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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1862/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. IMBESI GIANLUCA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SOTGIA STEFANIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: iscrizione elenchi lavoratori agricoli e indennità di disoccupazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 25/09/2023 ha adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto contestando i provvedimenti comunicati in data 22.12.2022 di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura svolte negli anni dal 2016 al 2021 alle dipendenze della ditta Ferrara Sebastiana, corrente in Falcone (ME) ed i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione agricola presentate per gli stessi anni. Esponeva di aver proposto ricorsi amministrativi avverso i suddetti provvedimenti, tutti rigettati.
La ricorrente ha chiesto giudizialmente di: 1) Accertare e dichiarare l'esistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra e la ditta Ferrara Sebastiana e, più Parte_2 precisamente, per l'anno 2016, dal 26/07/2016 al 31/12/2016, per l'anno 2017, dal
04/08/2017 al 31/12/2017, per l'anno 2018, dal 10/04/2018 al 31/10/2018, per l'anno
2019, dal 03/08/2019 al 31/12/2019, per l'anno 2020, dal 25/08/2020 al 31/12/2020, per l'anno 2021, dal 24/08/2021 al 31/12/2021. 2)Per l'effetto, disporre l'annullamento di tutti i provvedimenti assunti nei confronti della ricorrente e, precisamente quelli CP_1
di cui: a) domus 2017736602218, b) protocollo 4800.19/12/2022.0649054, c) domus
2018775500853, d) protocollo 4800.19/12/2022.0649055, e) domus 2019809405920, f) protocollo 4800.19/12/2022.0649056, g) domus 2020846505271, e) protocollo
4800.19/12/2022.0649057, h) domus 221882603835, i) protocollo
4800.19/12/2022.0649058, l) domus 2022920109669, m) protocollo
4800.19/12/2022.0649059. 3)E per l'ulteriore effetto, revocare la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Tripi effettuata dall' nei confronti CP_1
della ricorrente per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. 4)Condannare parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi di causa oltre accessori come per
Legge.
CP_ Si è costituito l' che ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria, ex art. art. 22
D.L. n. 7/1970. Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2- Il ricorso deve essere rigettato essendo fondata l'eccezione di decadenza svolta CP_ dall'
2.1- Recita l'art.11 della D. Lgs. 375/93, concernente i ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione Pt_3
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”. Ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970, l'azione giudiziaria contro i provvedimenti amministrativi adottati in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli deve essere esercitata entro il termine di 120 giorni dalla notifica dell'atto o comunque dal momento cui il destinatario ne abbia avuto comunque conoscenza.
Trattasi di termine previsto a pena di decadenza sostanziale, nel senso che dal suo inutile decorso deriva la perdita, non solo e non tanto del diritto di agire in giudizio, quanto piuttosto del diritto sostanziale a conseguire l'iscrizione nell'elenco e, per l'effetto, di beneficiare del conseguenziale trattamento economico erogato in caso di disoccupazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, l'inosservanza del termine in discorso – previsto dalla legge per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica del provvedimento amministrativo definitivo di iscrizione o di mancata iscrizione nei predetti elenchi ovvero di cancellazione dagli stessi – determina, in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato;
decadenza che, non solo non soggiace alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge n. 533/1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. n.
17653/2020; Cass. n. 6229/2019).
In ordine al dies a quo dell'anzidetto termine va, poi, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, laddove sia stato proposto ricorso contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, l'anzidetto termine decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione, a sua volta, coincidente con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini di legge, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (Cass. n. 6259/2019; Cass. n. 20086/2013).
La suprema Corte, anche con recentissima pronuncia (cfr Cass. n. 7986/2024), ha ribadito che il termine di cui all'art. 22 legge 83/1970 decorre -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa [… ] Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso.
Fatta questa premessa, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, l'azione giudiziale non sia stata tempestiva.
Parte ricorrente ha dedotto che i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli le sono stati comunicati il 22.12.2022.
Si osserva, invero, che dalle produzioni documentali (cfr allegati denominati CP_1
“notifica”) la comunicazione dei provvedimenti di cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura per gli anni dal 2016 al 2021 sarebbero in realtà intervenute il 13.01.2023.
Ciò posto, da tale ultima data (13.01.2023) è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola;
termine che in specie non è stato rispettato, avendo la ricorrente proposto ricorso solo in data 16.05.2023, come si evince dalle produzioni documentali CP_ (cfr allegati indicati come “ricevuta”) e dai provvedimenti di reiezione dei ricorsi amministrativi, circostanza peraltro incontestata dalla ricorrente a seguito della
CP_ costituzione dell'
Ciò posto -essendo stato il ricorso amministrativo presentato tardivamente- il termine di
120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziale decorre, in specie, dalla scadenza dei trenta giorni dal 13.01.2023, andando quindi a maturare il 12.06.2023.
Il ricorso presentato il 25.09.2023 è evidentemente tardivo.
Ne discende che il termine di legge per impugnare giudizialmente la cancellazione era ampiamente trascorso e, poiché l'iscrizione agli elenchi ha effetti sostanziali, alla ricorrente è preclusa la dimostrazione nel merito della genuinità del rapporto.
Trattandosi, inoltre, di termine previsto a pena di decadenza sostanziale, dal suo inutile decorso deriva la perdita, non solo e non tanto del diritto di agire in giudizio, quanto piuttosto del diritto sostanziale a conseguire l'iscrizione nell'elenco e, per l'effetto, di beneficiare del conseguenziale trattamento economico erogato in caso di disoccupazione.
L'accoglimento della preliminare eccezione esime dall'affrontare le ulteriori questioni di merito sollevate dalla ricorrente.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1862/2023 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite liquidate in CP_1
€ 2.695,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 23/01/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano