Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2014/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
SILVESTRO VITALE, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, piazza S. Maria della Guardia,
28
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/2/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59320230003916073000 emesso dall' , sede di Catania, notificato il 16/1/2024 e avente ad CP_1
oggetto contributi IVS e somme aggiuntive dovuti alla Gestione commercianti, relativi al periodo
“dal 01/2021 al 12/2022”, dell'importo complessivo di euro 4.559,10. Eccepiva l'illegittimità
dunque, per il sorgere dell'obbligo contributivo. Esponeva di essere Amministratore Unico della
“Servizio , con sede in Catania, Largo Taormina, 9, e che detta società avesse lavorato Parte_2
negli anni precedenti al 2021 nel settore della GDO a marchio Conad Sicilia, gestendo alcuni supermercati presenti sul territorio di Catania ed avvalendosi di personale assunto con vari profili professionali e di consulenti esterni;
deduceva anche che l'attività della società fosse rimasta sospesa nel 2021 e produceva visura camerale relativa alla stessa. Puntualizzava di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa personale nell'ambito della società, limitandosi a svolgere le funzioni di
Amministratore Unico e, dunque, di rappresentante legale della società. Eccepiva innanzitutto la carenza dei presupposti di iscrizione alla Gestione commercianti;
sul punto richiamava il D.L.
31/5/2010 n. 78 di interpretazione autentica dell'art. 1 co. 208 della legge 23.12.1996 n. 662, quale disposto normativo confermato dalla giurisprudenza di legittimità, e, sulla base di essi, rilevava che fosse ammissibile per il contribuente una doppia iscrizione, una nella posizione relativa alla “gestione separata” con riferimento all'attività di amministratore della società, e l'altra nella posizione riguardante la “gestione commercianti” con riguardo all'attività di gestione aziendale, essendo esclusa l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente. Ciò
premesso, deduceva che l'iscrizione del socio amministratore alla gestione commercianti fosse condizionata alla prova dell'effettivo svolgimento da parte dello stesso dell'attività gestionale e che,
dunque, il relativo obbligo di iscrizione maturasse solo per i soggetti che partecipassero personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, attività che lo stesso negava di aver mai svolto. Evidenziava che nella specie non fossero presenti i requisiti per l'iscrizione alla gestione previdenziale, previsti dalla citata legge 23.12.1996 n. 662 art. 1 co. 203, vale a dire la titolarità o gestione in proprio dell'impresa organizzata e diretta con lavoro proprio e la partecipazione personale al lavoro aziendale;
ribadiva di aver unicamente ricoperto la carica di amministratore e di non essere stato un effettivo operatore commerciale, contrariamente a quanto asserito dall' . Sul CP_1
punto osservava che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'ente previdenziale avesse l'onere di provare i fatti costituitivi del diritto fatto valere, anche se convenuto in giudizio di accertamento negativo, e che,
stante la carenza di prova in ordine ai requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, dovesse ritenersi infondata la pretesa contributiva in oggetto. Sulla base di quanto osservato, chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, evidenziando la fondatezza dei motivi di ricorso
(fumus boni iuris) e che l'iscrizione d'ufficio non fosse stata preceduta da alcun accertamento ispettivo. Nel merito chiedeva che fosse dichiarata illegittima, in assenza dei presupposti di legge, la propria iscrizione alla gestione commercianti e il conseguente obbligo contributivo;
chiedeva che,
pertanto, fosse ordinato all' di annullare la relativa posizione previdenziale e l'avviso di CP_1
addebito opposto.
Con decreto del 16/3/2024, ritenuti sussistenti gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 29/7/2024 si costituiva in giudizio l' , esponendo CP_1
che con l'avviso di addebito fosse stato intimato il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di contributi dovuti alla gestione previdenziale commercianti per il periodo indicato. Deduceva la regolare notifica dell'avviso di addebito, eseguita a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26 del DPR n.
602/1973, quale legge speciale e derogatoria rispetto alla normativa generale in tema di notificazioni,
e dunque, eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione della disciplina relativa all'invio dell'ordinaria corrispondenza e del D.M. 9/4/2001. Sul punto precisava che l'avviso di addebito avesse ad oggetto contributi fissi e sanzioni inerenti alla quarta rata 2021 e alla prima, seconda e terza rata 2022 e che fosse stato notificato il 16/1/2024; alla luce della suddetta data di notifica, chiedeva che fosse innanzitutto accertata la tempestività del ricorso con riguardo all'osservanza del termine perentorio previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999, quale presupposto processuale inerente alla proponibilità della domanda.
Deduceva che si fosse proceduto all'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti sulla base della qualifica di socio e amministratore unico dallo stesso rivestita in seno alla Servizio Parte_2
deduceva inoltre che il provvedimento di iscrizione, regolarmente notificato, non fosse stato oggetto di ricorso amministrativo e che il ricorrente, nei periodi di riferimento, fosse stato dipendente della
Nicon s.r.l. e che fosse socio amministratore di altre società, quali la Alimentari Nicotra s.r.l. e la
Borfuvi s.r.l.
Nel merito rilevava che, in genere, il lavoratore autonomo iscritto nel registro delle imprese presso la camera di commercio fosse tenuto al pagamento dei contributi previdenziali, dovendosi presumere il regolare svolgimento dell'attività commerciale. Osservava che detto obbligo scaturisse ex lege,
considerato che, con la richiesta di iscrizione alla camera di commercio, il ricorrente avesse dichiarato di svolgere l'attività commerciale e che dovessero ritenersi prive di rilievo le contestazioni di parte ricorrente in ordine al mancato espletamento di qualsivoglia attività. Richiamava anch'esso la normativa di riferimento, deducendo che i soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti dovessero versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa, come previsto dall'art. 1 della legge n. 233/1990. Evidenziava di aver proceduto all'iscrizione del ricorrente nella Gestione
speciale commercianti in forza della richiamata normativa e dell'art. 1, comma 202, della legge n.
662/1996, riguardante le attività commerciali, ivi comprese quelle di produzione, intermediazione e prestazione di servizi, di cui alla legge 9/3/1989, n. 88, art. 49, co. 1, lett d. Evidenziava inoltre la genericità del ricorso e la diretta partecipazione dell'opponente al lavoro aziendale della società in questione, esercente attività commerciale ed iscritta presso la camera di commercio;
osservava che,
in qualità di amministratore, il ricorrente avesse quantomeno svolto attività di organizzazione e di direzione, avendo la piena responsabilità dell'impresa ed assumendo tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Concludeva che l'obbligo di versare i contributi conseguisse direttamente dall'iscrizione nell'elenco della camera di commercio e che cessasse in seguito a formale provvedimento di cancellazione assunto dalla Commissione Provinciale, non godendo l' di CP_1
alcun potere dispositivo in materia. Osservava che, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento, ben potesse trarsi una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa,
salvo prova contraria fornita dall'iscritto; ne discendeva che gli importi richiesti con l'avviso di addebito a titolo di contributi e sanzioni dovessero ritenersi interamente dovuti. Chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata l'infondatezza dell'opposizione e che, previa revoca della sospensione dell'esecuzione, fosse confermato l'avviso di addebito impugnato;
in via subordinata, chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'obbligo di pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive e, per l'effetto, che il ricorrente fosse condannato al pagamento di quanto accertato.
Con ordinanza del 24/9/2024, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario, previa concessione di termine per il deposito di note. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha disposto che l'udienza già fissata del 10 aprile 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Il ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione proposta nel termine perentorio di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999, previsto per le opposizioni vertenti sul merito dell'iscrizione a ruolo.
L'avviso di addebito è stato infatti notificato il 16/1/2024 (cfr. avviso di ricevimento in atti) e il ricorso in opposizione risulta depositato il 23/2/2024, entro il termine di quaranta giorni previsto dal suddetto articolo.
Venendo all'esame del motivo di opposizione, si osserva che nelle opposizioni al ruolo è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale - fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie, pertanto, è onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il CP_1
sorgere dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti, con riferimento agli anni in questione.
Al riguardo è utile premettere la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti. Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: “Il primo comma dell'articolo
29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: “L'obbligo di iscrizione nella gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)
siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi
compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto
di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi
relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto
di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al
lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi
o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Va aggiunto che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 D.L. n. 78
/2010, convertito in legge n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. Corte Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 legge n. 662/1996 (che prevede il principio del c.d. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti,
artigiani e coltivatori diretti e non già allorchè, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa
(quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di s.r.l. (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. S.U. Cass. 3240/2010).
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta sull'argomento con diverse pronunce. Dopo la sentenza n. 17076/2011, con la quale è stata riconosciuta la legittimità della doppia iscrizione proprio per il socio amministratore di s.r.l. che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale, la Suprema
Corte si è pronunciata di recente con la sentenza n. 10763 del 4/5/2018. Con detta statuizione ha precisato che, una volta stabilita per il socio amministratore che partecipi all'attività aziendale la possibilità in via di principio della doppia iscrizione consentita dalla legge, occorre pur sempre accertare in concreto per ogni singola fattispecie, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, il presupposto della “partecipazione personale” alla suddetta attività in modo “abituale e prevalente”,
come richiesto dall'art.1, comma 203, legge n. 662/1996 (in senso conforme: Cass., 17/12/2018 n.
32603).
In breve, la Cassazione ha ribadito che la contestuale iscrizione può aver luogo solo ove siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime, in esito quindi ad un accertamento concreto dell'attività lavorativa posta in essere dall'amministratore (Cass., 17/10/2018,
n. 26026; Cass., 22/10/2018 n. 26657; Cass., 24/10/2018, n. 27001).
Pertanto, se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività
di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che – ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti
– deve sussistere la prova della suddetta abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale.
Detta partecipazione personale è cosa diversa e non può essere confusa con l'espletamento dell'attività di amministratore, per la quale il socio viene iscritto alla Gestione separata: essa piuttosto deve intendersi come esercizio di un'attività esecutiva e materiale ma anche come esercizio di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, atteso che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Occorre, perciò, distinguere “tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione
delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini
dell'iscrizione alla Gestione Commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare
l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla Gestione separata” (Cass. 10763 del
4/5/2018).
Ed inoltre, conserva tutt'ora valenza quanto affermato dalla Cass. SU 3240/2010 in punto alla distinzione tra attività di amministrazione e attività commerciale: “…non esistono disposizioni che
indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella s.r.l. E'
vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, poichè
all'amministratore è affidata la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto
imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione,
comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni
assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dall'abitualità dell'impegno
esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per l'iscrizione nella gestione commercianti.
Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già
dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo – sia esso commerciante, coltivatore diretto
o artigiano – ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti
dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto
impegno personale come elemento prevalente”.
In definitiva, l'obbligo di versare la doppia contribuzione sussiste per l'amministratore che sia,
contemporaneamente, socio lavoratore dell'impresa: in questo caso, difatti, si avrà una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, all'amministrazione societaria e al commercio (o alla diversa attività imprenditoriale espletata).
E' chiaro, dunque, che, conformandoci all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, ai fini dell'iscrizione alla Gestione commercianti, si richiede un accertamento di tipo relativo e soggettivo,
con specifico riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto, le quali devono essere rivolte alla effettiva realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società, con onere della prova gravante sull' . CP_1
Detto ultimo deve, infatti, investigare la posizione del soggetto, provando che lo stesso operi CP_2
con i requisiti normativi sopra indicati. Si esclude, dunque, la legittimità di un'iscrizione eseguita d'ufficio, unicamente sulla base della qualifica di socio ovvero di socio amministratore esposta in visura camerale, richiedendosi invece un'analisi puntuale della posizione del soggetto, ricorrendo se necessario a dei controlli diretti.
Dette indispensabili verifiche sono state omesse nel caso in esame e l' ha fatto discendere la CP_2
sussistenza dell'obbligo contributivo relativo alla Gestione Commercianti dai riscontri documentali
(visura camerale in atti relativa alla partecipazione del ricorrente nel periodo in questione alla
“Servizio Retail s.r.l.”) ovvero da mere presunzioni (l'attività commerciale del ricorrente dovrebbe desumersi dalla carica sociale dallo stesso rivestita in seno alla società).
L' , pertanto, non è stato in grado di fornire la prova dell'attività personale nell'impresa, non CP_1
ritenendosi sufficiente a tal fine la semplice qualifica del ricorrente di socio amministratore della suddetta società, dovendosi come detto anche in tal caso dimostrare la partecipazione personale con abitualità e prevalenza all'attività aziendale.
Quanto alle allegazioni del ricorrente, lo stesso, attraverso la produzione documentale (cfr. elenco dipendenti), ha dimostrato come la “Servizio Retail s.r.l.” si fosse avvalsa per lo svolgimento dell'attività lavorativa della collaborazione di dipendenti. Se ne ricava che l'attività d'impresa non fosse stata affidata al lavoro dei soli soci (sul punto: Cass. n. 11685/2012). Ed inoltre, la circostanza che si evince dalla visura camerale (evidenziata peraltro dallo stesso ente) che il ricorrente nel periodo di riferimento avesse lavorato come dipendente presso la Nicon s.r.l. e che avesse rivestito la carica di amministratore anche presso altre società, induce a ritenere che il ruolo dallo stesso ricoperto all'interno della Servizio Retail fosse di mera rappresentanza legale.
In definitiva, l' ha omesso di provare la sussistenza nella specie del requisito della CP_1
partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e, dunque, dei presupposti di legge per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti.
In particolare, non è stato provato che l'opponente, nel periodo in esame, abbia svolto attività
lavorativa nella società suindicata e che tale attività - ove esistita - abbia rivestito i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza, tali da consentirne l'iscrizione nella gestione commercianti, non potendo tale dato desumersi dalla mera qualità di socio amministratore della Servizio Retail s.r.l. rivestita dallo stesso.
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 2697 c.c. (secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo) devono ricadere sull' le conseguenze della CP_1
riscontrata deficienza probatoria.
Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto della genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo e del mancato assolvimento CP_2
dell'onere, sullo stesso gravante, di provare i presupposti per l'iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti, assorbita ogni altra questione, va dichiarata illegittima l'iscrizione del ricorrente nella suddetta gestione e non dovuti i contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto che, per l'effetto, va annullato.
Alla soccombenza dell' consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, che CP_1
vengono liquidate nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce: In accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi e delle somme aggiuntive di cui all'avviso di addebito opposto, che per l'effetto annulla;
Condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, che liquida in CP_1
complessivi euro 884,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania il 10 aprile 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio