Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 1874
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Sentenza 21 novembre 2025

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Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Lucchesi, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un opponente, persona fisica, contro una controricorrente, anch'essa persona fisica, avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione promossa dalla controricorrente mediante atto di precetto notificato in data 24/07/2020, fondato su provvedimenti temporanei e urgenti emessi nel procedimento di separazione giudiziale tra le parti, con cui era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della controricorrente. L'opponente, con atto di citazione notificato in data 27/07/2020, aveva chiesto, in via preliminare, la sospensione cautelativa dell'efficacia esecutiva del precetto e del decreto di rilascio per inidoneità dovuta all'incertezza nell'individuazione dell'immobile, ai sensi dell'art. 474, terzo comma, c.p.c. Nel merito, aveva invocato l'illegittimità dell'ordine di rilascio in virtù della normativa emergenziale di cui all'art. 103, comma 6, del D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 34/2020 e convertito dalla L. n. 77/2020, che sospendeva le procedure esecutive fino al 31 dicembre 2020. In via subordinata, aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. per gravi motivi, tra cui la sua condizione economica, l'incapacità di reperire altro alloggio, la giovane età e capacità lavorativa della moglie, la possibilità di frazionamento dell'immobile e la pregiudizialità dell'allontanamento dalla casa familiare per il rapporto con la figlia. La controricorrente si era costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependo la rilevanza dei motivi economici e familiari, la piena esecutività del provvedimento di assegnazione ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c., l'infondatezza dell'eccezione relativa alla normativa emergenziale, interpretata nel senso di sospensione del solo termine di efficacia del precetto e non dell'atto stesso, e la precisa individuazione dell'immobile.

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, dato che nell'udienza dell'11 ottobre 2024 l'opponente ha dichiarato di rinunciare all'opposizione a seguito del rilascio dell'immobile e dell'esito del procedimento possessorio, mentre la controricorrente ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione non avrebbe trovato accoglimento. Quanto al motivo relativo al carattere provvisorio del titolo, ha chiarito che l'ordinanza di assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c., costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia finché non sostituita, consentendo l'avvio della procedura di esecuzione forzata. Ha altresì confermato la giurisprudenza secondo cui il provvedimento di assegnazione fonda un'esecuzione per consegna o rilascio, implicando un obbligo di allontanamento dell'altro genitore. Riguardo alla normativa emergenziale, ha ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 103, comma 6, del D.L. n. 18/2020 non determinassero l'irregolarità formale del titolo o del precetto, ma solo la sospensione temporanea del termine di efficacia del precetto, prolungandone la validità oltre i 90 giorni, in coerenza con l'art. 481, comma 2, c.p.c. e la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 5577/1997). Ha infine rigettato la doglianza relativa all'incertezza del titolo e del precetto circa l'individuazione dell'immobile, ritenendo l'abitazione familiare perfettamente distinguibile. Le altre questioni sollevate circa le condizioni economiche, il diritto della minore e la personalità dell'opponente sono state considerate inconferenti. Di conseguenza, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 3.809, oltre spese generali, CPA e IVA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 1874
    Giurisdizione : Trib. Cagliari
    Numero : 1874
    Data del deposito : 21 novembre 2025

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