Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 12/06/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 171/2025;
TRA
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso Parte_1
introduttivo, dagli avv.ti Vincenzo Gatta e Rocco Giancristofaro;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/01/2025 la ricorrente deduceva:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, con qualifica di aiuto commesso di banco dal 20/04/2020 al 30/04/2024;
- di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione di giugno 2022, agosto
2022, settembre 2022, febbraio 2024, marzo 2024 e aprile 2024;
- di non aver ricevuto il pagamento della 13° 2023, del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e dei ROL non goduti.
1
“Accertare che tra la sig.ra e la soc. Parte_1 [...]
di e intercorso un rapporto Controparte_1 Controparte_1
di lavoro a tempo determinato dal 30 aprile 2020 al giorno 30 aprile 2024.
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della resistente consistente nella omessa consegna delle buste paga relative mesi di giugno, agosto e settembre 2022, della 13 mensilità dell'anno 2023 nonché dei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2024 e TFR (ove separata dall'ultima busta paga).
Accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente in merito all'omessa retribuzione relativa a tutto quanto dedotto nelle buste paga relative ai mesi di giugno, agosto e settembre 2022, alla tredicesima dell'anno 2023, ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2024 ed al Trattamento di Fine Rapporto, detratti i pagamenti parziali di cui ai documenti dal n. 8 al n. 11.
Condannare la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] delle differenze retributive determinate a seguito dell'accertamento di cui al punto che precede per differenza tra le buste paga non consegnate ed i pagamenti parziali effettuati in favore della ricorrente, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del diritto sino al saldo. Condannare la resistente al pagamento delle spese e delle competenze legali del giudizio, oltre rimborso forfettario e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei deducenti legali che si dichiarano antistatari”;
1.1. La società resistente non si costituiva in giudizio.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Dalle busta-paga prodotte in giudizio risulta che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente dal 30/04/2020 al 30/04/2024, con qualifica di
2 aiuto commesso di banco. La ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione per le mensilità di giugno 2022, agosto 2022, settembre 2022, febbraio 2024, marzo 2024 e aprile 2024, ad eccezione di un acconto di € 2.108,00. La ricorrente ha allegato anche l'omesso pagamento della
13° mensilità relativa all'anno 2023, del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.
A fronte della prova della sussistenza del rapporto di lavoro e dell'allegazione dell'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di corrispondere la retribuzione e le spettanze di fine rapporto, spettava alla società resistente dare prova di aver correttamente retribuito la ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro e, in particolare, di aver corrisposto le somme rivendicate in questo giudizio. Tale prova non è stata offerta in quanto la società resistente è rimasta contumace. Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente di percepire la retribuzione e le spettanze di fine rapporto richieste in giudizio, la cui entità risulta dalle buste paga elaborate dalla stessa resistente e prodotte dalla ricorrente CP_2
in data 06/05/2025. Ebbene, sulla base di tali busta-paga, la somma complessivamente dovuta, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, è pari a €
12.147,34, di cui € 854,57 a titolo di retribuzione di giugno 2022, € 876,67 a titolo di retribuzione di agosto 2022, € 910,80 a titolo di retribuzione di settembre 2022,
€ 908,49 a titolo di 13° mensilità 2023, € 1.228,50 a titolo di retribuzione di febbraio 2024, € 1.302,51 a titolo di retribuzione di marzo 2024 e € 6.065,80 a titolo di retribuzione di aprile 2024, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti. Dall'importo complessivo di €
12.147,34 va detratta la somma di € 2.108,00, già corrisposta dalla società resistente che va, quindi, condannata al pagamento di € 10.039,34 (€ 12.147,34 –
€ 2.108,00), somma determinata al lordo di ritenute fiscali e previdenziali.
***
3. Il ricorso va, quindi, accolto e la società resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 10.039,34, al lordo di trattenute fiscali e previdenziali, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
3 3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n.
55/14 (cause di lavoro-scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, valore medio per ciascuna fase con esclusione dell'istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...] accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 10.039,34, al lordo di trattenute fiscali e previdenziali, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.; condanna la società resistente al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 4.334,50, di cui € 118,50 per spese e € 4.216,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Vincenzo Gatta e
Rocco Giancristofaro.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 12/06/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
4