TAR Milano, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 284
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 117 e 118 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 delle N.A. del P.d.R. del P.G.T. vigente – Eccesso di potere e illogicità manifesta – carenza assoluta di potere

    Il Collegio ritiene che l'obbligo di pianificazione attuativa discenda ex lege dall'art. 41-quinquies, comma 6, della Legge n. 1150/1942, a causa del superamento dei limiti di altezza (superiore a 25 metri) e volumetria (superiore a 3 mc/mq). La Disposizione di Servizio comunale si limita a svolgere una funzione ricognitiva di tale obbligo. L'eventuale illegittimità del criterio morfologico introdotto dalla Disposizione di Servizio è irrilevante ai fini dell'obbligo principale, rendendo il motivo inammissibile per carenza di interesse.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità ed erroneità manifesta – carenza di istruttoria

    Il Collegio ribadisce l'obbligo di pianificazione di dettaglio ex lege. L'istruttoria comunale è ritenuta adeguata, basata su una valutazione del contesto di riferimento e della trasformazione urbanistica in atto, come evidenziato nella Scheda di valutazione dell'ambito. L'urbanizzazione non completa o l'assetto definitivo dell'intero ambito territoriale di riferimento sono necessari per escludere l'obbligo di pianificazione attuativa.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 21, comma 2, delle N.A. del Piano delle Regole del vigente P.G.T. – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – illogicità manifesta – contraddittorietà tra atti – travisamento dei fatti

    L'eventuale annullamento del parere della Commissione per il Paesaggio non farebbe venir meno l'obbligo di presentare un Piano Attuativo, fondato sul superamento dei limiti di altezza e volume previsti dalla legge statale. Pertanto, il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 Cost, dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001

    Il Collegio qualifica l'intervento come 'nuova costruzione' sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 8542/2025). L'intervento prevede la realizzazione di un unico edificio accorpando volumi di manufatti diversi e morfologicamente disomogenei, configurando una trasformazione del territorio che esorbita dalla finalità conservativa della ristrutturazione. Si ritiene violato il requisito dell'unicità dell'edificio e della neutralità dell'impatto sul territorio.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 del D.P.R. 380 del 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta

    Il Collegio conferma la qualificazione dell'intervento come 'nuova costruzione' in quanto l'amministrazione ha escluso la natura di 'edificio unitario' del complesso preesistente, definendolo un'aggregazione di edifici disomogenei. La sostituzione di una pluralità di edifici distinti con un unico nuovo organismo edilizio configura un accorpamento di volumi che esorbita dalla ristrutturazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del D.P.R. 380 del 2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2 delle NTA del Piano delle regole

    Il Collegio ritiene che la SCIA alternativa al PDC sia applicabile solo in presenza di strumenti urbanistici generali auto-esecutivi. Nel caso di specie, l'intervento necessita inderogabilmente di un piano attuativo, come imposto dall'art. 41-quinquies, comma 6, della L. n. 1150/1942, il che è incompatibile con il presupposto della 'diretta esecuzione' richiesto dall'art. 23 del DPR 380/2001.

  • Improcedibile
    Violazione dell’art. 23 del D.P.R. 380 del 2001 e dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per contrarietà ai principi di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione - Eccesso di potere per assoluta genericità e indeterminatezza dei profili di contestazione – Eccesso di potere per carenza di istruttoria

    L'intervento è soggetto all'obbligo di pianificazione attuativa ex art. 41-quinquies, comma 6, L. n. 1150/1942 e deve essere qualificato come 'nuova costruzione'. Queste statuizioni, respingendo i motivi centrali del ricorso, confermano la legittimità della diffida, rendendo superfluo l'esame di questo motivo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. difetto assoluto di motivazione.

    Il Collegio ritiene che la motivazione per relationem sia sufficiente se gli atti richiamati sono resi disponibili. La ricorrente era in grado di comprendere le ragioni della decisione e ha articolato un ricorso dettagliato. Il requisito della disponibilità è soddisfatto dalla mera indicazione degli estremi degli atti, accessibili tramite l'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e illogicità manifesta e contraddittorietà – Incompetenza assoluta.

    La Delibera si inserisce in un contesto di incertezza giuridica dovuta a indagini penali. L'adozione di un indirizzo più restrittivo è considerata un legittimo esercizio del potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo, in un'ottica di cautela e autotutela per garantire la correttezza dell'azione amministrativa. La presunta disparità di trattamento è giustificata dall'esigenza di evitare ricadute negative.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento di potere, carenza di motivazione e illogicità manifesta e contraddittorietà – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001 – difetto assoluto di competenza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge regionale 12/2005 – Violazione di norme regolamentari: violazione dell’art. 11 del Piano dei Servizi del PGT del Comune di Milano.

    La Disposizione di Servizio n. 4/2024 non modifica la definizione normativa, ma detta criteri guida per qualificare un intervento come 'nuova costruzione' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del DPR 380/2001. I criteri individuati (modifica del numero di edifici, mancanza di 'traccia' dell'immobile preesistente) sono ritenuti ragionevoli indicatori della rottura del nesso di continuità, in coerenza con la giurisprudenza.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. difetto assoluto di motivazione.

    Il Collegio ritiene che la motivazione per relationem sia sufficiente se gli atti richiamati sono resi disponibili. La ricorrente era in grado di comprendere le ragioni della decisione e ha articolato un ricorso dettagliato. Il requisito della disponibilità è soddisfatto dalla mera indicazione degli estremi degli atti, accessibili tramite l'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. difetto assoluto di motivazione.

    Il Collegio ritiene che la motivazione per relationem sia sufficiente se gli atti richiamati sono resi disponibili. La ricorrente era in grado di comprendere le ragioni della decisione e ha articolato un ricorso dettagliato. Il requisito della disponibilità è soddisfatto dalla mera indicazione degli estremi degli atti, accessibili tramite l'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. difetto assoluto di motivazione.

    Il Collegio ritiene che la motivazione per relationem sia sufficiente se gli atti richiamati sono resi disponibili. La ricorrente era in grado di comprendere le ragioni della decisione e ha articolato un ricorso dettagliato. Il requisito della disponibilità è soddisfatto dalla mera indicazione degli estremi degli atti, accessibili tramite l'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento di potere, carenza di motivazione e illogicità manifesta e contraddittorietà – Incompetenza assoluta.

    La Delibera si inserisce in un contesto di incertezza giuridica dovuta a indagini penali. L'adozione di un indirizzo più restrittivo è considerata un legittimo esercizio del potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo, in un'ottica di cautela e autotutela per garantire la correttezza dell'azione amministrativa. La presunta disparità di trattamento è giustificata dall'esigenza di evitare ricadute negative.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento di potere, carenza di motivazione e illogicità manifesta e contraddittorietà – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001 – difetto assoluto di competenza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge regionale 12/2005 – Violazione di norme regolamentari: violazione dell’art. 11 del Piano dei Servizi del PGT del Comune di Milano.

    La Disposizione di Servizio n. 4/2024 non modifica la definizione normativa, ma detta criteri guida per qualificare un intervento come 'nuova costruzione' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del DPR 380/2001. I criteri individuati (modifica del numero di edifici, mancanza di 'traccia' dell'immobile preesistente) sono ritenuti ragionevoli indicatori della rottura del nesso di continuità, in coerenza con la giurisprudenza. L'atto impugnato non è affetto dai vizi denunciati.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento di potere, carenza di motivazione e illogicità manifesta e contraddittorietà – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001 – difetto assoluto di competenza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge regionale 12/2005 – Violazione di norme regolamentari: violazione dell’art. 11 del Piano dei Servizi del PGT del Comune di Milano.

    La Disposizione di Servizio n. 4/2024 non modifica la definizione normativa, ma detta criteri guida per qualificare un intervento come 'nuova costruzione' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del DPR 380/2001. I criteri individuati (modifica del numero di edifici, mancanza di 'traccia' dell'immobile preesistente) sono ritenuti ragionevoli indicatori della rottura del nesso di continuità, in coerenza con la giurisprudenza. L'atto impugnato non è affetto dai vizi denunciati.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 del D.P.R. 380 del 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta

    Il Collegio conferma la qualificazione dell'intervento come 'nuova costruzione' in quanto l'amministrazione ha escluso la natura di 'edificio unitario' del complesso preesistente, definendolo un'aggregazione di edifici disomogenei. La sostituzione di una pluralità di edifici distinti con un unico nuovo organismo edilizio configura un accorpamento di volumi che esorbita dalla ristrutturazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 284
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 284
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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