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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Francesca Lucchesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. LUCA PICASSO, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
opponente
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. PATRIZIA CARTA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
opposta
la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “Dichiara in ogni caso di rinunciare alla opposizione alla luce del rilascio dell'immobile da parte dell'opponente e dell'esito del procedimento possessorio.
Compensazione delle spese del giudizio.”.
Nell'interesse dell'opposto: “Voglia il tribunale adito:
Dichiarare cessata la materia del contendere con condanna della parte opponente alle spese secondo soccombenza virtuale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato in data 24/07/2020, unitamente al titolo esecutivo costituito dai provvedimenti temporanei e urgenti assunti nel procedimento di separazione giudiziale fra le parti iscritto al n. 9812/2016 R.G. del Tribunale di Cagliari, ha Controparte_1
intimato a il rilascio della casa coniugale. Parte_1
1 Con atto di citazione notificato in data 27/07/2020, ha proposto opposizione Parte_1
all'esecuzione ex artt. 605 – 617 c.p.c., chiedendo:
“a) In via preliminare sospendere cautelativamente l'efficacia esecutiva del precetto e decreto di rilascio n. 10382/2018 per la loro inidoneità in assenza del requisito della certezza di cui all'art
474 comma terzo c.p.c. non essendo stato individuato con precisione e certezza l'immobile per il
quale si chiede il rilascio;
b) nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordine di rilascio in virtù del disposto
dell'art. 103 comma 6 del DL n.18 del 2020- così come modificato dall'art 17 bis del d.l. n.34 del
2020 come convertito dalla legge 17 luglio 2020 n, 77- con il quale sono sospese le procedure esecutive - ivi incluse quelle di rilascio degli immobili-fino alla data del 31 dicembre 2020;
c) in via subordinata sospendere ai sensi dell'art 624 c. l'esecuzione de prevedimento di rilascio
della casa familiare sussistendo per i gravi motivi indicati in espositiva";
d) con vittoria di spese, diritti e competenze professionali”.
A fondamento dell'opposizione ha esposto:
- che il 24/07/2020 gli era stato notificato atto di precetto per rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale con pedissequo decreto munito di formula esecutiva;
- il decreto n. 10382/2018, era stato emesso nel procedimento di separazione fra le parti, e con esso oltre alla assegnazione della casa coniugale in Monastir al Km 18.300 della S.S. 131 in favore dell'opposta, era stato previsto a carico dell'opponente il versamento di un assegno mensile di euro 300, a titolo di mantenimento della figlia, e di euro 100 per il mantenimento della moglie;
- l'opponente, tuttavia, persona anziana di 70 anni, percepiva una pensione mensile di euro
708 e, detratta la somma versata per il mantenimento, residuava un importo insufficiente per far fronte alle proprie esigenze personali;
- l'azione promossa con il precetto era priva di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto, in ragione del carattere provvisorio del provvedimento di assegnazione, essendo ancora pendente e non definito il procedimento di separazione, della “incapacità” dell'opponente di reperire un altro immobile, della irragionevole imposizione di un obbligo di mantenimento della moglie, donna di giovane età, dotata di capacità lavorativa e titolare di reddito di
2 cittadinanza;
- era stata inoltre decretata la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio con la normativa emergenziale contenuta nel D.L. 18/2020, art. 103, comma 6, come modificato dal
D.L. 34/2020 e convertito dalla L. 77/2020) fino al 30 giugno 2020, e poi estesa fino al 31
dicembre 2020;
- l'abitazione familiare, tenuto conto delle dimensioni, risultava suscettibile di frazionamento e idonea a permettere a entrambe le parti di soggiornarvi autonomamente;
- dalle relazioni dei Servizi Sociali emergeva che il padre intratteneva un buon rapporto con la figlia, e il suo l'allontanamento dalla casa familiare, oltre che essere illegittimo, sarebbe stato pregiudizievole per tale rapporto;
- nel titolo e nel precetto l'immobile oggetto di rilascio non era esattamente individuato e, in particolare, carente dei requisiti di cui all'art. 474, terzo comma, c.p.c.
Tanto esposto, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del Parte_1
precetto, e nel merito, l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'ordine di rilascio per violazione della normativa emergenziale, o, in via subordinata, la sospensione dell'esecuzione per i gravi motivi esposti ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
L'opposta, contestata in via preliminare la rilevanza delle questioni sollevate dall'opponente con riferimento alla condizione economica delle parti, alle dimensioni dell'immobile e alla sua eventuale frazionabilità e alla tutela dell'interesse della minore a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori, ha evidenziato che il provvedimento del Tribunale con cui era stata disposta l'assegnazione dell'abitazione familiare in suo favore era munito di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 189 c.p.c., e perfettamente idoneo ad essere posto in esecuzione.
Ha inoltre eccepito che il disposto di cui all'art. 103, comma 6, del D.L. n. 18 del 2020, come modificato dall'art. 17-bis del D.L. n. 34 del 2020 e convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
relativo alla sospensione delle procedure esecutive, doveva essere inteso alla luce del D.L. n.
35/2005, che prevede che l'esecuzione per consegna o rilascio abbia inizio con la notificazione all'esecutato del preavviso di rilascio: pertanto, fino al 31/12/2020 non si sarebbe potuto procedere
3 alla notifica del preavviso di rilascio ma nulla vietava di procedere alla notifica del precetto, il cui termine di efficacia rimaneva tuttalpiù sospeso.
Ha infine contestato che attraverso il titolo esecutivo e il precetto non fosse possibile individuare con precisione l'immobile, chiedendo il rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione.
Espletata l'istruttoria documentale e testimoniale, nell'udienza dell'11 ottobre 2024, l'opponente ha dichiarato di rinunciare all'opposizione proposta essendo stato eseguito il rilascio dell'immobile ed essendosi concluso il procedimento di reintegra nel possesso dal medesimo promosso con il rigetto della domanda, confermato in sede di reclamo, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
L'opposta ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
***
Deve innanzitutto essere dichiara cessata la materia del contendere.
La rinuncia all'opposizione da parte dell'opponente e la conclusiva richiesta della parte opposta affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere, implicano il definitivo venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia giudiziale sulle domande formulate.
Con riferimento al governo delle spese di lite, in attuazione del principio della soccombenza virtuale, deve ritenersi che l'opposizione non avrebbe trovato accoglimento.
Quanto al motivo riguardante il carattere provvisorio del titolo, occorre rilevare che l'art. 189 disp.
att. c.p.c. stabilisce infatti che “L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi”.
In seguito all'emissione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, il genitore/coniuge deve quindi rilasciare l'abitazione immediatamente oppure nel termine indicato dal giudice o concordato tra le parti. In mancanza di spontaneo adempimento, il titolare del diritto di assegnazione può mettere in esecuzione il proprio diritto, essendo i provvedimenti attributivi, dotati della provvisoria esecutività. Con la spedizione in forma esecutiva del titolo, come avvenuto nel
4 caso in esame, è pertanto possibile iniziare una normale procedura di esecuzione forzata mediante consegna o rilascio.
D'altra parte, è condivisa e pacifica in giurisprudenza l'opinione secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa può fondare un'esecuzione per consegna o rilascio avendo un contenuto di condanna implicita.
Infatti, il diritto dell'assegnatario di abitare in via esclusiva l'immobile con i figli non può venire in esistenza se non c'è contestuale allontanamento dalla casa familiare dell'altro genitore, con la conseguenza che non mancherebbe solo la possibilità di esercitare un diritto, ma mancherebbe il diritto stesso, essendo il godimento esclusivo, l'unico contenuto dell'assegnazione.
L'ulteriore motivo di opposizione riguardante la normativa emergenziale (D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, art. 103, co. 6: “L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”, termine prorogato al
31 dicembre 2020 con D.L. 34/2020) è infondato.
Si tratta infatti di disposizioni non capaci di determinare la irregolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, e tanto meno il venir meno del diritto a procedere ad esecuzione forzata, bensì unicamente la sospensione temporanea del termine di efficacia del precetto, in coerenza con il principio stabilito dall'art. 481, co.2, cpc., prolungandone la validità oltre i 90 giorni (art. 481 cpc)
per la durata della sospensione dell'esecuzione.
La disposizione, dettata a tutela del creditore, prevedendo una sospensione del termine di efficacia del precetto ma non anche una inibitoria all'instaurazione dell'esecuzione, attribuisce al creditore la facoltà di attendere l'esito del giudizio di opposizione, senza incorrere nel rischio di vedere perento il precetto.
La giurisprudenza ha ritenuto applicabile la medesima regola anche ai casi, pur non espressamente contemplati, della sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva del titolo, e della sospensione dell'esecuzione disposta ex lege (Cassazione, sezione III, sentenza 23 giugno 1997, n. 5577). Tale
ultima decisione è specificamente motivata sul principio per il quale “il termine di efficacia del
precetto non corre durante i periodi di sospensione dell'esecuzione”. Principio che appare conforme, quanto meno, a un generale canone di ragionevolezza e di economicità degli atti giuridici.
5 Pertanto, nel caso in esame, in cui peraltro al momento dell'opposizione neppure era iniziata l'esecuzione (il cui inizio è segnato dalla notificazione dell'avviso di rilascio mentre il precetto costituisce atto meramente prodromico), nessuna incidenza della normativa emergenziale è rinvenibile sul piano della validità e regolarità formale del precetto.
Anche la doglianza relativa all'incertezza del titolo esecutivo e del precetto circa l'individuazione dell'immobile è infondata.
Attraverso il titolo e il precetto risulta infatti indubbia la natura di abitazione familiare dell'immobile oggetto di assegnazione, e dagli atti risulta che l'immobile sia perfettamente distinguibile e delimitato rispetto al più ampio edificio industriale in cui è inserito, per il resto destinato ad attività lavorativa e uffici.
Del tutto inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio sono infine le altre questioni sollevate circa le condizioni economiche delle parti, o il diritto della minore di mantenere rapporti con il padre o, ancora, la ricostruzione della “personalità” dell'opponente.
Per le considerazioni svolte, le spese del giudizio devono essere poste in capo all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.809 per
[...]
compensi di avvocato, oltre spese generali (15%) cpa e iva.
Cagliari, 05/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi
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