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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.262/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione_ neutralizzazione contributiva”,
tra
, rappr. e dif. da avv. De Felice Salvatore e Insalata Giulio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Belli Francesca Romana CP_1
Appellato Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 29 luglio 2021 , titolare di Parte_1 pensione VO n. 10089270 con decorrenza gennaio 2013, impugnava la sentenza resa dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 29 gennaio 2021 (anzianità contributiva di n. 818 settimane sino al 31.12.1992, c.d. Quota A, e n. 1262 successive tale data , c.d. Quota B) che rigettava la propria domanda con cui, lamentando che, per effetto del susseguirsi di periodi di minore retribuzione e di contribuzione figurativa negli ultimi anni lavorativi, l'ammontare del trattamento previdenziale era stato erroneamente computato, in ragione della minore contribuzione versata;
facendo leva sull'applicazione dell'art. 3, comma 8, L.n. 279/92 in conformità ai principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 264/94, ovvero con l'esclusione della contribuzione non determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione relativa all'ultimo quinquennio, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “Accertare è dichiarare il diritto …. ad ottenere il ricalcolo della pensione in godimento in conseguenza della neutralizzazione delle settimane di contribuzione accreditate nel 2009, in quanto sfavorevoli - con conseguente recupero delle settimane già maturate ma non computate - per un rateo mensile lordo alla decorrenza (gennaio 2013) pari ad euro
1.645,06 o ad altra misura maggiore o inferiore da determinarsi ...; conseguentemente condannare il convenuto al pagamento dei ratei differenziali dovuti in favore del ricorrente, con decorrenza di legge, oltre interessi o rivalutazione come per legge, fatte salve le differenze future.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'udienza del 10 settembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
1 CP_ L'appellante conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il ricalcolo della pensione in godimento, in conseguenza della “neutralizzazione” delle settimane di contribuzione accreditate esclusivamente nell'anno 2009, in quanto sfavorevoli – con conseguente “recupero” delle settimane già maturate ma non computate – per un rateo mensile lordo, alla decorrenza (gennaio 2004), pari ad € 1.645,06 o ad altra misura maggiore o inferiore da determinarsi in corso causa, da perequarsi sino ad oggi con l'applicazione degli ordinari coefficienti di legge e fatte salve le differenze future, citando a conforto della propria domanda la giurisprudenza costituzionale di cui a Cass. 264/1994, ribadito dale sentenze 38/95 e 9990/2000, nonché Cassazione n. 29903/11.
Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo che il pensionato una volta raggiunto il requisito minimo contributivo, non può “selezionare” i periodi a sé sfavorevoli ma deve necessariamente chiedere la neutralizzazione di diversi anni continuativi se non di tutto il quinquennio.
Questa Corte condivide, con proprio attuale orientamento, tale motivazione del Giudice di prime cure. Ciò in quanto consentendo la neutralizzazione di periodi di minore contribuzione discontinui o di singoli periodi di minore contribuzione, seguiti da altri (di maggiore contribuzione) ricompresi nel quinquennio utilizzato per il calcolo della retribuzione pensionabile - come intenderebbe procedere il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico dal gennaio 2013, laddove ha specificatamente chiesto la sterilizzazione soltanto dell'anno 2009 - si individuerebbe un criterio del tutto privo di addentellati normativi (tenuto, in particolare, conto del fatto che l'art. 3, co.9 L.n. 297/82, correlando la retribuzione annua pensionabile alla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, ha evidentemente inteso fare riferimento ad un arco temporale continuativo, adeguatamente rappresentativo di una media delle retribuzioni, tendenzialmente più favorevoli, percepite nell'ultima parte della carriera lavorativa)
e disancorato dai precetti costituzionali a fondamento dei precitati arresti della Consulta (laddove, in particolare, la sterilizzazione dei periodi intermedi non spiegherebbe più la funzione di salvaguardare la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere, quanto piuttosto quella di dilatare artificiosamente il quinquennio di riferimento al fine di selezionare - in detto maggiore arco temporale - le 260 settimane connotate da una più elevata retribuzione pensionabile” (come testualmente dalla sentenza appellata).
2 Va rimarcato che alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L 503/1992 di riforma del sistema pensionistico, applicabile al caso di specie, come interpretata nella sentenza della Cassazione n. 28025/2018, per le pensioni liquidate dopo il 1 gennaio 1993, l'importo della pensione è determinato dalla somma: “a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503 del 1992”; la predetta sentenza precisa che la quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982, continua a beneficiare della neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione (paragr. 6).”insomma oggi, secondo il disposto dell'art. 13, D.Lgs. n. 503 del 1993, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio;
in altri termini, ai sensi dell'art. 13 citato, il riferimento all'ultimo quinquennio ai fini della retribuzione pensionabile è valido solo per la quota A di pensione.”( Cass. Sez L, sent. N 29967/2022). Tuttavia, la domanda dell'istante era diretta ad ottenere, con una operazione frammentaria, una eliminazione mirata solo dei periodi di minor convenienza ai fini del calcolo della pensione, pertanto nel caso di specie, il principio della
C.Cost. n.264/1994, non può essere applicabile perché la retribuzione dell'ultimo anno di contribuzione, risulta superiore a quella dei due anni da neutralizzare.
Correttamente, dunque, il Tribunale nella sentenza impugnata ha dichiarato l'infondatezza di tale operazione di selezione pensionistica volta ad alterare i meccanismi di calcolo, normativamente definiti ed integrati dalle pronunce della Corte Costituzionale.
La decisione nel merito assorbe ogni altro motivo formulato dalle Parti.
Per tali motivi a giudizio di questa Corte l'appello è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza appellata.
Si concorda anche con la regolamentazione delle spese come stabilita dal Giudice di prime cure: attesa la novità della questione, esse vanno giustificatamente compensate.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione_ neutralizzazione contributiva”,
tra
, rappr. e dif. da avv. De Felice Salvatore e Insalata Giulio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Belli Francesca Romana CP_1
Appellato Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 29 luglio 2021 , titolare di Parte_1 pensione VO n. 10089270 con decorrenza gennaio 2013, impugnava la sentenza resa dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 29 gennaio 2021 (anzianità contributiva di n. 818 settimane sino al 31.12.1992, c.d. Quota A, e n. 1262 successive tale data , c.d. Quota B) che rigettava la propria domanda con cui, lamentando che, per effetto del susseguirsi di periodi di minore retribuzione e di contribuzione figurativa negli ultimi anni lavorativi, l'ammontare del trattamento previdenziale era stato erroneamente computato, in ragione della minore contribuzione versata;
facendo leva sull'applicazione dell'art. 3, comma 8, L.n. 279/92 in conformità ai principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 264/94, ovvero con l'esclusione della contribuzione non determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione relativa all'ultimo quinquennio, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “Accertare è dichiarare il diritto …. ad ottenere il ricalcolo della pensione in godimento in conseguenza della neutralizzazione delle settimane di contribuzione accreditate nel 2009, in quanto sfavorevoli - con conseguente recupero delle settimane già maturate ma non computate - per un rateo mensile lordo alla decorrenza (gennaio 2013) pari ad euro
1.645,06 o ad altra misura maggiore o inferiore da determinarsi ...; conseguentemente condannare il convenuto al pagamento dei ratei differenziali dovuti in favore del ricorrente, con decorrenza di legge, oltre interessi o rivalutazione come per legge, fatte salve le differenze future.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'udienza del 10 settembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
1 CP_ L'appellante conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il ricalcolo della pensione in godimento, in conseguenza della “neutralizzazione” delle settimane di contribuzione accreditate esclusivamente nell'anno 2009, in quanto sfavorevoli – con conseguente “recupero” delle settimane già maturate ma non computate – per un rateo mensile lordo, alla decorrenza (gennaio 2004), pari ad € 1.645,06 o ad altra misura maggiore o inferiore da determinarsi in corso causa, da perequarsi sino ad oggi con l'applicazione degli ordinari coefficienti di legge e fatte salve le differenze future, citando a conforto della propria domanda la giurisprudenza costituzionale di cui a Cass. 264/1994, ribadito dale sentenze 38/95 e 9990/2000, nonché Cassazione n. 29903/11.
Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo che il pensionato una volta raggiunto il requisito minimo contributivo, non può “selezionare” i periodi a sé sfavorevoli ma deve necessariamente chiedere la neutralizzazione di diversi anni continuativi se non di tutto il quinquennio.
Questa Corte condivide, con proprio attuale orientamento, tale motivazione del Giudice di prime cure. Ciò in quanto consentendo la neutralizzazione di periodi di minore contribuzione discontinui o di singoli periodi di minore contribuzione, seguiti da altri (di maggiore contribuzione) ricompresi nel quinquennio utilizzato per il calcolo della retribuzione pensionabile - come intenderebbe procedere il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico dal gennaio 2013, laddove ha specificatamente chiesto la sterilizzazione soltanto dell'anno 2009 - si individuerebbe un criterio del tutto privo di addentellati normativi (tenuto, in particolare, conto del fatto che l'art. 3, co.9 L.n. 297/82, correlando la retribuzione annua pensionabile alla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, ha evidentemente inteso fare riferimento ad un arco temporale continuativo, adeguatamente rappresentativo di una media delle retribuzioni, tendenzialmente più favorevoli, percepite nell'ultima parte della carriera lavorativa)
e disancorato dai precetti costituzionali a fondamento dei precitati arresti della Consulta (laddove, in particolare, la sterilizzazione dei periodi intermedi non spiegherebbe più la funzione di salvaguardare la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere, quanto piuttosto quella di dilatare artificiosamente il quinquennio di riferimento al fine di selezionare - in detto maggiore arco temporale - le 260 settimane connotate da una più elevata retribuzione pensionabile” (come testualmente dalla sentenza appellata).
2 Va rimarcato che alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L 503/1992 di riforma del sistema pensionistico, applicabile al caso di specie, come interpretata nella sentenza della Cassazione n. 28025/2018, per le pensioni liquidate dopo il 1 gennaio 1993, l'importo della pensione è determinato dalla somma: “a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503 del 1992”; la predetta sentenza precisa che la quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982, continua a beneficiare della neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione (paragr. 6).”insomma oggi, secondo il disposto dell'art. 13, D.Lgs. n. 503 del 1993, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio;
in altri termini, ai sensi dell'art. 13 citato, il riferimento all'ultimo quinquennio ai fini della retribuzione pensionabile è valido solo per la quota A di pensione.”( Cass. Sez L, sent. N 29967/2022). Tuttavia, la domanda dell'istante era diretta ad ottenere, con una operazione frammentaria, una eliminazione mirata solo dei periodi di minor convenienza ai fini del calcolo della pensione, pertanto nel caso di specie, il principio della
C.Cost. n.264/1994, non può essere applicabile perché la retribuzione dell'ultimo anno di contribuzione, risulta superiore a quella dei due anni da neutralizzare.
Correttamente, dunque, il Tribunale nella sentenza impugnata ha dichiarato l'infondatezza di tale operazione di selezione pensionistica volta ad alterare i meccanismi di calcolo, normativamente definiti ed integrati dalle pronunce della Corte Costituzionale.
La decisione nel merito assorbe ogni altro motivo formulato dalle Parti.
Per tali motivi a giudizio di questa Corte l'appello è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza appellata.
Si concorda anche con la regolamentazione delle spese come stabilita dal Giudice di prime cure: attesa la novità della questione, esse vanno giustificatamente compensate.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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