TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2372/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa ET AT ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
02/04/2025, assunto in decisione in data 27/11/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato PERGOLIZZI CHIARA FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
e tra
1) (c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
2) (c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_3 C.F._3 con l'Avvocato MOTTA CHIARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.11.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia.
Le parti pertanto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti pagina 1 di 3
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Revoca del mantenimento di a carico del padre a far data da luglio 2025, da quando è diventato Pt_3 Pt_3 economicamente autosufficiente;
- Rispetto ai pregressi assegni di mantenimento non corrisposti dal padre (da marzo 2023 a giugno 2025), le parti dichiarano che verserà sul c/c del figlio la somma complessiva di euro 4.000,00 entro Parte_1 la data del 31.12.2026, con rinuncia a qualsivoglia maggiore pretesa da parte del figlio e della resistente;
in linea di massima il padre si impegna a versare una somma mensile di circa 333,33 euro entro il 10 di ogni mese per 12 mesi sino al raggiungimento della cifra concordata, salva la possibilità di versare cifre maggiori da parte del padre in base alla sua disponibilità e sino al saldo della somma. La prima rata sarà versata a dicembre 2025 e l'ultima in linea di massina a novembre 2026.
- dichiara che rimetterà la querela sporta per art. 570 bis c.p. nei confronti del padre non Parte_3 avendo più interesse alla prosecuzione del procedimento alla luce dell'accordo raggiunto in data odierna, con riserva di presentare ulteriore querela in caso di mancato adempimento del presente accordo;
- Spese di lite compensate, precisando che nessuna parte è ammessa al Gratuito Patrocinio.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio a SA (MB) in data Parte_1 Parte_2
24.06.2004 e dall'unione è nato il figlio (28.12.2004); Pt_3
- è stata pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 03.12.2015 (Sent. Trib. Monza n.
17/2016 – pubbl. in data 07.01.2016;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della predetta sentenza di divorzio possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 02/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Recepisce e provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Spese di lite compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa ET AT NA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa ET AT ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
02/04/2025, assunto in decisione in data 27/11/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato PERGOLIZZI CHIARA FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
e tra
1) (c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
2) (c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_3 C.F._3 con l'Avvocato MOTTA CHIARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.11.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia.
Le parti pertanto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti pagina 1 di 3
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Revoca del mantenimento di a carico del padre a far data da luglio 2025, da quando è diventato Pt_3 Pt_3 economicamente autosufficiente;
- Rispetto ai pregressi assegni di mantenimento non corrisposti dal padre (da marzo 2023 a giugno 2025), le parti dichiarano che verserà sul c/c del figlio la somma complessiva di euro 4.000,00 entro Parte_1 la data del 31.12.2026, con rinuncia a qualsivoglia maggiore pretesa da parte del figlio e della resistente;
in linea di massima il padre si impegna a versare una somma mensile di circa 333,33 euro entro il 10 di ogni mese per 12 mesi sino al raggiungimento della cifra concordata, salva la possibilità di versare cifre maggiori da parte del padre in base alla sua disponibilità e sino al saldo della somma. La prima rata sarà versata a dicembre 2025 e l'ultima in linea di massina a novembre 2026.
- dichiara che rimetterà la querela sporta per art. 570 bis c.p. nei confronti del padre non Parte_3 avendo più interesse alla prosecuzione del procedimento alla luce dell'accordo raggiunto in data odierna, con riserva di presentare ulteriore querela in caso di mancato adempimento del presente accordo;
- Spese di lite compensate, precisando che nessuna parte è ammessa al Gratuito Patrocinio.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio a SA (MB) in data Parte_1 Parte_2
24.06.2004 e dall'unione è nato il figlio (28.12.2004); Pt_3
- è stata pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 03.12.2015 (Sent. Trib. Monza n.
17/2016 – pubbl. in data 07.01.2016;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della predetta sentenza di divorzio possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 02/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Recepisce e provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Spese di lite compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa ET AT NA
pagina 3 di 3