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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 793/2022 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni” e vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Parte_1 CodiceFiscale_1
Imbimbo;
attore
E
C.F.: , in persona del suo sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Vecchia;
convenuto
Conclusioni: come da note scritte difensive richiamate nel verbale di udienza del 1.10.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 1.3.2022, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Avellino, il all'uopo esponendo che: Controparte_1
- in data 21 agosto 2021, alle ore 20,00 circa, in alla via Roma, Controparte_1
l'esponente, alla guida dello scooter PIAGGIO BEVERLY tg. EF 29.940 di proprietà del genitore dr. , nel mentre procedeva - in pieno centro cittadino ed a velocità Persona_1 moderata - in direzione strada provinciale 102, all'altezza del civico 67, impattava in un basolo (sanpietrino) sconnesso e parzialmente rialzato, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra;
- l'insidia non era né segnalata, né delimitata (cfr. verbale dei Carabinieri: “sul posto non sono stati rilevati segnali stradali di pericolo”); sempre dal verbale dei Carabinieri si evince che, sul posto, giunsero il sindaco p.t. ed un tecnico del Comune di Controparte_1 geom. che prendevano atto di quanto accaduto e cognizione delle Controparte_2 condizioni di pericolo della pavimentazione stradale;
- l'impatto è stato particolarmente cruento in quanto la ruota anteriore, urtando con il basolo, si girava sulla sinistra determinando la caduta dell'esponente che strisciava con la gamba sinistra sulla pavimentazione e rimaneva sotto il mezzo, incapace di rialzarsi, sia per
1 il fortissimo dolore, che per il peso del mezzo, abboccato sulla sinistra (vedasi foto nel verbale dei CC.) che gli premeva sulla gamba destra;
- poiché sul posto non c'era al momento nessuno che potesse soccorrerlo, riusciva a telefonare con il proprio cellulare ad un'amica che abitava proprio lì vicino, la sig.rina che - unitamente ad alcuni passanti sopraggiunti - provvedeva a Persona_2 spostargli il mezzo di dosso ed ad allertare il 118 ed i Carabinieri che sopraggiungevano sul posto circa mezz'ora dopo l'incidente (cfr. dichiarazione della predetta incartata nel verbale di rilevazione del sinistro dei Carabinieri della stazione di Teora); nel frattempo l'esponente era stato portato presso l'ospedale Moscati di Avellino;
- i sanitari del P.S. dell' “San Giuseppe Moscati”, ove giunse alle ore 22.34, fecero CP_3 eseguire esame rx cervicale, torace più coste, bacino, gamba sx, ginocchio sx, caviglia sx
(negativi per lesioni ossee) ecografia addome completo, esami emato-chimici (valori negativi per alcol e droghe) e consulenza osteotraumatologica;
l'esponente veniva quindi dimesso con diagnosi di “trauma contusivo ginocchio sx e caviglia sx con FLC in sede malleolare da riferito incidente stradale in moto;
non fratture patologiche”, con prognosi di 20 giorni e prescrizione terapeutica come da consulenza ortopedica ospedaliera in produzione di parte;
il giorno successivo, l'esponente tornava presso l' per un CP_3 controllo ortopedico in quanto anche il ginocchio dx si era tumefatto ed era dolente e dall'esame di RM alla caviglia e ginocchio dx veniva evidenziata anche una lesione parziale del legamento crociato anteriore ed una disinserzione del menisco-capsulare mediale e fenomeni edemigeni da contusione endospongiosa del malleolo tibiale a sx;
- che non ha sortito miglior esito l'invito ad accedere alla procedura di negoziazione assistita.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto nella determinazione del sinistro per cui è causa;
per Controparte_1
l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e fisici subiti, ivi compreso il danno morale, quantificati in complessivi euro 52.000,00, salva diversa quantificazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con attribuzione. Chiedeva, altresì, espressamente la condanna ex art. 96 c.p.c. ai sensi dell'art. 4 del d.l. 132/2014.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.5.2022, si costituiva in giudizio il il quale impugnava l'avversa domanda Controparte_1 contestandone la fondatezza e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo
[...]
per esercitare l'azione di manleva nei confronti della suddetta ditta quale esecutrice CP_4 di lavori appaltati. Concludeva pertanto chiedendo di :
1. rigettare la domanda proposta da Pt_1
nei confronti del in quanto inammissibile, improcedibile e
[...] Controparte_1 infondata in fatto e in diritto;
2. In via gradata, salvo gravame e nei limiti dei danni accertati, dichiarare la concorrente responsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro de quo nella misura maggiore, riducendo al minimo quella del convenuto che, in ogni caso, intende essere garantito dal terzo chiamato in causa;
3. In caso di condanna del Controparte_1 accogliere l'azione di regresso e per l'effetto condannare il terzo chiamato in causa
[...]
a pagare in favore del quanto quest'ultimo sarà tenuta a CP_4 Controparte_1 corrispondere all'attore in ragione del sinistro di cui è causa come liquidato nel presente giudizio.
4. Con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, disposta ed espletata TU medico-legale, all'udienza dell'1.10.2024 – celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – sulle conclusioni
2 precisate dalle parti nelle note difensive autorizzate, la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
1.- Venendo al merito ed alla qualificazione della domanda, occorre innanzitutto rilevare che la domanda risarcitoria, oggetto del presente giudizio, è stata avanzata sulla base dell'art. 2051 c.c., avendo l'attore dedotto che la responsabilità è da attribuirsi al in Controparte_1 quanto il sinistro risulta verificatosi su strada di proprietà di detto comune, responsabile, pertanto, della relativa custodia.
La presente controversia trae, infatti, origine dalla domanda presentata da , all'epoca Parte_1 dei fatti ventiquattrenne, per i danni patiti a seguito della caduta verificatasi in data 21.8.2021, allorquando, nel percorrere via Roma nel Comune d a bordo del motociclo Controparte_1
PIAGGIO BEVERLY tg. EF 29.940, rovinava a terra a causa, a suo dire, della presenza di un sanpietrino sconnesso e parzialmente rialzato rispetto al manto stradale.
Ora, l'art. 2051 c.c. dispone che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Occorre premettere che la Suprema Corte a Sezioni Unite, da ultimo con sentenza n. 20943/2022, dirimendo la diversità di indirizzi sulla conformazione della responsabilità del custode, ne ha affermato la natura oggettiva, stabilendo che, per la sua configurazione, è sufficiente che il danneggiato dia prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso patito, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del fortuito, ossia “un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., SS. UU., Ord., 30/06/2022, n. 20943). Quel che rileva, secondo tale giurisprudenza, è
l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura 'insidiosa' della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato (Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116).
Sulla scorta di tale corso giurisprudenziale, è stato precisato che la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa. Pertanto, per escludere la responsabilità del custode il giudice del merito deve compiere “un duplice accertamento:
(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile”.
I principi appena evocati – che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode – vanno applicati anche al caso in esame.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio dimostrando il verificarsi del fatto storico dedotto in citazione e il nesso di causalità tra la cosa in custodia (strada disconnessa) ed il danno dallo stesso patito.
Sul punto, va premesso che, al fine di accertare la verificazione di un sinistro, non può ritenersi imprescindibile la prova testimoniale giacchè l'incidente può verificarsi anche in assenza di 3 testimoni e, nondimeno, in tali ipotesi, non può ritenersi inibita al danneggiato la prova dell'an debeatur, potendosi la stessa desumere da altri elementi che consentano di ricostruire, in via presuntiva, la dinamica dei fatti.
Ciò posto, nel caso di specie, pur non essendo stati addotti testimoni che abbiano assistito all'evento, lo stesso può ritenersi comprovato da una serie di circostanze indiziarie.
Dall'istruttoria documentale espletata, è emerso che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore, quest'ultimo rimase vittima di un sinistro la cui dinamica è stata ricostruita, con precisione ed accuratezza, dai CC intervenuti sui luoghi subito dopo il verificarsi dell'incidente.
In particolare, i CC, sulla base dei rilievi eseguiti, hanno riscontrato che il , nel percorrere con Pt_1 il suo motociclo la strada denominata “Via Roma” nel centro del Comune di Controparte_1 rovinava a terra a causa della presenza di un sampietrino sollevato dal manto stradale.
Tale anomalia è stata ben evidenziata e ampiamente documentata – attraverso rilievi fotografici - dai Carabinieri di Teora, i quali hanno verificato che “presumibilmente al momento dell'impatto con il basolo ovvero con pietra naturale sollevata dal manto stradale, il conducente del motociclo ha perso il controllo scivolando in avanti, mentre tenuto conto dei danni riportati dal motociclo è compatibile che quest'ultimo si appoggiava sulla fiancata sinistra strisciando sulla pavimentazione. Pertanto, dalle dichiarazioni raccolte, nonché dall'esame dei danni riportatati dal veicolo coinvolto, dalle lesioni traumatiche riportate dal ferito e da un più approfondito esame degli elementi oggettivi raccolti, la presunta dinamica del sinistro risulta così ricostruita: il conducente del veicolo “A” mentre percorreva via Roma del comune di Morra de Sanctis (AV) con direzione di marcia SP 102 giunto in corrispondenza del civico nr.67, verosimilmente impattava con la ruota anteriore contro un basolo ovvero una pietra naturale rialzata e di cui è composto il manto stradale, che gli causava la perdita dell'equilibrio a seguito del quale rovinava a terra unitamente al motociclo condotto, terminando con la gamba sinistra tra la fiancata sinistra del veicolo e la pavimentazione stradale”.
In merito, giova sottolineare che la presenza della buca è confermata anche dai rilievi fotografici allegati al suddetto verbale, da cui si evince chiaramente il dissesto stradale per la fuoriuscita del basolo-pietra delle stesse dimensioni della buca che avrebbe provocato l'incidente de quo
(24Lx11Lx7A).
Nel verbale dei Carabinieri, agli atti, si legge “è doveroso far presente che la pietra rinvenuta sul luogo del sinistro a margine della strada misura circa 24 cm di Lunghezza, 7 cm di altezza e 11 cm di larghezza, pertanto, tali dimensioni appaiono compatibili con le dimensioni della buca ove era alloggiata la pietra sollevata che avrebbe presumibilmente causato la caduta del Motociclo”.
Di contro, nessuna contestazione specifica è stata sollevata in ordine al fatto storico dedotto dall'attore ed agli elementi raccolti dai CC, che confermano le modalità e la dinamica del sinistro come prospettate dall'attore.
Sempre in via indiziaria, va inoltre sottolineato che, nella relazione dei CC di Teora, si dà atto delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto da , la quale ha riferito ai CC Persona_2 di aver raggiunto il luogo dell'incidente poco dopo l'accaduto, perché contattata telefonicamente dal danneggiato che le chiedeva aiuto. In particolare, la ha riferito di aver sollevato, Per_2 insieme ad un altro passante, la moto per aiutare il a liberarsi dopo la caduta e che l'attore le Pt_1 aveva subito indicato la pietra fuori posto, causa della caduta.
4 Può dirsi dunque comprovato che, all'epoca dei fatti (agosto 2021), la strada in questione presentava un'anomalia consistente nella presenza di una pietra del manto stradale disconnessa e parzialmente rialzata e, come tale, fonte oggettiva di pericolo.
Inoltre, l'attore ha prodotto il referto medico dell'Ospedale Moscati di Avellino del 21.8.2021, da cui si evince che alle ore 22:34 il fu trasportato dal 118 presso il predetto P.O. riferendo di Pt_1 essere rimasto coinvolto in un incidente stradale così descritto: “accede con il 118 per caduta accidentale dalla moto per strada urbana dissestata..”.
I sanitari, nell'occasione, riscontrarono a carico del – che lamentava un interessamento alla Pt_1 gamba sinistra e alla caviglia sinistra - un “trauma contusivo ginocchio SX e caviglia sx con FLC in sede malleolare mediale da rif incidente stradale in moto..””.
Due giorni dopo, il 23.8.2021 il fece nuovamente accesso all'Ospedale Moscati riferendo Pt_1 dolore anche alla gamba destra e, in tale occasione, all'esito di ulteriori indagini, fu diagnosticato “ trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro con lesione su b - totale del LCA e disinserzione capsulare del menisco mediale”.
Come condivisibilmente riferito dal TU , “le suddette lesioni sono per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita, congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti dal p. Sono stati inoltre soddisfatti i criteri per
l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti etiologici).
Gli elementi sopra evidenziati costituiscono tutti riscontro indiretto rispetto alla ricostruzione dei fatti ed alla modalità di verificazione dell'incidente descritte dall'attore.
Ebbene, alla luce di tali risultanze istruttorie, deve ritenersi che parte attrice abbia fornito, sia pure in via presuntiva, prova non solo dell'accadimento materiale e del nesso causale tra l'anomalia della strada comunale e i danni di cui invoca il risarcimento.
A fronte delle allegazioni e delle prove offerte da parte attrice, non vi è dubbio che parte convenuta avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria del cd. “caso fortuito”, ossia di “un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. civ., SS. UU., Ord., 30/06/2022, n. 20943).
Tale prova non è stata offerta, non avendo l'ente convenuto provato o chiesto di provare che il danneggiato avesse tenuto una condotta non solo negligente ma anche non prevedibile e non prevedibile.
La prova articolata da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 depositata il
7.9.2022 non era diretta a comprovare tali circostanze e pertanto non è stata ammessa, essendo irrilevante. In ogni caso, va sottolineato che parte convenuta non ha reiterato la richiesta di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note depositate da parte convenuta il
28/9/2024).
Per quanto sopra esposto, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore va accolta, configurandosi, nella fattispecie, la responsabilità esclusiva del ex art. 2051 c.c. per Controparte_1
l'omessa manutenzione della strada su cui si verificò il sinistro subito da . Parte_1
5 2.- Occorre quindi procedere alla quantificazione dei danni subiti.
Preliminarmente, va affermata la piena utilizzabilità della TU redatta dal dr. Persona_3 secondo ineccepibili criteri medico-legali.
Non coglie nel senso, invero, la contestazione di parte convenuta secondo cui il TU non avrebbe rilevato l'incongruenza tra l'arto direttamente coinvolto nell'incidente (gamba sinistra) e le lesioni
(più gravi) riscontrate due giorni dopo alla gamba destra.
La circostanza non appare affatto anomala se si considera che nel primo accesso in Ospedale, il
21.8.2021, i sanitari – sulla scorta di quanto riferito dallo stesso circa la dinamica del sinistro Pt_1
e tenuto conto del dolore che il paziente lamentava in quel momento alla sola gamba sinistra – eseguirono indagini con riferimento a tale arto e nulla verificarono rispetto alla gamba destra:
Come evidenziato dal TU, è pienamente compatibile con il criterio cronologico e con la dinamica del sinistro che, il giorno successivo , si sia manifestato anche dolore alla gamba destra e che, sulla scorta di tale indicazione, i sanitari del P.O. abbiano poi eseguito, il 23.8.2021, ulteriori indagini alla gamba destra riscontrando le evidenziate lesioni:
Pertanto, può procedersi alla quantificazione del danno sulla scorta di quanto accertato dal TU.
Quanto al danno non patrimoniale, alla stregua della documentazione esibita e della espletata
C.T.U. possono ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale:
a) un danno da I.T.T. per giorni 40;
b) un danno da I.T.P. al 50% per giorni 20;
c) un danno da I.T.P. al 25% per giorni 58;
d) un danno biologico permanente del 10%.
6 Ciò posto, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (24 anni), della entità e natura delle lesioni subite, tenute presenti le risultanze della C.T.U., nonché le note tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 (sulla relativa applicabilità, cfr. Cass. 32373/2023), il
Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito da , come segue: Parte_1
1) Invalidità permanente € 23.120,00
2) Invalidità temporanea totale € 4.600,00
3) Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
4) Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.667,50
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attore può essere equitativamente liquidato nella misura complessiva di € 30.537,50, a titolo di danno biologico permanente e temporaneo.
Non risultano allegati elementi per procedere ad una personalizzazione del danno non patrimoniale.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui con riferimento ai valori dell'anno 2024, la somma anzidetta va rivalutata alla attualità; su detta somma, devalutata alla data del sinistro (21.8.2021) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 21.8.2021 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di Cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Orbene, nella fattispecie in esame, il danno morale è stato dedotto solo in via generica, senza alcuna dimostrazione specifica e, pertanto, neppure può essere liquidato.
In ordine al danno patrimoniale, la relativa domanda di risarcimento va accolta nei limiti delle spese mediche sostenute, come documentate e riscontrate dal C.T.U., nella misura di € 184,93: “le spese presenti in atti (mediche e/o strumentali), risultano essere tutte congrue con il sinistro in esame” (cfr. pag. 8 della perizia deposita il 2.11.2023), al cui pagamento va condannato il CP_1 convenuto in favore di . Parte_1
Su tale somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat per le famiglie di impiegati ed operai, vanno computati gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a decorrere dalla data dei singoli esborsi fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data decorreranno i soli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Va disattesa la domanda volta ad ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c. ai sensi dell'art. 4 del d.l.
132/2014, giacchè in tema di negoziazione assistita, la mancata adesione del convenuto all'invito alla procedura formulato dall'attore, pur costituendo certamente un comportamento censurabile, non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di condanna del medesimo ai sensi
7 dell'art. 96, comma 3 c.p.c., presupponendo quest'ultima pur sempre un danno ulteriore risarcibile a favore della parte vittoriosa, nella specie non allegato né provato (in termini, Trib. Pavia, sent. n.
1209/2021, Trib. Vicenza sent. n. 1382/2021).
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'ente convenuto nei confronti dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 793/2022 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il in Controparte_1 persona del p.t., al pagamento, in favore dell'attore: CP_5
a.1) della somma di € 30.537,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione;
a.2) della somma di € 184,93, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
b) condanna il in persona del p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 CP_5 dell'attore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per spese vive, ed euro € 6.713,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimo Imbimbo;
c) pone le spese di TU, liquidate con separato decreto, a definitivo carico del Controparte_1
[...]
Così deciso in Avellino, il 19.4.2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 793/2022 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni” e vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Parte_1 CodiceFiscale_1
Imbimbo;
attore
E
C.F.: , in persona del suo sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Vecchia;
convenuto
Conclusioni: come da note scritte difensive richiamate nel verbale di udienza del 1.10.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 1.3.2022, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Avellino, il all'uopo esponendo che: Controparte_1
- in data 21 agosto 2021, alle ore 20,00 circa, in alla via Roma, Controparte_1
l'esponente, alla guida dello scooter PIAGGIO BEVERLY tg. EF 29.940 di proprietà del genitore dr. , nel mentre procedeva - in pieno centro cittadino ed a velocità Persona_1 moderata - in direzione strada provinciale 102, all'altezza del civico 67, impattava in un basolo (sanpietrino) sconnesso e parzialmente rialzato, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra;
- l'insidia non era né segnalata, né delimitata (cfr. verbale dei Carabinieri: “sul posto non sono stati rilevati segnali stradali di pericolo”); sempre dal verbale dei Carabinieri si evince che, sul posto, giunsero il sindaco p.t. ed un tecnico del Comune di Controparte_1 geom. che prendevano atto di quanto accaduto e cognizione delle Controparte_2 condizioni di pericolo della pavimentazione stradale;
- l'impatto è stato particolarmente cruento in quanto la ruota anteriore, urtando con il basolo, si girava sulla sinistra determinando la caduta dell'esponente che strisciava con la gamba sinistra sulla pavimentazione e rimaneva sotto il mezzo, incapace di rialzarsi, sia per
1 il fortissimo dolore, che per il peso del mezzo, abboccato sulla sinistra (vedasi foto nel verbale dei CC.) che gli premeva sulla gamba destra;
- poiché sul posto non c'era al momento nessuno che potesse soccorrerlo, riusciva a telefonare con il proprio cellulare ad un'amica che abitava proprio lì vicino, la sig.rina che - unitamente ad alcuni passanti sopraggiunti - provvedeva a Persona_2 spostargli il mezzo di dosso ed ad allertare il 118 ed i Carabinieri che sopraggiungevano sul posto circa mezz'ora dopo l'incidente (cfr. dichiarazione della predetta incartata nel verbale di rilevazione del sinistro dei Carabinieri della stazione di Teora); nel frattempo l'esponente era stato portato presso l'ospedale Moscati di Avellino;
- i sanitari del P.S. dell' “San Giuseppe Moscati”, ove giunse alle ore 22.34, fecero CP_3 eseguire esame rx cervicale, torace più coste, bacino, gamba sx, ginocchio sx, caviglia sx
(negativi per lesioni ossee) ecografia addome completo, esami emato-chimici (valori negativi per alcol e droghe) e consulenza osteotraumatologica;
l'esponente veniva quindi dimesso con diagnosi di “trauma contusivo ginocchio sx e caviglia sx con FLC in sede malleolare da riferito incidente stradale in moto;
non fratture patologiche”, con prognosi di 20 giorni e prescrizione terapeutica come da consulenza ortopedica ospedaliera in produzione di parte;
il giorno successivo, l'esponente tornava presso l' per un CP_3 controllo ortopedico in quanto anche il ginocchio dx si era tumefatto ed era dolente e dall'esame di RM alla caviglia e ginocchio dx veniva evidenziata anche una lesione parziale del legamento crociato anteriore ed una disinserzione del menisco-capsulare mediale e fenomeni edemigeni da contusione endospongiosa del malleolo tibiale a sx;
- che non ha sortito miglior esito l'invito ad accedere alla procedura di negoziazione assistita.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto nella determinazione del sinistro per cui è causa;
per Controparte_1
l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e fisici subiti, ivi compreso il danno morale, quantificati in complessivi euro 52.000,00, salva diversa quantificazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con attribuzione. Chiedeva, altresì, espressamente la condanna ex art. 96 c.p.c. ai sensi dell'art. 4 del d.l. 132/2014.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.5.2022, si costituiva in giudizio il il quale impugnava l'avversa domanda Controparte_1 contestandone la fondatezza e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo
[...]
per esercitare l'azione di manleva nei confronti della suddetta ditta quale esecutrice CP_4 di lavori appaltati. Concludeva pertanto chiedendo di :
1. rigettare la domanda proposta da Pt_1
nei confronti del in quanto inammissibile, improcedibile e
[...] Controparte_1 infondata in fatto e in diritto;
2. In via gradata, salvo gravame e nei limiti dei danni accertati, dichiarare la concorrente responsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro de quo nella misura maggiore, riducendo al minimo quella del convenuto che, in ogni caso, intende essere garantito dal terzo chiamato in causa;
3. In caso di condanna del Controparte_1 accogliere l'azione di regresso e per l'effetto condannare il terzo chiamato in causa
[...]
a pagare in favore del quanto quest'ultimo sarà tenuta a CP_4 Controparte_1 corrispondere all'attore in ragione del sinistro di cui è causa come liquidato nel presente giudizio.
4. Con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, disposta ed espletata TU medico-legale, all'udienza dell'1.10.2024 – celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – sulle conclusioni
2 precisate dalle parti nelle note difensive autorizzate, la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
1.- Venendo al merito ed alla qualificazione della domanda, occorre innanzitutto rilevare che la domanda risarcitoria, oggetto del presente giudizio, è stata avanzata sulla base dell'art. 2051 c.c., avendo l'attore dedotto che la responsabilità è da attribuirsi al in Controparte_1 quanto il sinistro risulta verificatosi su strada di proprietà di detto comune, responsabile, pertanto, della relativa custodia.
La presente controversia trae, infatti, origine dalla domanda presentata da , all'epoca Parte_1 dei fatti ventiquattrenne, per i danni patiti a seguito della caduta verificatasi in data 21.8.2021, allorquando, nel percorrere via Roma nel Comune d a bordo del motociclo Controparte_1
PIAGGIO BEVERLY tg. EF 29.940, rovinava a terra a causa, a suo dire, della presenza di un sanpietrino sconnesso e parzialmente rialzato rispetto al manto stradale.
Ora, l'art. 2051 c.c. dispone che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Occorre premettere che la Suprema Corte a Sezioni Unite, da ultimo con sentenza n. 20943/2022, dirimendo la diversità di indirizzi sulla conformazione della responsabilità del custode, ne ha affermato la natura oggettiva, stabilendo che, per la sua configurazione, è sufficiente che il danneggiato dia prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso patito, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del fortuito, ossia “un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., SS. UU., Ord., 30/06/2022, n. 20943). Quel che rileva, secondo tale giurisprudenza, è
l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura 'insidiosa' della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato (Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116).
Sulla scorta di tale corso giurisprudenziale, è stato precisato che la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa. Pertanto, per escludere la responsabilità del custode il giudice del merito deve compiere “un duplice accertamento:
(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile”.
I principi appena evocati – che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode – vanno applicati anche al caso in esame.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio dimostrando il verificarsi del fatto storico dedotto in citazione e il nesso di causalità tra la cosa in custodia (strada disconnessa) ed il danno dallo stesso patito.
Sul punto, va premesso che, al fine di accertare la verificazione di un sinistro, non può ritenersi imprescindibile la prova testimoniale giacchè l'incidente può verificarsi anche in assenza di 3 testimoni e, nondimeno, in tali ipotesi, non può ritenersi inibita al danneggiato la prova dell'an debeatur, potendosi la stessa desumere da altri elementi che consentano di ricostruire, in via presuntiva, la dinamica dei fatti.
Ciò posto, nel caso di specie, pur non essendo stati addotti testimoni che abbiano assistito all'evento, lo stesso può ritenersi comprovato da una serie di circostanze indiziarie.
Dall'istruttoria documentale espletata, è emerso che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore, quest'ultimo rimase vittima di un sinistro la cui dinamica è stata ricostruita, con precisione ed accuratezza, dai CC intervenuti sui luoghi subito dopo il verificarsi dell'incidente.
In particolare, i CC, sulla base dei rilievi eseguiti, hanno riscontrato che il , nel percorrere con Pt_1 il suo motociclo la strada denominata “Via Roma” nel centro del Comune di Controparte_1 rovinava a terra a causa della presenza di un sampietrino sollevato dal manto stradale.
Tale anomalia è stata ben evidenziata e ampiamente documentata – attraverso rilievi fotografici - dai Carabinieri di Teora, i quali hanno verificato che “presumibilmente al momento dell'impatto con il basolo ovvero con pietra naturale sollevata dal manto stradale, il conducente del motociclo ha perso il controllo scivolando in avanti, mentre tenuto conto dei danni riportati dal motociclo è compatibile che quest'ultimo si appoggiava sulla fiancata sinistra strisciando sulla pavimentazione. Pertanto, dalle dichiarazioni raccolte, nonché dall'esame dei danni riportatati dal veicolo coinvolto, dalle lesioni traumatiche riportate dal ferito e da un più approfondito esame degli elementi oggettivi raccolti, la presunta dinamica del sinistro risulta così ricostruita: il conducente del veicolo “A” mentre percorreva via Roma del comune di Morra de Sanctis (AV) con direzione di marcia SP 102 giunto in corrispondenza del civico nr.67, verosimilmente impattava con la ruota anteriore contro un basolo ovvero una pietra naturale rialzata e di cui è composto il manto stradale, che gli causava la perdita dell'equilibrio a seguito del quale rovinava a terra unitamente al motociclo condotto, terminando con la gamba sinistra tra la fiancata sinistra del veicolo e la pavimentazione stradale”.
In merito, giova sottolineare che la presenza della buca è confermata anche dai rilievi fotografici allegati al suddetto verbale, da cui si evince chiaramente il dissesto stradale per la fuoriuscita del basolo-pietra delle stesse dimensioni della buca che avrebbe provocato l'incidente de quo
(24Lx11Lx7A).
Nel verbale dei Carabinieri, agli atti, si legge “è doveroso far presente che la pietra rinvenuta sul luogo del sinistro a margine della strada misura circa 24 cm di Lunghezza, 7 cm di altezza e 11 cm di larghezza, pertanto, tali dimensioni appaiono compatibili con le dimensioni della buca ove era alloggiata la pietra sollevata che avrebbe presumibilmente causato la caduta del Motociclo”.
Di contro, nessuna contestazione specifica è stata sollevata in ordine al fatto storico dedotto dall'attore ed agli elementi raccolti dai CC, che confermano le modalità e la dinamica del sinistro come prospettate dall'attore.
Sempre in via indiziaria, va inoltre sottolineato che, nella relazione dei CC di Teora, si dà atto delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto da , la quale ha riferito ai CC Persona_2 di aver raggiunto il luogo dell'incidente poco dopo l'accaduto, perché contattata telefonicamente dal danneggiato che le chiedeva aiuto. In particolare, la ha riferito di aver sollevato, Per_2 insieme ad un altro passante, la moto per aiutare il a liberarsi dopo la caduta e che l'attore le Pt_1 aveva subito indicato la pietra fuori posto, causa della caduta.
4 Può dirsi dunque comprovato che, all'epoca dei fatti (agosto 2021), la strada in questione presentava un'anomalia consistente nella presenza di una pietra del manto stradale disconnessa e parzialmente rialzata e, come tale, fonte oggettiva di pericolo.
Inoltre, l'attore ha prodotto il referto medico dell'Ospedale Moscati di Avellino del 21.8.2021, da cui si evince che alle ore 22:34 il fu trasportato dal 118 presso il predetto P.O. riferendo di Pt_1 essere rimasto coinvolto in un incidente stradale così descritto: “accede con il 118 per caduta accidentale dalla moto per strada urbana dissestata..”.
I sanitari, nell'occasione, riscontrarono a carico del – che lamentava un interessamento alla Pt_1 gamba sinistra e alla caviglia sinistra - un “trauma contusivo ginocchio SX e caviglia sx con FLC in sede malleolare mediale da rif incidente stradale in moto..””.
Due giorni dopo, il 23.8.2021 il fece nuovamente accesso all'Ospedale Moscati riferendo Pt_1 dolore anche alla gamba destra e, in tale occasione, all'esito di ulteriori indagini, fu diagnosticato “ trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro con lesione su b - totale del LCA e disinserzione capsulare del menisco mediale”.
Come condivisibilmente riferito dal TU , “le suddette lesioni sono per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita, congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti dal p. Sono stati inoltre soddisfatti i criteri per
l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti etiologici).
Gli elementi sopra evidenziati costituiscono tutti riscontro indiretto rispetto alla ricostruzione dei fatti ed alla modalità di verificazione dell'incidente descritte dall'attore.
Ebbene, alla luce di tali risultanze istruttorie, deve ritenersi che parte attrice abbia fornito, sia pure in via presuntiva, prova non solo dell'accadimento materiale e del nesso causale tra l'anomalia della strada comunale e i danni di cui invoca il risarcimento.
A fronte delle allegazioni e delle prove offerte da parte attrice, non vi è dubbio che parte convenuta avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria del cd. “caso fortuito”, ossia di “un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. civ., SS. UU., Ord., 30/06/2022, n. 20943).
Tale prova non è stata offerta, non avendo l'ente convenuto provato o chiesto di provare che il danneggiato avesse tenuto una condotta non solo negligente ma anche non prevedibile e non prevedibile.
La prova articolata da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 depositata il
7.9.2022 non era diretta a comprovare tali circostanze e pertanto non è stata ammessa, essendo irrilevante. In ogni caso, va sottolineato che parte convenuta non ha reiterato la richiesta di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note depositate da parte convenuta il
28/9/2024).
Per quanto sopra esposto, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore va accolta, configurandosi, nella fattispecie, la responsabilità esclusiva del ex art. 2051 c.c. per Controparte_1
l'omessa manutenzione della strada su cui si verificò il sinistro subito da . Parte_1
5 2.- Occorre quindi procedere alla quantificazione dei danni subiti.
Preliminarmente, va affermata la piena utilizzabilità della TU redatta dal dr. Persona_3 secondo ineccepibili criteri medico-legali.
Non coglie nel senso, invero, la contestazione di parte convenuta secondo cui il TU non avrebbe rilevato l'incongruenza tra l'arto direttamente coinvolto nell'incidente (gamba sinistra) e le lesioni
(più gravi) riscontrate due giorni dopo alla gamba destra.
La circostanza non appare affatto anomala se si considera che nel primo accesso in Ospedale, il
21.8.2021, i sanitari – sulla scorta di quanto riferito dallo stesso circa la dinamica del sinistro Pt_1
e tenuto conto del dolore che il paziente lamentava in quel momento alla sola gamba sinistra – eseguirono indagini con riferimento a tale arto e nulla verificarono rispetto alla gamba destra:
Come evidenziato dal TU, è pienamente compatibile con il criterio cronologico e con la dinamica del sinistro che, il giorno successivo , si sia manifestato anche dolore alla gamba destra e che, sulla scorta di tale indicazione, i sanitari del P.O. abbiano poi eseguito, il 23.8.2021, ulteriori indagini alla gamba destra riscontrando le evidenziate lesioni:
Pertanto, può procedersi alla quantificazione del danno sulla scorta di quanto accertato dal TU.
Quanto al danno non patrimoniale, alla stregua della documentazione esibita e della espletata
C.T.U. possono ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale:
a) un danno da I.T.T. per giorni 40;
b) un danno da I.T.P. al 50% per giorni 20;
c) un danno da I.T.P. al 25% per giorni 58;
d) un danno biologico permanente del 10%.
6 Ciò posto, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (24 anni), della entità e natura delle lesioni subite, tenute presenti le risultanze della C.T.U., nonché le note tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 (sulla relativa applicabilità, cfr. Cass. 32373/2023), il
Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito da , come segue: Parte_1
1) Invalidità permanente € 23.120,00
2) Invalidità temporanea totale € 4.600,00
3) Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
4) Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.667,50
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attore può essere equitativamente liquidato nella misura complessiva di € 30.537,50, a titolo di danno biologico permanente e temporaneo.
Non risultano allegati elementi per procedere ad una personalizzazione del danno non patrimoniale.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui con riferimento ai valori dell'anno 2024, la somma anzidetta va rivalutata alla attualità; su detta somma, devalutata alla data del sinistro (21.8.2021) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 21.8.2021 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di Cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Orbene, nella fattispecie in esame, il danno morale è stato dedotto solo in via generica, senza alcuna dimostrazione specifica e, pertanto, neppure può essere liquidato.
In ordine al danno patrimoniale, la relativa domanda di risarcimento va accolta nei limiti delle spese mediche sostenute, come documentate e riscontrate dal C.T.U., nella misura di € 184,93: “le spese presenti in atti (mediche e/o strumentali), risultano essere tutte congrue con il sinistro in esame” (cfr. pag. 8 della perizia deposita il 2.11.2023), al cui pagamento va condannato il CP_1 convenuto in favore di . Parte_1
Su tale somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat per le famiglie di impiegati ed operai, vanno computati gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a decorrere dalla data dei singoli esborsi fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data decorreranno i soli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Va disattesa la domanda volta ad ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c. ai sensi dell'art. 4 del d.l.
132/2014, giacchè in tema di negoziazione assistita, la mancata adesione del convenuto all'invito alla procedura formulato dall'attore, pur costituendo certamente un comportamento censurabile, non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di condanna del medesimo ai sensi
7 dell'art. 96, comma 3 c.p.c., presupponendo quest'ultima pur sempre un danno ulteriore risarcibile a favore della parte vittoriosa, nella specie non allegato né provato (in termini, Trib. Pavia, sent. n.
1209/2021, Trib. Vicenza sent. n. 1382/2021).
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'ente convenuto nei confronti dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 793/2022 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il in Controparte_1 persona del p.t., al pagamento, in favore dell'attore: CP_5
a.1) della somma di € 30.537,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione;
a.2) della somma di € 184,93, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
b) condanna il in persona del p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 CP_5 dell'attore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per spese vive, ed euro € 6.713,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimo Imbimbo;
c) pone le spese di TU, liquidate con separato decreto, a definitivo carico del Controparte_1
[...]
Così deciso in Avellino, il 19.4.2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
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