Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Taranto n°1946 del 21 settembre 2023 Oggetto: benefici ex lege n°266/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia assistenziale, in grado di appello, iscritta al n°733/2023 tra
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce. Parte_1
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, dall'avv. Luigi Elefante. Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31-1-2022 adì il giudice del lavoro del Tribunale di Controparte_1
Taranto esponendo che, in qualità di ispettore capo della Polizia di Stato presso la Questura di
Taranto- Ufficio Immigrazione, in data 12 maggio 2001 gli era stato affidato il servizio di ordine pubblico, come capo squadra, in occasione dei festeggiamenti tenuti a Taranto in piazza Castello per la promozione della squadra locale di calcio in serie C;
che, verso le ore 21,00, un giovane tifoso
(successivamente identificato per ) aveva scavalcato le transenne e si era arrampicato CP_2
sul palco dei festeggiamenti, ove era schierato il personale della Polizia di Stato, aggrappandosi ad un faro di illuminazione che, a causa del peso, aveva iniziato ad ondeggiare pericolosamente sui giocatori e sulle autorità presenti sul palco;
che immediatamente era intervenuto il ricorrente ed altro personale della Polizia di Stato, riuscendo, solo dopo aver vinto una forte resistenza, ad allontanare il
che, all'esito del predetto incidente, il ricorrente aveva riportato nell'immediatezza un trauma cranico non commotivo con ematoma esocranico (come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale S.S.
Annunziata di Taranto) e, successivamente, erano stati diagnosticati “postumi algo-funzionali in graduale remissione di trauma occipitale non commotivo”.
Il ricorrente dedusse che, per le predette lesioni, era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, con concessione, come da decreto del Ministero dell'Interno n°3402/F del 31 maggio 2013, dell'equo indennizzo spettante in ragione dell'ascrivibilità dell'infermità alla Tab B (a cui corrisponde, secondo le tabelle di equivalenza e comparazione, una invalidità permanente ricompresa in una fascia fino al 20%).
Tanto premesso, rilevò di aver chiesto ( domanda datata 12 aprile 2019), in ragione delle lesioni riportate, il riconoscimento dello status di Vittima del RE o soggetto equiparato, come previsto dal d.P.R. n. 243/2006, con conseguente riconoscimento dei benefici all'uopo previsti dalla legge, domanda che era stata respinta per intervenuta prescrizione decennale del diritto agli emolumenti richiesti. Dedusse l'illegittimità del provvedimento, adottato in sede amministrativa, di rigetto della domanda di riconoscimento del suo status di vittima del dovere e, ritenendo la imprescrittibilità del diritto azionato e di rientrare, a causa delle predette lesioni riportate a causa di servizio, nella categoria dei soggetti aventi diritto ai benefici previsti in favore delle vittime del dovere, chiese : “1) accogliere integralmente il ricorso e previa disapplicazione del provvedimento ministeriale impugnato accertare e dichiarare lo Status di Vittima del RE del ricorrente ai sensi della normativa vigente
(L.466/80; L. 388/90 ;L.266/2005;DPR243/2006). 2) accertare e dichiarare che le lesioni: <<
Postumi algo funzionali in graduale remissione di trauma occipitale non commotivo >>, sono in rapporto causale diretto, con l'attività di servizio, di ordine pubblico , in cui era comandato, in data
12 maggio 2001; 3) accertare e dichiarare che l'invalidità complessiva, per l'infermità complessiva ripor tata già riconosciuta Si dipendente da causa di ser vizio, corrisponde al grado risultante in seguito all'espletata istruttoria in corso di causa. 4) dichiarare tenuto il resistente al Parte_1
riconoscimento a favore del ricorrente, di tutti i benefici assistenziali di legge previsti per la categoria delle vittime del dovere, in rapporto alla percentuale di invalidità complessiva accertata.
5) Condannare l'Amministrazione resistente ad erogare al ricorrente tutti i benefici previsti dalla normativa vigente a favore delle IM del RE, dovuti in relazione al grado di invalidità accertata, a decorrere dall'entrate in vigore delle norme di riconoscimento a favore delle IM del
RE , con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge nei limiti della prescrizione decennale, e precisamente: Speciale Elargizione in percentuale in relazione al grado di invalidità complessiva; e con invalidità complessiva pari o superiore al 25%: l'Assegno vitalizio mensile non reversibile di impor to originario pari ad euro 258,23 di cui all'art. 2 comma 1 L. n. 407/ 98 elevato ad euro 500,00 ex art. 4 comma 238 L.n.350/2003 e lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di 1033 euro ( articolo 2 comma 105 della legge 25 dicembre 2007 n.244)”.
Si costituì in giudizio il eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto Parte_1
ai benefici richiesti. Nel merito rilevò che, nella fattispecie, non ricorreva alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.. 1, commi 563 e 564, della legge n°266/2005, in quanto le lesioni riportate dal ricorrente non era state contratte in alcuna delle situazioni tipizzate dal predetto comma 563, né in presenza di condizioni di impiego straordinarie ed eccezionali rispetto al generico servizio come richiesto dal successivo comma 564. Concluse quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
All'esito della consulenza medico legale che accertava un danno biologico pari al 12% di invalidità permanente, il ricorrente limitò la domanda al riconoscimento dei seguenti benefici: esenzione
I.R.P.E.F. sul trattamento pensionistico, esenzione sanitaria e speciale elargizione parametrata al grado di invalidità riconosciuto (v. note del 23 agosto 2023).
Il Tribunale di Taranto, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 21 settembre 2023 n°1946 accolse la domanda, dichiarando che “il ricorrente è da ritenersi vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, co.
563, legge n° 266/05, con percentuale complessiva di invalidità del 12% con decorrenza dalla istanza amministrativa”, condannando “il convenuto, per quanto di competenza, all'attribuzione Parte_1
dei benefici assistenziali previsti in rapporto alla percentuale di invalidità complessiva accertata, secondo quanto precisato in motivazione, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo”.
Il ha proposto appello avverso la predetta sentenza con ricorso depositato il 16 Parte_1 ottobre 2023, deducendo l'erroneità della decisione impugnata. Ha riproposto in via preliminare la eccezione di prescrizione del diritto ai benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere e, nel merito, ha ribadito la insussistenza delle condizioni previste dalla legge n°266/2005 per il riconoscimento dei benefici richiesti. Infine ha chiesto, in via subordinata ovvero nell'ipotesi di rigetto dei predetti motivi di gravame, “lo scomputo delle somme già percepite e di quelle che dovranno ancora essere erogate a diverso titolo, tenuto anche conto degli artt. 10 e 13 della l. n.
302/1990 che dispongono il divieto di cumulo tra la speciale elargizione e gli importi erogati a titolo di risarcimento del danno e a titolo di equo indennizzo. Tanto al fine di evitare una ingiusta locupletazione rispetto al medesimo fatto che ha dato origine alla pretesa per cui è causa”.
L'appellato si è costituito con memoria depositata il 19 febbraio 2024 e, contestando la fondatezza dell'appello, ne hanno chiesto il rigetto.
Alla odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa, sulla base delle conclusioni di cui in atti, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettato il primo motivo di appello proposto dal ovvero Parte_1
quello relativo alla eccezione di prescrizione proposta in primo grado e non accolta dal giudice di prime cure.
Sul punto è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione che ha statuito che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art.1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. n. 17440/2022).
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la condizione di vittima del dovere, di cui alla legge n.
266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, fatta eccezione per i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge soggetti in quanto tali alla prescrizione decennale;
ne consegue che, pur avendo l'istante presentato la domanda con missiva dell'aprile 2019, a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge, non può ritenersi prescritto il diritto ad essere iscritto nell'elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 3, e a percepire le prestazioni assistenziali nei limiti della prescrizione decennale.
Con riferimento al beneficio della speciale elargizione ( introdotta a far data dal 1 gennaio 2007) riconosciuto nella sentenza impugnata, rispetto al quale si applica il termine di prescrizione decennale, non è stato dedotto in giudizio ( ed in particolare in questo grado da parte del Parte_1
appellante) che la stabilizzazione degli esiti invalidanti permanenti sia avvenuta in epoca precedente al decennio calcolato a ritroso dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ovvero in epoca precedente ad aprile 2009). Si consideri che la diagnosi sia al momento dell'infortunio che in sede di visita medico legale del 2004 (jn sede amministrativa all'esito della domanda di equo indennizzo), era stata quella di “postumi algo-funzionali in graduale remissione di trauma occipitale non commotivo” e quindi non si faceva riferimento a postumi invalidanti stabilizzati. Inoltre si rileva che, all'esito della c.t.u. espletata in primo grado, sono stati accertati “lievissimi esiti biofunzionali di pregresso trauma cranico non commotivo” a decorrere da aprile 2019.
L'eccezione di prescrizione decennale sollevata da parte appellante, con riferimento alla speciale elargizione, va pertanto rigettata non essendo stato dedotto, ancor prima che provato, il momento di stabilizzazione dei postumi invalidanti, momento dal quale è iniziato a decorrere il termine di prescrizione.
Passando all'esame del secondo motivo di appello relativo alla dedotta inapplicabilità nella fattispecie della normativa in materia di vittime del dovere, il Collegio ritiene opportuna una breve ricostruzione normativa e, all'esito, una ricostruzione storico-giurisprudenziale dell'istituto assistenziale oggetto di esame, riportando il contenuto, negli anni, di alcune pronunce sia del Giudice Amministrativo che del Giudice Ordinario (in particolare della Corte di Cassazione) con riferimento alla normativa in materia di vittime del dovere e soggetti equiparati.
La disciplina normativa in materia di vittime del dovere è frutto di una stratificazione secolare. Il primo testo di legge che ha utilizzato la locuzione “vittime del dovere” è stato il RDL n. 261/1921, con cui venne istituito un fondo nel bilancio del per elargizioni alle famiglie Parte_1
dei funzionari di P.S., Ufficiali della Regia Guardia e Reali carabinieri. Sino al 1980 la legge non stabiliva espressamente che cosa si intendesse per “vittime del dovere”, rimettendosi ad una definizione implicita: la “vittima” era l'appartenente ad uno dei corpi di pubblica sicurezza allora esistenti che fosse deceduto nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.
Con legge n. 1261/1967 e, successivamente, con leggi n. 101/1968 e l. 629/1973, la platea dei beneficiari delle provvidenze fu estesa in favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle ispettrici e assistenti di polizia, dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del
Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, sempre sul presupposto che si trattasse di “caduti” nell'espletamento dei propri doveri.
Solo con la legge n°466/1980 , all'art. 1, fu adottata una prima definizione espressa di “vittime del dovere”, stabilendo che “per vittime del dovere” dovessero intendersi i soggetti “deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”. Con la stessa legge, i benefici previsti per le vittime del dovere furono estesi anche alle famiglie dei vigili del fuoco (art. 2), dei magistrati ordinari (art. 3), dei vigili urbani e di qualsiasi persona che, legalmente richiesta, avesse prestato “assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza”.
Con il successivo D.P.R. 510/1999, tuttora in vigore, ci fu un tentativo di sistematizzare le disposizioni di rango regolamentare relativamente alle vittime del dovere, pur riportando una rubrica riferita esclusivamente alla diversa categoria delle “vittime del terrorismo”. L'art. 2 del suddetto
Regolamento individua le amministrazioni competenti all'attribuzione delle provvidenze economiche dovute alle vittime del dovere, ripartendole tra il , il Parte_1 Parte_1
il , riservando una competenza preponderante al primo. Controparte_3 Controparte_4
La principale modifica dell'assetto normativo vigente interviene con la legge finanziaria per il 2006 (legge 266/2005). La legge, oltre ad introdurre, all'art.1, comma 562, una clausola di “progressiva estensione” alle vittime del dovere dei benefici già previsti in favore della diversa categoria delle vittime della criminalità e del terrorismo, si occupa nuovamente di fornire una definizione di
“vittime del dovere” e di soggetti ad esse equiparati. Secondo la definizione dell'art. 1, comma 563,
“per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466 , e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
L'inciso di apertura del comma 563 appare pleonastico, nella parte in cui richiama dapprima una specifica elencazione di dipendenti pubblici (segnatamente, quelli indicati all'art. 3 l. 466/1980) salvo poi estendere la portata della disposizione alla generalità dei dipendenti. Inoltre la formulazione del comma 563, non abrogando espressamente le antecedenti disposizioni normative di rango primario, ha dato adito a non pochi problemi interpretativi nella specificazione del tenore normativo della disposizione: sia per quanto concerne il necessario raccordo con una serie di disposizioni normative tuttora vigenti (in primis il già citato art. 1 l. 466/1980), sia per ciò che attiene alla delimitazione dei presupposti applicativi modali della disposizione stessa. Il successivo comma 564 ha poi introdotto, accanto alle “vittime del dovere”, una categoria di soggetti ad esse equiparati, stabilendo che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”
.Infine, al comma 564, il legislatore aveva demandato il Governo all'approvazione di un nuovo regolamento con cui disciplinare i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze.
Il regolamento è stato approvato con d.p.r. n. 243/2006.
All'art. 1, comma 1, il Regolamento ha fornito alcune definizioni integrative rispetto alle richiamate disposizioni primarie contenute nella l. 266/2005. In particolare, è stato specificato che per “missioni di particolare natura” (di cui all'art. 1, comma 564, l. 266/2005) debbano intendersi “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”. Sempre ai fini dell'art. 1, comma 564, l. 266/2005, il Regolamento ha definito le “particolari condizioni ambientali od operative”, qualificandole come le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”; ancora ai medesimi fini, si è stabilito che le infermità si considerino “dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione” solo quando le “straordinarie circostanze” (intese, a propria volta, come
«particolari condizioni ambientali od operative») siano state la “causa ovvero la concausa efficiente e determinante» delle infermità riportate (art. 6, comma 3).
Quanto alla interpretazione giurisprudenziale della normativa in esame, si rileva che, a fronte di un primo indirizzo, consolidatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa, che inquadrava la posizione soggettiva di chi aspirasse al riconoscimento come «vittima del dovere» quale interesse legittimo pretensivo da far valere di fronte ad un'amministrazione che godeva di ampia discrezionalità nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, se ne è contrapposto (ed infine ha Parte prevalso e si è affermato) un altro, sviluppato dall' che qualifica, come sopra già rilevato, tale posizione come diritto soggettivo di natura assistenziale, correlato ad uno status activae civitatis imprescrittibile, non accostato ad alcun margine di discrezionalità in capo all'Amministrazione e il cui sorgere risulta condizionato alla previa proposizione di una domanda amministrativa da parte dell'interessato.
Quanto ai presupposti per il riconoscimento della posizione di vittima del dovere, la giurisprudenza amministrativa aveva interpretato le norme sulla base di criteri particolarmente stringenti. In particolare, era stato previsto quale criterio generale quello secondo cui la legge non ritenesse sufficiente che l'infortunio (o il decesso) potesse conseguire all'espletamento, da parte del dipendente pubblico, di funzioni d'istituto tout court. Al contrario, si richiedeva, anche per le ipotesi disciplinate dall'art. 1, comma 563, che l'interessato dovesse aver subito l'infortunio per avere affrontato un rischio che andasse oltre quello ordinario connesso all'attività d'istituto. Diversamente opinando, si sosteneva che la nozione di vittime del dovere avrebbe subito un'indebita sovrapposizione con quella della causa di servizio, dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata, rispetto a cui, invece, la prima presenterebbe caratteristiche speciali.
In definitiva, secondo l'orientamento più restrittivo della giurisprudenza amministrativa, lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, sarebbe l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della “vittima del dovere”, anche con riferimento alla
L. 266/2005 e a tutte le ipotesi previste dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r.
243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia sarebbe quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali con un gesto che rasenti l'eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano portato invalidità di carattere permanente.
A confutazione di quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, veniva evidenziato come la legge preveda che la posizione di “vittima del dovere” possa ricorrere solo a fronte di eventi caratterizzati da specifici connotati modali (ad esempio durante lo svolgimento di operazioni di soccorso, ecc.) e ciò renderebbe di per sé evidente che vi è effettivamente una chiara distinzione tra i presupposti per il riconoscimento della causa di servizio e di vittima del dovere;
in sintesi, apparirebbe già chiaro che il genus della causa di servizio sia ben più ampio di quello delle vittime del dovere, richiedendo unicamente che l'infortunio derivi, in generale, da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio;
al contrario, per ottenere il riconoscimento della posizione giuridica di “vittima del dovere”, l'infortunio deve essersi verificato non solo durante il servizio, ma anche secondo le specifiche modalità indicate nella legge. Questo, però, non equivarrebbe a concludere che l'infortunio che dia luogo al riconoscimento della vittima del dovere, oltre a svolgersi secondo le modalità indicate dalla legge, debba necessariamente presentare un quid pluris rispetto alle modalità ordinarie di svolgimento delle operazioni ivi indicate.
Sin dall'inizio degli anni 2000 la giurisprudenza del Giudice Ordinario ha messo in dubbio la consistenza della posizione giuridica della “vittima del dovere” secondo gli schemi delineati e sviluppati dal giudice amministrativo.
Inoltre, per diversi anni, sia il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che il giudice amministrativo, quando aditi, avevano ritenuto la propria giurisdizione sulle controversie relative al riconoscimento delle vittime del dovere. Si era delineata, quindi, una situazione chiaramente confliggente con il principio della precostituzione per legge del giudice naturale, declinato alla
Parte stregua del riparto di giurisdizione tra e GA, quale immediato riflesso dell'art. 25 Cost.; ne era derivata la necessità di un intervento chiarificatore in sede nomofilattica, giunto con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 23300/2016, secondo cui: “si è in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale”.
La posizione di vittima del dovere è quindi correlata ad una situazione giuridica che non rientra né tra gli istituti previdenziali o assistenziali finalizzati a garantire condizioni di vita dignitose ai lavoratori o agli indigenti;
né tra quelli orientati al risarcimento di coloro i quali, in nome di un superiore interesse collettivo, abbiano subito un danno alla salute.
Molto problematica è sempre stata, in sede interpretativa, la delimitazione del perimetro del requisito delle “particolari condizioni operative”, che il Regolamento definisce come le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Secondo l'impostazione originariamente adottata dalla giurisprudenza amministrativa, la
“particolarità” delle condizioni, richiesta dalla legge, equivarrebbe all'esposizione del soggetto ad un rischio eccezionale derivante da circostanze esogene rispetto all'ordinario atteggiarsi dei propri compiti istituzionali (Cons. Stato, Sez. IV, 31.1.2012, n. 480. Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7.9.2015, n.
4219; Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4042)
Nella sentenza del Consiglio di Stato della IV sezione del 18 gennaio 2018 n°306, si legge “Questo
Consiglio ha più volte precisato, in termini generali, che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio;
quanto alla specifica latitudine dell'art. 3 della l. n. 629, si è altresì puntualizzato che “l'art. 3, comma 2, della l. 629/1973 prevede, per il riconoscimento della speciale elargizione in favore dei familiari delle vittime del dovere, che l'evento lesivo sia specificamente attinente a tali operazioni (o all'espletamento dell'attività di soccorso) e, cioè, che vi sia una connessione causale strettissima e inscindibile tra il rischio specifico – si pensi, ad esempio, ad una vasta operazione antimafia o all'intervento di soccorso in occasione di una straordinaria calamità naturale – e l'evento traumatico” “L'evento traumatico, pertanto, non deve essere semplicemente “connesso all'espletamento di funzioni d'istituto”, ma deve conseguire alla verificazione del rischio specifico di quelle “operazioni di polizia preventiva o repressiva” in cui era impegnato l'agente, ossia del rischio che rappresenta il tratto caratterizzante e qualificante di quelle operazioni e di cui costituisce il risvolto pericoloso per così dire “ordinario”, prevedibile, preventivabile…. Del resto, come rilevato in pregresse pronunce, per costante orientamento di questo
Consiglio, lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, è
l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della “vittima del dovere”, anche con riferimento alla l. 266/2005 e a tutte le ipotesi previste dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenti l'eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente ( Cons. St., sez. I,
31.1.2013, parere n. 7595; Cons. Stato, Sez. III, 11 agosto 2015, n. 3915”)
Si sottolinea che la giurisprudenza amministrativa richiedeva la verifica dell'esistenza di un rischio specifico ( quello non ordinario, non prevedibile) anche con riferimento alle ipotesi di cui al comma 563 dell'art. della legge in esame ovvero alle ipotesi in cui il legislatore aveva tipizzato le situazioni di rischio e di cui si dirà in seguito.
Con riferimento, in particolare, alle ipotesi di cui al comma 564 dell'art.1 cit, il Giudice Ordinario, almeno fino al 2022, ha ampliato notevolmente l'ambito applicativo della normativa in esame, ritenendo applicabile la tutela indennitaria ogni qualvolta l'attività svolta dal soggetto fuoriesca, per qualsiasi ragione, dall'ordinario modo di svolgimento della stessa, cioè dalla modalità con cui, originariamente, era previsto che si svolgesse. Sarebbe sufficiente, allora, il ricorrere di qualsiasi evenienza non contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione (Cass.Civ., Sez. Lav., 30.5. 2022, n. 17433; Cass. Civ., Sez. Lav.,
29.4.2021, n. 11343; Cass. Civ., SS.UU., 21.9.2017, n. 21969; Cass. Civ., Sez. Lav., 8.6.2018, n.
15027; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.10.2018, n. 24592; Cass. Civ., Sez. Lav., 4 .11.2020, n. 24604; Cass.
Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n. 14346; Cass. Civ., Sez. Lav., 20.9.2021, n. 25403; Cass. Civ., Sez. Lav.,
8.3.2021, n. 6312; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.10.2018, n. 24592; Cass. Civ., Sez. Lav., 22.7.2019, n.
19677.), arrivando a sostenere che la “particolarità” delle condizioni ambientali ed operative potrebbe risiedere anche in un errore organizzativo della Pubblica Amministrazione, ovvero dalla negligente o imprudente fase di gestione del rapporto di lavoro da parte della stessa Amministrazione (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 5.5.2022, n. 14346; Cass. Civ., SS.UU., 17.11.2016, n. 23396).
Secondo tale ultimo orientamento giurisprudenziale, la violazione del generico obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. costituirebbe, di per sé, circostanza straordinaria in grado di esporre il dipendente a maggiori rischi per la propria integrità fisica, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Sul punto, sono stati ritenuti rilevanti, ai fini dell'applicabilità del comma 564, anche l'errore o il difetto di manutenzione di un mezzo di trasporto.
Nella sentenza n° 20543/2022, la Suprema Corte ritiene che l'errore o il difetto di manutenzione dei mezzo di trasporto sono idonei a costituire circostanza straordinaria e fatto di servizio tali da esporre il militare a maggiori rischi o fatiche, in rapporto, alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, tenendo conto che questi debbono essere svolti in sicurezza e con utilizzo ci mezzi sottoposti ad adeguati ed idonei interventi di manutenzione, ricavandone la conclusione secondo cui la loro ricorrenza integra senz'altro quella nozione di particolari condizioni ambientali e operative. (
v. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 30.5.2022, n. 17437; Cass. Civ., Sez. Lav., 4.11.2020, n. 24604).
Ancora, è stata ritenuta integrante il requisito delle “particolari condizioni” anche la sussistenza di avverse condizioni metereologiche, rispetto alle quali si rivelavano inadeguate le condizioni di un mezzo di trasporto. (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 8.3.2021, n. 6312; Cass. Civ.; Cass. Civ., Sez. Lav.,
22.7.2019, n. 19675; Cass. Civ., Sez. Lav., 17.7.2019, n. 19266).
Infine, è stata valorizzata, sempre per integrare il requisito in parola, anche la negligenza del pilota o del conducente. (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 22.7.2019, n. 19674; Cass. Civ., SS.UU., 15485/2017; Cass.
Civ., Sez. Lav., 17.7.2019, n. 19268; Cass. Civ., Sez. Lav., 16.7.2019, n. 19035; Cass. Civ., Sez. Lav.,
8.11.2018, n. 28587).
A partire dal 2022, in diverse sentenze della Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. Lav.,
29819/2022; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n. 13436, Cass. Civ., Sez. Lav., 24.3.2023, n. 8511;
Cass. Civ., Sez. Lav., 23.3.2023, n. 8369; Cass. Civ., Sez. Lav., 12.6.2023, n. 16532; Cass. Civ. Sez.
Lav. n°29618/2024), si coglie un diverso indirizzo interpretativo in materia. In particolare viene sottolineata la necessità di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro e si precisa che i termini “particolare” e “straordinario” devono essere intesi come fuori dal comune e dall'ordinario ovvero relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio.
In particolare nella sentenza n°29819/2022 si legge : “Il Collegio ritiene che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti, in rapporto alle ordinarie condizioni l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie
o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza la legge attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative. Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”(v. in senso conforme Cass. n°29618/2024; v. Cass. n°5208/2023; n°22778/2024; Cass.
n°16851/2024 con la quale non si riconosce lo status di vittima del dovere ad un carabiniere investito mentre ferma le auto nelle attività di perlustrazione).
In definitiva il punto critico attiene proprio all'apprezzamento del “rischio” con particolare riferimento nell'ipotesi disciplinata dal comma 564 cit..
La giurisprudenza della Suprema Corte, come appena rilevato, sembra orientarsi nel ritenere, in particolare negli ultimi due anni, non sufficiente il rischio insito nello svolgimento di normali compiti di servizio ma richiede la sussistenza un quid pluris consistente in rischi e fatiche ulteriori ( appunto un quid pluris) rispetto al rischio già insito nell'espletamento delle ordinarie mansioni a cui è addetto il dipendente pubblico.
Orbene, a tale ultimo orientamento giurisprudenziale il Collegio ritiene di aderire, condividendo il predetto percorso argomentativo della Suprema Corte nonché sulla base delle ulteriori considerazioni che seguono.
Si osserva che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, individuando, nel comma 563, talune attività ritenute dalla legge particolarmente pericolose. Vi è quindi una presunzione assoluta di rischio eccezionale ( ovvero quel quid pluris) al quale è esposto il dipendente pubblico nell'espletamento delle attività di soccorso, di ordine pubblico etc e, nell'ipotesi in cui l'esercizio di tali attività abbiano comportato lesioni all'integrità psico-fisica dell'agente, la norma attribuisce automaticamente al danneggiato o ai suoi aventi causa i benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere.
In altre parole, la valutazione del “particolare” ( nel senso di più elevato) rischio viene fatta dal legislatore a monte: i soggetti impegnati nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, in contesti internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità, sono soggetti esposti, sulla base di una valutazione compiuta dal legislatore, ad un rischio più elevato di subire lesioni alla propria incolumità psico-fisica rispetto al rischio ordinariamente insito nell'espletamento delle mansioni loro assegnate.
Non è quindi condivisibile la giurisprudenza amministrativa sopra citata che ha richiesto, anche per le ipotesi di cui al comma 563 cit., la ricorrenza di circostanze eccezionali e di gesti che rasentino l'eroicità ovvero di uno specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali.
Sul punto si riporta quanto affermato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n°34299/2024: “..il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività….”
Diverso ragionamento, secondo il Collegio, deve essere fatto con riferimento alle ipotesi disciplinate dal comma 564 cit. che riconosce come soggetti equiparati a quelli di cui al precedente comma 563
“coloro che, pur non avendo riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere dalla a) alla f) del comma 563 (ritenute già dal legislatore ad alto tasso di pericolosità), ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Ai fini dell'attribuzione dei benefici suindicati, il D.P.R. n. 243 del 2006 all'art. 1, lett. b) e c), definisce le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative come "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Al fine di perimetrare correttamente l'istituto in esame ( e il riferimento è sempre alle ipotesi previste dal comma 564 cit.), il Collegio ritiene di dover sottolineare la ricorrenza di due elementi necessari per il positivo scrutinio di applicabilità della norma di cui al comma 564 cit.
Il primo consiste nell'aver il dipendente pubblico subito l'infortunio o contratto la malattia nell'espletamento dei compiti di istituto, e questo è un requisito comune anche alle ipotesi disciplinate dal comma 563.
All'art. 1, comma 1, il Regolamento sopra richiamato ha specificato che per “missioni di particolare natura” (di cui all'art. 1, comma 564, l. 266/2005) debbano intendersi “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente.
Avuto riguardo alle attività, nell'esercizio delle quali il dipendente riporta lesioni all'integrità psico- fisica, si può trattare sia di un'attività di particolare importanza, connotata dai caratteri di straordinarietà o di specialità, sia di un'attività che tale non sia e risulti del tutto ordinaria, cioè in definitiva, rappresenti un compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata”
(Cass. S.U. sentenza n. 759/2017; Cass. sentenza n. 17436/2022).
Quindi il comma 564 cit. come integrato dal Regolamento cit., nella parte in cui si fa riferimento alla
“missione” ( “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”), non richiede la straordinarietà della attività espletata dal dipendente. Il requisito richiesto è invece che si tratti di attività autorizzate dalla autorità gerarchicamente e funzionalmente sovraordinata al dipendente e non di attività poste in essere dal dipendente di sua iniziativa.
Il secondo elemento, distintivo rispetto all'istituto di cui al comma 563, è costituito dalla necessità di provare che la lesione all'integrità psico-fisica o il decesso siano stati causati da una condizione/situazione non preventivamente considerata e normata dalla legislazione in materia prevenzionale relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali: il soggetto si è trovato esposto ad un rischio eccezionale (si ribadisce non normato) e detto rischio si è poi concretizzato nell'evento che ha determinato la lesione alla integrità psico-fisica.
Ed invero, “rischio eccezionale” ( al quale fanno riferimento anche le ultime sentenze della Suprema
Corte sopra riportate) non può che essere un rischio non prevedibile e quindi un rischio che non è stato preso in considerazione dal legislatore nella normativa antinfortunistica e rispetto al quale quindi non sono state previste misure di prevenzione del rischio medesimo ivi comprese quelle non specificatamente normate e comunque ricavabili dall'art. 2087 c.c. ovvero quelle che il datore di lavoro è tenuto ad adottare secondo la migliore scienza ed esperienza (“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).
Delineato il quadro normativo di riferimento, si ritiene che la fattispecie oggetto dell'odierno giudizio rientri nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 563, della 266/2005 ( come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure), in quanto le lesioni denunciate sono state riportate nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico a tutela della pubblica incolumità. L'appellato, comandato per un servizio di ordine pubblico da espletarsi durante dei festeggiamenti in un luogo pubblico, intervenuto per allontanare un soggetto che stava mettendo in pericolo la pubblica incolumità ( si era arrampicato su un faro di illuminazione che rischiava di cadere sui giocatori e le autorità presenti sul palco), venne colpito alla nuca da una bottiglia di birra lanciata dal soggetto medesimo.
Quanto infine al terzo motivo di appello ovvero quello relativo allo “scomputo delle somme già percepite e di quelle che dovranno ancora essere erogate a diverso titolo, tenuto anche conto degli artt. 10 e 13 della l. n. 302/1990 che dispongono il divieto di cumulo tra la speciale elargizione e gli importi erogati a titolo di risarcimento del danno e a titolo di equo indennizzo”, si ritiene che lo stesso sia fondato.
La "compensatio lucri cum damno" assume rilevanza laddove un unico soggetto, responsabile civile delle conseguenze pregiudizievoli derivate dall'illecito, risulti tenuto, sia pure a diverso titolo, a ristorare il danno patito da altro soggetto a causa dell'illecito: come si legge nella giurisprudenza di legittimità, tale regola "opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni"
(v.Cass. n.31007/2018, proprio in materia di benefici per vittime del dovere).
Il divieto di cumulo di plurime prestazioni patrimoniali eseguite, anche a diverso titolo, dal medesimo obbligato a favore del soggetto danneggiato in conseguenza del medesimo illecito vale anche se una delle prestazioni ha titolo indennitario e l'altra titolo risarcitorio (cfr. Cass. S.U., Sentt. nn. 12564 -
1267 del 22/05/2018) in quanto il principio della causalità giuridica pone l'esigenza di considerare sia i danni, sia i vantaggi, ossia tanto le conseguenze negative, quanto quelle positive che sono derivate da un medesimo evento: il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato (e cioè tanto la perdita subita che il mancato guadagno), ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato.
Nel caso in esame la regola del diffalco, conseguente ai principi sopra indicati, si applica alle prestazioni riconosciute in favore dell'appellato a titolo di equo indennizzo con riferimento alle medesime lesione per le quali sono state riconosciute le prestazioni assistenziali (speciale elargizione) come vittima del dovere.
L'appello va pertanto solo parzialmente accolto e, per l'effetto, accertato che le somme dovute dal appellante a titolo di speciale elargizione vanno ridotte dell'importo percepito Parte_1 dall'appellato a titolo di equo indennizzo e non recuperato al momento del pensionamento del lavoratore.
Per il resto la sentenza impugnata va confermata anche nella parte relativa alle spese.
In applicazione del principio di soccombenza e tenuto conto comunque di un parziale (seppur limitato) accoglimento dell'appello, le spese di causa vanno compensate per 1/3 con condanna del al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 16/10/2023 dal
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del 21 settembre 2023 Parte_1 Controparte_1
n°1946/2023 del Tribunale di Taranto, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, accerta che le somme dovute dal Parte_1 appellante a titolo di speciale elargizione vanno ridotte dell'importo percepito dall'appellato a titolo di equo indennizzo e non recuperato al momento del pensionamento del lavoratore;
b) per il resto rigetta l'appello;
c) compensa per 1/3 le spese di questo grado e condanna il al pagamento della Parte_1
residua parte, liquidata, ex D.M. n°55/2014, in euro 1.322,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Elefante.
Così deciso in Lecce il 26 febbraio 2025
Il Presidente
(dott.ssa Caterina Mainolfi)