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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 732/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 732/2019 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 20 maggio 2025, con assegnazione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 10 settembre 2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato a margine Parte_1 C.F._1 dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv.to Ammendola Mario presso il cui studio elettivamente domicilia in San US SU alla Via G. Ammendola n. 8;
- APPELLANTE -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura generali alle liti depositata con la comparsa di costituzione in appello, dall'Avv.
Maria Grazia Ciccarelli che ha eletto domicilio digitale all'indirizzo pec:
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- APPELLATA -
NONCHE'
residente in [...]; CP_2
- APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Marigliano n. 1058/2018.
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20 maggio 2025.
Svolgimento del processo
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1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, evocò in giudizio, innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Marigliano, e rispettivamente ente Controparte_1 CP_2 assicuratore e proprietario dell'autovettura Fiat Punto tg. BJ130KP, assumendo che in data 02.12.12, alle 18:00 circa, in San US SU (erroneamente indicato, come precisato in prima udienza, nell'atto di citazione Marigliano) alla via Villaggio Vesuvio il veicolo Jaguar tg. DA137VT, di proprietà dell'attore era stato tamponato da tergo dalla Fiat Punto riportando danni alla parte posteriore.
1.2 Assumendo la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente dell'autocarro Fiat Punto, chiese la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo, da determinarsi in corso di causa, con condanna alle spese di lite con distrazione.
1.3 La compagnia di assicurazione nel costituirsi in primo grado eccepì la nullità dell'atto di citazione,
l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, il difetto di legittimazione e la prescrizione della pretesa;
ne contestò la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
1.4 AS UM . CP_2
1.5 Ammessa ed espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 1058/2018 il Giudice di Pace di
Marigliano - declinata l'ammissibilità e la proponibilità della domanda, ritenuta sussistente la legittimazione delle parti ed infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione – ritenne non superata la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c. e condannò
i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di euro 1.936,00 Parte_1
(ossia il 50 % del danno subito e quantificato in euro 3.872,00), oltre interessi dal deposito della sentenza fino al soddisfo, con condanna al pagamento delle spese di lite, con distrazione, ridotte del
50 % per il dichiarato concorso di colpa.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto appello , censurando la pronuncia di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha dichiarato il pari concorso di colpa dell'attore e del conducente dell'autovettura Fiat Punto nella causazione del sinistro;
ha concluso per l'accoglimento del gravame con condanna delle appellate, in solido, al risarcimento integrale del danno come quantificato nella sentenza di primo grado, nonché al pagamento integrale delle spese di lite di primo grado e del giudizio di appello con attribuzione.
3. Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. Non si è costituita neanche nel presente giudizio che è stata dichiarata UM CP_2 all'udienza del 13.6.2019.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata dall'allora giudice istruttore per precisazione conclusioni all'udienza del 18.3.2021, poi differita per
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esigenze di ruolo dapprima al 7.2.2023 (udienza poi rinviata d'ufficio al 12.12.2023) e infine al
20.5.2025. Indi, è pervenuta allo scrivente magistrato per tale ultima udienza all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte,
è stata posta in decisione con l'assegnazione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1.Va preliminarmente dato atto che devono ritenersi coperte da giudicato le affermazioni contenute nella sentenza appellata relative all'ammissibilità, proponibilità e procedibilità della domanda, alla legittimazione processuale delle parti, e all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto non oggetto di specifica censura;
così come coperta da giudicato è la quantificazione dei danni come operata dal Giudice di prime cure.
2. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I,
08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha ritenuto sussistente un concorso di colpa nella causazione del sinistro.
3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Appare, infatti, erroneo l'iter logico seguito dal Giudice di prime cure laddove, dopo aver ritenuto provato il fatto storico del tamponamento del veicolo attoreo ad opera della Fiat Punto ha ritenuto - sull'assunto che la dinamica dell'incidente non risulterebbe chiara e precisa in quanto il teste escusso
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avrebbe fornito una deposizione lacunosa e generica – di dover fare applicazione della presunzione di corresponsabilità cui all'art. 2054, II comma, c.c., decurtando conseguentemente del 50% l'importo spettante per i danni materiali subiti dall'autovettura dell'attore.
Orbene, in difetto di specifiche ragioni di inattendibilità della deposizione testimoniale in questione, non ravvisate nemmeno dal Giudice di prime cure, e a fronte della prova del dedotto tamponamento, non appare conforme a diritto l'operata applicazione della norma di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c.
Infatti, essendo la collisione stata determinata per effetto di un tamponamento da tergo – come indubitabilmente si evince anche dalla sentenza impugnata, non gravata sul punto mediante appello incidentale - ritiene il Tribunale che la violazione dell'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, con il rispetto della velocità adeguata rispetto alle condizioni della circolazione, compiuta da parte del conducente dell'autoveicolo antagonista, abbia una portata assolutamente assorbente di qualsivoglia eventuale profilo di corresponsabilità del danneggiato.
In punto di diritto non appare corretta l'affermazione del Giudice di pace allorché afferma il concorso di colpa, deve invece ritenersi la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura tamponante per non aver rispettato la dovuta distanza di sicurezza in violazione dell'art. 149 del Codice della
Strada.
A tal proposito, giova sottolineare come, in tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità esclusiva di ciascuno, mentre tale presunzione non opera allorquando l'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determinato (Cass.
Civ., Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14834).
Pertanto, l'accertamento positivo dell'apporto causale del conducente della Fiat Punto nella causazione del sinistro è sufficiente ad escludere la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c.
Ed invero, secondo il costante insegnamento del supremo organo di nomofilachia “In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria” (Cassazione civile sez. VI, sentenza n. 6483 del 14.03.2013).
Così, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il
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comportamento dell'altro conducente (Cass. 22/04/2009, n. 9550; Cass. 27/04/2011, n. 9425; Cass.
07/06/2011, n. 12277).
Nel caso di specie è indiscutibile che il conducente della Fiat Punto tamponando da tergo la Jaguar dell'attore abbia causato l'evento dannoso disattendendo l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di cui all'art. 149 C.d.S.
In tema di circolazione stradale di veicoli senza guida di rotaie, costituisce infatti regola di comune prudenza ed esperienza, prima ancora che prescrizione normativa (ex art. 141 e 149 C.d.s.), quella per cui il conducente deve essere in grado di garantire l'arresto tempestivo del mezzo, al fine di evitare di collidere con i veicoli che lo precedono. Per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, venendo esclusa la presunzione di "pari colpa" di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria contraria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause, in tutto o in parte, a lui non imputabili (cfr. Cass. n. 13703/2017 e Cassazione civile sez. III, 09/05/2024,
n.12663).
A tal fine deve ritenersi necessario, onde vincere tale presunzione, dimostrare che il tamponamento sia avvenuto in danno di un veicolo che abbia costituito un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale (Cassazione civile 19 dicembre 2006 n. 27134), come ad esempio nell'ipotesi in cui un veicolo che si sia improvvisamente inserito nel percorso del veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia con anomala e non consentita manovra (Cassazione civile
7 aprile 1997 n. 2980; Cassazione civile 21 agosto 1992 n. 9727).
Nella fattispecie in esame, tale prova liberatoria a carico della parte convenuta non è stata affatto fornita;
dalla prova testimoniale espletata non emerge – e nemmeno è mai stata dedotta - una condotta anomala del veicolo attoreo né la non imputabilità del mancato arresto della Fiat Punto a CP_2
rimasta UM sia in primo grado che in appello.
[...]
Peraltro, se è vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale "non contestazione" dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte di costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie emerse in CP_2 primo grado e non consente di assumere elementi in grado di liberarla dalla responsabilità.
Sulla scorta di tale quadro istruttorio, deve dunque concludersi nel senso che a determinare il sinistro sia stata esclusivamente la condotta colposa del conducente dell'autovettura tamponante, che non arrestava prontamente la propria autovettura e con essa urtava contro la parte posteriore del veicolo attoreo.
Deve pertanto dichiararsi, in accoglimento dell'appello, l'esclusiva responsabilità del conducente del
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veicolo tamponante Fiat Punto, nella causazione dei danni per cui è causa.
4. In ordine al quantum risarcitorio spettante va confermata la quantificazione del danno come operata dal primo Giudice di euro 3.872,00 - che non è stata oggetto di gravame principale né incidentale – e va riconosciuto l'intero detto importo, in luogo del 50% liquidato dal primo Giudice.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, gli appellati vanno condannati, in solido, al pagamento in favore di del maggior importo (rispetto Parte_1
a quanto previsto nella sentenza di prime cure) di euro 3.872,00 oltre interessi determinati così come previsto dalla pronuncia di primo grado (non essendo la determinazione degli interessi stabilita dal primo giudice contestata).
5. All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del 01/06/2016;
n. 19122 del 28/09/2015). Che il giudice d'appello debba liquidare le spese tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio, in base "all'esito complessivo" della lite vuol dire che egli, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve prendere in considerazione non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, secondo il principio della soccombenza, gli appellati devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante sia per il primo grado di giudizio che per il presente grado di giudizio.
Per le spese di lite di primo grado resta ferma la quantificazione (di euro 2.000,00 complessivi di cui
100,00 per esborsi) di cui alla sentenza di prime cure considerando che – peraltro- il maggior importo risarcitorio riconosciuto per effetto della presente sentenza non comporta variazione dello scaglione di valore e, comunque, non è stato proposto gravame in ordine alla quantificazione delle spese di primo grado e alla conformità delle stesse ai parametri di cui al D.M. n 55/2014, né in relazione agli importi liquidati nella sentenza di primo grado a titolo di esborsi.
Va riconosciuto l'intero detto importo, in luogo del 50% liquidato dal primo Giudice, e pertanto gli appellati vanno condannati, in solido, al pagamento a titolo di spese di lite di primo grado del maggior importo (rispetto a quanto previsto nella sentenza di prime cure) di euro 2.000,00 con distrazione.
Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado di giudizio le stesse seguono la soccombenza e gli appellati devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione di quelle sostenute dall'appellante liquidate, in difetto del deposito di specifica notula, come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M.
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147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale e valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021,
n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
Le spese devono essere distratte in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
6.L'accoglimento dell'appello esclude la sussistenza delle condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da , così provvede: Parte_1
1. accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata afferma la esclusiva responsabilità del conducente della vettura Fiat Panda di proprietà di nella causazione del sinistro per cui è causa;
CP_2
2. conseguentemente, condanna e , in persona del legale CP_2 Controparte_1 rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni materiali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, della maggior somma (rispetto a quella prevista nella sentenza di primo grado) di euro 3.872,00, oltre interessi come statuito nella sentenza di primo grado che viene confermata;
3. condanna gli appellati al pagamento, in solido tra loro, a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio del maggior importo (rispetto a quanto previsto nella sentenza di prime cure) di euro
2.000,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA con distrazione;
4. condanna gli appellati, in solido, a rifondere in favore del difensore antistatario dell'appellante le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 174,00 per esborsi ed euro Parte_1
1.278,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 30.09.2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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