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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile – specializzata in materia di impresa
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
AR GA Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2952/2023 R.G. tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MUSELLA RENATO, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
RP ON ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellato
OGGETTO: mutuo CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, in totale riforma della sentenza avverso la sentenza n. 7075/2023 - rep. n. 7734/2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano – Sez. VI – il 15/9/2023 e notificata il 20/9/2023 a definizione del giudizio N.R.G. 1372/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, così giudicare: Nel merito, riformare totalmente la sentenza n. 7075/2023 - rep. n. 7734/2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano – Sez. VI – il 15/9/2023 e notificata il 20/9/2023 a definizione del giudizio N.R.G. 1372/2021, qui impugnata, se del caso svolgendo la fase istruttoria, accogliendo le conclusioni in primo grado qui di seguito riportate: Nel merito in via principale: All'occorrenza previa sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale instaurato dalla Signora Parte_1
con denuncia-querela in data 8/12/2020, accertata e dichiarata
[...]
l'illegittimità della pretesa creditoria avversaria nonché la sua inesistenza, per le ragioni di cui al presente atto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o con ogni migliore diversa formula, per i motivi in fatto ed in diritto di cui in atto. In via riconvenzionale, per le ragioni tutte di cui al presente atto di citazione, accertare e dichiarare il contro credito della Signora Parte_1
per interessi usurari corrisposti al Signor nella
[...] CP_1 misura di € 6.000,00 ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. Sempre in via riconvenzionale, accertato e dichiarato l'illecito extracontrattuale del Signor nei confronti dell'attrice, CP_1 condannare il Signor a dover risarcire il danno da reato CP_1 subito dalla Signora nella misura che sarà provata in Parte_1 corso di causa anche con ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. In ogni caso, previo accertamento della natura temeraria della lite introdotta con la notifica del decreto ingiuntivo opposto, condannare il Signor CP_1 al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma III
[...]
c.p.c. nella misura che sarà determinata con ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri di legge. In via istruttoria, si insiste per la rimessione della causa in istruttoria e, senza inversione alcuna dell'onere della prova, che incombe su controparte, si chiede: A) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 210 e 213 c.p.c. ordinare a con sede legale in Via Jervis, 13, 10015 Ivrea (TO), Controparte_2
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n.
, l'esibizione dei tabulati telefonici e dei messaggi SMS P.IVA_1 scambiati tra la Signora ed il ed in Parte_1 CP_1
pag. 2/15 particolare tra il n. 340/1769846 dell'attrice ed il n. 3384188508 del CP_1 tra il 31/7/2015 ed il 31/12/2017. Con osservanza. CONCLUSIONI PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis e previe le più opportune declaratorie in rito e merito, così giudicare: nel merito: respingere il proposto appello perché inammissibile e/o manifestamente infondato, in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 7075/2023 del Tribunale di Milano;
in via istruttoria: respingere ogni avversa istanza perché inammissibile Con il favore delle spese e competenze di lite, compenso maggiorato per utilizzo di collegamenti ipertestuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.147/2022, oltre accessori di Legge “
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La controversia concerne un'opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale di Milano ingiungeva alla sig.ra il pagamento Parte_1 della somma di € 21.700,00 in favore del sig. a titolo di CP_1 restituzione del residuo di erogazioni patrimoniali avvenute in forza di un contratto di mutuo.
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 7075/2023 con cui -previa revoca del decreto ingiuntivo- è stata condannata al pagamento in favore di della minor somma di CP_1
17.534,00 euro per lo stesso titolo. I. Il giudizio di primo grado Con ricorso monitorio1, il sig. chiedeva ed otteneva dal CP_1
Tribunale di Milano l'emissione del decreto ingiuntivo n. 16637/2020, con il quale veniva ingiunto alla sig.ra il pagamento in favore Parte_1 del ricorrente della somma di € 21.700,00, a titolo di sorte capitale per mancata restituzione di prestiti personali, oltre interessi e spese. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Milano proponendo CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. In particolare, l'opponente eccepiva e sosteneva:
- che non ricorrevano i presupposti di cui agli artt. 633, 634 e 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, dato che il ricorrente, in sede monitoria, 1 Come prova del credito, allegava al ricorso i seguenti documenti: estratti conto (doc. da 1 a 5), CP_1 raccomandata r.r. del 19.07.2019 da avv. Anghelone a (doc. 6) e copia assegno impagato (doc. Parte_1 7). pag. 3/15 aveva allegato solo una serie di bonifici risalenti a circa sette anni prima, senza produrre -sebbene ne fosse onerato- il presunto contratto di mutuo;
- che i pagamenti portati dai bonifici prodotti in sede monitoria erano delle donazioni liberali, elargite all'attrice opponente nel corso della relazione sentimentale intercorsa con l'opposto negli anni 2013-2014, e che la richiesta di restituzione è avvenuta solo all'esito dell'interruzione del rapporto;
- che le somme regalate erano state corrisposte tramite bonifici bancari provenienti da un conto corrente intestato a e alla moglie CP_1 Pt_2
a favore del conto corrente a lei intestato;
[...]
- che solo al fine di giustificare l'esborso di denaro alla moglie cointestataria del conto, il si era fatto sottoscrivere dei fogli per ricevuta dalla CP_1
; Pt_1
- che, pertanto, il rapporto controverso non era un mutuo tra privati, non sussistendo alcun obbligo di restituzione in capo all'opponente;
- che in sede monitoria non aveva fornito neppure la prova del CP_1 quantum debeatur, dato che: i) un medesimo importo di € 1.700,00 del 28.04.2014 risultava conteggiato due volte;
ii) non risultavano decurtati dall'importo totale i pagamenti per € 294,00 mensili, risultanti dai medesimi bonifici;
iii) non risultava conteggiata le somme di € 2.600,00 e di € 1.000,00, che il sig. aveva corrisposto a Persona_1 CP_1 nell'interesse di essa , in parte a mezzo assegno e in parte in Pt_1 contanti;
- l'intervenuta remissione di ogni debito da parte di nei confronti di CP_1
ai sensi dell'art. 1236 c.c., a ciò conseguendo l'estinzione di ogni Pt_1 obbligazione eventualmente gravante sull'opponente. L'opponente concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la sussistenza del proprio contro credito di € 6.000,00 per interessi usurari corrisposti all'opposto e risarcimento del danno. Si costituiva , il quale contestava tutto quanto dedotto ed CP_1 eccepito dall'opponente, in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, l'opposto sosteneva:
- che risultava pacifico, poiché documentato ed espressamente riconosciuto da , che egli aveva accreditato sul conto corrente dell'opponente Pt_1
l'importo complessivo di € 21.700,00 a mezzo di otto bonifici bancari, sussistendo la piena prova documentale scritta del credito;
- la contraddittorietà delle eccezioni formulate da , dato che la Pt_1 stessa riferiva, dapprima, che il denaro le era stato regalato, e poi che si pag. 4/15 trattava di un prestito a tasso usurario e, infine, che era intervenuta una remissione di debito di nei suoi confronti;
CP_1
- che in realtà vi era stata la disposizione di bonifico permanente, firmata da il 23.07.2013, con la quale quest'ultima si era impegnata alla Pt_1 restituzione in favore dell'opposto di quanto ricevuto con rate mensili da € 294,00 decorrenti dall'agosto 2013, documento che costituirebbe la prova documentale della causa di mutuo e non di donazione (cfr. doc. 12);
- che ulteriore prova della stipulazione di un mutuo era rappresentata anche dalla contabile del bonifico di € 5.000,00 del 28.11.2017, la quale riportava quale causale la dicitura “mutuo” (cfr. doc. 9 fasc. mon.);
- che risultava per tabulas che l'importo azionato in via monitoria era il risultato della somma degli importi riportati negli otto bonifici bancari;
- che non aveva rilevanza il pagamento di € 2.600,00 fatto dal sig. in Per_1 favore dello stesso dato che si trattava di una persona terza CP_1 estranea al rapporto oggetto di causa;
- che era generica e infondata la domanda riconvenzionale di accertamento del presunto contro credito svolta dall'opponente;
- che gli unici versamenti restitutori effettuati da in favore di Pt_1 erano quelli disposti con l'ordine di bonifico permanente (attivato nel CP_1 luglio 2013) a fronte del prestito di € 15.000,00 (ricevuto in quel periodo), per complessivi € 4.116,00 e che, pertanto, tale importo doveva essere effettivamente detratto da quello oggetto di ingiunzione monitoria. L'opposto concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, per la condanna della controparte al pagamento in suo favore della somma di € 17.534,00 - o del diverso importo dovuto (da contenersi comunque nel limite dell'importo ingiunto) - oltre interessi di mora, e per il rigetto di ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto. Istruita la causa mediante prova orale e documentale, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7075/2023 pubblicata il 15.09.2023, ha accolto parzialmente l'opposizione, accertando che l'importo dovuto da a Pt_1 favore di ammontava alla minor somma di € 17.534,00. Pertanto, il CP_1
Giudice di prime cure ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato l'opponente al pagamento del predetto minore importo, oltre che alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.000,00, oltre accessori. In particolare, il primo Giudice:
- ha ritenuto provato l'an debeatur, identificando la natura contrattuale posta a fondamento del rapporto oggetto di causa nella fattispecie del mutuo tra privati, e ciò sulla base:
pag. 5/15 i) della disposizione di bonifico permanente firmata da il Pt_1
23.07.2013 (doc. 12); ii) della contabile del bonifico del 28.11.2017 (doc. 9); iii) del fatto che l'aiuto economico di risale al 2009 (doc. 15), non CP_1 potendo sussistere alcuna attinenza con la presunta relazione sentimentale circoscritta tra il 2013 e il 2014;
- ha rilevato che l'istruttoria orale non ha supportato la tesi dell'opponente, dal momento che: i) il teste ha confermato la richiesta di restituzione della Persona_1 somma erogata, avanzata da alla , così avvalorando CP_1 Pt_1
l'esistenza della causa di mutuo e l'assenza di spirito di liberalità nei rapporti tra le parti in causa;
ii) il teste (marito dell'opponente) aveva reso dichiarazioni che Testimone_1 non potevano assurgere al rango di prova, avendo lo stesso riferito sulle circostanze capitolate non per conoscenza diretta, ma per averle apprese dalla stessa;
Pt_1
- ha determinato il quantum debeatur nella minor somma di € 17.534,00, dato che: i) l'importo di € 21.700,00 azionato in sede monitoria risultava provato documentalmente dagli otto bonifici bancari fatti da alla CP_1 Pt_1
(doc. 9 fasc. mon.); ii) l'opponente ha parzialmente adempiuto al proprio onere restitutorio con alcuni bonifici mensili, per la complessiva somma di € 4.116,00; iii) non aveva alcun rilievo il pagamento di € 2.600,00 posto in essere da in favore di in quanto riferito a questione estranea al Per_1 CP_1 giudizio;
- ha ritenuto totalmente non provata la domanda riconvenzionale di accertamento del contro credito di € 6.000,00 svolta dall'opponente. II. L'appello Avverso la decisione ha proposto appello , la quale ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado2. L'appellante ha affidato il proprio gravame a sette motivi. I. “Vizio di errata ricostruzione di circostanze di fatto, omessa e/o carente e/o insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei documenti di causa e violazione della ripartizione dell'onere della prova in materia di mutuo, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. comma I e II e dell'art. 116 c.p.c.” 2 L'appellante ha chiesto anche la condanna di controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c. pag. 6/15 Col primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha erratamente ricostruito i fatti affermando che l'allora convenuto opposto avesse provato il titolo della dazione di denaro, senza tenere conto delle difese logiche e coerenti dell'opponente. Sostiene, in particolare, che: i) non risulta da alcuna prova scritta il fatto che la somma ingiunta sarebbe stata corrisposta a titolo di mutuo;
ii) in tema di onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., spetta a (colui che ha chiesto la restituzione delle somme) produrre il titolo CP_1 da cui deriva l'obbligo di restituzione (contratto di mutuo tra privati); iii) a nulla valgono le causali inserite negli ordini di bonifico, dato che i pagamenti venivano effettuati dal conto corrente di cointestato con la CP_1 moglie e che, pertanto, la causale ivi riportata non poteva essere diversa. II. “Vizio di errata ricostruzione di circostanze di fatto, omessa e/o carente e/o insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei documenti di causa, violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. ed art. 2727 c.c. – omessa e/o errata valutazione delle prove dirette ed indirette fornite e dei fatti decisivi per la decisione della controversia” Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha considerato nella sua decisione alcuna delle prove fornite da , e segnatamente: Pt_1
i) la rilevanza degli importi erogati, se valutati alla stregua della condizione di pensionato del avente modeste possibilità economiche;
CP_1
ii) il fatto che fosse sposato e avesse un unico conto corrente CP_1 cointestato;
iii) le tempistiche dei pagamenti che rispecchiano l'andamento della relazione sentimentale intercorsa tra le parti (le cifre oggetto di dazione rendono del tutto inattendibile la tesi del modesto pensionato che vuole aiutare la famiglia con mutui privati3); Pt_1 iv) la sottoscrizione del contratto di finanziamento per l'acquisto di una cucina a , nonostante la revoca del RID e i soldi che ancora gli Pt_1 doveva restituire;
v) l'ulteriore pagamento di € 5.000,00 nonostante gli insoluti. III. “Vizio di errata ricostruzione di circostanze di fatto, omessa e/o carente e/o insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei documenti di causa, violazione dell'art. 115 e 116 3 Invero, in prossimità del compleanno di (04.07.2013), la stessa riceveva grandi somme di Pt_1 denaro. Accortosi che questi atti di liberalità avrebbero potuto insospettire la moglie, ha chiesto CP_1 all'appellante di rilasciare la delega RID, promettendole che poi le avrebbe restituito ti addebitati, ricostituendo il regalo. pag. 7/15 c.p.c. ed art. 2727 c.c. – omessa e/o errata valutazione delle prove dirette ed indirette fornite e dei fatti decisivi per la decisione della controversia - le chat tra il e ” CP_1 Controparte_3
Col terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha tenuto conto dello scambio di messaggi -prodotti in giudizio e non disconosciuti- tra e (fratello CP_1 Controparte_3 dell'appellante), da cui non emerge alcuna richiesta di rientro dal debito, ma piuttosto un'insistente ricerca di da parte di per ragioni Pt_1 CP_1 personali. Inoltre, ad avviso di , si deve anche tenere presente che Pt_1 non ha fatto nulla per ben sette anni, recandosi dal legale solo dopo CP_1 il matrimonio dell'appellante. IV. “Vizio di errata ricostruzione di circostanze di fatto, omessa e/o carente e/o insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei documenti di causa, violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. ed art. 2727 c.c. – omessa e/o errata valutazione delle prove dirette ed indirette fornite e dei fatti decisivi per la decisione della controversia – le produzioni avversarie sub docc. 15, 20 e 21 avv.” Col quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha tenuto in considerazione le produzioni avversarie sub docc. 20, 21 e 15, le quali dimostravano che era dedito all'usura. CP_1
Invero, ad avviso di , se si comparano gli importi dei presunti RID (€ Pt_1
310,00 e 294,00 mensili) con il piano di ammortamento (doc. 21) si nota che a fronte di una rata di € 210,00, chiedeva all'appellante la somma di CP_1
€ 294,00, ossia il 40% in più. V. “Vizio di errata ricostruzione di circostanze di fatto, omessa e/o carente e/o insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei documenti di causa, violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. ed art. 2727 c.c. – omessa e/o errata valutazione delle prove dirette ed indirette fornite e dei fatti decisivi per la decisione della controversia – l'assegno e la testimonianza del Per_1
Col quinto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha escluso valenza probatoria all'assegno di Per_1 considerandolo erroneamente come attinente a fatti diversi e ritenendo addirittura non provata per testi la relazione adulterina tra e Pt_1
Invero, ha confermato, non de relato, ma come teste diretto, CP_1 Per_1 la predetta relazione, avendo visto l'appellante e l'appellato in atteggiamenti inequivocabilmente intimi, nonché di aver pagato a delle somme in CP_1 favore di anche a mezzo assegno. Pt_1
pag. 8/15 VI. “Vizio di errata ricostruzione di circostanze di fatto, omessa e/o carente e/o insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei documenti di causa, violazione dell'art. 115, 116, 210 e 213 c.p.c. in relazione alla mancata ammissione dell'ordine di esibizione” Col sesto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha accolto la richiesta dell'ordine di esibizione richiesto da , ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., a Pt_1 Controparte_2 avente ad oggetto i tabulati telefonici e i messaggi sms scambiati tra le
[...] parti tra il 31.07.2015 e il 31.12.2017, ritenendo che la società di telefonia non era in possesso degli elementi richiesti. aveva, in tesi, scritto in CP_1 svariate occasioni all'appellante che i soldi erano un regalo e che poi non li voleva più a fronte della contestazione dell'usura, rinunciando alla restituzione e rimettendo l'eventuale ed inesistente debito all'obbligata. VII. “Vizio di errata ricostruzione di circostanze di fatto, omessa e/o carente e/o insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei documenti di causa, violazione dell'art. 115, 116 e 2727 c.p.c.– omessa e/o errata valutazione delle prove dirette ed indirette fornite e dei fatti decisivi per la decisione della controversia – il quantum debeautur” Col settimo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha condannato a corrispondere a Pt_1 CP_1
l'importo di € 17.000,00. Invero, secondo l'appellante, nel caso di specie, il quantum debeatur è del tutto indimostrato ed nulla deve Pt_1 corrispondere nei confronti della controparte;
anzi è a dover CP_1 restituire l'importo di € 6.000,00 per interessi usurari e risarcimento del danno da reato. Si è costituito , il quale ha concluso per il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, l'appellato ha ritenuto:
- infondato il primo motivo di appello, dato che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto assolto da l'onere probatorio posto a suo CP_1 carico, ravvisando la prova documentale per cui il titolo della dazione era costituito da un prestito tra le parti;
- infondato e irrilevante quanto esposto dall'appellante nel secondo motivo, dato che il rapporto esistente tra ed era meramente di tipo CP_1 Pt_1 amicale;
- infondato il terzo motivo di appello, dato che dalla lettura dei messaggi intercorsi tra e si ricavano due elementi pacifici, CP_1 Controparte_3
pag. 9/15 ossia la profonda amicizia e disponibilità dell'appellato verso tutta la famiglia e il fatto che quest'ultima nulla sapesse sugli aiuti economici Pt_1 chiesti dall'appellante (dalla chat, infatti, si evince che non CP_1 esplicitava la ragione per cui cercava di contattare , ovvero per Pt_1 sollecitarla alla restituzione del prestito concessole, e che questo era anche il motivo per il quale l'appellante non gli rispondeva più);
- infondato il quarto motivo di appello, dal momento che le deduzioni avversarie sul punto appaiono incongruenti, erronee e contrarie ai documenti di causa;
- infondato il quinto motivo di appello, data l'irrilevanza di quanto testimoniato da come correttamente rilevato dal primo Giudice;
Per_1
- infondato il sesto motivo di appello, in quanto la richiesta istruttoria è inammissibile in virtù della normativa vigente (infatti, l'obbligo di conservazione posto a carico dei fornitori telefonici è disciplinato dall'art. 132 del Codice della Privacy, il quale stabilisce i termini di data retention, limitandoli a 24 mesi per il traffico telefonico e a 12 mesi per quello telematico);
- infondato e incoerente il settimo motivo di appello, nel quale appare che l'appellante non ha tenuto conto né dell'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, né del mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico. Nei rispettivi scritti conclusivi, le parti hanno ribadito quanto argomentato negli atti introduttivi e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate. La causa è stata rimessa alla decisione del collegio all'udienza del 9 luglio 2025.
^*^*^ Ciò premesso in relazione all'articolazione del contraddittorio, va affermato che l'appello è infondato. Ad avviso della Corte i motivi di impugnazione sub I-II-III-V-VII sono suscettibili di trattazione congiunta, attenendo tutti al complessivo iter argomentativo che ha condotto il giudice di prime cure a ritenere provato che le erogazioni di denaro da a fossero sorrette dalla causa di CP_1 Pt_1 mutuo. La sentenza impugnata risulta esente da errori. Va premesso che quando un soggetto agisce in giudizio per ottenere la restituzione delle somme versate alla controparte deve dimostrare per intero il fatto costitutivo della propria pretesa ex art. 2697 c.c., e al fine di fondare la domanda di ripetizione non è sufficiente dimostrare che vi sia stata la pag. 10/15 dazione di denaro, ma occorre anche allegare e provare il titolo in forza del quale la somma è stata erogata. Nel caso di specie, è pur vero che il non ha prodotto il contratto CP_1 scritto: egli, tuttavia, ha dato dimostrazione non solo della dazione del denaro, ma anche di alcune circostanze che valgono a dare dimostrazione del patto riguardante l'obbligo di restituzione in capo alla . Pt_1
Si allude in dettaglio ai seguenti elementi, quanto alla dazione di danaro: i) docc. da 1 a 5, da cui si desume l'elargizione della somma in domanda, il cui contenuto si riporta di seguito per la parte che qui interessa:
ii) alla contabile del bonifico da a del 28.11.2017 (doc. CP_1 Pt_1
9), dove si legge come causale “mutuo”:
pag. 11/15 Quanto all'esistenza del patto di restituzione si deve avere riguardo: a) al doc. 6) rappresentato dalla raccomandata r.r. del 19.07.2019, con la quale chiesto la restituzione delle somme a , che si CP_4 Pt_1 riporta di seguito:
b) la dichiarazione testimoniale di che ha riferito d'avere Persona_1 udito chiedere a la restituzione delle somme versate (“quello CP_1 Pt_1 che so è che il sig. richiese, alla sig.ra , la restituzione dei CP_1 Pt_1 soldi che le aveva dato, e tale richiesta fu fatta anche in mia presenza, all'interno del negozio di lavanderia della sig.ra ”; Pt_1
c) copia dell'assegno sottoscritto da a favore di rimasto Pt_1 CP_1 impagato (doc. 7):
pag. 12/15 d) disposizione di bonifico permanente firmata da il 23.07.2013 Pt_1
(doc. 12 di CP_1
Tali elementi documentali –già da soli- compongono un quadro probatorio dotato del carattere prescritto dall'art. 2792 c.c. idoneo a condurre alla conclusione che tra le parti è intercorso in rapporto negoziale qualificabile come mutuo: correttamente il giudice di primo grado ha rilevato che l'impegno alla restituzione di quanto ricevuto, desumibile dalla diposizione di bonifico permanente, costituisce la prova documentale che si trattava di prestito (mutuo) e non di donazione.
Gli elementi dedotti dall'appellante di segno contrario non valgono a contrastare le risultanze dei documenti e della prova orale ora descritti, né risulta comunque provata alcuna condotta del incoerente con la CP_1 prospettazione da questo fornita fin dall'atto introduttivo del giudizio. La relazione sentimentale del 2013-2014 dedotta dall'appellante, che sarebbe desumibile dalle dichiarazioni rese dal teste ben può coesistere con Per_1 la causa di mutuo dimostrata dai ricordati elementi probatori, essendo poi privo di significativo rilievo il fatto che la somma provenisse dal conto cointestato a e alla moglie. Nell'atto di impugnazione è poi riportato il CP_1 contenuto di alcuni messaggi whatsapp scambiati tra Controparte_5
(fratello di ) e che non attengono alle circostanze Parte_1 CP_1 oggetto causa e non valgono a lumeggiare sullo spirito di liberalità propugnato nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nella citazione in appello. Neppure appare significativa la deposizione del teste che si Tes_2
è limitato a riferire circostanze apprese dalla stessa . Pt_1
In relazione al quantum, appare esatta la decisione del primo giudice che non ha detratto, a deconto del residuo dovuto, il pagamento di € 2.600,00 effettuato a da conto di che esso era CP_1 Parte_3 Parte_4 attinente ad altra vicenda, ossia al prestito Findomestic per l'acquisto della pag. 13/15 cucina di , che non attiene alla vicenda posta a base del ricorso Pt_1 monitorio. La determinazione della somma ancora dovuta è stata compiuta correttamente nella sentenza impugnata, posto che dall'importo originariamente richiesto è stata decurtata solo la somma percepita da in esecuzione parziale della disposizione di bonifico permanente, CP_1 come del resto riconosciuto dallo stesso (allora) convenuto opposto.
In relazione a IV motivo di appello con cui si contesta la decisione del giudice che non avrebbe tenuto conto dell'usura praticata dal occorre CP_1 concordare con il contenuto della sentenza, dato che detta censura è stata genericamente prospettata sia nell'opposizione a decreto ingiuntivo che in appello.
Riguardo al VI motivo di appello, con cui l'appellante si duole della mancata emissione dell'ordine di esibizione nei confronti di per CP_2
l'acquisizione dei dati telefonici, la Corte concorda con i rilievi contenuti in sentenza in ordine al fatto che i dati devono ritenersi non più esistenti presso il fornitore, ai sensi dell'art. 132 del cd Codice della Privacy, posto che era già decorso l'arco temporale durante il quale tali dati vanno obbligatoriamente conservati.
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello va respinto perché infondato. La sentenza impugnata va dunque confermata.
Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di quale parte Parte_1 soccombente, avuto riguardo della natura della controversia, delle questioni affrontate e del valore della causa (€ 17.534,00), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale, ai sensi del DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria non svolta in giudizio. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte delle appellanti del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano CP_1
n. 7075/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del giudizio di impugnazione che liquida in € 4.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il presidente estensore
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