale di Napoli
TRA
c.f.: , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
CI (NA) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Lecce, c.f.: giusta mandato in calce all'atto C.F._2
di appello, elett.te dom.to presso il suo studio in CI (NA) al Viale Leonardi Da
Vinci n.137
Appellante
E
c.f.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
29.04.1967 e residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Valentina Ciervo, c.f.: giusta mandato in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta, elett.te dom.ta presso il loro studio in CI
(NA) alla via Libertà n. 209
1 Appellata
Conclusioni
All'udienza del 17.10.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., parte appellante ha concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, Controparte_1
chiedendo che venisse disposta la divisione dell'immobile sito in Parte_1
CI (NA) al I° viale Melina n.7, vinte le spese di lite.
A.b.) Si costituiva il convenuto, che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità
della domanda, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, e nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese di parte attrice.
A.c.) Il tribunale adito così statuiva:
<
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese.>>.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerato il motivo di impugnazione, dopo avere osservato che “sulla base degli atti allegati alla domanda ed in mancanza di altri elementi” o richieste istruttorie, non era stata dimostrata nessuna delle deduzioni dell'attrice, relativamente al governo delle spese così
testualmente argomentava:
< sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio >>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello da Parte_1
2 intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa
della presente decisione, sulla base del motivo così intitolato:
I) “Regolamento delle spese e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.”, con cui lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite ritenendo che sussistessero gravi ed eccezionali motivi in assenza di motivazione e in difetto degli stessi, alla luce della pronuncia adottata.
L'appellante, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, così ha concluso:
“confermare il rigetto della domanda e per l'effetto condannare la parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
B.b.) Si costituiva che resisteva all'impugnazione, Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata,
vinte le spese.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
Preliminarmente si evidenzia che è stato revocato il mandato al procuratore dell'appellata, ma la non si è munita di nuovo difensore, avendo, CP_1
pertanto, l'avv. Ciervo conservato lo ius postulandi.
Il motivo di appello fatto valere dall'odierno appellante è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.
C.a.) Va innanzi tutto osservato che l'art. 92 c.p.c., stando alla modifica recentemente apportata dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del d.l. 12
3 settembre 2014, n. 132, consente la compensazione delle spese di lite, previa adeguata motivazione da parte del giudice, soltanto in presenza di “una soccombenza reciproca ed al ricorrere di profili di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
In particolare, l'ultima formulazione della norma aveva notevolmente ridotto la possibilità per il giudice di compensare le spese legali.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre gravi ed eccezionali ragioni”.
Infatti, è stato sottolineato che la sostanza identificativa delle due ipotesi prese in considerazione dalla legge -«l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - può ugualmente rinvenirsi in “altre situazioni non meno gravi ed eccezionali e tuttavia non iscrivibili
in un rigido catalogo di ipotesi nominate e che, perciò, necessariamente debbono
essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia con
connesso obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese ex art. 111
Cost., comma 6 ”.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, però, le gravi ed eccezionali ragioni devono essere indicate espressamente nella motivazione e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendo essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo, quale l'espressione “questioni incontrovertibili o novità delle questioni”
(Cass. n. 22310/2017, Cass. n. 14411/2016, Cass. n. 11217/2016, Cass. ord. 21
giugno 2022 n. 20049).
4 Del resto, già la norma novellata nel 2009 circoscriveva il potere del giudice di compensare le spese di lite e la dizione stessa “gravi ed eccezionali ragioni”, legate dalla congiunzione, postula che esse debbano essere da una parte estremamente rilevanti (gravi, appunto) e dall'altra rinvenibili in situazione di fatto o di diritto che esulino dalla normalità (siano, appunto, eccezionali).
Sulla base di tali rilievi, dunque, è evidente che nel caso di specie i motivi addotti nella sentenza impugnata (“la non complessità dell'attività processuale e delle
questioni trattate”) non possono costituire motivazioni di per sé valide per disporre la compensazione integrale delle spese, potendo piuttosto essere rilevanti ai fini della liquidazione del compenso, e dunque nella fattispecie in esame deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, I comma c.p.c., atteso che
[...]
risulta soccombente integralmente sulla domanda da ella proposta in via CP_1
principale, sotto altro profilo non avendo l'appellata, che non ha proposto impugnazione incidentale, neppure ridepositando gli atti di cui al fascicolo di parte,
addotto a difesa eventuali ragioni, nella stringente accezione su rimarcata, che legittimassero la disposta compensazione delle spese.
d) Le spese
Venendo ora alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, le stesse vanno liquidate in base alle indicazioni di cui al d.m. 55/2014, nei parametri aggiornati ex d.m. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminato di bassa complessità della domanda, in mancanza di allegazioni da parte dell'appellante (che ha fatto riferimento al solo asserito valore commerciale del bene, peraltro neppure nell'atto di appello) e di documentazione che consenta di individuare il valore in base a quanto previsto dagli artt. 12 e 15 c.p.c., in assenza di elementi emergenti dagli atti, nei minimi tariffari, alla luce della semplicità delle questioni trattate e del
5 contenuto della decisione del tribunale.
Le spese del giudizio di appello vanno regolate in base a quanto ancora in contestazione e avuto riguardo alla somma riconosciuta dovuta, nei minimi, stante la semplicità della trattazione e il tenore complessivo delle difese svolte.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a rifondere le spese di lite che liquida a1) per il Controparte_1
primo grado, in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; a2) per il grado di appello in euro 91,50 per spese (di cui 64,50 per contributo unificato, se pagato) ed euro 1.458,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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