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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/08/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 252/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Capelli) n. 4862/2024 promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dalle avv.te Silvia Balestro e Carolina Tasca, presso il cui studio in Milano, via Orti n. 2, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via M. e G. Savaré n. 1,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4862/2024 del 18.11.2024:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata per lavoratori precoci a decorrere dal 1.04.2024, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto;
CP_ b) condannare l' a corrispondere al ricorrente l'importo di € 16.074,20 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Appellato: “Voglia la Corte d'appello, a totale conferma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni:
A. respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell' in primo grado;
CP_1
B. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 18 novembre 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 9478/2024 CP_ R.G. promossa da contro l' ha respinto le domande del Parte_1 ricorrente, il quale agiva per sentir accertare il proprio diritto di percepire la pensione anticipata per lavoratori precoci a decorrere dall'1 aprile 2024 (o dalla diversa data CP_ ritenuta di giustizia) e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere a tale titolo l'importo di € 16.074,20 maturato sino a tutto luglio 2024.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante ha esposto:
- di essere nato il [...] a [...];
- di essere stato dipendente, a decorrere dall'1 gennaio 2004, di GS s.p.a. con qualifica di Quadro del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata e, da ultimo, con mansioni di Capo Ufficio Contabilità presso la sede legale della società, ubicata a Milano, via Caldera n. 21;
- che, con comunicazione del 3 maggio 2021, il datore di lavoro gli aveva comunicato il trasferimento presso l'Ipermercato di Casalecchio di Reno (BO), senza alcuna modifica delle condizioni normative applicate al contratto;
- di avere rifiutato il trasferimento a fronte della distanza della nuova sede di lavoro dalla sua residenza, sita in Milano;
- che, a fronte del rifiuto al trasferimento presso la sede di lavoro di destinazione, distante oltre 50 km dalla residenza, in data 26 luglio 2021
aveva sottoscritto con GS s.p.a. un verbale di Parte_1 conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c. e degli artt. 411, comma 3, e 412 ter c.p.c., risolvendo consensualmente il rapporto di lavoro con effetto immediato;
- di poter far valere almeno 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al diciannovesimo anno di età, in quanto aveva lavorato 10 mesi come apprendista all'età di diciassette anni tra l'1 gennaio 1982 e il 31 ottobre 1982 e 8 mesi come lavoratore dipendente all'età di diciotto pag. 2/10 anni dall'1 aprile 1983 al 30 novembre 1983;
- di avere totalizzato 2.140 settimane di contribuzione dall'1 gennaio 1982 al 12 dicembre 2023, pari a 41 anni, così meglio specificate:
2.033 settimane di contribuzione da lavoro dipendente e 107 settimane di disoccupazione;
CP_
- di aver presentato pertanto all' in data 2 gennaio 2024, domande di verifica delle condizioni per il riconoscimento della pensione anticipata per lavoratori precoci e di pensione anticipata per lavoratori precoci, tramite patronato Inas di , dichiarando in tale sede: di trovarsi in Per_1 stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento del 26 luglio 2021; di aver terminato di fruire della prestazione di disoccupazione dal 12 dicembre 2023; di essere in stato di disoccupazione e di essere iscritto nelle liste di disoccupazione presenti presso il Centro per l'impiego di Milano dal 29 agosto 2021;
- che la domanda di certificazione del diritto alla pensione anticipata era CP_ stata respinta dall' in data 16 aprile 2024, con la seguente motivazione: “non si trova nella condizione di aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art.7 della L. 15 luglio 1966, n. 604”; CP_
- che, pertanto, l' gli aveva comunicato di non poter accogliere la domanda di pensione anticipata;
CP_
- di aver inoltrato all' una richiesta di riesame in data 23 aprile 2024, a cui l'Istituto aveva risposto confermando la decisione ed affermando che “la risoluzione consensuale deve avvenire nell'ambito della procedura di cui all'art.7 della L. 15 luglio 1966, n. 604. Tale articolo deve essere citato nel verbale di conciliazione da allegare alla domanda, il quale al contrario riporta la sottoscrizione sindacale rispetto all'art. 412ter c.p.c.”;
- di aver presentato, in data 8 maggio 2024, ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda di verifica delle condizioni per il riconoscimento della pensione anticipata, sempre tramite patronato, rilevando che “il rapporto è cessato per risoluzione consensuale onde evitare il licenziamento e quindi procedura analoga a quella prevista, che consente la fruizione della NASPI”;
- di avere contestualmente presentato ricorso avverso il rigetto della domanda di anticipo pensionistico;
CP_
- che, con delibera del 28 maggio 2024, il Comitato Provinciale aveva confermato la reiezione di entrambe le domande. CP_ Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale, esaminato l'art. 1, comma 199, legge 11 dicembre 2016 n. 232 in tema di pensione anticipata per lavoratori precoci, ha osservato che “dal testo della
pag. 3/10 norma sopracitata emerge che l'unica risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che consente l'accesso alla pensione anticipata è quella intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Ha poi rilevato che, nel caso di specie, “parte ricorrente ha raggiunto la risoluzione consensuale con la datrice di lavoro, tramite una procedura differente da quella prevista dalla norma sulla pensione anticipata. Risulta infatti dal verbale di conciliazione che le parti hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro con una procedura di conciliazione sindacale ed amministrativa, facoltativa, ex artt. 411 e 412 cpc (doc. 6 ricorso).
Il ricorrente, pertanto, ha risolto consensualmente il rapporto lavorativo con la società datrice di lavoro con una procedura diversa e non assimilabile a quella prevista dalla legge 232/2016 in materia di pensione anticipata per lavoratori precoci.
Ha, quindi, concluso che “in ragione di quanto argomentato sopra, si ritiene che il ricorrente non abbia diritto a percepire la pensione anticipata per lavoratori precoci, in quanto difetta del requisito dell'intervenuta risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”. Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con un unico articolato motivo censura la pronuncia per errata motivazione, laddove ha ritenuto sufficiente a precludere l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci il fatto che la risoluzione del rapporto sia intervenuta all'esito di una procedura – quella prevista dall'art. 412 ter c.p.c. – differente dalla procedura ex art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604, perché solo quest'ultima risulta espressamente menzionata nell'art. 1, comma 199, legge 11 dicembre 2016 n. 232.
Deduce che, a prescindere dalla tipologia di procedura adottata per risolvere il rapporto, nel caso de quo è innegabile che la cessazione del rapporto sia stata determinata da eventi che esulano del tutto dalla volontà del lavoratore: il trasferimento a quasi 300 km dalla sua residenza aveva determinato, infatti, l'impossibilità per lo stesso di proseguire il rapporto di lavoro, come testualmente indicato nel verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale.
A sostegno della propria tesi evidenzia che l'accordo risolutivo intervenuto con il datore di lavoro a seguito del rifiuto del trasferimento era stato riconosciuto CP_ dall' quale ipotesi di perdita involontaria del rapporto di lavoro idonea a consentire l'accesso alla NASpI, come confermato dal fatto che l'indennità di disoccupazione NASpI era stata corrisposta per 728 giorni, dall'1 dicembre 2021 al 12 dicembre 2023. Il medesimo requisito, invece, era stato disconosciuto dall' ai CP_2 fini dell'accesso alla pensione anticipata.
Nell'ottica del gravame, escludere la possibilità di accesso alla pensione anticipata in caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di trasferimento del lavoratore ad oltre 50 km dalla residenza porterebbe ad un ingiustificabile vuoto di tutela e ad una, altrettanto ingiustificabile, disparità di trattamento.
pag. 4/10 CP_ Richiama circolari e messaggi in cui l'ente previdenziale afferma che, al ricorrere di variazioni delle condizioni contrattuali tali da incidere profondamente sulla vita personale del dipendente, è equo non soffermarsi sull'apparente consensualità delle parti nella decisione di interrompere il rapporto di lavoro, stante l'assoluta mancanza di alternative che obbliga il prestatore di lavoro a scegliere la risoluzione del rapporto. Richiama, altresì, precedenti della giurisprudenza di merito (anche di questa
Corte) che hanno considerato idonee ai fini del riconoscimento della NASpI e dell'APE sociale (i cui presupposti sono i medesimi della pensione anticipata per lavoratori precoci) anche procedure di risoluzione consensuale del rapporto diverse da quelle di cui all'art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604, al ricorrere di rifiuto di trasferimento a distanza eccedente i 50 km.
Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante Parte_1 ha chiesto la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 2 luglio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento Parte_1 nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. I fatti di causa sono pacifici e documentalmente provati e possono sintetizzarsi nei termini che seguono.
In data 3 maggio 2021 è stato comunicato all'appellante - in allora dipendente di GS s.p.a., in servizio presso la sede legale della società in Milano - il trasferimento a
Casalecchio di Reno, località distante oltre 50 km dalla residenza, pure sita in Milano (cfr. doc. 3 fascicolo appellante di primo grado).
Stante il rifiuto del lavoratore al trasferimento, in data 26 luglio 2021 le parti sono addivenute all'immediata risoluzione consensuale del rapporto, mediante verbale di conciliazione in sede sindacale (cfr. doc. 6 fascicolo appellante di primo grado).
ha percepito la NASpI dall'1 dicembre 2021 al 12 Parte_1 dicembre 2023 (cfr. docc. 7 e 8 fascicolo appellante di primo grado).
In data 2 gennaio 2024 egli ha presentato domanda di pensione anticipata per lavoratori precoci (cfr. doc. 11 fascicolo appellante di primo grado).
L'appellante è in possesso dei requisiti contributivi di cui all'art. 1, comma
199, legge 11 dicembre 2016 n. 232, ossia 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al diciannovesimo anno di età e 41 anni di contributi (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo appellante di primo grado).
pag. 5/10 CP_ In data 16 aprile 2024 l' ha respinto la domanda dell'appellante di pensione anticipata per lavoratori precoci, in quanto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non era avvenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 legge
15 luglio 1966 n. 604 (cfr. doc. 13 fascicolo appellante di primo grado).
Così ricostruiti i fatti rilevanti ai fini del decidere, si osserva che il giudice di CP_ prime cure ha condiviso la motivazione addotta dall' a fondamento del rigetto della domanda di pensione anticipata di e a tali conclusioni è Parte_1 pervenuto sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232, che così recita “a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) […]”.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che le conclusioni cui è giunta la sentenza di primo grado sulla base dell'interpretazione meramente letterale della disposizione CP_ richiamata (fatta propria anche dall' non tengano in adeguata considerazione la ratio della norma, né le specifiche caratteristiche della fattispecie oggetto di controversia.
Come sopra evidenziato, infatti, la cessazione del rapporto di lavoro dell'odierno appellante, sia pure avvenuta nelle forme della risoluzione consensuale, è stata determinata da eventi non riconducibili alla volontà di quest'ultimo, ossia dal trasferimento della sede di lavoro ad oltre 200 km di distanza dalla residenza (cfr. docc.
3 e 4 fascicolo appellante di primo grado), con impossibilità per il lavoratore di proseguire il rapporto di lavoro, come attestato anche nel verbale di conciliazione (cfr. punto 2 del verbale di conciliazione allegato sub doc. 6 fascicolo appellante di primo grado: “le Parti, in ragione dell'impossibilità del Lavoratore di dar corso al disposto trasferimento, presso sede situata ad oltre 50 km dalla sua residenza e del conseguente rifiuto dello stesso, risolvono consensualmente il rapporto di lavoro tra loro intercorrente”).
pag. 6/10 Nella sostanza, dunque, la fattispecie è riconducibile ad un'ipotesi di perdita CP_ involontaria del lavoro ed in questi termini è stata inquadrata anche dall' ai fini dell'accesso alla NASpI, che, come accennato, è stata riconosciuta e corrisposta all'odierno appellante dall'1 dicembre 2021 al 12 dicembre 2023. CP_ L' ha riconosciuto l'indennità di disoccupazione NASpI all'appellante indipendentemente dalle modalità di risoluzione consensuale del rapporto e segnatamente senza ritenere ostativo il fatto che la risoluzione non fosse intervenuta nell'ambito della procedura ex art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604.
Si osserva al riguardo che - per la parte qui di interesse - la norma che stabilisce i requisiti di accesso alla NASpI (art. 3, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22) ha una formulazione pressoché identica alla norma che disciplina l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci (art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232): entrambe le disposizioni, infatti, fanno riferimento alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro “nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
L'art. 3 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, nel testo applicabile ratione temporis, dispone quanto segue: “
1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (1) .
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”. CP_ L' ha interpretato detta norma, attraverso plurimi messaggi e circolari, nel senso che, in presenza di variazioni delle condizioni contrattuali tali da incidere in modo rilevante sulla vita del lavoratore (come nel caso di trasferimento della sede di lavoro ad oltre 50 km di distanza dalla residenza), la cessazione del rapporto di lavoro deve ritenersi involontaria, con conseguente diritto del lavoratore alla NASpI;
questo indipendentemente dall'apparente consensualità della risoluzione ed anche dalla circostanza che la risoluzione consensuale intervenga o meno nell'ambito della CP_ procedura di cui all'art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604 (cfr. in tal senso messaggio pag. 7/10 26 gennaio 2018 n. 369, allegato sub doc. 20 fascicolo appellante di primo grado: “lo stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti addivengono alla risoluzione consensuale del rapporto medesimo, sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all'art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall'art.1, comma 40, della legge n.92 del 2012 sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con
i mezzi di trasporto pubblico.
Su tale ultima ipotesi di risoluzione consensuale in esito al rifiuto al CP_ trasferimento, come precisato nella circolare n. 108 del 2006, la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell'azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici. Pertanto, in tale caso si può riconoscere l'indennità di disoccupazione”).
Nel descritto contesto normativo, alla luce dell'indirizzo interpretativo e della CP_ prassi applicativa adottati dall' in materia di accesso alla NASpI;
considerata, altresì, l'identica formulazione delle norme in comparazione e l'analoga ratio ad esse sottesa, ritiene il Collegio che ragioni di coerenza sistematica inducano a valorizzare, anche nell'esegesi dell'art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232, i criteri dell'interpretazione teleologica e sistematica rispetto a quello dell'interpretazione strettamente letterale.
Pertanto, anche in tema di accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci, il requisito dello stato di disoccupazione involontaria ex art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232 deve intendersi comprensivo delle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto – anche esulanti dall'ambito di cui all'art. 7 legge
15 luglio 1966 n. 604 – riconducibili al rifiuto opposto dal lavoratore al trasferimento ad una sede di lavoro distante oltre 50 km dalla sua residenza. A sostegno di tale opzione ermeneutica si richiamano altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i condivisi arresti della sentenza di questa Corte n.
160/2025 (est. Pattumelli;
pres. in tema di requisiti di accesso all'APE CP_3 sociale.
La pronuncia richiamata, nell'interpretare l'art. 1, comma 179, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232 – il cui tenore letterale, per la parte di interesse, è sovrapponibile a quello dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 e dell'art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232 (“si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 […]”) -, ha così argomentato: “Se, pertanto, è generalmente condivisa – e fatta propria dallo stesso CP_
– l'estensione della NASPI ai casi di risoluzione consensuale del rapporto per
pag. 8/10 rifiuto del trasferimento a distanza eccedente i 50 Km, per quanto pattuita al di fuori della procedura di cui alla l. 604/66, l'identità dei relativi presupposti normativi rispetto
a quelli stabiliti per l'APE sociale induce, per le stesse ragioni, ad una conforme interpretazione.
Se tale rilevante variazione del luogo di lavoro connota come involontaria la risoluzione del rapporto, allora non vi è ragione di distinguere – ai fini in esame – la conseguente risoluzione consensuale a seconda del contesto della sua stipulazione.
Non può, infatti, ritenersi riconoscere l'APE sociale (al pari della NASPI) in caso di dimissioni per giusta causa (quale il trasferimento ad oltre 50 Km) ed in caso di risoluzione concordata all'esito della procedura di licenziamento per GMO in presenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 co. VIII, SL, e negarla laddove questa – sia pure fondata sul rifiuto di analogo provvedimento datoriale – intervenga nella ordinaria sede sindacale.
E' la stessa ratio del trattamento oggetto di causa a supportare l'analogia dei relativi presupposti rispetto a quelli tipici della NASPI.
La correlazione normativa fra i due istituti evidenzia, infatti, come l'APE sociale sia volta a colmare il possibile distacco temporale fra la conclusione del trattamento di disoccupazione e la maturazione dei requisiti per il pensionamento, garantendo la continuità dei mezzi di sussistenza ad una platea di destinatari di difficile ricollocazione lavorativa.
Tanto si desume – giova ribadirlo – dalla successione stabilita dal Legislatore nello stabilire che l'APE sociale spetta a chi “ha cessato l'attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni: … ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante” (v. art. 2 co. I, lett. a,
DPCM n. 88/2017)” (cfr. sentenza n. 160/2025, allegata sub doc. 25 fascicolo appellante). Le argomentazioni esposte nel richiamato precedente si attagliano perfettamente all'odierna controversia, sia per l'identità dei presupposti di fatto delle due fattispecie (risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per rifiuto del trasferimento a distanza eccedente i 50 Km, pattuita al di fuori della procedura di cui all'art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604), sia per l'analogia tra gli istituti in esame, entrambi funzionali all'anticipazione del trattamento pensionistico ed entrambi correlati, sotto il profilo normativo e temporale, all'indennità di disoccupazione NASpI
(anche la pensione anticipata per lavoratori precoci, al pari dell'APE sociale, è riconosciuta a coloro che “hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi”, a mente dell'art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232).
In conclusione, deve ravvisarsi in capo all'odierno appellante la condizione di cui all'art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232 e, non essendo in pag. 9/10 contestazione la sussistenza degli ulteriori requisiti per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci, meritano accoglimento le domande dallo stesso svolte nel ricorso introduttivo del giudizio.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono (dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione), in riforma della sentenza n. 4862/2024 del Tribunale di Milano, va perciò dichiarato il diritto di di percepire la pensione Parte_1 CP_ anticipata per lavoratori precoci a decorrere dall'1 aprile 2024 e l' va condannato a corrispondere all'appellante l'importo – non contestato nel quantum - di € 16.074,20 a titolo di ratei maturati sino a tutto luglio 2024.
Tenuto conto della novità e complessità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione, si ravvisano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 4862/2024 del Tribunale di Milano, accerta e dichiara il diritto di di percepire la pensione anticipata Parte_1 per lavoratori precoci a decorrere dall'1 aprile 2024 e, per l'effetto, condanna CP_ l' a corrispondere all'appellante l'importo di € 16.074,20 a titolo di ratei maturati sino a tutto luglio 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 2 luglio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 252/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Capelli) n. 4862/2024 promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dalle avv.te Silvia Balestro e Carolina Tasca, presso il cui studio in Milano, via Orti n. 2, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via M. e G. Savaré n. 1,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4862/2024 del 18.11.2024:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata per lavoratori precoci a decorrere dal 1.04.2024, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto;
CP_ b) condannare l' a corrispondere al ricorrente l'importo di € 16.074,20 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Appellato: “Voglia la Corte d'appello, a totale conferma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni:
A. respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell' in primo grado;
CP_1
B. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 18 novembre 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 9478/2024 CP_ R.G. promossa da contro l' ha respinto le domande del Parte_1 ricorrente, il quale agiva per sentir accertare il proprio diritto di percepire la pensione anticipata per lavoratori precoci a decorrere dall'1 aprile 2024 (o dalla diversa data CP_ ritenuta di giustizia) e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere a tale titolo l'importo di € 16.074,20 maturato sino a tutto luglio 2024.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante ha esposto:
- di essere nato il [...] a [...];
- di essere stato dipendente, a decorrere dall'1 gennaio 2004, di GS s.p.a. con qualifica di Quadro del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata e, da ultimo, con mansioni di Capo Ufficio Contabilità presso la sede legale della società, ubicata a Milano, via Caldera n. 21;
- che, con comunicazione del 3 maggio 2021, il datore di lavoro gli aveva comunicato il trasferimento presso l'Ipermercato di Casalecchio di Reno (BO), senza alcuna modifica delle condizioni normative applicate al contratto;
- di avere rifiutato il trasferimento a fronte della distanza della nuova sede di lavoro dalla sua residenza, sita in Milano;
- che, a fronte del rifiuto al trasferimento presso la sede di lavoro di destinazione, distante oltre 50 km dalla residenza, in data 26 luglio 2021
aveva sottoscritto con GS s.p.a. un verbale di Parte_1 conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c. e degli artt. 411, comma 3, e 412 ter c.p.c., risolvendo consensualmente il rapporto di lavoro con effetto immediato;
- di poter far valere almeno 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al diciannovesimo anno di età, in quanto aveva lavorato 10 mesi come apprendista all'età di diciassette anni tra l'1 gennaio 1982 e il 31 ottobre 1982 e 8 mesi come lavoratore dipendente all'età di diciotto pag. 2/10 anni dall'1 aprile 1983 al 30 novembre 1983;
- di avere totalizzato 2.140 settimane di contribuzione dall'1 gennaio 1982 al 12 dicembre 2023, pari a 41 anni, così meglio specificate:
2.033 settimane di contribuzione da lavoro dipendente e 107 settimane di disoccupazione;
CP_
- di aver presentato pertanto all' in data 2 gennaio 2024, domande di verifica delle condizioni per il riconoscimento della pensione anticipata per lavoratori precoci e di pensione anticipata per lavoratori precoci, tramite patronato Inas di , dichiarando in tale sede: di trovarsi in Per_1 stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento del 26 luglio 2021; di aver terminato di fruire della prestazione di disoccupazione dal 12 dicembre 2023; di essere in stato di disoccupazione e di essere iscritto nelle liste di disoccupazione presenti presso il Centro per l'impiego di Milano dal 29 agosto 2021;
- che la domanda di certificazione del diritto alla pensione anticipata era CP_ stata respinta dall' in data 16 aprile 2024, con la seguente motivazione: “non si trova nella condizione di aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art.7 della L. 15 luglio 1966, n. 604”; CP_
- che, pertanto, l' gli aveva comunicato di non poter accogliere la domanda di pensione anticipata;
CP_
- di aver inoltrato all' una richiesta di riesame in data 23 aprile 2024, a cui l'Istituto aveva risposto confermando la decisione ed affermando che “la risoluzione consensuale deve avvenire nell'ambito della procedura di cui all'art.7 della L. 15 luglio 1966, n. 604. Tale articolo deve essere citato nel verbale di conciliazione da allegare alla domanda, il quale al contrario riporta la sottoscrizione sindacale rispetto all'art. 412ter c.p.c.”;
- di aver presentato, in data 8 maggio 2024, ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda di verifica delle condizioni per il riconoscimento della pensione anticipata, sempre tramite patronato, rilevando che “il rapporto è cessato per risoluzione consensuale onde evitare il licenziamento e quindi procedura analoga a quella prevista, che consente la fruizione della NASPI”;
- di avere contestualmente presentato ricorso avverso il rigetto della domanda di anticipo pensionistico;
CP_
- che, con delibera del 28 maggio 2024, il Comitato Provinciale aveva confermato la reiezione di entrambe le domande. CP_ Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale, esaminato l'art. 1, comma 199, legge 11 dicembre 2016 n. 232 in tema di pensione anticipata per lavoratori precoci, ha osservato che “dal testo della
pag. 3/10 norma sopracitata emerge che l'unica risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che consente l'accesso alla pensione anticipata è quella intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Ha poi rilevato che, nel caso di specie, “parte ricorrente ha raggiunto la risoluzione consensuale con la datrice di lavoro, tramite una procedura differente da quella prevista dalla norma sulla pensione anticipata. Risulta infatti dal verbale di conciliazione che le parti hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro con una procedura di conciliazione sindacale ed amministrativa, facoltativa, ex artt. 411 e 412 cpc (doc. 6 ricorso).
Il ricorrente, pertanto, ha risolto consensualmente il rapporto lavorativo con la società datrice di lavoro con una procedura diversa e non assimilabile a quella prevista dalla legge 232/2016 in materia di pensione anticipata per lavoratori precoci.
Ha, quindi, concluso che “in ragione di quanto argomentato sopra, si ritiene che il ricorrente non abbia diritto a percepire la pensione anticipata per lavoratori precoci, in quanto difetta del requisito dell'intervenuta risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”. Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con un unico articolato motivo censura la pronuncia per errata motivazione, laddove ha ritenuto sufficiente a precludere l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci il fatto che la risoluzione del rapporto sia intervenuta all'esito di una procedura – quella prevista dall'art. 412 ter c.p.c. – differente dalla procedura ex art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604, perché solo quest'ultima risulta espressamente menzionata nell'art. 1, comma 199, legge 11 dicembre 2016 n. 232.
Deduce che, a prescindere dalla tipologia di procedura adottata per risolvere il rapporto, nel caso de quo è innegabile che la cessazione del rapporto sia stata determinata da eventi che esulano del tutto dalla volontà del lavoratore: il trasferimento a quasi 300 km dalla sua residenza aveva determinato, infatti, l'impossibilità per lo stesso di proseguire il rapporto di lavoro, come testualmente indicato nel verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale.
A sostegno della propria tesi evidenzia che l'accordo risolutivo intervenuto con il datore di lavoro a seguito del rifiuto del trasferimento era stato riconosciuto CP_ dall' quale ipotesi di perdita involontaria del rapporto di lavoro idonea a consentire l'accesso alla NASpI, come confermato dal fatto che l'indennità di disoccupazione NASpI era stata corrisposta per 728 giorni, dall'1 dicembre 2021 al 12 dicembre 2023. Il medesimo requisito, invece, era stato disconosciuto dall' ai CP_2 fini dell'accesso alla pensione anticipata.
Nell'ottica del gravame, escludere la possibilità di accesso alla pensione anticipata in caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di trasferimento del lavoratore ad oltre 50 km dalla residenza porterebbe ad un ingiustificabile vuoto di tutela e ad una, altrettanto ingiustificabile, disparità di trattamento.
pag. 4/10 CP_ Richiama circolari e messaggi in cui l'ente previdenziale afferma che, al ricorrere di variazioni delle condizioni contrattuali tali da incidere profondamente sulla vita personale del dipendente, è equo non soffermarsi sull'apparente consensualità delle parti nella decisione di interrompere il rapporto di lavoro, stante l'assoluta mancanza di alternative che obbliga il prestatore di lavoro a scegliere la risoluzione del rapporto. Richiama, altresì, precedenti della giurisprudenza di merito (anche di questa
Corte) che hanno considerato idonee ai fini del riconoscimento della NASpI e dell'APE sociale (i cui presupposti sono i medesimi della pensione anticipata per lavoratori precoci) anche procedure di risoluzione consensuale del rapporto diverse da quelle di cui all'art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604, al ricorrere di rifiuto di trasferimento a distanza eccedente i 50 km.
Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante Parte_1 ha chiesto la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 2 luglio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento Parte_1 nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. I fatti di causa sono pacifici e documentalmente provati e possono sintetizzarsi nei termini che seguono.
In data 3 maggio 2021 è stato comunicato all'appellante - in allora dipendente di GS s.p.a., in servizio presso la sede legale della società in Milano - il trasferimento a
Casalecchio di Reno, località distante oltre 50 km dalla residenza, pure sita in Milano (cfr. doc. 3 fascicolo appellante di primo grado).
Stante il rifiuto del lavoratore al trasferimento, in data 26 luglio 2021 le parti sono addivenute all'immediata risoluzione consensuale del rapporto, mediante verbale di conciliazione in sede sindacale (cfr. doc. 6 fascicolo appellante di primo grado).
ha percepito la NASpI dall'1 dicembre 2021 al 12 Parte_1 dicembre 2023 (cfr. docc. 7 e 8 fascicolo appellante di primo grado).
In data 2 gennaio 2024 egli ha presentato domanda di pensione anticipata per lavoratori precoci (cfr. doc. 11 fascicolo appellante di primo grado).
L'appellante è in possesso dei requisiti contributivi di cui all'art. 1, comma
199, legge 11 dicembre 2016 n. 232, ossia 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al diciannovesimo anno di età e 41 anni di contributi (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo appellante di primo grado).
pag. 5/10 CP_ In data 16 aprile 2024 l' ha respinto la domanda dell'appellante di pensione anticipata per lavoratori precoci, in quanto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non era avvenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 legge
15 luglio 1966 n. 604 (cfr. doc. 13 fascicolo appellante di primo grado).
Così ricostruiti i fatti rilevanti ai fini del decidere, si osserva che il giudice di CP_ prime cure ha condiviso la motivazione addotta dall' a fondamento del rigetto della domanda di pensione anticipata di e a tali conclusioni è Parte_1 pervenuto sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232, che così recita “a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) […]”.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che le conclusioni cui è giunta la sentenza di primo grado sulla base dell'interpretazione meramente letterale della disposizione CP_ richiamata (fatta propria anche dall' non tengano in adeguata considerazione la ratio della norma, né le specifiche caratteristiche della fattispecie oggetto di controversia.
Come sopra evidenziato, infatti, la cessazione del rapporto di lavoro dell'odierno appellante, sia pure avvenuta nelle forme della risoluzione consensuale, è stata determinata da eventi non riconducibili alla volontà di quest'ultimo, ossia dal trasferimento della sede di lavoro ad oltre 200 km di distanza dalla residenza (cfr. docc.
3 e 4 fascicolo appellante di primo grado), con impossibilità per il lavoratore di proseguire il rapporto di lavoro, come attestato anche nel verbale di conciliazione (cfr. punto 2 del verbale di conciliazione allegato sub doc. 6 fascicolo appellante di primo grado: “le Parti, in ragione dell'impossibilità del Lavoratore di dar corso al disposto trasferimento, presso sede situata ad oltre 50 km dalla sua residenza e del conseguente rifiuto dello stesso, risolvono consensualmente il rapporto di lavoro tra loro intercorrente”).
pag. 6/10 Nella sostanza, dunque, la fattispecie è riconducibile ad un'ipotesi di perdita CP_ involontaria del lavoro ed in questi termini è stata inquadrata anche dall' ai fini dell'accesso alla NASpI, che, come accennato, è stata riconosciuta e corrisposta all'odierno appellante dall'1 dicembre 2021 al 12 dicembre 2023. CP_ L' ha riconosciuto l'indennità di disoccupazione NASpI all'appellante indipendentemente dalle modalità di risoluzione consensuale del rapporto e segnatamente senza ritenere ostativo il fatto che la risoluzione non fosse intervenuta nell'ambito della procedura ex art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604.
Si osserva al riguardo che - per la parte qui di interesse - la norma che stabilisce i requisiti di accesso alla NASpI (art. 3, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22) ha una formulazione pressoché identica alla norma che disciplina l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci (art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232): entrambe le disposizioni, infatti, fanno riferimento alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro “nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
L'art. 3 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, nel testo applicabile ratione temporis, dispone quanto segue: “
1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (1) .
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”. CP_ L' ha interpretato detta norma, attraverso plurimi messaggi e circolari, nel senso che, in presenza di variazioni delle condizioni contrattuali tali da incidere in modo rilevante sulla vita del lavoratore (come nel caso di trasferimento della sede di lavoro ad oltre 50 km di distanza dalla residenza), la cessazione del rapporto di lavoro deve ritenersi involontaria, con conseguente diritto del lavoratore alla NASpI;
questo indipendentemente dall'apparente consensualità della risoluzione ed anche dalla circostanza che la risoluzione consensuale intervenga o meno nell'ambito della CP_ procedura di cui all'art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604 (cfr. in tal senso messaggio pag. 7/10 26 gennaio 2018 n. 369, allegato sub doc. 20 fascicolo appellante di primo grado: “lo stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti addivengono alla risoluzione consensuale del rapporto medesimo, sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all'art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall'art.1, comma 40, della legge n.92 del 2012 sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con
i mezzi di trasporto pubblico.
Su tale ultima ipotesi di risoluzione consensuale in esito al rifiuto al CP_ trasferimento, come precisato nella circolare n. 108 del 2006, la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell'azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici. Pertanto, in tale caso si può riconoscere l'indennità di disoccupazione”).
Nel descritto contesto normativo, alla luce dell'indirizzo interpretativo e della CP_ prassi applicativa adottati dall' in materia di accesso alla NASpI;
considerata, altresì, l'identica formulazione delle norme in comparazione e l'analoga ratio ad esse sottesa, ritiene il Collegio che ragioni di coerenza sistematica inducano a valorizzare, anche nell'esegesi dell'art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232, i criteri dell'interpretazione teleologica e sistematica rispetto a quello dell'interpretazione strettamente letterale.
Pertanto, anche in tema di accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci, il requisito dello stato di disoccupazione involontaria ex art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232 deve intendersi comprensivo delle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto – anche esulanti dall'ambito di cui all'art. 7 legge
15 luglio 1966 n. 604 – riconducibili al rifiuto opposto dal lavoratore al trasferimento ad una sede di lavoro distante oltre 50 km dalla sua residenza. A sostegno di tale opzione ermeneutica si richiamano altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i condivisi arresti della sentenza di questa Corte n.
160/2025 (est. Pattumelli;
pres. in tema di requisiti di accesso all'APE CP_3 sociale.
La pronuncia richiamata, nell'interpretare l'art. 1, comma 179, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232 – il cui tenore letterale, per la parte di interesse, è sovrapponibile a quello dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 e dell'art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232 (“si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 […]”) -, ha così argomentato: “Se, pertanto, è generalmente condivisa – e fatta propria dallo stesso CP_
– l'estensione della NASPI ai casi di risoluzione consensuale del rapporto per
pag. 8/10 rifiuto del trasferimento a distanza eccedente i 50 Km, per quanto pattuita al di fuori della procedura di cui alla l. 604/66, l'identità dei relativi presupposti normativi rispetto
a quelli stabiliti per l'APE sociale induce, per le stesse ragioni, ad una conforme interpretazione.
Se tale rilevante variazione del luogo di lavoro connota come involontaria la risoluzione del rapporto, allora non vi è ragione di distinguere – ai fini in esame – la conseguente risoluzione consensuale a seconda del contesto della sua stipulazione.
Non può, infatti, ritenersi riconoscere l'APE sociale (al pari della NASPI) in caso di dimissioni per giusta causa (quale il trasferimento ad oltre 50 Km) ed in caso di risoluzione concordata all'esito della procedura di licenziamento per GMO in presenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 co. VIII, SL, e negarla laddove questa – sia pure fondata sul rifiuto di analogo provvedimento datoriale – intervenga nella ordinaria sede sindacale.
E' la stessa ratio del trattamento oggetto di causa a supportare l'analogia dei relativi presupposti rispetto a quelli tipici della NASPI.
La correlazione normativa fra i due istituti evidenzia, infatti, come l'APE sociale sia volta a colmare il possibile distacco temporale fra la conclusione del trattamento di disoccupazione e la maturazione dei requisiti per il pensionamento, garantendo la continuità dei mezzi di sussistenza ad una platea di destinatari di difficile ricollocazione lavorativa.
Tanto si desume – giova ribadirlo – dalla successione stabilita dal Legislatore nello stabilire che l'APE sociale spetta a chi “ha cessato l'attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni: … ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante” (v. art. 2 co. I, lett. a,
DPCM n. 88/2017)” (cfr. sentenza n. 160/2025, allegata sub doc. 25 fascicolo appellante). Le argomentazioni esposte nel richiamato precedente si attagliano perfettamente all'odierna controversia, sia per l'identità dei presupposti di fatto delle due fattispecie (risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per rifiuto del trasferimento a distanza eccedente i 50 Km, pattuita al di fuori della procedura di cui all'art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604), sia per l'analogia tra gli istituti in esame, entrambi funzionali all'anticipazione del trattamento pensionistico ed entrambi correlati, sotto il profilo normativo e temporale, all'indennità di disoccupazione NASpI
(anche la pensione anticipata per lavoratori precoci, al pari dell'APE sociale, è riconosciuta a coloro che “hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi”, a mente dell'art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232).
In conclusione, deve ravvisarsi in capo all'odierno appellante la condizione di cui all'art. 1, comma 199, lett. a), legge 11 dicembre 2016 n. 232 e, non essendo in pag. 9/10 contestazione la sussistenza degli ulteriori requisiti per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci, meritano accoglimento le domande dallo stesso svolte nel ricorso introduttivo del giudizio.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono (dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione), in riforma della sentenza n. 4862/2024 del Tribunale di Milano, va perciò dichiarato il diritto di di percepire la pensione Parte_1 CP_ anticipata per lavoratori precoci a decorrere dall'1 aprile 2024 e l' va condannato a corrispondere all'appellante l'importo – non contestato nel quantum - di € 16.074,20 a titolo di ratei maturati sino a tutto luglio 2024.
Tenuto conto della novità e complessità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione, si ravvisano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 4862/2024 del Tribunale di Milano, accerta e dichiara il diritto di di percepire la pensione anticipata Parte_1 per lavoratori precoci a decorrere dall'1 aprile 2024 e, per l'effetto, condanna CP_ l' a corrispondere all'appellante l'importo di € 16.074,20 a titolo di ratei maturati sino a tutto luglio 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 2 luglio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
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