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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 614/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Frosinone
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 04720249002373518/000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2025 depositato il
21/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: parziale difetto di giurisdizione e, per il resto, rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC, l'intimazione di pagamento n. 04720249002373518000, notificata il 14.3.2024, per la somma di € 24.532,78, eccependo l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti, la non debenza delle somme oggetto dei ruoli, la prescrizione dei crediti tributari nonché quella di sanzioni ed interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate SC la quale ha controdedotto sulle eccezioni di parte deducendo un parziale difetto di giurisdizione, un'incompetenza territoriale, ed ha prodotto documentazione attestante la regolarità delle notificazioni delle cartelle e quelle di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa di intervento volontario si è costituita la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in merito alle questioni attinenti la cartella avente ad oggetto il ruolo derivato dall'omesso versamento del contributo unificato ed ha depositato documentazione comprovate la regolarità delle notificazioni degli atti prodromici.
Il ricorrente ha quindi depositato memoria integrativa con la quale ha contestato, deducendone l'inammissibilità, della costituzione di ADER a mezzo di avvocato di libero foro. L'ente riscossore ha a sua volta controdedotto con propria memoria.
La controversia è stata discussa all'udienza del 17 marzo 2025, con le parti collegate da remoto, ed infine decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiara in via preliminare il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n.
04720120027443110000 avente essa ad oggetto l'omesso versamento della tariffa idrica integrata su cui è competente a decidere il giudice ordinario.
Venendo all'eccezione dell'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate SC a mezzo di avvocato del libero foro, essa va respinta. La questione, infatti, è stata ormai da tempo risolta, in senso positivo e definitivamente affrontata dalle
Sezioni Uniti della Corte di Cassazione le quali, nel 2019 (S.U. n.31241 del 29/11/2019), hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale: "(a) impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Agenzia delle
Entrate - SC si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla
Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma
4, r.d. cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto degli art. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del
2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
(b) quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità".
Venendo ora alle altre eccezioni proposte dal ricorrente si osserva che il ricorso può trovare parziale accoglimento in relazione alla dedotta omessa notifica delle cartelle n. 04720110027862940000, relativa alla tassa automobilistica 2005, notificata il 29.9.2011; a quella nr. n. 04720130010359801000, relativa alla tassa automobilistica del 2010, notificata il 13.02.2014; a quella nr.04720150007812468000, relativa alla tassa automobilistica 2012, notificata il 12.11.2015; ed infine a quella n. 04720200016059455000, relativa alla TARES 2013, notificata il 14.12.2022.
Per ciascuna di queste, infatti, non vi è prova in atti dell'avvenuta loro corretta notificazione al contribuente.
Tale vizio si riverbera dunque a cascata sulla validità dell'intimazione impugnata in parte qua.
Quanto alle restanti cartelle, invece, ritiene la Corte che sia stata dimostrata la loro conoscenza in capo al ricorrente.
La n. 04720000044408954001, avente ad oggetto l'omesso versamento Registro INVIM del 1994, fu notificata il 16.2.2001 direttamente a mani del contribuente seguita poi dalla notifica successiva di un'intimazione di pagamento nel 2016 a mani di familiare convivente con invio di raccomandata informativa;
nessuna prescrizione è dunque intervenuta.
Analogamente la cartella n. 04720020040948411000, relativa all'IVA 1996, fu notificata il 23.11.2002 anch'essa a mani del Ricorrente_1; anche in questo caso risulta corretta la notifica di una successiva intimazione di pagamento, interruttiva dei termini decennali di prescrizione, ricevuta a mani dello stesso.
Con riguardo, poi, alla cartella n. 04720160011937207000, avente ad oggetto il contributo unificato 2014, notificata il 21.07.2016, essa fu preceduta dalla notifica al difensore domiciliatario di un invito bonario;
essa fu ricevuta poi da un familiare convivente e fu doppiata dall'invio di raccomandata informativa;
risultano regolarmente notificate anche le successive intimazioni di pagamento.
Infine, come dimostrato dall'Agenzia resistente, il PALMA stesso presentò in data 18.03.2019 anche un'istanza di definizione per tutte e tre le cartelle.
Le sue eccezioni circa la mancata conoscenza nonché l'intervenuta prescrizione dei tributi sono dunque prive di pregio.
Per tali atti prodromici il ricorso è pertanto respinto. Il parziale accoglimento dei motivi del ricorrente comporta la decisione di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alla impugnazione della cartella numeri finali
3110. In parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione impugnata limitatamente ai crediti portati dalle cartelle aventi ad oggetto le tasse automobilistiche 2005, 2010, 2012 nonchè dalla cartella avente ad oggetto la TARES 2013. Rigetto nel resto le domande . Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 614/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Frosinone
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 04720249002373518/000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2025 depositato il
21/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: parziale difetto di giurisdizione e, per il resto, rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC, l'intimazione di pagamento n. 04720249002373518000, notificata il 14.3.2024, per la somma di € 24.532,78, eccependo l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti, la non debenza delle somme oggetto dei ruoli, la prescrizione dei crediti tributari nonché quella di sanzioni ed interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate SC la quale ha controdedotto sulle eccezioni di parte deducendo un parziale difetto di giurisdizione, un'incompetenza territoriale, ed ha prodotto documentazione attestante la regolarità delle notificazioni delle cartelle e quelle di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa di intervento volontario si è costituita la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in merito alle questioni attinenti la cartella avente ad oggetto il ruolo derivato dall'omesso versamento del contributo unificato ed ha depositato documentazione comprovate la regolarità delle notificazioni degli atti prodromici.
Il ricorrente ha quindi depositato memoria integrativa con la quale ha contestato, deducendone l'inammissibilità, della costituzione di ADER a mezzo di avvocato di libero foro. L'ente riscossore ha a sua volta controdedotto con propria memoria.
La controversia è stata discussa all'udienza del 17 marzo 2025, con le parti collegate da remoto, ed infine decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiara in via preliminare il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n.
04720120027443110000 avente essa ad oggetto l'omesso versamento della tariffa idrica integrata su cui è competente a decidere il giudice ordinario.
Venendo all'eccezione dell'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate SC a mezzo di avvocato del libero foro, essa va respinta. La questione, infatti, è stata ormai da tempo risolta, in senso positivo e definitivamente affrontata dalle
Sezioni Uniti della Corte di Cassazione le quali, nel 2019 (S.U. n.31241 del 29/11/2019), hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale: "(a) impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Agenzia delle
Entrate - SC si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla
Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma
4, r.d. cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto degli art. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del
2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
(b) quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità".
Venendo ora alle altre eccezioni proposte dal ricorrente si osserva che il ricorso può trovare parziale accoglimento in relazione alla dedotta omessa notifica delle cartelle n. 04720110027862940000, relativa alla tassa automobilistica 2005, notificata il 29.9.2011; a quella nr. n. 04720130010359801000, relativa alla tassa automobilistica del 2010, notificata il 13.02.2014; a quella nr.04720150007812468000, relativa alla tassa automobilistica 2012, notificata il 12.11.2015; ed infine a quella n. 04720200016059455000, relativa alla TARES 2013, notificata il 14.12.2022.
Per ciascuna di queste, infatti, non vi è prova in atti dell'avvenuta loro corretta notificazione al contribuente.
Tale vizio si riverbera dunque a cascata sulla validità dell'intimazione impugnata in parte qua.
Quanto alle restanti cartelle, invece, ritiene la Corte che sia stata dimostrata la loro conoscenza in capo al ricorrente.
La n. 04720000044408954001, avente ad oggetto l'omesso versamento Registro INVIM del 1994, fu notificata il 16.2.2001 direttamente a mani del contribuente seguita poi dalla notifica successiva di un'intimazione di pagamento nel 2016 a mani di familiare convivente con invio di raccomandata informativa;
nessuna prescrizione è dunque intervenuta.
Analogamente la cartella n. 04720020040948411000, relativa all'IVA 1996, fu notificata il 23.11.2002 anch'essa a mani del Ricorrente_1; anche in questo caso risulta corretta la notifica di una successiva intimazione di pagamento, interruttiva dei termini decennali di prescrizione, ricevuta a mani dello stesso.
Con riguardo, poi, alla cartella n. 04720160011937207000, avente ad oggetto il contributo unificato 2014, notificata il 21.07.2016, essa fu preceduta dalla notifica al difensore domiciliatario di un invito bonario;
essa fu ricevuta poi da un familiare convivente e fu doppiata dall'invio di raccomandata informativa;
risultano regolarmente notificate anche le successive intimazioni di pagamento.
Infine, come dimostrato dall'Agenzia resistente, il PALMA stesso presentò in data 18.03.2019 anche un'istanza di definizione per tutte e tre le cartelle.
Le sue eccezioni circa la mancata conoscenza nonché l'intervenuta prescrizione dei tributi sono dunque prive di pregio.
Per tali atti prodromici il ricorso è pertanto respinto. Il parziale accoglimento dei motivi del ricorrente comporta la decisione di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alla impugnazione della cartella numeri finali
3110. In parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione impugnata limitatamente ai crediti portati dalle cartelle aventi ad oggetto le tasse automobilistiche 2005, 2010, 2012 nonchè dalla cartella avente ad oggetto la TARES 2013. Rigetto nel resto le domande . Spese compensate.