Versione
25 febbraio 1996
25 febbraio 1996
Art. 7. (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie). 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie dell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge.
Nota all'art. 7:
- Per quanto concerne l' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , vedi nota all'art. 1.
sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie). 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie dell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge.
Nota all'art. 7:
- Per quanto concerne l' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , vedi nota all'art. 1.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 29/05/2002, n. 224Provvedimento: […] che tali criteri, contenuti negli articoli 2, 7 e 37 della legge n. 146 del 1994, e ribaditi dagli artt. 2 e 7 della legge n. 52 del 1996 e dagli artt. 2, 8, 10 e 17 della legge n. 128 del 1998, avrebbero comportato, secondo il giudice a quo , il divieto di degradare ad illeciti amministrativi le condotte, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, qualificate come reati dalle leggi previgenti;Leggi di più...
- non retroattività della sanzione amministrativa·
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