Versione
27 marzo 1968
27 marzo 1968
Art. 54. Istituzione, riconoscimento e concentrazione di enti ospedalieri e altre norme transitorie
Fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario e nei territori di esse, i provvedimenti di competenza del Presidente della Regione previsti negli articoli 4, 5, 6 e 17 sono adottati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per l'interno per i provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 17 e, relativamente ai provvedimenti di cui all'articolo 6, sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali ospedalieri in armonia col piano nazionale ospedaliero transitorio; l'atto di approvazione di cui all'articolo 9, decimo comma, e' di competenza del Ministro per la sanita'; l'atto di classificazione degli ospedali previsto dall'articolo 19 viene adottato dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita'; e il rappresentante della Regione nel collegio dei revisori previsto dall'articolo 12 e' sostituito da un rappresentante della provincia, ove ha sede l'ente ospedaliero.
Fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario e nei territori di esse, i provvedimenti di competenza del Presidente della Regione previsti negli articoli 4, 5, 6 e 17 sono adottati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per l'interno per i provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 17 e, relativamente ai provvedimenti di cui all'articolo 6, sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali ospedalieri in armonia col piano nazionale ospedaliero transitorio; l'atto di approvazione di cui all'articolo 9, decimo comma, e' di competenza del Ministro per la sanita'; l'atto di classificazione degli ospedali previsto dall'articolo 19 viene adottato dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita'; e il rappresentante della Regione nel collegio dei revisori previsto dall'articolo 12 e' sostituito da un rappresentante della provincia, ove ha sede l'ente ospedaliero.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 15/11/1972, n. 158Provvedimento: […] Assume la Regione che, per effetto della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a provvedere in materia di enti ospedalieri ed assistenza sanitaria è passata dallo Stato alle Regioni quanto meno dal momento in cui queste ultime sono state costituite (art. 54 legge 12 febbraio 1968, n. 132), e che conseguentemente il Prefetto, nel novembre del 1970, non poteva provvedere in proposito.Leggi di più...
- regione umbria·
- sent. 158/72 b. conflitto di attribuzione tra stato e regione·
- individuazione del soggetto cui spetta la competenza·
- competenza dello stato.·
- estensione all'individuazione dell'organo competente·
- sent. 158/72 a. conflitto di attribuzione tra stato e regione·
- competenza della corte costituzionale·
- enti ospedalieri·
- esclusione.