Articolo 54 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 53Articolo 55
Versione
27 marzo 1968
Art. 54. Istituzione, riconoscimento e concentrazione di enti ospedalieri e altre norme transitorie

Fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario e nei territori di esse, i provvedimenti di competenza del Presidente della Regione previsti negli articoli 4, 5, 6 e 17 sono adottati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per l'interno per i provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 17 e, relativamente ai provvedimenti di cui all'articolo 6, sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali ospedalieri in armonia col piano nazionale ospedaliero transitorio; l'atto di approvazione di cui all'articolo 9, decimo comma, e' di competenza del Ministro per la sanita'; l'atto di classificazione degli ospedali previsto dall'articolo 19 viene adottato dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita'; e il rappresentante della Regione nel collegio dei revisori previsto dall'articolo 12 e' sostituito da un rappresentante della provincia, ove ha sede l'ente ospedaliero.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
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