Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 6105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6105 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06105/2025REG.PROV.COLL.
N. 07704/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7704 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno, non costituita in giudizio;
- l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Clementina Pulli, Manuela Massa e Patrizia Ciacci, domiciliataria ex lege in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;
- l’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Fusco, Massimo Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei sig.ri -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 1713/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INPS e dell’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS--ha impugnato di fronte al TAR Campania, sede di Salerno, gli atti della procedura selettiva per titoli ed esami, interamente riservata a disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 1999, per la copertura a tempo indeterminato di n. 9 posti di assistente amministrativo cat. C, bandita dall’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, nella parte in cui viene esclusa e dichiarata decaduta dal titolo.
La ricorrente, pur essendosi classificata al dodicesimo posto nella graduatoria finale, è stata esclusa dalla procedura. L’Amministrazione ha, infatti, accertato che la ricorrente non risultava iscritta negli elenchi provinciali dei diversamente abili presso il servizio competente e, inoltre, non aveva prodotto l’esito della visita di conferma della situazione di invalidità. Questa situazione ha portato alla dichiarazione di decadenza del titolo e all’esclusione della concorrente.
2. Il ricorso iniziale mirava, appunto, all’annullamento del provvedimento che sanciva tale decadenza e l’esclusione dal concorso. La sig.ra -OMISSIS-impugnava, tra l’altro, anche la delibera n. 158 del 2019, che specificava che il requisito della disabilità doveva essere posseduto dai candidati fino all’eventuale immissione in servizio.
Successivamente, sono stati presentati motivi aggiunti che hanno esteso l’impugnazione a diverse deliberazioni e atti consequenziali, inclusa la parziale rettifica della graduatoria, la nomina dei vincitori e lo scorrimento contestuale della graduatoria, nonché la Deliberazione del Direttore Generale che approvava una Convenzione tra l’Amministrazione resistente e l’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon di Napoli per l’utilizzo della graduatoria del concorso in questione per la copertura di ulteriori posti riservati a soggetti disabili.
La ricorrente ha sostenuto, tra le altre cose, la violazione e la falsa applicazione della legge n. 68 del 1999 e del bando di gara nonché vizi di motivazione ed eccesso di potere, argomentando che l’Amministrazione avrebbe dovuto favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disabili e che la sospensione dell’iscrizione negli elenchi provinciali non avrebbe dovuto essere considerata una causa di esclusione.
3. Il TAR, con la sentenza n. 1713 del 2023, ha rilevato la manifesta infondatezza del ricorso, considerata la mancanza del presupposto della condizione di disabilità, direttamente connessa alla verifica del requisito di partecipazione al concorso pubblico.
In particolare, l’assenza dell’iscrizione negli elenchi provinciali dei disabili ha immediatamente colpito la validità della posizione della ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione abbia agito con la dovuta diligenza, avviando un’istruttoria per accertare la legittimità della posizione della ricorrente, e che la sua condotta sia stata conforme alla legge di gara.
Non è stata ravvisata alcuna illogicità o irragionevolezza nell’operato discrezionale dell’Amministrazione, neanche per quanto riguarda la gestione della lista dei soggetti disabili. L’Amministrazione si sarebbe infatti attenuta a quanto previsto dalla delibera n. 158/2019, non impugnata tempestivamente dalla ricorrente.
Di conseguenza, il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e ha dichiarato improcedibili i ricorsi per motivi aggiunti.
4. Avverso la suddetta sentenza la sig.ra -OMISSIS-ha proposto appello.
L’appellante deduce che:
- il TAR avrebbe errato nel non disporre il rinvio dell’udienza di discussione del merito in attesa della definizione del giudizio civile instaurato per l’accertamento dell’invalidità civile;
- sarebbe stato sufficiente possedere il requisito dell’invalidità al momento della scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso;
- il TAR avrebbe errato nel giudicare tardiva l’impugnazione della delibera n. 158 del 2019, poiché l’interesse all’impugnazione sarebbe sorto solo in seguito al provvedimento di esclusione dal concorso;
- tale delibera sarebbe illegittima perché avrebbe modificato in corso di gara i requisiti richiesti dal bando di concorso;
- l’agire dell’Amministrazione si porrebbe anche in contrasto con la finalità di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, perseguita dall’art. 1 della legge n. 68 del 1999;
- in ogni caso il comportamento dell’Amministrazione sarebbe stato illegittimo perché l’appellante era stata solo sospesa dall’elenco provinciale dei disabili e non anche definitivamente cancellata dallo stesso;
- vi sarebbe una violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 per l’omessa attivazione delle garanzie di partecipazione al procedimento.
Sono poi riproposti i motivi aggiunti (relativi ad atti consequenziali) dichiarati improcedibili in primo grado.
5. Si è costituita l’INPS, senza spiegare difese scritte. Si è costituita anche l’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’udienza del 10 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In primo luogo va respinta la richiesta di rinvio avanzata dall’odierna appellante e motivata dalla necessità di permettere la definizione del giudizio civile volto a far accertare l’invalidità della stessa.
Come già rilevato dal giudice di primo grado, non vi è un rapporto di presupposizione necessaria tra i due giudizi, né si è in presenza di un caso eccezionale che, ai sensi dell’art. 73 c.p.a. potrebbe giustificare il rinvio dell’udienza.
8. Nel merito il ricorso è infondato.
Il bando di concorso aveva previsto, quale requisito generale di ammissione, l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68 del 1999 (dedicato al collocamento lavorativo delle persone disabili).
È incontroverso che dal 31 ottobre 2018 l’odierna appellante non risultava più iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 cit.
L’Amministrazione con delibera n. 158 del 2019 (che peraltro non risulta depositata agli atti), come riportato dalla stessa appellante già nel ricorso di primo grado, ha precisato che « l’ammissione di tutti i candidati alla fase concorsuale è da intendersi con riserva di effettuare anche successivamente tutte le necessarie verifiche d’ufficio, ivi compreso il requisito generale di iscrizione nelle liste provinciali dei disabili ai sensi della Legge 68/1999, quale requisito generale da possedere alla data del 16.11.2017 (data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura), oltre che alla data della eventuale immissione in servizio ». Con tale delibera, dunque, si è chiarito che il requisito dell’iscrizione doveva essere mantenuto per tutta la durata della procedura di gara, fino al momento dell’eventuale assunzione in servizio.
Tale delibera è stata impugnata solamente nel 2022, assieme al provvedimento che disponeva l’esclusione dell’odierna appellante.
Correttamente il TAR ha ritenuto tardiva tale impugnazione. Infatti, in materia di concorsi pubblici, laddove siano introdotte regole che escludono la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale a coloro che non possiedano determinati requisiti, le disposizioni del bando contestate, pur essendo inserite in un atto generale, attesa la loro natura escludente, determinano una lesione immediata, attuale e diretta alla sfera giuridico-soggettiva del candidato, senza che rilevi, al fine della sua concretizzazione, la successiva adozione di un provvedimento amministrativo che disponga l’esclusione dalla procedura. Pertanto il ricorrente, intendendo contestarla, ha l’onere di immediata impugnativa, senza attendere il provvedimento di rigetto o di esclusione della domanda di partecipazione, che di quella clausola costituisce il portato applicativo interamente vincolato (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 17 gennaio 2024, n. 551).
9. Alla luce della citata delibera n. 158 del 2019 l’esclusione dell’odierna appellante appare un atto meramente vincolato, il che esclude anche una violazione dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990, che peraltro, in generale, non trova applicazione nelle procedure concorsuali.
Neppure è chiaro in cosa consisterebbe la differenza tra la “sospensione” e la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68 del 1999. Nel provvedimento di esclusione si evidenzia che l’appellante non ha fatto pervenire l’esito di visita a conferma dello stato invalidante (visite previste dall’art. 1, comma 4, legge n. 68 del 1999, proprio ai fini di un controllo sulla permanenza del diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili).
La stessa appellante afferma infatti quanto segue: « È invero del tutto pacifico che al momento in cui ha partecipato al concorso la ricorrente era iscritta nell’elenco provinciale dei lavoratori disabili di cui all’art. 8 della L. 68/99 […] così come è pacifico che, nelle more dell’espletamento delle procedure di assunzione (durate ben cinque anni!) la ricorrente ha perduto detto requisito ed ha agito contro l’INPS ex art. 445 bis cpc […] al fine di sentire accertare e dichiarare la propria invalidità in misura non inferiore al 46% ed ha, pertanto, diritto all’iscrizione alle liste per il collocamento mirato » (pag. 13 dell’appello). La stessa appellante, quindi, riconosce di aver perso il requisito richiesto. Si aggiunga che l’esito del giudizio civile di primo grado è risultato sfavorevole all’odierna appellante.
In ogni caso, ciò che rileva è che al momento della possibile assunzione la stessa non era iscritta al collocamento riservato ai disabili. L’esito favorevole del processo civile potrà, eventualmente, dare luogo a conseguenze risarcitorie da valutare in quella sede, ma, come statuito dal TAR, non vi era un obbligo dell’Amministrazione di procedere ad un’ammissione con riserva nelle more della definizione del giudizio.
10. Alla luce di quanto detto l’appello deve essere rigettato. La particolarità della controversia giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.