Art. 2.
Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero o comunque indicata la relativa attribuzione.
Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'articolo 1, lettera d), da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro di grazia e giustizia, il quale appone ad essi il proprio "visto" ed il sigillo dello Stato.
Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero o comunque indicata la relativa attribuzione.
Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'articolo 1, lettera d), da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro di grazia e giustizia, il quale appone ad essi il proprio "visto" ed il sigillo dello Stato.