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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1753/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA RI MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2541/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Via S.a. Abate Sn 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.AD ADEMPI n. 72002202300018341000 IMU 2011
- INT.AD ADEMPI n. 72002202300018341000 IMU 2012
- INT.AD ADEMPI n. 72002202300018341000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti del Comune di Misterbianco, avverso l'intimazione di pagamento n. 72002202300018341000 del 20.12.2023, notificata in data 29.12.2023, relativa a ICI ed IMU, relativa ai seguenti presupposti avvisi di accertamento:
Imposta Comunale sugli Immobili provvedimento n. 242961 del 16.03.2016 notificato il 18.07.2016 euro
1.046;
Imposta Municipale Unica provvedimento n. 765 del 06/11/2015 notificato il 24.11.2015, euro 1.904,25;
Imposta Municipale Unica provvedimento n. 248021 del 06/06/2016 notificato il 11.07.2016, euro 2.058,00;
Eccepisce:
- Il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata
- La mancata notifica dei predetti atti prodromici
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Resiste il Comune di Misterbianco, confermando la corretta motivazione dell'intimazione impugnata ed affermando che tutti gli atti prodromici richiamati in ricorso sono stati regolarmente notificati a mani del contribuente.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.02.2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che parte resistente ha dimostrato, attraverso la produzione delle relate, che gli atti prodromici richiamati nell'intimazione di pagamento sono stati notificati a mani del contribuente.
In particolare, dalla documentazione prodotta emerge che:
il provvedimento n. 242961 del 16.03.2016 è stato notificato a mani in data 18.07.2016;
il provvedimento n. 765 del 06/11/2015 è stato notificato a mani in data 24.11.2015;
il provvedimento n. 248021 del 06/06/2016 è stato notificato a mani in data 11.07.2016;
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione afferente all'omessa notifica degli atti e l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, posto che la stessa fa chiaro riferimento agli atti prodromici regolarmente portati a conoscenza del contribuente, che pertanto non ha subito alcuna lesione del diritto di difesa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 600,00, oltre accessori, in favore del Comune di
Misterbianco.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 600,00, oltre accessori, in favore del Comune di Misterbianco.
Così deciso in Catania il 23.02.2026.
Il Presidente estensore
LE La OS
(firma digitale)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA RI MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2541/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Via S.a. Abate Sn 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.AD ADEMPI n. 72002202300018341000 IMU 2011
- INT.AD ADEMPI n. 72002202300018341000 IMU 2012
- INT.AD ADEMPI n. 72002202300018341000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti del Comune di Misterbianco, avverso l'intimazione di pagamento n. 72002202300018341000 del 20.12.2023, notificata in data 29.12.2023, relativa a ICI ed IMU, relativa ai seguenti presupposti avvisi di accertamento:
Imposta Comunale sugli Immobili provvedimento n. 242961 del 16.03.2016 notificato il 18.07.2016 euro
1.046;
Imposta Municipale Unica provvedimento n. 765 del 06/11/2015 notificato il 24.11.2015, euro 1.904,25;
Imposta Municipale Unica provvedimento n. 248021 del 06/06/2016 notificato il 11.07.2016, euro 2.058,00;
Eccepisce:
- Il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata
- La mancata notifica dei predetti atti prodromici
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Resiste il Comune di Misterbianco, confermando la corretta motivazione dell'intimazione impugnata ed affermando che tutti gli atti prodromici richiamati in ricorso sono stati regolarmente notificati a mani del contribuente.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.02.2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che parte resistente ha dimostrato, attraverso la produzione delle relate, che gli atti prodromici richiamati nell'intimazione di pagamento sono stati notificati a mani del contribuente.
In particolare, dalla documentazione prodotta emerge che:
il provvedimento n. 242961 del 16.03.2016 è stato notificato a mani in data 18.07.2016;
il provvedimento n. 765 del 06/11/2015 è stato notificato a mani in data 24.11.2015;
il provvedimento n. 248021 del 06/06/2016 è stato notificato a mani in data 11.07.2016;
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione afferente all'omessa notifica degli atti e l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, posto che la stessa fa chiaro riferimento agli atti prodromici regolarmente portati a conoscenza del contribuente, che pertanto non ha subito alcuna lesione del diritto di difesa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 600,00, oltre accessori, in favore del Comune di
Misterbianco.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 600,00, oltre accessori, in favore del Comune di Misterbianco.
Così deciso in Catania il 23.02.2026.
Il Presidente estensore
LE La OS
(firma digitale)