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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/12/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.L. 1453/2025
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 1453/2025
VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n.
1453/2025 promossa da:
, ass. avv. Parte_1
- PARTE RICORRENTE - contro
ass. avv. FERRERO ROBERTO Controparte_1
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza del 10/12/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa ER Papalia compaiono per parte ricorrente la parte personalmente e l'avv. Stratta;
per parte resistente l'avv. Ferrero;
L'avv. Ferrero esibisce la busta originale con il relativo avviso;
Il Giudice acquisisce copia della busta esibita;
Parte ricorrente chiede di aprire la busta per verificare che all'interno vi sia effettivamente la lettera di licenziamento e chiede di poter produrre lettera di reclamo per cui la Posta sta facendo accertamenti;
L'avv. Ferrero si oppone alla produzione per la palese irrilevanza in quanto non è stata presentata querela di falso;
Parte ricorrente riserva qualsiasi azione;
L'avv. Stratta dichiara che c'è una formale contestazione sul contenuto della busta e insiste nell'apertura; L'avv. Ferrero fa presente come il numero della raccomandata di cui alla busta chiusa fosse riportato sulla lettera per dimostrarne a monte la riconducibilità al contenuto si rimette e non si oppone;
Il Giudice alle ore 14,51 dispone l'assistenza in udienza del cancelliere dott. Miglino e dispone procedersi all'apertura della busta alla presenza della parte ricorrente, dei difensori e del cancelliere e acquisisce copia della lettera ivi contenuta;
Alle ore 14,56 il Giudice libera il cancelliere e prosegue l'udienza in sua assenza. L'avv. Stratta chiede che si verifichi se la copia della lettera di licenziamento prodotta in pct sia conforme all'originale oggi esibito e che ne valuti la conformità e contesta la sottoscrizione in originale della lettera di licenziamento contenuta all'interno della busta. Contesta la legittimità della notifica del licenziamento e rileva che la ricorrente ha esposto un reclamo alla posta con riserva di ogni azione pagina 1 di 4 nelle sedi opportune e rileva che il ricorso verte anche sul risarcimento dei danni dei comportamenti presunti come vessatori ai suoi danni per cui sono stati allegati e richieste prove per testi e insiste nei mezzi istruttori di cui al ricorso;
Parte resistente eccepisce la totale genericità della domanda risarcitoria e si oppone alle istanze istruttorie avversarie e chiede che il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione respinga rilevando la decadenza di cui in atti e in subordine chiede ammettersi le prove dedotte.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente.
Parte ricorrente richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Parte resistente richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione e chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. con liquidazione in via equitativa.
Parte ricorrente si oppone alla condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto non ne sussistono i presupposti.
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo alle parti non presenti.
pagina 2 di 4 N. R.G.L. 1453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ER Papalia ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO della SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 1453/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate da Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1 Pt_2
che quantifica nella somma di €.6.852,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15%
[...] ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- condanna al pagamento in favore della della somma di Parte_1 Parte_3
€.1.713,00 ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Parte_4 della somma di €.500,00 ex art. 96 ultimo comma c.p.c..
pagina 3 di 4 Motivazione entro 60 giorni.
Ivrea, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa ER Papalia
pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 1453/2025
VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n.
1453/2025 promossa da:
, ass. avv. Parte_1
- PARTE RICORRENTE - contro
ass. avv. FERRERO ROBERTO Controparte_1
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza del 10/12/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa ER Papalia compaiono per parte ricorrente la parte personalmente e l'avv. Stratta;
per parte resistente l'avv. Ferrero;
L'avv. Ferrero esibisce la busta originale con il relativo avviso;
Il Giudice acquisisce copia della busta esibita;
Parte ricorrente chiede di aprire la busta per verificare che all'interno vi sia effettivamente la lettera di licenziamento e chiede di poter produrre lettera di reclamo per cui la Posta sta facendo accertamenti;
L'avv. Ferrero si oppone alla produzione per la palese irrilevanza in quanto non è stata presentata querela di falso;
Parte ricorrente riserva qualsiasi azione;
L'avv. Stratta dichiara che c'è una formale contestazione sul contenuto della busta e insiste nell'apertura; L'avv. Ferrero fa presente come il numero della raccomandata di cui alla busta chiusa fosse riportato sulla lettera per dimostrarne a monte la riconducibilità al contenuto si rimette e non si oppone;
Il Giudice alle ore 14,51 dispone l'assistenza in udienza del cancelliere dott. Miglino e dispone procedersi all'apertura della busta alla presenza della parte ricorrente, dei difensori e del cancelliere e acquisisce copia della lettera ivi contenuta;
Alle ore 14,56 il Giudice libera il cancelliere e prosegue l'udienza in sua assenza. L'avv. Stratta chiede che si verifichi se la copia della lettera di licenziamento prodotta in pct sia conforme all'originale oggi esibito e che ne valuti la conformità e contesta la sottoscrizione in originale della lettera di licenziamento contenuta all'interno della busta. Contesta la legittimità della notifica del licenziamento e rileva che la ricorrente ha esposto un reclamo alla posta con riserva di ogni azione pagina 1 di 4 nelle sedi opportune e rileva che il ricorso verte anche sul risarcimento dei danni dei comportamenti presunti come vessatori ai suoi danni per cui sono stati allegati e richieste prove per testi e insiste nei mezzi istruttori di cui al ricorso;
Parte resistente eccepisce la totale genericità della domanda risarcitoria e si oppone alle istanze istruttorie avversarie e chiede che il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione respinga rilevando la decadenza di cui in atti e in subordine chiede ammettersi le prove dedotte.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente.
Parte ricorrente richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Parte resistente richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione e chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. con liquidazione in via equitativa.
Parte ricorrente si oppone alla condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto non ne sussistono i presupposti.
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo alle parti non presenti.
pagina 2 di 4 N. R.G.L. 1453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ER Papalia ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO della SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 1453/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate da Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1 Pt_2
che quantifica nella somma di €.6.852,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15%
[...] ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- condanna al pagamento in favore della della somma di Parte_1 Parte_3
€.1.713,00 ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Parte_4 della somma di €.500,00 ex art. 96 ultimo comma c.p.c..
pagina 3 di 4 Motivazione entro 60 giorni.
Ivrea, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa ER Papalia
pagina 4 di 4