Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis. 49 c.p.c. proposto con ricorso congiunto e cumulativo depositato in data 15/07/2024 da
(Cod. Fisc. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente in [...]
e
(Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Florinda Cimorelli (Cod. Fisc.
) C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 7/05/2025 i ricorrenti con il deposito di note congiunte hanno chiesto al Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate e qui di seguito integralmente trascritte:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IA (TS) il 9.09.2007 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
101, serie b, parte 2, anno 2007) mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di IA (TS);
2. Confermare l'assegnazione al sig. della ex dimora coniugale ubicata Parte_1
nel Comune di Trieste alla via Monte Coglians n. 11, di sua esclusiva proprietà, ove vivranno i figli con collocamento alternato già disposto in sede di separazione consensuale dei coniugi;
3. Confermare l'affidamento condiviso dei minori e già affidati ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocamento alternato paritario presso le residenze degli stessi che provvederanno al mantenimento diretto dei figli secondo il seguente calendario:
SETTIMANA 1: MAMMA: Lunedì, martedì e mercoledì;
PAPA': Giovedì, venerdì, sabato e domenica;
SETTIMANA 2: MAMMA: Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica;
PAPA': Lunedì e martedì;
SETTIMANA 3: MAMMA: Lunedì, martedì e mercoledì;
PAPA': Giovedì, venerdì, sabato e domenica;
SETTIMANA 4: MAMMA: Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica;
PAPA': Lunedì e martedì; la residenza anagrafica dei minori resterà invariata;
le spese straordinarie, disciplinate secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Trieste, da considerarsi parte integrante ed essenziale delle presenti conclusioni, verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
i genitori, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, si rendono disponibili ad occuparsi dei minori in giornate ulteriori rispetto a quelle previste in caso di impedimento legato a motivi di salute dell'altro genitore, garantendo la propria disponibilità almeno 24 ore prima;
Le parti convengono che i figli trascorreranno con i genitori le Festività natalizie alternando il Natale
(24 e 25 dicembre) con il Capodanno (31 dicembre e 1 gennaio); allo stesso modo i minori trascorreranno con la madre e il padre ad anni alterni le festività Pasquali (domenica di
Pasqua e lunedì dell'Angelo). I genitori avranno, inoltre, il diritto/obbligo di tenere con sé i figli per giorni 10 anche consecutivi d'estate. All'uopo i coniugi si impegnano a comunicare vicendevolmente il periodo delle vacanze estive entro il 31 maggio di ogni anno. Viene espressamente concordata la facoltà di amministrazione ordinaria disgiunta dei coniugi. Nel caso in cui i minori dovessero ammalarsi, rimarranno a casa del genitore affidatario in quel momento fino a guarigione il quale consentirà le visite dell'altro genitore. Si precisa che, in caso di impedimento della madre o del padre dovuto a motivi di lavoro o di salute, i minori pernotteranno in via preferenziale presso la residenza dell'altro genitore e ivi resteranno fino a che cesserà l'impedimento medesimo. Nell'occasione di eventi speciali (cerimonie, anniversari, compleanni importanti, ecc) i coniugi concordano che e Per_1 Per_2
partecipino agli stessi unitamente al genitore interessato. I ricorrenti si impegnano a far conoscere eventuali nuovi compagni/compagne ai figli solo in caso di relazioni stabili della durata superiore a mesi sei e si consulteranno prima che venga decisa la convivenza con gli stessi nella stessa casa ove sarà posto il domicilio dei figli;
4. I coniugi confermano che l'assegno unico per i figli verrà ripartito al 50% tra i due coniugi;
5. I ricorrenti sono e si dichiarano autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente, all'assegno divorzile;
6. I genitori condivideranno le decisioni di maggior interesse riguardanti i minori (salute, scuola, sport, ecc.) e si relazioneranno per quanto concerne attività scolastiche ed extrascolastiche dei medesimi o per quanto concerne la fissazione di visite mediche.
7. I ricorrenti si concedono il più ampio reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità valida per l'espatrio o documento equipollente, sia per quanto riguarda i coniugi stessi che i figli minori direttamente e senza la partecipazione dell'altro.
IN FATTO
1. Le parti in data 15/07/2024 depositavano ricorso congiunto e cumulativo ex art. 473 bis.
49 c.p.c. per separazione consensuale dei coniugi e divorzio in relazione al matrimonio concordatario celebrato in IA (TS) in data 9.09.2007, registrato negli atti di detto
Comune anno 2007, numero 101, parte 2, serie B, in regime di separazione dei beni;
2. il Tribunale con la sentenza non definitiva n. 190/2024 dd 11/11/2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi e omologava le condizioni concordate dagli stessi riservandosi di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi mesi sei dalla pronuncia della separazione;
3. Il Giudice con provvedimento dd 2/11/2024 fissava il termine del 7/05/2025 per il deposito di note scritte, termine rispettato dalle Parti, in sostituzione dell'udienza; pertanto la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 7 maggio 2025.
IN DIRITTO
Il Collegio,
Rilevato che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia richiesta e accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
valutato che le condizioni concordate riguardo all'affidamento e al mantenimento dei figli non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e non contrastano con gli interessi dei minori,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in IA il 09.09.2007, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
[...]
di IA (TS), al n. 101, serie B, parte 2, anno 2007 alle condizioni indicate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte.
Dà atto che i coniugi hanno dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza di divorzio con rinuncia all'impugnazione della medesima.
Così deciso a Trieste il giorno 8/05/2025
Il giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli