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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9061/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Sonia Piccinni Giudice
Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9061/2016 promossa da:
con gli Avv.ti Simona Ottaviani e Fabio Froda' (PEC: Parte_1
Pec : ; Email_1 Email_2
ATTORE contro
, in persona dei rispettivi Ministri p.t., Controparte_1 Controparte_2
e , in persona del Prefetto p.t., CP_3 Controparte_4 difesi ex lege dalla Avvocatura Generale Dello Stato
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.4.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Richiamati e dati per trascritti gli atti e i fatti di causa osserva il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dal precedente giudice istruttore assegnatario del fascicolo, a seguito della dichiarazione di estinzione del presente giudizio per mancata comparizione delle parti con la contestuale cancellazione della causa in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. disposta con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 25.7.2018, deve essere dichiarata l'inammissibilità della comparsa in riassunzione depositata in data 21.11.2018.
Ed infatti la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 307 c.p.c., non è applicabile allorquando la causa sia stata già dichiarata estinta ai sensi dell'art. 181, comma 1 c.p.c., come nel caso de quo, come espressamente prevede l'art. 307 comma 1 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 69/2009 che ha soppresso il richiamo che l'art. 307, co. 1°, faceva al secondo comma dell'art. 181 c.p.c. adeguando così il disposto della norma alla modifica apportata al richiamato art. 181 c.p.c. dal D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito il Legge 133/2008 che pure ha sanzionato con l'immediata estinzione del giudizio (e non più con la mera cancellazione della causa dal ruolo) la mancata comparizione delle parti all'udienza fissata dal giudice a seguito dell'assenza delle stesse in prima udienza (o ad un'udienza successiva ex pagina 1 di 2 art 309 c.p.c.).
Ne segue l'inefficacia di tutti gli atti processuali compiuti successivamente all'ordinanza di estinzione del giudizio che doveva semmai oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 308 c.p.c..
Le spese di lite sono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art 310 u.c. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inammissibilità dell'istanza ex art 307 c.p.c. depositata in data 21.11.2018. Spese irripetibili.
Velletri, 14 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Sonia Piccinni Giudice
Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9061/2016 promossa da:
con gli Avv.ti Simona Ottaviani e Fabio Froda' (PEC: Parte_1
Pec : ; Email_1 Email_2
ATTORE contro
, in persona dei rispettivi Ministri p.t., Controparte_1 Controparte_2
e , in persona del Prefetto p.t., CP_3 Controparte_4 difesi ex lege dalla Avvocatura Generale Dello Stato
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.4.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Richiamati e dati per trascritti gli atti e i fatti di causa osserva il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dal precedente giudice istruttore assegnatario del fascicolo, a seguito della dichiarazione di estinzione del presente giudizio per mancata comparizione delle parti con la contestuale cancellazione della causa in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. disposta con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 25.7.2018, deve essere dichiarata l'inammissibilità della comparsa in riassunzione depositata in data 21.11.2018.
Ed infatti la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 307 c.p.c., non è applicabile allorquando la causa sia stata già dichiarata estinta ai sensi dell'art. 181, comma 1 c.p.c., come nel caso de quo, come espressamente prevede l'art. 307 comma 1 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 69/2009 che ha soppresso il richiamo che l'art. 307, co. 1°, faceva al secondo comma dell'art. 181 c.p.c. adeguando così il disposto della norma alla modifica apportata al richiamato art. 181 c.p.c. dal D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito il Legge 133/2008 che pure ha sanzionato con l'immediata estinzione del giudizio (e non più con la mera cancellazione della causa dal ruolo) la mancata comparizione delle parti all'udienza fissata dal giudice a seguito dell'assenza delle stesse in prima udienza (o ad un'udienza successiva ex pagina 1 di 2 art 309 c.p.c.).
Ne segue l'inefficacia di tutti gli atti processuali compiuti successivamente all'ordinanza di estinzione del giudizio che doveva semmai oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 308 c.p.c..
Le spese di lite sono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art 310 u.c. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inammissibilità dell'istanza ex art 307 c.p.c. depositata in data 21.11.2018. Spese irripetibili.
Velletri, 14 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Marco Valecchi
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