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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16961 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 486382023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
NI LA ( elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Roma VIA VAL DI NON 39
( ) Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv.to PAIELLA VALENTINA ), con C.F._4 elezione di domicilio presso ilsuo studio in Roma al viale America n.111
( ) Email_2
RESISTENTE
Avv. ALESSANDRO CIUFOLINI ( ) nella Email_3 qualità di procuratore speciale dei figli minori (n. il 15.3.2013) Persona_1
(n. il 17.10.2011) e (n.l'8.11.2018); Persona_2 Persona_3
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 31/10/2023 ex art.473 bis 49 cpc e 473 bis 15 cpc Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio il 27.1.2008 in Egitto (Il Cairo) con CP_1
, trascritto in Italia presso il Comune di Capena (RM), nel corso del quale erano
[...] nati tre figli tutti minorenni, deduceva che il marito attualmente detenuto in carcere, in virtù di misura cautelare pronunciata dal giudice penale, si era reso responsabile di gravissime condotte maltrattanti nei riguardi della moglie e dei figli, già segnalate dal Pm al Tribunale per i Minori ed oggetto del
Proc. N. RG 507/2023 ivi promosso. La ricorrente chiedeva pertanto :”dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della stessa al Sig. - disporre l'affidamento super CP_1 esclusivo o esclusivo dei minori nato in [...] il [...], nata Persona_2 Persona_1 in Roma il 15.03.2013 e nato in [...] il [...] alla madre con previsione in Persona_3 ogni caso della possibilità per la stessa di assumere le decisioni necessarie alla gestione della vita quotidiana dei figli autonomamente, anche alla luce dell'attuale stato di detenzione cautelare del padre. Disporre la collocazione stabile dei minori presso la madre, ove oggi i bambini abitano.
Disporre a carico del Sig. un mantenimento in favore dei tre figli minori di € 600.00 o nella CP_1 misura maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della ricorrente. Adottare ogni provvedimento necessario a tutela dei minori con riferimento al regime di visita del padre, ove lo stesso venga assolto dai reati a lui ascritti.”
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda di addebito, contestando ogni avverso assunto. Il resistente chiedeva.” 1) Ordinare che i coniugi vivano separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) Assegnare alla moglie la casa famigliare in
Roma, Via Pagani 20 autorizzando il sig. , o suo delegato, a ritirare i Controparte_1 propri effetti personali. 3) Disporre a carico della sig.ra un contributo al Parte_1 mantenimento del coniuge sig. , in quanto non autonomo Controparte_1 economicamente, in misura almeno pari ad € 500,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
4) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con indirizzo prevalente e collocazione Pt_1 Per_1 Per_3 presso la madre. Qualora sopravvengano variazioni dell'indirizzo di collocazione dei minori, anche se in via temporanea, la madre ne dovrà dare pronta informazione al padre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, dopo che sarà uscito dal carcere, almeno due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola e fino alle ore 21:00 e a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola alla domenica sera alle 21:00. Durante le vacanze estive, i genitori terranno con sé i figli minori per 15 giorni anche non consecutivi tra i mesi di Giugno e Settembre, prima della riapertura della scuola. I genitori concorderanno tempestivamente, e comunque entro il 30 aprile di ciascun anno, i propri intendimenti e programmi per il periodo estivo. Durante le festività Natalizie e di fine Anno, nonché quelle
Pasquali, i genitori osserveranno il principio dell'alternanza. Qualora i genitori intendessero partire per il proprio paese natale durante le suddette festività dovranno comunicarselo tempestivamente.
5) Determinare nella misura di € 300,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della prole, a decorrere da quando il sig. sarà uscito dal Controparte_1 carcere, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, ponendo a carico di entrambi i genitori al 50% il pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo di codesto Tribunale. Con vittoria di spese, compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge con riserva di depositare decreto di ammissione al Gratuito Patrocinio allo stato in istruttoria”.
All'udienza del 18.12.2023, fissata ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc, le parti comparivano in udienza all'esito della quale il GD, preso atto della pendenza innanzi al Tribunale per i Minori del proc. N.
RG 507/2023, nell'ambito del quale era stato incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di svolgere indagine socio-ambientale presso l'abitazione dei tre minori, assumeva i provvedimenti provvisori stabilendo l'affidamento esclusivo dei tre minori alla madre, collocandoli presso di lei, nominando curatore speciale dei minori l'Avv. Ciufolini già nominato in seno al procedimento promosso innanzi al Tribunale per i Minorenni.
Il GD invitava quindi il PM a documentare in atti la situazione dei carichi pendenti e definiti del resistente rinviando per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis 28 cpc all'udienza del 30.10.2025, previa acquisizione di una relazione conoscitiva da parte dei servizi Sociali incaricati dal TM. Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni riportandosi ai reciproci atti introduttivi.
Nelle more del giudizio il Tribunale per i Minori ha pronunciato sentenza n.181/2025 depositata il
26.2.2025 nell'ambito del procedimento iscritto al Ruolo n. RG.507/2023 con la quale ha declinato la propria competenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c in favore dell'intestato Tribunale.
Il PM ha trasmesso in data 14.10.2025 un'informativa dalla quale si evince la pendenza a carico del resistente di tre procedimenti penali, l'ultimo dei quali iscritto n. 19925/23 ha come persona offesa vittima del reato di cui all'art.572 c.1c.2,93,81 c.2 cp. Parte_1
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la controparte ha Parte_1 aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere accolta, atteso che è stata fornita la prova che la crisi coniugale è insorta a causa esclusiva delle condotte poste in essere da il quale disoccupato e dedito all'utilizzo di sostanze Controparte_1 stupefacenti durante il matrimonio ha tenuto condotte violente nei riguardi della moglie e dei figli (in tal senso cf. la denuncia sporta dalla ricorrente in data 13.5.2023 con allegato referto di PS, oltre alla denuncia del 23.5.2023 tutte allegate al ricorso). Orbene sul punto si evidenzia come numerose pronunce della Giurisprudenza di legittimità affermano che qualora il comportamento di uno dei coniugi si concreti nella aggressione a beni fondamentali, quali l'integrità fisica o morale, non sussistono cause di giustificazione giacché viene oltrepassata “quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa” verso la personalità del partner (Cass. n. 8548/2011) ed invero la Suprema Corte ha affermato che anche un unico episodio non lieve di violenze e precosse, dovuto a motivi banali e futili, permette la pronuncia di addebito in quanto lesivo della dignità della persona (Cass. n.817/2011). Si evidenzia altresì il principio consolidato in Giurisprudenza secondo il quale la violenza fisica e psicologica costituisce una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio, dei doveri di assistenza coniugale e di solidarietà fra i coniugi, da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, per aver causato una insanabile frattura del rapporto coniugale e aver determinato l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, unico responsabile di aver sconvolto definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (Cass. n. 31351/2022 Cass, n.
31901/2018; Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7388/2017; Cass. n.21086/2017; Cass. n. 433/2016). Nel caso di specie risulta l'evidenza di diversi episodi di violenza fisica, morale e psicologica vissuti dalla ricorrente e dai figli in costanza di matrimonio per responsabilità esclusiva del marito a causa della sua condizione di tossicodipendenza, tali da determinare la crisi coniugale, di talché, all'esito dell'istruttoria complessivamente svolta, deve ritenersi provata la domanda di addebito della separazione avanzata da . Ed invero, dalla lettura degli atti di causa, emerge che Parte_1 nei confronti del marito è stata emessa sentenza di condanna alla pena della reclusione pari a 4 anni e mesi 4 della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari (cfr. dispositivo di sentenza del
30.10.2025 nel proc. N.19925/2023, all'esito di giudizio immediato depositato in atti dal ricorrente); orbene pur non potendosi ritenere ai sensi dell'art. 651 c.p.p. che la sentenza di applicazione della pena abbia efficacia di giudicato, quanto all'accertamento del fatto, è altrettanto indubbio che la stessa e gli atti del procedimento possano essere liberamente valutati dal giudice civile ai fini delle sue determinazioni. In particolare, appare di assoluto rilievo la valutazione effettuata dal giudice per le indagini preliminari in sede di applicazione della misura cautelare detentiva in data 6.6.2023 il quale ha ritenuto sulla base della querela e delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa (acquisite anche nel presente giudizio), unitamente ai supporti documentali offerti in tale sede (messaggi telefonici scambiati tra le parti e dalla donna con i figli oltre che dei certificati medici attestanti le lesioni subite dalla parte offesa) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del CP_1 oltre che delle esigenze cautelari . Ed invero nell'ordinanza applicativa della misura si evince che “la condotta del possa senz'altro essere sussunta negli estremi della fattispecie di cui all'art. CP_1
572 cp. Ed infatti non possono che ritenersi mortificanti, fonte di disagio insostenibile perché incompatibile con normali condizioni di vita, condotte come gli insulti continui, le aggressioni fisiche poste in essere, almeno in un'occasione con un coltello, l'assunzione costante di sostanze stupefacenti alla presenza dei figli minori, costretti altresì ad assistere alle violenze ai danni della madre, per alcuni periodi sequestrati dal padre dentro un appartamento con scarso nutrimento e senza essere portati a scuola…..”
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, alla luce di quanto sopra esposto deve stabilirsi l'affidamento esclusivo dei tre minori alla madre, con facoltà per la medesima di assumere tutte le decisioni che riguardano i tre minori, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che sussistono certamente nel caso in esame.
Il collocamento dei tre figli minori deve essere mantenuto presso la madre, con cui hanno sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, e che si è dimostrata genitore adeguato e accudente nei riguardi dei tre figli minori. Per quanto relativo alla frequentazione del padre con i figli, la medesima
è attualmente sospesa fin da quando il resistente è stato attinto dalla misura cautelare della detenzione in carcere. I Servizi Sociali incaricati hanno segnalato, con la relazione trasmessa in data 9.10.2025, che il padre dei minori, una volta uscito dal carcere nel settembre 2024, si è immediatamente messo in contatto con i Servizi manifestando la volontà di rivedere i figli. Il è stato quindi CP_1 indirizzato al SERD e al Centro per la Famiglia al fine di seguire un percorso di sostegno CP_2 alla genitorialità. All'esito di entrambi i percorsi attivamente intrapresi dal resistente i Servizi Sociali hanno suggerito di prevedere incontri comunque solo in uno spazio neutro e previa preparazione dei minori agli incontri.
Ritiene il Tribunale che stante la gravità delle condotte perpetrate dal resistente e tenuto conto di quanto riferito dagli operatori del Servizio Sociale in merito al timore rappresentato dai figli delle parti di riprendere una frequentazione con il padre, deve essere dato mandato ai Servizi Sociali del
Muncipio VI di organizzare gli incontri in luogo protetto secondo le tempistiche ritenute più favorevoli ai tre minori, e comunque previa preparazione degli stessi.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla misura dell'assegno di mantenimento dovuto da a per il mantenimento dei tre Controparte_3 Parte_1 figli. Dagli atti acquisiti, si evince che , onicotecnica ha dichiarato nel 2023 al Parte_1
Fisco reddito lordo pari ad Euro 11.000, corrisponde un canone di locazione per l'immobile nel quale vive con i tre figli per la somma pari ad Euro 700,00 al mese. Il resistente ha dichiarato di avere lavorato nel 2025 fino a settembre conseguendo reddito pari ad Euro 12.000, mentre attualmente è di nuovo disoccupato (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 4.11.2025).
Orbene tenuto conto della capacità lavorativa di entrambe le parti e delle esigenze dei tre minori deve stabilirsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
Part dei tre figli mediante il versamento ad della somma mensile pari ad Euro 450,00 al Parte_1 mese oltre alla rivalutazione annuale su base ISTAT e al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla domanda (31.10.2023). Le spese straordinarie sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di Controparte_1 nella misura pari ad Euro 3800,00 oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(Il Cairo 27.1.2008), con addebito al marito e alle seguenti condizioni:
[...]
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) i figli minori nato in [...] il [...], nata in [...] il Persona_2 Persona_1
15.03.2013 e nato in [...] il [...] sono affidati in via esclusiva alla madre e Persona_3 collocati presso di lei;
potrà assumere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria Parte_1 amministrazione che riguardano i figli minori;
la frequentazione tra padre e figli potrà avvenire per il tramite dei Servizi Sociali del Municipio VI che dovranno organizzare incontri protetti solo all'esito di un percorso di preparazione dei tre figli.
4) Stabilisce l'obbligo di di provvedere al mantenimento dei tre figli CP_1 CP_1 mediante il versamento entro il giorno 5 di ogni mese ad della somma pari ad Euro Parte_1
450,00 con decorrenza dal 31.10.2023. Le spese straordinarie per i tre figli saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori.
5) Condanna di al pagamento delle spese di lite liquidate sostenute dalla Controparte_1 ricorrente che liquida nella somma complessiva pari ad Euro 3800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al competente Ufficiale di
Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (Comune di Canepa Anno 2008 N.2
p.II Serie C Ufficio1).
Così deciso in Roma 21/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 486382023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
NI LA ( elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Roma VIA VAL DI NON 39
( ) Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv.to PAIELLA VALENTINA ), con C.F._4 elezione di domicilio presso ilsuo studio in Roma al viale America n.111
( ) Email_2
RESISTENTE
Avv. ALESSANDRO CIUFOLINI ( ) nella Email_3 qualità di procuratore speciale dei figli minori (n. il 15.3.2013) Persona_1
(n. il 17.10.2011) e (n.l'8.11.2018); Persona_2 Persona_3
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 31/10/2023 ex art.473 bis 49 cpc e 473 bis 15 cpc Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio il 27.1.2008 in Egitto (Il Cairo) con CP_1
, trascritto in Italia presso il Comune di Capena (RM), nel corso del quale erano
[...] nati tre figli tutti minorenni, deduceva che il marito attualmente detenuto in carcere, in virtù di misura cautelare pronunciata dal giudice penale, si era reso responsabile di gravissime condotte maltrattanti nei riguardi della moglie e dei figli, già segnalate dal Pm al Tribunale per i Minori ed oggetto del
Proc. N. RG 507/2023 ivi promosso. La ricorrente chiedeva pertanto :”dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della stessa al Sig. - disporre l'affidamento super CP_1 esclusivo o esclusivo dei minori nato in [...] il [...], nata Persona_2 Persona_1 in Roma il 15.03.2013 e nato in [...] il [...] alla madre con previsione in Persona_3 ogni caso della possibilità per la stessa di assumere le decisioni necessarie alla gestione della vita quotidiana dei figli autonomamente, anche alla luce dell'attuale stato di detenzione cautelare del padre. Disporre la collocazione stabile dei minori presso la madre, ove oggi i bambini abitano.
Disporre a carico del Sig. un mantenimento in favore dei tre figli minori di € 600.00 o nella CP_1 misura maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della ricorrente. Adottare ogni provvedimento necessario a tutela dei minori con riferimento al regime di visita del padre, ove lo stesso venga assolto dai reati a lui ascritti.”
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda di addebito, contestando ogni avverso assunto. Il resistente chiedeva.” 1) Ordinare che i coniugi vivano separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) Assegnare alla moglie la casa famigliare in
Roma, Via Pagani 20 autorizzando il sig. , o suo delegato, a ritirare i Controparte_1 propri effetti personali. 3) Disporre a carico della sig.ra un contributo al Parte_1 mantenimento del coniuge sig. , in quanto non autonomo Controparte_1 economicamente, in misura almeno pari ad € 500,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
4) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con indirizzo prevalente e collocazione Pt_1 Per_1 Per_3 presso la madre. Qualora sopravvengano variazioni dell'indirizzo di collocazione dei minori, anche se in via temporanea, la madre ne dovrà dare pronta informazione al padre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, dopo che sarà uscito dal carcere, almeno due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola e fino alle ore 21:00 e a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola alla domenica sera alle 21:00. Durante le vacanze estive, i genitori terranno con sé i figli minori per 15 giorni anche non consecutivi tra i mesi di Giugno e Settembre, prima della riapertura della scuola. I genitori concorderanno tempestivamente, e comunque entro il 30 aprile di ciascun anno, i propri intendimenti e programmi per il periodo estivo. Durante le festività Natalizie e di fine Anno, nonché quelle
Pasquali, i genitori osserveranno il principio dell'alternanza. Qualora i genitori intendessero partire per il proprio paese natale durante le suddette festività dovranno comunicarselo tempestivamente.
5) Determinare nella misura di € 300,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della prole, a decorrere da quando il sig. sarà uscito dal Controparte_1 carcere, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, ponendo a carico di entrambi i genitori al 50% il pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo di codesto Tribunale. Con vittoria di spese, compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge con riserva di depositare decreto di ammissione al Gratuito Patrocinio allo stato in istruttoria”.
All'udienza del 18.12.2023, fissata ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc, le parti comparivano in udienza all'esito della quale il GD, preso atto della pendenza innanzi al Tribunale per i Minori del proc. N.
RG 507/2023, nell'ambito del quale era stato incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di svolgere indagine socio-ambientale presso l'abitazione dei tre minori, assumeva i provvedimenti provvisori stabilendo l'affidamento esclusivo dei tre minori alla madre, collocandoli presso di lei, nominando curatore speciale dei minori l'Avv. Ciufolini già nominato in seno al procedimento promosso innanzi al Tribunale per i Minorenni.
Il GD invitava quindi il PM a documentare in atti la situazione dei carichi pendenti e definiti del resistente rinviando per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis 28 cpc all'udienza del 30.10.2025, previa acquisizione di una relazione conoscitiva da parte dei servizi Sociali incaricati dal TM. Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni riportandosi ai reciproci atti introduttivi.
Nelle more del giudizio il Tribunale per i Minori ha pronunciato sentenza n.181/2025 depositata il
26.2.2025 nell'ambito del procedimento iscritto al Ruolo n. RG.507/2023 con la quale ha declinato la propria competenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c in favore dell'intestato Tribunale.
Il PM ha trasmesso in data 14.10.2025 un'informativa dalla quale si evince la pendenza a carico del resistente di tre procedimenti penali, l'ultimo dei quali iscritto n. 19925/23 ha come persona offesa vittima del reato di cui all'art.572 c.1c.2,93,81 c.2 cp. Parte_1
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la controparte ha Parte_1 aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere accolta, atteso che è stata fornita la prova che la crisi coniugale è insorta a causa esclusiva delle condotte poste in essere da il quale disoccupato e dedito all'utilizzo di sostanze Controparte_1 stupefacenti durante il matrimonio ha tenuto condotte violente nei riguardi della moglie e dei figli (in tal senso cf. la denuncia sporta dalla ricorrente in data 13.5.2023 con allegato referto di PS, oltre alla denuncia del 23.5.2023 tutte allegate al ricorso). Orbene sul punto si evidenzia come numerose pronunce della Giurisprudenza di legittimità affermano che qualora il comportamento di uno dei coniugi si concreti nella aggressione a beni fondamentali, quali l'integrità fisica o morale, non sussistono cause di giustificazione giacché viene oltrepassata “quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa” verso la personalità del partner (Cass. n. 8548/2011) ed invero la Suprema Corte ha affermato che anche un unico episodio non lieve di violenze e precosse, dovuto a motivi banali e futili, permette la pronuncia di addebito in quanto lesivo della dignità della persona (Cass. n.817/2011). Si evidenzia altresì il principio consolidato in Giurisprudenza secondo il quale la violenza fisica e psicologica costituisce una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio, dei doveri di assistenza coniugale e di solidarietà fra i coniugi, da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, per aver causato una insanabile frattura del rapporto coniugale e aver determinato l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, unico responsabile di aver sconvolto definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (Cass. n. 31351/2022 Cass, n.
31901/2018; Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7388/2017; Cass. n.21086/2017; Cass. n. 433/2016). Nel caso di specie risulta l'evidenza di diversi episodi di violenza fisica, morale e psicologica vissuti dalla ricorrente e dai figli in costanza di matrimonio per responsabilità esclusiva del marito a causa della sua condizione di tossicodipendenza, tali da determinare la crisi coniugale, di talché, all'esito dell'istruttoria complessivamente svolta, deve ritenersi provata la domanda di addebito della separazione avanzata da . Ed invero, dalla lettura degli atti di causa, emerge che Parte_1 nei confronti del marito è stata emessa sentenza di condanna alla pena della reclusione pari a 4 anni e mesi 4 della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari (cfr. dispositivo di sentenza del
30.10.2025 nel proc. N.19925/2023, all'esito di giudizio immediato depositato in atti dal ricorrente); orbene pur non potendosi ritenere ai sensi dell'art. 651 c.p.p. che la sentenza di applicazione della pena abbia efficacia di giudicato, quanto all'accertamento del fatto, è altrettanto indubbio che la stessa e gli atti del procedimento possano essere liberamente valutati dal giudice civile ai fini delle sue determinazioni. In particolare, appare di assoluto rilievo la valutazione effettuata dal giudice per le indagini preliminari in sede di applicazione della misura cautelare detentiva in data 6.6.2023 il quale ha ritenuto sulla base della querela e delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa (acquisite anche nel presente giudizio), unitamente ai supporti documentali offerti in tale sede (messaggi telefonici scambiati tra le parti e dalla donna con i figli oltre che dei certificati medici attestanti le lesioni subite dalla parte offesa) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del CP_1 oltre che delle esigenze cautelari . Ed invero nell'ordinanza applicativa della misura si evince che “la condotta del possa senz'altro essere sussunta negli estremi della fattispecie di cui all'art. CP_1
572 cp. Ed infatti non possono che ritenersi mortificanti, fonte di disagio insostenibile perché incompatibile con normali condizioni di vita, condotte come gli insulti continui, le aggressioni fisiche poste in essere, almeno in un'occasione con un coltello, l'assunzione costante di sostanze stupefacenti alla presenza dei figli minori, costretti altresì ad assistere alle violenze ai danni della madre, per alcuni periodi sequestrati dal padre dentro un appartamento con scarso nutrimento e senza essere portati a scuola…..”
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, alla luce di quanto sopra esposto deve stabilirsi l'affidamento esclusivo dei tre minori alla madre, con facoltà per la medesima di assumere tutte le decisioni che riguardano i tre minori, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che sussistono certamente nel caso in esame.
Il collocamento dei tre figli minori deve essere mantenuto presso la madre, con cui hanno sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, e che si è dimostrata genitore adeguato e accudente nei riguardi dei tre figli minori. Per quanto relativo alla frequentazione del padre con i figli, la medesima
è attualmente sospesa fin da quando il resistente è stato attinto dalla misura cautelare della detenzione in carcere. I Servizi Sociali incaricati hanno segnalato, con la relazione trasmessa in data 9.10.2025, che il padre dei minori, una volta uscito dal carcere nel settembre 2024, si è immediatamente messo in contatto con i Servizi manifestando la volontà di rivedere i figli. Il è stato quindi CP_1 indirizzato al SERD e al Centro per la Famiglia al fine di seguire un percorso di sostegno CP_2 alla genitorialità. All'esito di entrambi i percorsi attivamente intrapresi dal resistente i Servizi Sociali hanno suggerito di prevedere incontri comunque solo in uno spazio neutro e previa preparazione dei minori agli incontri.
Ritiene il Tribunale che stante la gravità delle condotte perpetrate dal resistente e tenuto conto di quanto riferito dagli operatori del Servizio Sociale in merito al timore rappresentato dai figli delle parti di riprendere una frequentazione con il padre, deve essere dato mandato ai Servizi Sociali del
Muncipio VI di organizzare gli incontri in luogo protetto secondo le tempistiche ritenute più favorevoli ai tre minori, e comunque previa preparazione degli stessi.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla misura dell'assegno di mantenimento dovuto da a per il mantenimento dei tre Controparte_3 Parte_1 figli. Dagli atti acquisiti, si evince che , onicotecnica ha dichiarato nel 2023 al Parte_1
Fisco reddito lordo pari ad Euro 11.000, corrisponde un canone di locazione per l'immobile nel quale vive con i tre figli per la somma pari ad Euro 700,00 al mese. Il resistente ha dichiarato di avere lavorato nel 2025 fino a settembre conseguendo reddito pari ad Euro 12.000, mentre attualmente è di nuovo disoccupato (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 4.11.2025).
Orbene tenuto conto della capacità lavorativa di entrambe le parti e delle esigenze dei tre minori deve stabilirsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
Part dei tre figli mediante il versamento ad della somma mensile pari ad Euro 450,00 al Parte_1 mese oltre alla rivalutazione annuale su base ISTAT e al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla domanda (31.10.2023). Le spese straordinarie sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di Controparte_1 nella misura pari ad Euro 3800,00 oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(Il Cairo 27.1.2008), con addebito al marito e alle seguenti condizioni:
[...]
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) i figli minori nato in [...] il [...], nata in [...] il Persona_2 Persona_1
15.03.2013 e nato in [...] il [...] sono affidati in via esclusiva alla madre e Persona_3 collocati presso di lei;
potrà assumere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria Parte_1 amministrazione che riguardano i figli minori;
la frequentazione tra padre e figli potrà avvenire per il tramite dei Servizi Sociali del Municipio VI che dovranno organizzare incontri protetti solo all'esito di un percorso di preparazione dei tre figli.
4) Stabilisce l'obbligo di di provvedere al mantenimento dei tre figli CP_1 CP_1 mediante il versamento entro il giorno 5 di ogni mese ad della somma pari ad Euro Parte_1
450,00 con decorrenza dal 31.10.2023. Le spese straordinarie per i tre figli saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori.
5) Condanna di al pagamento delle spese di lite liquidate sostenute dalla Controparte_1 ricorrente che liquida nella somma complessiva pari ad Euro 3800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al competente Ufficiale di
Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (Comune di Canepa Anno 2008 N.2
p.II Serie C Ufficio1).
Così deciso in Roma 21/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi