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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. EA AN nel procedimento iscritto al n. 8788/2023 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 28 Ottobre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8788/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Bertolino;
- Attrice opponente;
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Lacirignola;
- Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte affermando che le prestazioni di cui la convenuta ha chiesto il pagamento non sarebbero state in parte realizzate e sarebbero comunque non dimostrate;
allegava inoltre la nullità della clausola contrattuale che prevede l'integrale pagamento delle prestazioni pattuite anche in assenza di esecuzione delle stesse (cfr. contratto di cui al doc. 4 di parte convenuta).
Si costituiva la parte convenuta prospettando la validità di tale clausola e contestando in ogni caso la prospettazione avversaria dei fatti.
L'opposizione merita parziale accoglimento.
Va innanzitutto dichiarata invalida la clausola contrattuale sopra indicata;
la stessa, imponendo l'integrale pagamento del corrispettivo concordato anche in mancanza di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, è infatti da ritenersi priva di causa e come tale radicalmente nulla.
Il pagamento dovrà pertanto considerarsi dovuto soltanto in relazione a quelle attività che l'opposta abbia effettivamente eseguito.
Dalla mail di cui al doc. 5 di parte convenuta, successiva alle tre fatture oggetto di ingiunzione, risulta come l'opponente abbia implicitamente ammesso l'esistenza del debito a cui le stesse si riferiscono impegnandosi a corrispondere integralmente quanto richiesto dalla controparte;
circostanza che assume significativo rilievo probatorio anche alla luce del fatto che in fase pre processuale, non ha mai Pt_1
provveduto a contestare il credito di cui la convenuta le aveva intimato il pagamento.
La somma pretesa dall'opposta è quindi da ritenersi dovuta eccetto che per il corrispettivo di cinque giornate di lavoro (pari ad euro 3050,00 comprensivi di IVA); ciò in ragione del fatto che, in comparsa di risposta, la convenuta opposta ha ammesso che le giornate di lavoro effettuate in favore della controparte sarebbero state non 33 (come contrattualmente stabilito per un trimestre) bensì solo 28.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato con condanna dell'opponente a corrispondere all'opposta il minor ammontare di euro 24.222,56 oltre interessi da determinarsi secondo le modalità indicate nel decreto ingiuntivo sul punto non contestato.
L'accoglimento parziale dell'opposizione in ragione della nullità di una clausola contrattuale giustifica la compensazione parziale (nella misura del 50%) delle spese di lite in favore dell'opponente da considerarsi comunque complessivamente soccombente.
P.Q.M.
1) Revoca il decreto ingiuntivo e condanna la parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte convenuta opposta la minor somma di euro 24.222,56 oltre interessi da determinarsi secondo le modalità indicate nel decreto ingiuntivo.
2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
3) Condanna la parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte convenuta opposta del 50% delle spese di giudizio che si liquidano per l'intero in euro 300,00 per spese ed euro 2300,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 28 Ottobre 2025.
Il Giudice
EA AN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. EA AN nel procedimento iscritto al n. 8788/2023 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 28 Ottobre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8788/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Bertolino;
- Attrice opponente;
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Lacirignola;
- Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte affermando che le prestazioni di cui la convenuta ha chiesto il pagamento non sarebbero state in parte realizzate e sarebbero comunque non dimostrate;
allegava inoltre la nullità della clausola contrattuale che prevede l'integrale pagamento delle prestazioni pattuite anche in assenza di esecuzione delle stesse (cfr. contratto di cui al doc. 4 di parte convenuta).
Si costituiva la parte convenuta prospettando la validità di tale clausola e contestando in ogni caso la prospettazione avversaria dei fatti.
L'opposizione merita parziale accoglimento.
Va innanzitutto dichiarata invalida la clausola contrattuale sopra indicata;
la stessa, imponendo l'integrale pagamento del corrispettivo concordato anche in mancanza di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, è infatti da ritenersi priva di causa e come tale radicalmente nulla.
Il pagamento dovrà pertanto considerarsi dovuto soltanto in relazione a quelle attività che l'opposta abbia effettivamente eseguito.
Dalla mail di cui al doc. 5 di parte convenuta, successiva alle tre fatture oggetto di ingiunzione, risulta come l'opponente abbia implicitamente ammesso l'esistenza del debito a cui le stesse si riferiscono impegnandosi a corrispondere integralmente quanto richiesto dalla controparte;
circostanza che assume significativo rilievo probatorio anche alla luce del fatto che in fase pre processuale, non ha mai Pt_1
provveduto a contestare il credito di cui la convenuta le aveva intimato il pagamento.
La somma pretesa dall'opposta è quindi da ritenersi dovuta eccetto che per il corrispettivo di cinque giornate di lavoro (pari ad euro 3050,00 comprensivi di IVA); ciò in ragione del fatto che, in comparsa di risposta, la convenuta opposta ha ammesso che le giornate di lavoro effettuate in favore della controparte sarebbero state non 33 (come contrattualmente stabilito per un trimestre) bensì solo 28.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato con condanna dell'opponente a corrispondere all'opposta il minor ammontare di euro 24.222,56 oltre interessi da determinarsi secondo le modalità indicate nel decreto ingiuntivo sul punto non contestato.
L'accoglimento parziale dell'opposizione in ragione della nullità di una clausola contrattuale giustifica la compensazione parziale (nella misura del 50%) delle spese di lite in favore dell'opponente da considerarsi comunque complessivamente soccombente.
P.Q.M.
1) Revoca il decreto ingiuntivo e condanna la parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte convenuta opposta la minor somma di euro 24.222,56 oltre interessi da determinarsi secondo le modalità indicate nel decreto ingiuntivo.
2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
3) Condanna la parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte convenuta opposta del 50% delle spese di giudizio che si liquidano per l'intero in euro 300,00 per spese ed euro 2300,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 28 Ottobre 2025.
Il Giudice
EA AN