TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15763 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7403/2025 del Ruolo Generale e promossa da
( ) nato a [...] il 15 Parte_1 C.F._1
marzo 1991, elettivamente domiciliato in Milano, Via privata Carlone 3
presso lo studio e la persona della sottoscritta Avv. Elena Vengu del Foro
di Milano, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;
[...]
- resistente –
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con
compensazione delle spese di lite'.
Per parte resistente:
'…dichiarare la cessata materia del contendere. Con compensazione delle
spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione ha chiesto di '…ordinare Parte_1
all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di rilasciare il visto per ricongiungi mento familiare in favore dei familiari del ricorrente, , nata il Per_1
12.05.1996 a Haripur (Pakistan), nato il [...] a [...]
Haripur (Pakistan)'. Premette il ricorrente di aver conseguito i nulla osta al ricongiungimento dei predetti familiari e di avere invano tentato di ottenere un appuntamento presso la competente ambasciata al fine del rilascio dei titoli di ingresso.
Si è costituito il Controparte_1
evidenziando l'intervenuta fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
***
In via assorbente di ogni altra questione, deve evidenziarsi l'intervenuta soddisfazione del diritto azionato dal ricorrente in forza dell'avvenuto rilascio dei titoli di ingresso e la conseguente richiesta avanzata da entrambe le parti di pronuncia della cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 11 novembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7403/2025 del Ruolo Generale e promossa da
( ) nato a [...] il 15 Parte_1 C.F._1
marzo 1991, elettivamente domiciliato in Milano, Via privata Carlone 3
presso lo studio e la persona della sottoscritta Avv. Elena Vengu del Foro
di Milano, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;
[...]
- resistente –
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con
compensazione delle spese di lite'.
Per parte resistente:
'…dichiarare la cessata materia del contendere. Con compensazione delle
spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione ha chiesto di '…ordinare Parte_1
all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di rilasciare il visto per ricongiungi mento familiare in favore dei familiari del ricorrente, , nata il Per_1
12.05.1996 a Haripur (Pakistan), nato il [...] a [...]
Haripur (Pakistan)'. Premette il ricorrente di aver conseguito i nulla osta al ricongiungimento dei predetti familiari e di avere invano tentato di ottenere un appuntamento presso la competente ambasciata al fine del rilascio dei titoli di ingresso.
Si è costituito il Controparte_1
evidenziando l'intervenuta fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
***
In via assorbente di ogni altra questione, deve evidenziarsi l'intervenuta soddisfazione del diritto azionato dal ricorrente in forza dell'avvenuto rilascio dei titoli di ingresso e la conseguente richiesta avanzata da entrambe le parti di pronuncia della cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 11 novembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino