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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/09/2024, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 301/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 301/2022 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi da Avv. CARNOVALE MASSIMILIANO e da Avv. ITALO REALE con domicilio eletto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, come in atti APPELLANTE contro
GI ) (C.F. ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. FUMAGALLI ALBERTO con domicilio eletto presso il proprio studio in VIA SAN VITTORE 40 20123 MILANO
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Bologna n. 1657/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive ote scritte in sostituzione di udienza di p.c. del tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1657/2021 resa dal Tribunale di Bologna ex art. 281 sexies c.p.c. in data 25.6.2021 veniva rigettata l'opposizione a d.i. ottenuto da ora Controparte_2 [...]
nei confronti di e n qualità di CP_1 Parte_1 Parte_2 fideiussori, per l'importo di € 439.539,60 a titolo di anticipazioni di crediti versate in virtù di contratto di factoring stipulato con e non pagate dai debitori ceduti e CP_3 CP_4
. CP_5 L'opposizione veniva integralmente rigettata con la sentenza oggetto di appello.
Con l'atto di appello gli appellanti muovono 6 motivi di censura alla sentenza (il IV B costituendo autonomo motivo), di cui 4 sono la pedissequa ripetizione dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ragione per cui verranno trattati unitariamente.
Si è costituita ccependo la tardività dell'appello e invocandone il rigetto Controparte_1 nel merito.
1.
L'appello è tardivo perché proposto con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11.2.2022 (all. E parte appellata) e comunque datato 10.2.2022, già oltre il termine di 30 giorni previsto ex art. 326 c.p.c., decorrente dalla comunicazione di cancelleria in data 12.7.2021.
Il rilievo non è stato contestato, non avendo la difesa degli appellanti neppure depositato gli scritti conclusivi.
2.
L'appello è comunque infondato.
Con il 1° motivo di appello, gli appellanti si dolgono del mancato espletamento della CTU (unica richiesta istruttoria formulata nella memoria ex art. 183/6° co. c.p.c.).
Il motivo è svolto genericamente, con richiamo di massime giurisprudenziali non conferenti al caso e, sostanzialmente, dolendosi della valutazione del primo giudice che aveva ritenuta esplorativa la richiesta CTU.
Il motivo è infondato.
E' sufficiente richiamare l'esaustiva motivazione del diniego all'ingresso della CTU, come da ordinanza del 5.5.2021
Invero, nella fattispecie non si verte in situazione di insufficienza di documentazione rilevante, ma di prospettazione in fatto (usurarietà e anatocismo nel mutuo) sulla base di premesse metodologiche non condivisibili di cui il consulente tecnico verrebbe necessariamente investito.
In altri termini: se la censura di usurarietà è fondata sulla premessa, errata, della sommatoria tra interesse corrispettivo e moratorio, non si tratta di disporre una ctu per integrare la documentazione carente o per acquisire elementi in fatto per il cui accertamento sono necessarie cognizioni tecniche, ma senz'altro di disattendere la domanda perché non provata. Quanto poi alla mancata previsione dell'ISC si rileva che il predetto "indicatore" non ha alcuna funzione o valore di "regola di validità", tanto meno essenziale, del contratto, poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali
Il motivo è altresì infondato quanto alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., che è da ritenersi inammissibile ex art. 345 c.p.c. siccome prova nuova, non reiterata (e quindi già rinunciata in primo grado) nella memoria ex art. 183/6° co. c.p.c. ma solo, tardivamente, nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio.
I motivi dal 2 al 5 sono, come detto, la pedissequa ripetizione dell'atto di opposizione introduttivo del primo grado di giudizio e, come tali, non apportano alcun nuovo argomento rispetto ai motivi di reiezione del primo giudice, la cui valenza argomentativa ed esaustiva del diniego è intatta e qui da intendersi integralmente richiamata. Il 6° motivo afferisce alla statuizione sulle spese, che è generico quanto ad eccessività e infondato quanto ad illegittimità dell'addebito, apparendo, a contrario, corretta applicazione del principio di soccombenza ex art. 96 c.p.c.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 260.000 a € 520.000) e dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. cit., con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di con atto di Parte_2 Controparte_6 appello notificato in data 11.2.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza n. 1657/2021 del Tribunale di Bologna pubblicata in data
25.6.2021 e comunicata in data 12.7.2021
CONDANNA gli appellanti in solido fra loro al rimborso in favore di in Controparte_1 persona del l.r.p.t. delle spese del grado di lite, che liquida in € 14.239,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 13.9.2024.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 301/2022 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi da Avv. CARNOVALE MASSIMILIANO e da Avv. ITALO REALE con domicilio eletto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, come in atti APPELLANTE contro
GI ) (C.F. ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. FUMAGALLI ALBERTO con domicilio eletto presso il proprio studio in VIA SAN VITTORE 40 20123 MILANO
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Bologna n. 1657/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive ote scritte in sostituzione di udienza di p.c. del tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1657/2021 resa dal Tribunale di Bologna ex art. 281 sexies c.p.c. in data 25.6.2021 veniva rigettata l'opposizione a d.i. ottenuto da ora Controparte_2 [...]
nei confronti di e n qualità di CP_1 Parte_1 Parte_2 fideiussori, per l'importo di € 439.539,60 a titolo di anticipazioni di crediti versate in virtù di contratto di factoring stipulato con e non pagate dai debitori ceduti e CP_3 CP_4
. CP_5 L'opposizione veniva integralmente rigettata con la sentenza oggetto di appello.
Con l'atto di appello gli appellanti muovono 6 motivi di censura alla sentenza (il IV B costituendo autonomo motivo), di cui 4 sono la pedissequa ripetizione dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ragione per cui verranno trattati unitariamente.
Si è costituita ccependo la tardività dell'appello e invocandone il rigetto Controparte_1 nel merito.
1.
L'appello è tardivo perché proposto con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11.2.2022 (all. E parte appellata) e comunque datato 10.2.2022, già oltre il termine di 30 giorni previsto ex art. 326 c.p.c., decorrente dalla comunicazione di cancelleria in data 12.7.2021.
Il rilievo non è stato contestato, non avendo la difesa degli appellanti neppure depositato gli scritti conclusivi.
2.
L'appello è comunque infondato.
Con il 1° motivo di appello, gli appellanti si dolgono del mancato espletamento della CTU (unica richiesta istruttoria formulata nella memoria ex art. 183/6° co. c.p.c.).
Il motivo è svolto genericamente, con richiamo di massime giurisprudenziali non conferenti al caso e, sostanzialmente, dolendosi della valutazione del primo giudice che aveva ritenuta esplorativa la richiesta CTU.
Il motivo è infondato.
E' sufficiente richiamare l'esaustiva motivazione del diniego all'ingresso della CTU, come da ordinanza del 5.5.2021
Invero, nella fattispecie non si verte in situazione di insufficienza di documentazione rilevante, ma di prospettazione in fatto (usurarietà e anatocismo nel mutuo) sulla base di premesse metodologiche non condivisibili di cui il consulente tecnico verrebbe necessariamente investito.
In altri termini: se la censura di usurarietà è fondata sulla premessa, errata, della sommatoria tra interesse corrispettivo e moratorio, non si tratta di disporre una ctu per integrare la documentazione carente o per acquisire elementi in fatto per il cui accertamento sono necessarie cognizioni tecniche, ma senz'altro di disattendere la domanda perché non provata. Quanto poi alla mancata previsione dell'ISC si rileva che il predetto "indicatore" non ha alcuna funzione o valore di "regola di validità", tanto meno essenziale, del contratto, poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali
Il motivo è altresì infondato quanto alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., che è da ritenersi inammissibile ex art. 345 c.p.c. siccome prova nuova, non reiterata (e quindi già rinunciata in primo grado) nella memoria ex art. 183/6° co. c.p.c. ma solo, tardivamente, nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio.
I motivi dal 2 al 5 sono, come detto, la pedissequa ripetizione dell'atto di opposizione introduttivo del primo grado di giudizio e, come tali, non apportano alcun nuovo argomento rispetto ai motivi di reiezione del primo giudice, la cui valenza argomentativa ed esaustiva del diniego è intatta e qui da intendersi integralmente richiamata. Il 6° motivo afferisce alla statuizione sulle spese, che è generico quanto ad eccessività e infondato quanto ad illegittimità dell'addebito, apparendo, a contrario, corretta applicazione del principio di soccombenza ex art. 96 c.p.c.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 260.000 a € 520.000) e dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. cit., con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di con atto di Parte_2 Controparte_6 appello notificato in data 11.2.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza n. 1657/2021 del Tribunale di Bologna pubblicata in data
25.6.2021 e comunicata in data 12.7.2021
CONDANNA gli appellanti in solido fra loro al rimborso in favore di in Controparte_1 persona del l.r.p.t. delle spese del grado di lite, che liquida in € 14.239,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 13.9.2024.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina