TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1023/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Parte_1 Ceci); e
(avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 01.10.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di infortunio verificatosi in data 03.03.2021)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le CP_1 menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio e già valutato dall' in CP_1 sede amministrativa nella misura del 6%- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha quantificato il danno biologico nella superiore misura del 7%. L' deve essere, pertanto, condannato ad erogare CP_1 alla parte ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge. In considerazione della esigua differenza tra la valutazione effettuata dall' e quella compiuta dal C.T.U. si CP_1 ritiene equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali tra le parti nella misura del 50%, ponendo le residue spese nonché quelle della C.T.U. –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' , in forza della sua soccombenza. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: -condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1 l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 7%, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo;
-compensa parzialmente le spese legali nella misura del 50% e condanna l' alla rifusione delle spese CP_1 processuali residue in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari,01.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)